Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
: Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ri gistrati:042 9 3 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dag. Presidente Dott. Vincenzo R.G. N. 14333/00 03 2.9841 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel Cons Cron. - Consiglie Dott. PA STILE Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.15/10/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: CH SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO DE CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 2002 3729 PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1555/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99 R.G. N. 1834/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed inammissibilità in subordine rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari del 24/3/94 SC Santa conveniva in giudizio lo SCAU, per la reiscrizione negli elenchi dei Stata ..braccianti agricoli del Comune di Monopoli dal quale era ingiustamente cancellata, relativamente agli anni 1989-1990; deduceva che fin dal 1987 era stata iscritta in detti elenchi, avendo lavorato presso varie ditte, che indicava, fra cui anche SC NG per gli anni 1989 - 1990; nel 1991, a seguito della nascita di un figlio, aveva presentato all'INPS domanda per la relativa indennità, l'Istituto aveva erogato la prestazione, ma poi aveva chiesto al Ministero del Lavoro la cancellazione della istante dagli elenchi per gli anni 1989- 1990, cosa che avvenne in effetti nel 1994. La cancellazione era illegittima, in quanto irrilevante era il suo rapporto di parentela con il padre, datore di lavoro, SC NG, sia perché lo stesso aveva necessità di servirsi di braccianti agricoli (tra gli altri aveva assunto Tauro Pia) stante l'estensione della sua azienda agricola e la sua condizione di invalido fin dal gennaio 1984, sia perché lei aveva effettivamente lavorato per la raccolta delle olive, mandorle, ciliegie e per altri lavori agricoli necessari. Contrastava la domanda lo SCAU e successivamente l'INPS, che era subentrato allo stesso. Il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'INPS alla reiscrizione per gli anni 1989 e 1990. Il Tribunale di Bari, investito in sede di gravame ad istanza dell'INPS, con sentenza del 27/5 -9/7/99 riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda, sul presupposto che la SC, cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito la prova di avere svolto almeno 51 giornate negli anni in questione in regime di subordinazione. Nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto operazioni stagionali, la subordinazione era configurabile anche in assenza di direzione e controllo da parte del datore e del rispetto di un orario di lavoro rigidamente prestabilito;
era, però, essenziale che la prestazione lavorativa fosse in rapporto sinallagmatico con la retribuzione, corrisposta anche in natura. I tre testi escussi (il padre SC NG e due estranei, IO GI e IO PA) avevano, però, confermato soltanto che l'attrice aveva lavorato;
non avevano, però, fornito elementi precisi in ordine al numero delle giornate lavorative, non avevano indicato elementi sintomatici della subordinazione, né detto alcunché in ordine ai compensi corrisposti. Irrilevanti ai fini di causa erano sia l'assoluzione in sede penale della SC per false dichiarazioni in ordine al rapporto di lavoro (perché attinente a periodo e fatti diversi da quelli che interessavano il presente giudizio) e sia la sentenza dello stesso Tribunale civile relativa ad una astensione obbligatoria dal lavoro per il parto dell'1/7/95, per le medesime ragioni. La sentenza impugnata doveva la quindi essere riformata e domanda della SC rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la SC, fondato su due motivi. Resiste l'INPS con controricorso.. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 112 CPC e The difetto di motivazione, deduce la ricorrente che non è mai contestato il 2 numero della giornate lavorative espletate negli anni in questione, ma solo la natura del rapporto lavorativo. A fronte della mancata contestazione, la ricorrente non aveva particolari oneri probatori e quindi il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda per mancanza di prova sul punto. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 2094 e 230 bis c.c., nonché difetto di motivazione, deduce la ricorrente che non è esatta l'affermazione secondo cui i testi non avrebbero confermato gli aspetti propri del rapporto di lavoro subordinato, avendo essi posto in evidenza: a) il rispetto da parte della ricorrente di un orario di lavoro;
b) l'assiduità giornaliera del lavoro svolto (mattina e pomeriggio); c) la piena uguaglianza di detta prestazione con quella degli altri braccianti agricoli. Manca solo l'indicazione della retribuzione percepita. Ciò però non è sufficiente per qualificare il rapporto come gratuito e quindi di "collaborazione familiare" ai sensi dell'art. 230 c.c., mancando gli altri elementi necessari per tale inquadramento, in difetto di "comunanza di tetto e di mensa, solidarietà affettiva e mutua assistenza, elementi tutti caratterizzanti la gratuità della prestazione resa fra familiari” (Cass. n. 7438/98). La motivazione quindi è difettosa sotto questo profilo, ma anche per non avere indicato il ragionamento in base al quale dalla mancanza di uno solo degli elementi del rapporto di lavoro subordinato, si perviene alla conclusione che si tratti di lavoro gratuito e quindi di collaborazione familiare. Il Tribunale, inoltre, non ha valutato adeguatamente le altre pronunce penali e civili, favorevoli alla 3 ricorrente, con le quali è stata accertata l'infondatezza delle ragioni dell'INPS, sia pure per periodi diversi da quello in esame;
tali pronunce dimostrano che non ha mai trovato conferma in sede giudiziale la persistente volontà dell'INPS di contestare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "il diritto alle prestazioni assicurative di malattia e di maternita' dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura nasce direttamente dalla legge in presenza dei requisiti da essa voluti e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n.1949 del 1940 (o dal certificato di urgenza sostitutivo della iscrizione),che come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 483 del 1995 - hanno la diversa funzione di rendere legalmente certa la qualita' di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia (verso i terzi) della fattispecie costitutiva (compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno) di tale qualita' personale che da' titolo alla prestazione,e determinando il momento dal quale decorre l'obbligazione dell'istituto previdenziale di corrispondere la prestazione medesima. Ne consegue che l'eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarita' del rapporto fatto valere in giudizio o al numero di giornate che si assumono lavorate nell'anno costituisce un'eccezione in senso improprio o, per meglio dire, una mera difesa volta a 4 contrastare la fondatezza della domanda che, come tale, puo' essere proposta per la prima volta anche in appello, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma secondo, CPC, soltanto per le eccezioni in senso stretto" (Cass. n. 2543 del 1999). Assolutamente irrilevante è quindi la circostanza che in sede amministrativa non fosse contestato il numero delle giornate lavorative, ma solo la natura del rapporto di lavoro;
una volta avvenuta la cancellazione dagli elenchi anagrafici, l'Istituto può sempre contestare la fondatezza della domanda proposta dalla lavoratrice di reiscrizione per difetto dell'uno o dell'altro requisito, mentre incombe in ogni caso sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza di entrambi i requisiti di legge per l'accoglimento della sua domanda. In ordine al secondo motivo di censura, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', 5 liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. S. U..n. 13045 del 27/12/97). Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la sua decisione sul rilievo che nessuno dei testi escussi (e nemmeno il padre della ricorrente, che viene indicato come datore di lavoro) ha fornito elementi atti a dimostrare il numero delle giornate lavorative espletate negli anni in questione ed i compensi eventualmente corrisposti, oltre agli elementi sintomatici della subordinazione. Questa motivazione è logica e coerente e non viene adeguatamente censurata, in quanto la ricorrente si limita a dire che, a suo giudizio, erano provati alcuni elementi sintomatici della subordinazione e che l'INPS non ha provato la sussistenza del rapporto di collaborazione familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c.. Entrambi questi elementi sono assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, sia perché la prova su alcuni elementi sintomatici secondari non è affatto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda e sia JEER DO :l profilo, mel senso che precede, bella ripartizione 6 probatorio. ✓✓ 1 ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spesedel presente quidizio. Roma 15 ottobre 2002 Francesco lllaiorano IL PRESIDENTE H CONSIGLIERE EST. ends M iles CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 MAR. 2003 Xoggi, CANCELLIERE 7