Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2015, n. 25549
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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Massime1

L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Testimone può riferire del contenuto delle intercettazioni (Cass. 41632/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022

    Il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 03/05/2019) 10-10-2019, n. 41632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2015, n. 25549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25549
Data del deposito : 15 aprile 2015

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