Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
In tema di intercettazioni di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, il ricorso alla procedura del c.d. istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - rappresenta solo una tecnica di esecuzione delle operazioni di intercettazione e non una modalità di questa, sicché non deve essere necessariamente precisata nel decreto autorizzativo del PM.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2002, n. 24351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24351 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 29/05/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1299
3. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - N. 000959/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)RC KE N. IL 15/11/1972;
avverso ORDINANZA del 21/11/2001 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore prof. Avv. Enzo Gaito che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 12.11.2001 il G.I.P presso il Tribunale applicava a CA EL la custodia cautelare in carcere ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, 2^ comma, d.p.r. n.309/90, per avere, in concorso con OL EB, acquistato in
Olanda e introdotto nel territorio italiano K. 6,8 di cocaina, occultata all'interno dell'automezzo condotto dal OL. L'attività investigativa, attraverso intercettazioni telefoniche, osservazione e pedinamento, aveva permesso di accertare che il CA aveva acquistato lo stupefacente direttamente in Olanda, dove si era recato personalmente alcuni giorni prima del fermo per trattare la quantità e il prezzo della sostanza con un connazionale tale PU, commissionandone poi il successivo trasporto in Italia al OL, convivente della sorella di tale GE, moglie del CA. Alla udienza di convalida del fermo il CA negava ogni addebito, riferendo di non essere stato mai in Olanda, di non conoscere alcun connazionale con il nome di PU residente in Olanda, di non aver mai acquistato cocaina e di non aver dato alcun incarico di trasportare qualcosa in Italia al OL. Il CA proponeva ex art. 309 c.p.p. istanza di riesame dell'ordinanza custodiale e all'udienza camerale il difensore ne chiedeva l'annullamento prospettando la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte su linee straniere senza attivazione della procedura di rogatoria internazionale ai sensi dell'art. 727 c.p.p.. Lamentava il difetto di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Con ordinanza del 21.11.2001 il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di riesame.
Il CA propone ricorso per Cassazione e deduce ribadendo:
A) la inutilizzabilità delle menzionate intercettazioni per omessa attivazione della procedura ex art. 727 c.p.p.; la mancata indicazione nella motivazione del provvedimento della tecnica dell'istradamento delle telefonate in partenza o in arrivo in Italia in impianto sistemato in Italia, indicazione questa doverosa e imposta dal 3^ comma dell'art. 267 c.p.p. perché attinente alle modalità delle operazioni di intercettazione, la non utilizzabilità nel presente procedimento (ex art. 270 c.p.p.) dei risultati delle intercettazioni acquisiti in altro procedimento.
B) il venir meno per l'effetto del grave quadro indiziario, non costituendo elemento indiziante la sua presenza in casa del OL nel giorno e nell'ora in cui costui veniva arrestato a circa 100 Km di distanza, presenza per altro giustificata col legame di quasi parentela intercorrente con il predetto, e non avendo altrettanto valore la qualifica di "socio" attribuitogli dal OL in occasione di una telefonata non dovendosi detta qualifica necessariamente riferirsi alla impresa criminale in corso di svolgimento.
Con memoria illustrativa presentata da altro difensore il CA insiste sul tema della non utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
Le prospettate censure non hanno fondamento valendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata.
Invero, quanto alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, motivo questo ampiamente illustrato dal ricorrente, occorre, innanzitutto, evidenziare che non sussiste la prospettata inutilizzabilità sul piano indiziario del contenuto di dette conversazioni per omessa attivazione della procedura di cui all'art.727 c.p.p. (rogatorie all'estero).
Detta procedura riguarda in via esclusiva gli interventi da compiersi direttamente all'estero, di guisa che non è nella previsione di tale procedura il caso dell'utenza sita in territorio italiano dalla quale vengono fatte telefonate all'estero. (Cass. 6^ sent. 287 del 7.3.2000 rv. 215594).
Ciò premesso, nella vicenda che qui interessa è, nel contempo, da mettere in evidenza che la prospettata questione si pone, quindi, per le telefonate (n. 10 del 25 ottobre 2001 e n. 40 del 3.11.2001) fatte dal CA da utenze pubbliche (Sesto San Giovanni e Milano), site in Italia, e dirette al PU alla sua utenza fissa in Olanda (00 31/61 1151368) e che il P.M. di Milano aveva sottoposto a controllo unitamente alle utenze cellulari di altri coindagati quali quello per l'appunto, di OL EB (339-1100965), della sua donna LA LA (339-3652884) e del connazionale OX (320-0279937). Trattasi di telefonate non utilizzabili perché, seppur partite dal territorio del nostro Stato, sarebbero state intercettate, secondo l'assunto difensivo, all'estero sull'utenza fissa del PU. La surriferita circostanza sul piano fattuale non risulta in alcun modo dimostrata e sul punto appare, verosimile e rilevante l'argomento che le conversazioni o comunicazioni dirette all'estero vengono con la tecnica dell'istradamento convogliate in un "nodo" o centralina posta in Italia sicché è in Italia che, nel caso in esame, è avvenuta l'intercettazione, ricezione e registrazione delle stesse.
Il che non ha richiesto alcuna procedura di rogatoria internazionale (v. Cass. 6^, sent. 287 del 7.3.2000 rv. 215594 - Cass. 4^, sent. 2321 del 23.2.1999 rv. 213217 - Cass. 5^ sent. 4401 del 21.10.98 rv. 211520) e, pertanto, piena la utilizzabilità delle telefonate fatte dal CA in Olanda al PU.
Il prospettato problema di poi non si pone per le telefonate intercettate in partenza o in arrivo su utenze cellulari e cioè di cose mobili che si spostano con le persone che le hanno in uso e che dovessero recarsi fuori del territorio dello Stato, fatto questo che non rientra nella previsione di chi ha disposto la intercettazione di quelle utenze e non comprendendosi come possa in concreto e nell'immediato essere attivata la rogatoria internazionale. Gli esiti delle richiamate intercettazioni sono, pertanto, tutti utilizzabili, ne' vale l'argomento ulteriore che nel decreto autorizzativo del P.M. non sia stata fatta menzione, quale modalità utilizzata, alla tecnica dell'istradamento con conseguente violazione del 3^ comma dell'art. 267 c.p.p.. Invero, "con il termine modalità il legislatore non ha inteso riferirsi alle operazioni tecnico-manuali, ma alla scelta del tipo tra quelli previsti dalla norma regolatrice, alla individuazioni del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi" (Cass. sent. 4831 del 28.4.94 rv. 198617). La tecnica dell'istradamento è una tecnica di esecuzione della operazione di intercettazione e non una modalità di questa, sicché non doveva essere, come tale, precisata nel decreto. Nè può sostenersi, altra deduzione difensiva - che le intercettazioni sopra richiamate riguardassero diverso procedimento, queste riferendosi allo stesso episodio che vede coinvolti il CA, il PU ed il OL.
Ricostruito il quadro indiziario sulla base degli elementi desumibili dal contenuto delle intercettate conversazioni fondata allo stato si appalesa l'ipotesi accusatoria posta a base della misura cautelare emessa a carico del ricorrente.
Elementi questi che fanno ritenere che fu il CA a concordare l'acquisto della deroga in Olanda (con il PU) e a disporne il trasporto e l'importazione in Italia a mezzo dell'auto condotta dal OL.
Ed in siffatto contesto è significativo il riferimento fatto dal OL nella telefonata n. 346 del 9.11.2001 al ruolo di "socio" del CA nell'affare in corso, quando il OL era in viaggio con il carico e prima di essere arrestato.
Il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmesso a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario di competenza per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003