Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
Non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (La Corte ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia -, in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2004, n. 37646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37646 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 30/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 1309
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 015210/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME NZ QU N. IL 21/01/1976;
avverso ORDINANZA del 08/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 26.3.2004 ME IN PA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'8.3.2004 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con la quale era stata confermata l'ordinanza del 19,11.2003 del GIP del Tribunale di Milano, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., e 73 D.P.R. 309/90 per avere ceduto quantità imprecisate di cocaina ed eroina in
Lombardia nel periodo compreso tra l'11 ed il 24 ottobre 2001, con l'aggravante di avere agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 7 legge 12.7.1991 n. 203). Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art 606 lette, e) c.p.p. in relazione agli artt. 266 e 267 c.p.p.. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per due motivi, riguardanti il primo l'insussistenza di gravi indizi di reato attribuibili al ME per legittimare l'attività di intercettazione, il secondo l'avvenuta captazione su utenza estera, configurandosi così operazioni investigative compiute in un paese straniero.
2) Violazione dell'art. 309, 5 comma, c.p.p., avendo il P.M. inviato gli atti del procedimento oltre il termine di gg. 5 dalla presentazione del ricorso.
3) Violazione dell'art. 606 lett., e) in relazione all'art. 21 c.p.p.. Nei confronti del ME era stata emessa ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri reati. Il suddetto GIP ha poi dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine al reato in questione nel presente procedimento e trasmesso gli atti al Tribunale di Milano. Di qui l'ordinanza oggi oggetto di impugnazione. Il ricorrente sostiene l'indubbia correlazione tra i due fatti, legati dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81 c.p., influendo anche la prova dell'uno sull'altro reato. Il
Tribunale del riesame di Milano ha ritenuto sia che non sussiste necessariamente continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine, sia che nella specie tali elementi non emergono, sia che il ricorso difensivo era generico nella sua formulazione. 4) Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p.. Il ricorrente ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato è fondata solo su formule di stile, che non consentono di ritenerne le cause giustificative.
In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che l'art. 267 c.p.p. dispone che l'autorizzazione (alle intercettazioni) è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".
Se ne ricava, con assoluta evidenza, che i gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1^, c.p.p. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (Cass. 18.6.1999, Patricelli).
Anche la nota sentenza Primavera del 21.6.2000 delle sezioni unite di questa Corte, pur se in materia di criminalità organizzata, ha posto in evidenza che il P.M. può trarre gli indizi di reato anche dalle informazioni legittimamente acquisite dalla polizia giudiziaria. Il richiamo della disposizione ha valorizzato il riferimento oggettivo alla nozione di indizi - che debbono essere gravi - di un reato, evidenziando che la norma non richiama, invece, il concetto di gravi indizi di colpevolezza di cui al comma 1^ dell'art. 273 c.p.p. (Cass. 20.2.2003, Rossi;
Cass. 22.2.2001, Gabrielli;
Cass. 11.7.2000, Nicchio).
Ne consegue che è, pertanto, legittima l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche fondata su gravi indizi di "reato" ex art. 267, 1^ comma, c.p.p., non essendo necessaria l'individuazione delle persone che si ritengano avere commesso il reato per disporre le operazioni.
Per ciò che concerne le intercettazioni su utenze straniere, l'attività c.d. di "instradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura dell'instradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass. 28.1.2003 n. 11908; Cass. 26.6.2002 n. 38823; Cass.
2.7.1998 n. 4401). Nella specie, peraltro, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si evince che le telefonate intercettate "partivano dall'Italia" ed erano ricevute all'estero. Trattasi, pertanto, di fattispecie per la quale è assolutamente da escludere la necessità di ricorrere alla rogatoria internazionale (artt. 727 e ssgg. c.p.p.). In tale caso, pertanto, non è neppure necessaria la tecnica dell'instradamento, in quanto la captazione concerne una comunicazione che non solo transita, ma addirittura ha origine in Italia, ed il contatto con utenza straniera presenta solo il carattere dell'occasionalità. Una diversa interpretazione paralizzerebbe le attività di intercettazione, se si dovesse ritenere che perfino il controllo di telefonate in partenza dall'Italia e talvolta dirette all'estero necessiterebbe della previa procedura prevista per le rogatorie all'estero, rendendo il tal caso del tutto non attuabile il mezzo di ricerca della prova, fondato sull'urgenza e sulla sorpresa. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorso è stato presentato alla cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria il 24.2.2004, ed è pervenuto al Tribunale del riesame di Milano il 27.2.2004, che ha subito formulato richiesta di trasmissione degli atti.
Il P.M. ha inviato gli atti l'1.3.2004.
L'art. 309, 5^ comma, dispone che l'autorità procedente deve trasmettere gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1^, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, non oltre il quinto giorno, altrimenti l'ordinanza che ha disposto la misura cautelare perde efficacia (comma 10^).
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza Audino del 22.3.2000, che ha ribadito analogo orientamento espresso dalla sentenza, sempre a sezioni unite, Alagni del 16.12.1998, hanno puntualizzato che, quando la richiesta di riesame sia stata presentata nella cancelleria del tribunale ove si trovano le parti, a norma dell'art. 582, comma 2^, c.p.p., il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, 5^ comma, citato, decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta.
In ordine al terzo motivo di ricorso va premesso che nei confronti del ME era stata emessa ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri reati. Il suddetto GIP ha poi dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine al reato in questione nel presente procedimento e trasmesso gli atti al Tribunale di Milano. Di qui l'ordinanza oggi oggetto di impugnazione. Il ricorrente sostiene l'indubbia correlazione tra i due fatti, legati dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81 c.p., influendo anche la prova dell'uno sull'altro reato. Il Tribunale del riesame di Milano ha ritenuto sia che non sussiste necessariamente continuazione tra il reato di associazione maliosa e di reati-fine, sia che nella specie tali elementi non emergono, sia che il ricorso difensivo era generico nella sua formulazione.
L'eccezione di incompetenza ex art. 21 c.p.p. non è, pertanto, almeno allo stato, fondata. Il reato contestato al OM risulta commesso in Lombardia, e la valutazione sulla connessione con il più grave delitto di associazione maliosa (art. 416 bis c.p.) comporta una valutazione di merito, che esula dal sindacato di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p.. Per ciò che concerne i gravi indizi di colpevolezza, il motivo di ricorso è assolutamente generico, in violazione della disposizione di cui all'art. 581 lett. c) c.p.p., e, non essendo stato espressamente proposto neppure dinanzi al tribunale del riesame, che lo ha comunque preso in considerazione per la necessaria rivalutazione dell'ordinanza custodiale, è addirittura inammissibile, limitandosi il ME a richiamare due massime di questa Corte, ma senza specificare in alcun modo in che cosa consista il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorrente assume che la motivazione è "di stile" e che il suo stato di incensuratezza non legittima l'adozione della misura cautelare.
Il giudice di merito ha invece rilevato che la gravità del fatto, che denota una personalità pericolosa per i legami con la criminalità organizzata, rende configurabili tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.. La motivazione non è convincente per i pericoli di inquinamento probatorio (lett. a)) e di fuga (lett. b)), che devono essere concreti e specifici, ma è corretta per ciò che concerne il pericolo di reiterazione del reato (lett. c)), potendo le modalità e circostanze del fatto avere una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere (Cass. 28.1.2004 n. 7976; Cass.
3.12.2003 n. 306). In conclusione, il ricorso va rigettato, perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1^ bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004