Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2007, n. 30783
CASS
Sentenza 12 luglio 2007

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In materia di intercettazione di comunicazioni telefoniche, deve ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità che si basi soltanto sull'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore, atteso che nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività da lui svolta. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la omissione lamentata dà luogo ad una mera irregolarità, poiché la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo).

Commentari3

  • 1Art. 271 - Divieti di utilizzazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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  • 3Testimone può riferire del contenuto delle intercettazioni (Cass. 41632/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022

    Il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 03/05/2019) 10-10-2019, n. 41632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2007, n. 30783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30783
Data del deposito : 12 luglio 2007

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