Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37694
CASS
Sentenza 15 luglio 2008

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Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.).

Qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37694
Data del deposito : 15 luglio 2008

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