Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 2
Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.).
Qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.).
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- 1. La favola giurisprudenziale della c.d. “prova di resistenza”Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 novembre 2025
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l'obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e …
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Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37694 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1120
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016362/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AL, N. IL 29/03/1961;
avverso ORDINANZA del 19/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. BRUNO Giuseppe.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione RI AT avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 19 febbraio 2008 con la quale stata confermata - salvo che per il capo O) - la ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere relativa alla provvisoria incolpazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed a quella di concorso in reati fine tra i quali, secondo quanto è dato desumere dalla ordinanza impugnata, talune attività estorsive aggravate ex L. n. 203 del 1991, art.
7. La ordinanza aveva dato atto della piena collaborazione garantita e prestata dal RI agli scopi della associazione mafiosa capeggiata da SO LE e dai fratelli Africano, operante nel territorio di Amantea, mediante anche la consumazione di taluni reati fine, connotati del medesimo scopo di agevolazione del sodalizio, reati posti in essere in concorso con capi e affiliati. Il provvedimento del Tribunale del riesame dava atto degli elementi indiziari rappresentati da materiale intercettativo, da dichiarazioni di talune persone offese e, infine, da attività posta in essere dalla P.G..
Deduce il ricorrente:
1) la nullità della ordinanza impugnata perché viziata sia dall'uso di elementi indiziari inutilizzabili sia da carenza di motivazione. In particolare evidenzia il ricorrente di avere eccepito dinanzi al Tribunale del riesame la inutilizzabilità della attività di captazione che era l'asse portante della intera motivazione esibita dal Tribunale stesso.
Scendendo nel dettaglio, il ricorrente segnala che le operazioni di intercettazione eseguite a far data dal 17 gennaio 2007 trovano fondamento in un decreto (quello dell'8 gennaio 2007) illegittimo. Anzi, ad avviso del ricorrente non sarebbe chiaro neppure quale sia il decreto autorizzativo di tali intercettazioni poiché il verbale di esecuzione delle operazioni faceva riferimento ad un decreto del PM e non del Gip. In ogni caso, l'esame del fascicolo procedimentale aveva permesso di notare, a pag. 75 e 76, che il 5 gennaio 2007 era stato emesso sia un provvedimento del PM che uno del Gip. Quest'ultimo, peraltro recava una motivazione ingiustificata poiché contenente la attestazione della esistenza di indizi di reità con riferimento al contenuto di una informativa della PG del 20 dicembre 2006, dopo che soltanto alcuni giorni prima, e precisamente il 6 dicembre 2006, lo stesso Gip aveva negato la proroga della intercettazione in precedenza disposta sulla utenza del RI affermando che i risultati raggiunti fino a quel momento non erano stati apprezzabili.
In più fa notare il ricorrente come la informativa della PG sopra citata non potesse contenere elementi nuovi rispetto a quelli valutati - negativamente dal Gip - il 6 dicembre, posto che in essa erano nuovamente analizzate solo intercettazioni eseguite fino al 6 novembre 2006.
In conclusione la motivazione adottata dal Gip nella redazione del decreto autorizzativo dell'8 gennaio 2007 si risolverebbe in un acritico rinvio alla informativa di PG, in assenza oltretutto del requisito della urgenza, come era dimostrato dal fatto che, essendo state, le captazioni, autorizzate l'8 gennaio, le stesse erano state materialmente eseguite soltanto a partire dal 17 dello stesso mese. I decreti di proroga successivi erano poi rappresentati da modelli prestampati, non contenenti una effettiva valutazione dei presupposti.
La illegittimità del decreto autorizzativo menzionato inficerebbe la regolarità di tutta la attività captativa successiva. 2) la assenza di una motivazione legittima, non essendo tale quella realizzata mediante la acritico rinvio per relationem alla informativa di PG;
3) la violazione dell'art. 125 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame omesso qualsivoglia effettiva motivazione sulla questione sollevata dinanzi ad esso in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni. La eccezione era stata sollevata infatti con riferimento all'intero materiale intercettativo, peraltro già valutato negativamente dallo stesso Gip nel provvedimento di diniego della proroga.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre muovere dal rilievo, chiarificatore della intera vicenda procedimentale, che il ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale della libertà la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche menzionate a carico del RI, perché fondate su decreti autorizzativi privi di una motivazione utile sui presupposti indiziari.
Il Tribunale del riesame ha rigettato la eccezione osservando che questa aveva ad oggetto materiale non utilizzato ai fini del decidere, essendo stata, la disamina del Tribunale stesso, condotta sulla base di intercettazioni effettuate nel 2006 mentre la questione posta dalla difesa aveva riguardo ad intercettazioni eseguite sulla base del decreto dell'8 gennaio 2007 e successive proroghe. Il ricorrente censura tale conclusione e afferma di avere posto in discussione la utilizzabilità di tutto il materiale intercettativo. Ciò posto, la decisione del presente ricorso deve seguire un duplice binario valutativo: l'uno riguardante la questione delle intercettazioni dipendenti dal decreto espressamente richiamato nel ricorso e dalle successive proroghe;
l'altro riguardante anche le intercettazioni pregresse.
Il primo aspetto della questione di inutilizzabilità è quello espressamente affrontato dal Tribunale del riesame il quale l'ha giudicato privo di rilevanza ai fini del decidere.
Si tratta di una decisione corretta e legittima, posto che i limiti del sindacato del giudice della impugnazione sono segnati dal principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e sostanzialmente connesso alla nozione di interesse alla impugnazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui il giudice della impugnazione, che facendo applicazione del cosiddetto criterio di "resistenza" ritiene di poter prescindere per la decisione dalla prova contestata, non è neppure tenuto a dichiararne preventivamente l'inutilizzabilità (rv 235303).
Si è aggiunto, in altre sentenze di questa Corte, che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (rv. 212274; rv. 226972; rv. 231832). In conclusione, i principi appena ricordati, dei quali il Tribunale del riesame ha fatto applicazione, gli hanno consentito di non esprimersi sulla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, relativa al materiale raccolto nel 2007, avendo il Tribunale stesso, con motivazione congrua e nemmeno posta in contestazione quanto alla caratura del materiale indiziario, dato atto di poter decidere sulla posizione del RI senza ricorrere alle intercettazioni espressamente contestate dalla difesa, e facendo viceversa ricorso, oltre che a materiale dichiarativo, anche ad intercettazioni integralmente effettuate prima della chiusura dell'anno 2006. Il giudice di merito, infatti, non aveva l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultasse logicamente coerente.
E, come rilevato da questa Corte in altro precedente, sotto tale profilo la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (rv. 216367).
Per quanto concerne poi il secondo aspetto della questione posta nel ricorso e cioè la ritenuta inutilizzabilità anche delle intercettazioni precedenti a quelle appena indicate, non può che rilevarsene la inammissibilità per genericità. Opera infatti in materia il principio per cui comunque, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (rv 229098;
rv 234809).
È quindi da escludere la ammissibilità di una censura onnicomprensiva, relativa cioè in modo indistinto a tutto il materiale intercettativo, sia perché, come detto, vi sono anche incolpazioni fondate su elementi indiziari diversi e ulteriori rispetto alle intercettazioni e la genericità della formulazione della questione impedisce a questa Corte di effettuare la prova di resistenza;
sia perché il ricorrente cita, a dimostrazione della latitudine della eccezione posta al Tribunale del riesame, il provvedimento del 6 dicembre 2006 col quale il Gip rigettò la richiesta di proroga sulla base della affermazione della scarsezza del materiale raccolto a carico del RI: un provvedimento che certamente non era vincolante e che non conteneva una attestazione definitiva, ma soprattutto non poteva valere ad attestare la illegittimità dei decreti già rilasciati non essendo possibile ipotizzare che la correttezza di una motivazione del decreto autorizzativo della intercettazione possa essere sindacata alla luce dei risultati concreti delle intercettazioni eseguite. Gli ulteriori due motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008