Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Testimone può riferire del contenuto delle intercettazioni (Cass. 41632/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022
Il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 03/05/2019) 10-10-2019, n. 41632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2015, n. 25549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25549 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 596
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 11205/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA TE N. IL 06/11/1986;
SH DE N. IL 22/05/1978;
avverso l'ordinanza n. 29/2015 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 19/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del PG Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/01/2015 il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'Interesse di DZ ON e VI DE avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. presso tale Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei loro confronti.
La DZ è stata ritenuta raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per il concorso in due episodi di furto aggravato in abitazione e il concorso in un episodio di furto commesso con altri connazionali all'interno di un esercizio commerciale;
il VI è stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso in un furto aggravato in abitazione. Il Tribunale, rilevato che non era stata contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che peraltro erano stati ampiamente illustrati nel titolo genetico, ha escluso che potesse essere accolta la richiesta di riesame, anche con riguardo all'applicazione della gradata misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tenuto conto del fatto che gli indagati erano clandestini, privi di lecita attività lavorativa e proclivi ad accompagnarsi a soggetti pregiudicati per reati di vario genere, i quali si mantenevano in Italia commettendo delitti contro il patrimonio. Il Tribunale ha aggiunto che era ravvisabile un concreto pericolo di fuga, desumibile proprio dall'assenza di stabile dimora, come dimostrato dal fatto che tale intento era stato realizzato dal coindagato EV.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi dai due indagati.
3. Il ricorso proposto dalla DZ si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando:
a) che la ricostruzione accusatoria si basa sul contenuto di intercettazione di telefonate in cui gli interlocutori parlano in lingua georgiana;
b) che dagli atti di causa risulta che erano state nominate due interpreti, senza specificare se a queste ultime era stato richiesto di svolgere la loro attività per le intercettazioni, per sentire le persone informate sui fatti o per l'eventuale traduzione degli atti processuali;
c) che nei verbali di inizio e di fine delle operazioni nulla era indicato circa il nome dell'interprete, con conseguente inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni;
d) che, in ogni caso, dalle intercettazioni non era dato evincere la partecipazione della ricorrente alla programmazione e all'ideazione dei reati.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 275 c.p.p., sottolineando, per un verso, che la condizione di clandestinità e di disoccupazione non possono incidere sulle esigenze special-preventive sottese alla disciplina codicistica e, per altro verso, che il pericolo di fuga non poteva essere correlato alla condotta di altro soggetto, soprattutto in considerazione del fatto che la ricorrente, pur dopo l'arresto del primo indagato, avvenuto circa una settimana prima, era rimasta presso la propria abitazione.
4. Il ricorso proposto dal VI si affida ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 275 c.p.p., rilevando che egli aveva ammesso l'addebito nell'interrogatorio di garanzia, pur in presenza di labili indizi a suo carico.
Il ricorrente sviluppa poi considerazioni sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo di ricorso della LI, aggiungendo che l'affermazione secondo la quale gli oggetti rinvenuti nell'abitazione del ricorrente erano probabile provento di furto rappresentava una mera supposizione sprovvista di supporto indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso proposto dalla LI è infondato. Non ignora il Collegio che, in altra occasione, questa Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione, delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Sez. 3^, n. 49331 del 12/11/2013, Muka, Rv. 257291; ma si veda, in senso contrario, Sez. 6^, n. 24141 del 04/06/2008, El Arbaoui, Rv. 240372; così come Sez. 1^, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240273, cui pure Cass. n. 49331 del 2013 cit. dichiara di aderire, ma che si esprime, per il caso di incertezza assoluta sull'identità dell'interprete, nei termini di una nullità relativa).
E, tuttavia, in primo luogo, va ribadito che, secondo il condiviso autorevole insegnamento di Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395, l'irregolare redazione del verbale (regolamentata dall'art. 89 disp. att. c.p.p.) non è assistita dalla sanzione di inutilizzabilità, prevista solo per i casi tassativamente previsti dall'art. 271 c.p.p., e, per altro verso, che le "operazioni" di intercettazione, per cui l'art. 268 c.p.p., impone l'esecuzione sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, non possono essere confuse con l'attività successiva di verbalizzazione. In secondo luogo, questa Corte osserva che, nel caso di specie, il provvedimento di nomina dell'interprete, quale richiamato dalla stessa ricorrente, chiarisce espressamente, a dispetto dei dubbi avanzati con l'atto di impugnazione, che l'ausiliaria era incaricata della traduzione delle conversazioni telefoniche. Ciò vale ad escludere, in radice, che la mancata indicazione del nominativo del verbale di esecuzione delle operazioni abbia sacrificato il diritto difensivo di valutare la specifica competenza tecnica della persona incaricata di operare le traduzioni.
2. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla LI è infondato.
Del tutto razionalmente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza sia del pericolo di reiterazione che di quello di fuga, considerando unitariamente una serie di elementi, rappresentati dal pregresso coinvolgimento in altri procedimenti, dalla condizione di clandestinità, dall'assenza di lecita attività lavorativa, dalla propensione ad accompagnarsi a pregiudicati condannati per vari delitti e che si mantengono in Italia, commettendo delitti contro il patrimonio, che non vengono contestati in ricorso quanto alla loro sussistenza, ma solo quanto alla loro idoneità a fondare l'indicata esigenza cautelare.
I ricordati profili fattuali, oltre ad esprimere il concreto ed attuale pericolo di recidivanza, giustificano anche, nella globale valutazione del giudice del riesame, anche la sussistenza del pericolo di fuga e fondano logicamente il rigetto di una misura meno afflittiva.
Al riguardo, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di esigenze cautelari, la sussistenza di quest'ultima esigenza cautelare non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 2^, n. 51436 del 05/12/2013, Morosanu, Rv. 257981). In tale contesto, il cenno alla condotta di altro coindagato rappresenta un elemento accessorio, privo di decisività, perché nulla aggiunge alla pregnanza degli altri elementi sopra ricordati. Nè, d'altra parte, la logicità dell'apparato motivazionale è inficiata dal fatto che la ricorrente, al pari del VI, non si sarebbe dato alla fuga, nonostante l'arresto del coindagato EV.
A tacer del fatto che si tratta di mera deduzione difensiva, slegata nella sua prospettazione dal riferimento agli atti processuali idonei a dimostrarne la rispondenza al vero, resta da considerare che la circostanza nulla dimostra, sia perché non è dato sapere di quali elementi conoscitivi i due ricorrenti fossero a disposizione nel momento dell'arresto del EV (ossia di quali dati disponessero per decidere se allontanarsi o no), sia perché comunque tale condotta non incide sul pericolo di reiterazione.
3. Il motivo del ricorso proposto dal VI è, nel suo complesso, infondato. Per quanto concerne le ragioni poste a fondamento del ritenuto pericolo di fuga e del rigetto della misura degli arresti domiciliari, si rinvia, attesa l'identità delle critiche formulate, alle considerazioni sviluppate con riguardo al secondo motivo del ricorso proposto dalla coindagata LI. Quanto, infine, al cenno che investe la riferibilità degli oggetti rinvenuti al furto, se ne rileva l'inammissibilità per la assoluta genericità di prospettazione, che non consente di verificare alcuna lacuna motivazionale nel provvedimento impugnato.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015