Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2019
[…] Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), con riferimento all'art. 509 c.p.p., stante il mancato rinvio ad altra udienza per le esigenze istruttorie dalla difesa rappresentate in merito alla verifica degli esiti delle denunce e querele presentate alla Procura generale ucraina nelle date 2 gennaio e 27 marzo 2013, nonchè alla Procura della Regione Cherkasy in data 28 marzo 2013, oltre che al Ministero degli Affari interno ucraino in data 2 gennaio 2013. 2.5. […]
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Giurisprudenza • 73
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2005, n. 3143Provvedimento: […] 1. erronea applicazione dell'art. 509 c.p.p., comma 4 e 5 (art. 606 c.p.p., lett. c) perché le parti si erano accordate per considerare quale reato-base quello di cui al capo 3) e la Corte Territoriale ha disatteso l'accordo e, invece di rifiutare la richiesta e spedire la causa a dibattimento piuttosto che modificare i punti su cui si era formato il consenso, ha provveduto alla modifica del reato-base;Leggi di più...
- sussistenza·
- possibilità che il giudice ridetermini la pena concordata senza modificarne l'entità·
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