Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Anche alla luce della nuova disciplina (delle conseguenze della violazione) del termine di comparizione, introdotta dalla legge n. 353 del 1990, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., sono necessariamente ridotti a metà, se l'opponente si sia avvalso, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.. La dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORINO AUTO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso l'avvocato MINUTILLO TURTUR R., rappresentata e difesa dall'avvocato UMMARINO RODOLFO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FRANSCAR PIÙ Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S. COSIMATO 30, presso l'avvocato MONTANINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLERICI ELIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6782/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 05/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Torino Auto s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza, in data 5 novembre 1997, del Tribunale di Torino confermativa della statuizione del Pretore della stessa città, che aveva dichiarato improcedibile "per tardiva costituzione dell'opponente" (ex artt. 647, 165 C.P.C.) l'opposizione proposta da essa società avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su istanza della Franscar Più s.r.l. per il pagamento di L. 30.348.000.
L'intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. Nel confermare la pronunzia di primo grado, la sentenza d'appello, avverso cui ora è ricorso, ha dichiaratamente fatto applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la riduzione dei termini di costituzione di cui agli artt. 165, 166 c.p.c. consegue tanto alla abbreviazione "volontaria" (fino alla metà) dei termini di comparizione sollecitata dall'attore e disposta dal Presidente ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., quanto alla abbreviazione astratta e generale degli stessi termini che, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 645, comma 2, pone direttamente in facoltà dell'opponente (cfr. sent.ze nn. 3286/71; 2255/73; 3355/87; 2707/90; 9684/92; 12044/98, ex plur.). Facoltà di cui questi potrebbe anche non avvalersi (indicando in citazione una udienza di prima comparizione in data tale da consentire l'osservanza del termine pieno (di gg. 60) di cui al citato art. 163 bis c.p.c.), ma della quale, nella fattispecie, si sarebbe comunque in concreto avvalsa la Torino Auto, assegnando alla controparte un termine per comparire di effettivi giorni 50 (detratto il periodo di sospensione feriale) e così determinando l'automatica parallela dimidiazione (da 10 a 5) del termine di costituzione, dalla cui inosservanza è stata fatta appunto discendere l'improcedibilità dell'opposizione.
- 2. Nel chiedere la cassazione della riferita sentenza, sostiene ora in contrario la ricorrente, con i due connessi e complementari mezzi della propria impugnazione (che possono, per ciò, congiuntamente esaminarsi):
- a) che non sia più condivisibile la pregressa esegesi del combinato disposto degli artt. 647, 165, 163 bis c.p.c. - di cui complessivamente denuncia la violazione e falsa applicazione - sia perché incompatibile con la nuova disciplina del termine di comparizione, e delle conseguenze della sua inosservanza, quale introdotta dalla novella del '90 (in particolare, in punto di escluso passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per nullita' della opposizione per inosservanza del termine a comparire), sia perché di fatto già contraddetta, implicitamente, nelle sue premesse, dalla sentenza n. 4719 del 1995, che nel ritenere la possibilità (prima esclusa) che l'opponente ottenga ex art. 163 cpv. c.p.c. una ulteriore riduzione del termine già dimidiato di comparizione ex art. 645 stesso codice, avrebbe appunto fondato tale revirement su un "mutamento di prospettiva per cui l'art. 645 non contiene una autonoma disciplina dei termini ma è strettamente correlato con l'art. 163 bis con il quale fa corpo";
- b) che dalla corretta lettura dell'atto di citazione dovesse comunque desumersi l'intenzione dell'opponente di assegnare alla controparte il termine ordinario di comparizione, ancorché non correttamente calcolato, con la corrispondente applicabilità del termine del pari ordinario di costituzione (in concreto osservato). - 3. La questione, di cui si sollecita il riesame con la censura sub a), è dunque propriamente quella se i termini di costituzione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo siano sempre quelli ordinari, rispettivamente previsti negli artt. 165 e 166 c.p.c., anche se l'opponente si sia avvalso, ai sensi dell'art. 645, della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis, o se invece l'esercizio di tale facoltà importi necessariamente anche la riduzione a metà dei normali termini di costituzione, coerentemente a quanto si verifica nel procedimento ordinario nel caso di abbreviazione dei termini di comparizione. Rispetto a tale questione - che ha come suo presupposto fattuale l'assegnazione alla controparte di un termine a comparire, ridotto nell'atto di citazione notificato dall'opponente - è logicamente, per altro, preliminare, e va perciò esaminata in via prioritaria, la questione sub b), volta a contestare proprio la sussistenza, nella specie, di quel presupposto.
- 3.bis. Sul punto, la censura della Torino Auto - secondo cui essa in sede di opposizione non avrebbe inteso affatto avvalersi della riduzione del termine a comparire prevista dall'art. 645, potendo desumersi dal complessivo contesto dell'atto di citazione, che il termine a comparire di giorni 50, da essa in concreto assegnato alla controparte fosse solo frutto di errore di calcolo - è però, senz'altro, destituita di fondamento, perché presuppone una inammissibile indagine sulle intenzioni dell'opponente tale da eludere l'obiettiva applicazione della legge. La dimidiazione del termine di costituzione consegue infatti automaticamente - in tesi - al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine a comparire inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo.
- 4. Residua, quindi, il quesito centrale sulla contestata riducibilità automatica del termine di costituzione in conseguenza della - oggettiva - riduzione del termine a comparire assegnato dall'opponente alla controparte.
Al riguardo questo Collegio non ritiene di doversi discostare dall'esegesi sin qui consolidata, cui si è correttamente uniformato il Tribunale a quo.
Invero - come più volte già puntualizzato nelle sentenze innanzi citate - dalla mancata riproduzione, nel testo attuale dell'art. 645 c.p.c. (come modificato dalla novella del '50), di una espressa prescrizione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione non e' dato evincere che il legislatore non abbia voluto disporre in ogni caso la riduzione dei termini medesimi ma solo - come è più logico e coerente al sistema - lasciare che tale riduzione si verifichi o meno, secondo che l'opponente si avvalga o non della facoltà di assegnare un termine di comparizione ridotto. Al quale fine egli ha ritenuto sufficiente le disposizioni dell'art. 165 e dell'art. 166) c.p.c., applicabili al giudizio di opposizione come ogni norma generale sul procedimento ordinario, che non sia respinta da una espressa regolamentazione difforme dettata per quel giudizio.
Non rilevando in contrario che l'abbreviazione del termine di comparizione ex co. 2^ art. 163 bis c.p.c. avvenga mediante decreto presidenziale e quella ex art. 645 cpv. per esercizio di facoltà direttamente attribuita dalla legge, poiché ciò che conta invece e che rende omologhe le due situazioni - è che in entrambi i casi la riduzione del termine di comparizione discenda da una scelta dell'attore che si impone alla controparte. E rispetto alla quale la riduzione corrispondente del termine di costituzione serve a mantenere il rapporto originario e l'equilibrio dei predetti termini, anche per esigenze di bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, sicché l'accelerazione del rito non gravi soltanto sulla controparte di chi quell'accelerazione ha chiesto e/o impresso al procedimento.
- 4/1. Nè può condividersi la tesi, pur suggestivamente argomentata, della difesa della ricorrente per cui questa ricostruzione del sistema entri ora in rotta di collisione con la nuova disciplina (delle conseguenze della violazione) del termine di comparizione introdotta dalla legge 353/90. Per tal profilo, si sostiene invero, nel ricorso che si esamina, che, una volta che la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire (tanto nel caso di costituzione del convenuto - opposto, quanto in quella di omessa costituzione del medesimo) non potrebbe mai comportare - alla stregua del nuovo art. 164 - il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, sarebbe assurdo ammettere che il legislatore abbia inteso mantenere ferma, sempre e comunque, l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 647 per tardiva costituzione dell'opponente, anche in caso di costituzione del convenuto-opposto che non sollevi, al riguardo, eccezione alcuna. E che, comunque, una interpretazione siffatta degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della inosservanza del termine a comparire, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 c.p.c. È però agevole escludere le denunciate contraddizioni e la paventata disparità di trattamento sol che si consideri la diversità di ratio dei termini, rispettivamente, di comparizione e di costituzione, per un verso, e la specialità del rito monitorio, per altro verso.
Vale a dire, quanto al primo aspetto, che mentre il termine di comparizione è funzionale all'esigenza del corretto dispiegamento del contraddittorio e va quindi calibrato in funzione della necessità di garantire comunque al convenuto un congruo periodo di tempo per la preparazione delle proprie difese, i termini di costituzione in giudizio (artt. 165, 166 c.p.c.) rispondono, invece, al principio (art. 99) dell'"impulso processuale ad iniziativa di parte". Al venir meno del quale la legge collega conseguenze di ordine processuale implicanti la preclusione dell'esame del merito della domanda, anche se con moduli differenziati per il processo ordinario di cognizione (art. 307 co. 1 c.p.c.) e per il giudizio di opposizione (art. 647 c.p.c.). Con riguardo al quale ultimo il regime, in particolare, più rigoroso, della improcedibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine di costituzione equivalente a mancata causa: cfr. n. 6304/99) e del passaggio in giudicato del decreto a prescindere dall'atteggiamento della controparte (cfr. n. 849/2000, da ultimo) è giustificato dalla particolare natura lato sensu impugnatoria del giudizio di opposizione, caratterizzato dalla previsione, a carico dell'opponente dell'onere di coltivare senza remore il processo per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto (v. pure n. 9684/92).
Per cui appunto non è irrazionale che siano diversamente disciplinate le conseguenze della inosservanza di termini che operano su piani diversi, coerentemente alle rispettive differenti finalità;
nè è privo di giustificazione il fatto che tali conseguenze siano (per i profili indicati) più gravosi per l'attore (opponente) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò essendo invece conseguente alla diversa strutturazione di quel rito speciale ed esprimendo comunque una opzione non irragionevole del legislatore. - 4.2. Non si vede poi come la cumulabilità delle abbreviazioni del termine di comparizione (ex artt. 645, co. 2 e 163 bis, co. 2, c.p.c.) ammessa dalla sentenza n. 4719/95 di questa Corte possa incidere sul piano della corrispondenza tra (riduzione del) termine di comparizione e (riduzione del) termine di costituzione. Sostiene la ricorrente che ad imporre un ripensamento ed una rilettura dell'indirizzo giurisprudenziale censurato sarebbe la premessa di quella decisione, secondo cui l'art. 645 non contenga una disciplina autonoma dei termini ma sia strettamente "correlato con l'art. 163 bis con il quale fa corpo".
Ma tale "premessa" non introduce certo alcun elemento di autonomia nell'esegesi che si ribadisce che - come detto - proprio da quella medesima premessa (che cioè la disciplina del rito monitorio faccia "corpo" e sistema con quella del rito ordinario) ha desunto l'immanente riducibilità conseguenziale del termine di costituzione, in applicazione dell'art. 165 in collegamento (anche) all'art. 645, co. 2, c.p.c.. - 5. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
In considerazione dei profili di novità della questione prospettata possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001