Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 2
In tema di giudizio immediato, l'omissione, nell'invito a comparire per rendere interrogatorio, dell'avvertimento, previsto dall'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da luogo a nullità, in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato.
In tema di abuso di ufficio, la nozione di danno ingiusto, cui si riferisce l'art. 323 cod. pen., non può intendersi limitata solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dalle norme costituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il danno ingiusto nella violazione del diritto all'oblio - riconosciuto ad un magistrato in ordine a trascorse vicende disciplinari - derivante dalla pubblicazione di atti di tali procedimenti, illecitamente consegnati da un componente del Consiglio superiore della magistratura a terzi, da cui era conseguita una campagna di stampa denigratoria della reputazione e dell'immagine professionale della vittima).
Commentari • 4
- 1. Giudizio immediato, processo all'ente e interrogatorio del legaleFrancesco Carlo Milanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Abuso di ufficio: nella nozione di danno ingiusto rientrano anche gli interessi legittimiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, la nozione di danno ingiusto non ricomprende le sole situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed i corrispondenti diritti soggettivi, ma è riferita anche agli interessi legittimi, in particolare quelli di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un giudizio prognostico, il danneggiato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da poter lamentare una perdita di chances. (Fattispecie in cui il direttore generale di un'azienda ospedaliera conferiva incarico di responsabile del procedimento per …
Leggi di più… - 3. Diritto all'oblio: giurisprudenzaRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 marzo 2019
- 4. Banca dati di polizia e cancellazione dati personali (Cass.21362/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2018
La disciplina sul trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia deve tenere conto della necessità di un bilanciamento tra l'interesse collettivo all'esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sotteso all'acquisizione ed al trattamento di informazioni da parte delle forze di polizia, e quello individuale alla tutela della propria sfera di riservatezza. Sullo stesso tema: Nicola Canestrini, La disciplina della (in)utilizzabilità dei precedenti di polizia, 2013. Il diritto all'oblio rappresenta l'interesse della persona ad evitare la divulgazione di informazioni che la riguardano, ove la relativa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 39452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39452 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
3945 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez.1141 - Presidente - Carlo Citterio UP 07/07/2016- Andrea Tronci R.G.N. 13266/2016 Emanuele Di Salvo Gaetano De Amicis Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN MA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/10/2015 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile, Avv. Alberto Alessandri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe De Napoli, in sostituzione dell'Avv. Filippo Dinacci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2015 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2013, che dichiarava MA AN colpevole del delitto di abuso d'ufficio in concorso con FA CA, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile LD AS, per avere, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, indebitamente duplicato, in violazione degli artt. 18 e 40 del regolamento del C.S.M. - previsto dall'art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - atti di un fascicolo disciplinare del 1982 relativo alla dott.ssa AS, in modo da consentire di averne copia ad una giornalista del quotidiano "Il Giornale", al fine di arrecare al predetto Magistrato un danno ingiusto attraverso la divulgazione di atti illegittimamente acquisiti, come in effetti avvenuto sul citato quotidiano in data 27 gennaio 2011 con due articoli a firma di AN IA GR e AN HI, che riportavano stralci dei suddetti documenti.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN, che ha dedotto otto motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 65, 178, comma 1, lett. c) e b), 185, 453, 454, 455 e 456 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e degli atti pregressi in conseguenza della nullità, derivata ex art. 185 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi all'invito a presentarsi ex art. 375 cod. proc. pen. ed al relativo interrogatorio, ivi compresi la richiesta e il decreto di giudizio immediato, in considerazione dell'omessa indicazione delle fonti in sede di invito a presentarsi, della mancata contestazione, in sede di interrogatorio, degli elementi sui quali si fondava l'evidenza della prova, nonché dell'avviso che si sarebbe potuto procedere nelle forme del giudizio immediato e, infine, della difformità tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello descritto nell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio. Nell'invito a presentarsi del 9 febbraio 2011, infatti, non compariva alcun riferimento alle fonti di prova poi indicate nel decreto di giudizio immediato del 13 aprile 2011, né le medesime venivano rese note al AN in sede di interrogatorio il 16 febbraio 2011, sebbene tredici elementi investigativi sui complessivi sedici indicati nel relativo decreto - fossero stati raccolti prima del 16 febbraio 2011. ли 1 1 Il predetto invito, inoltre, non conteneva alcun avvertimento che si sarebbe potuta richiedere l'emissione del decreto di giudizio immediato, né emergeva dal contenuto del verbale di interrogatorio la contestazione delle risultanze investigative indicate in sede di decreto. Non risulta, del resto, che il P.M. abbia ritenuto di formulare un secondo invito a comparire, con la conseguente fissazione di un secondo interrogatorio nel quale contestare compiutamente all'indagato tutti gli elementi e le fonti di prova raccolti dalla P.G. nella prospettiva di esercitare l'azione penale nelle forme speciali del rito immediato. Solo a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato si è appreso di una serie di atti investigativi in precedenza eseguiti dagli inquirenti, con la conseguenza che il primo momento utile per avanzare l'eccezione di nullità dell'atto non poteva essere che la prima udienza dibattimentale fissata in seguito al decreto, ove in effetti si è provveduto a formularla. Si deduce, infine, una difformità tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello descritto nell'invito a presentarsi, poiché in questo si contestava all'indagato di aver fatto duplicare al CA l'intero fascicolo disciplinare, mentre nella richiesta e nel decreto di giudizio immediato si è contestata la attività di duplicazione assieme al CA degli atti del relativo fascicolo, ossia un concorso materiale e non una condotta istigatoria.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 24, 111 Cost., 178, comma 1, lett. c), 521, 522, 546 cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata ravvisato la nullità della sentenza di primo grado in considerazione del difetto di correlazione tra imputazione e decisione, tenuto conto del fatto che mentre nel capo d'accusa si fa riferimento alla violazione degli artt. 18 e 40 del regolamento interno del C.S.M. per quel che attiene alla richiesta di copie ed alla consultazione degli atti del Consiglio - nella prima decisione si afferma la responsabilità dell'imputato sulla base della violazione di un'altra norma regolamentare, ossia dell'art. 19 - relativo all'obbligo di segretezza dei componenti del Consiglio che non è stato mai contestato al AN, e sul quale egli, pertanto, non ha mai potuto difendersi. Per risolvere il problema, tuttavia, la sentenza impugnata fa per la prima volta riferimento ad una violazione di legge concretatasi nello sviamento di potere da parte dell'imputato, così incorrendo essa stessa nel denunziato difetto di correlazione, per il fatto di non essere stata, tale forma di responsabilità, mai oggetto di contestazione e, quindi, di difesa.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 200, comma 3, 495, 603, 125, 546 cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione dibattimentale in ordine alla testimonianza della giornalista ли 2 9 AN IA GR, che non è stata obbligata dal Tribunale a rivelare la fonte della notizia, sebbene quest'ultima fosse indispensabile ai fini della prova del reato a fronte di un quadro esclusivamente indiziario, così permanendo il ragionevole dubbio circa la responsabilità del ricorrente. La stessa giornalista, peraltro, aveva già ammesso di avere ricevuto gli atti relativi alla vicenda disciplinare, in tal modo ammettendo di essere una ipotetica concorrente morale nel fatto contestato.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 110, 323 cod. pen., 192, comma 3, 125, 546 e 533 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, nonostante il difetto di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La Corte distrettuale, in particolare, ha omesso di considerare la valenza indiziaria di una serie di emergenze istruttorie evidenziate in sede di gravame, come, ad es., la circostanza che il AN secondo quanto dichiarato dalla teste TA - nonostante fosse presente presso la sede del C.S.M. il 26 gennaio 2011, non si trovava nella propria stanza al momento del passaggio della GR, ovvero l'assenza di contatti telefonici e telematici con quest'ultima, o, infine, il fatto che la giornalista ha negato di aver avuto rapporti con il ricorrente in ordine alla pubblicazione dell'articolo. La GR, peraltro, ha opposto il segreto professionale dinanzi all'invito a rivelare la fonte da cui aveva attinto la notizia, mentre solo di tipo congetturale deve ritenersi l'affermazione circa la valenza probatoria dei contatti telefonici tra il ricorrente ed il CA in conseguenza dello stretto rapporto di collaborazione professionale tra i due intercorrente. Si deduce, infine, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il fatto del mancato ritrovamento delle copie del fascicolo disciplinare e che il ricorrente aveva consultato esclusivamente l'originale del fascicolo, senza avere mai avuto nella sua disponibilità la fotocopia, effettuata autonomamente dal CA. Le stesse modalità di accesso agli uffici del C.S.M., del resto, prima di tale vicenda non erano regolamentate in modo preciso, con la conseguenza che molte persone potevano entrarvi senza essere identificate e registrate, come riferito dall'addetto alla portineria. Gli elementi istruttori, dunque, dimostrano, al più, che il ricorrente aveva richiesto di consultare il fascicolo e che il CA lo aveva quindi richiesto e successivamente fotocopiato, ma non possono ritenersi idonei a provare che il AN abbia chiesto al CA di duplicarlo, né che egli ne abbia concordato con il medesimo la divulgazione mediante consegna alla predetta giornalista.
2.5. Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 323 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la Me 3 sentenza impugnata affermato la responsabilità dell'imputato in ordine all'abuso d'ufficio prescindendo dalla mancanza della violazione delle norme regolamentari indicate nell'imputazione (artt. 18 e 40), salvo poi ritenere avvenuta, a capo d'imputazione invariato, una condotta di sviamento di potere, elevando il diritto all'oblio al rango di norma di legge o di regolamento violata. In ogni caso, si deduce, nessuna violazione vi è stata dell'art. 18, che si riferisce a documenti diversi da quelli oggetto del presente procedimento, né dell'art. 40, che non prevede alcun divieto di estrarre copia degli atti consultati. Lo stesso art. 19 richiamato nella sentenza, del resto, non rileva ai fini del reato contestato e per una prassi consolidata nel tempo, secondo quanto emerso nell'istruzione dibattimentale, i fascicoli disciplinari venivano consegnati ai consiglieri perché li potessero consultare presso i propri uffici personali. In ogni caso, in mancanza di una disciplina specifica, debbono trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare le norme del codice di procedura penale (artt. 114 e 329 cod. proc. pen.), con la conseguenza che gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo disciplinare corrispondono a quelli dibattimentali, in ordine ai quali non vige alcun divieto di pubblicazione.
2.6. Con il sesto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 323 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata confuso l'ingiustizia del danno con l'elemento soggettivo, là dove non ha tenuto conto del requisito della verità della notizia pubblicata e del fatto che l'esercizio del diritto di cronaca in tanto merita rilevanza e tutela costituzionale in quanto abbia come scopo la diffusione della verità: nel caso di specie non può negarsi che i fatti riportati sul quotidiano il 27 gennaio 2011 erano veri. La pubblicazione di una notizia veritiera, inerente alla vicenda disciplinare occorsa al predetto Magistrato, non può quindi considerarsi ingiustamente dannosa, tenuto conto altresì del fatto che la dott.ssa AS all'epoca rappresentava la pubblica accusa in un delicato procedimento a carico del Presidente del Consiglio (cd. "processo Ruby"), con la conseguenza che il diritto all'oblio doveva ritenersi quanto meno bilanciato dalle esigenze di informazione determinate dall'incarico svolto in sede processuale.
2.7. Con il settimo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 42, 43 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata ricavato l'esistenza del dolo intenzionale sulla base di una mera asserzione, ossia dal comportamento "non iure" del ricorrente, dunque dal preteso sviamento di potere, non essendo rinvenibile nella motivazione alcun riferimento a quei necessari elementi sintomatici idonei ad evidenziare l'effettiva ratio ispiratrice del comportamento. lu 4 2.8. Con l'ottavo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133, cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata confermato il diniego delle attenuanti generiche motivando in modo solo apparente circa la sussistenza del dolo intenzionale richiesto per la consumazione del reato de quo.
3. Con "note di udienza" depositate nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 1° luglio 2016 il difensore della parte civile ha svolto una serie di considerazioni a sostegno della discussione orale e della richiesta di conferma delle statuizioni contenute nella impugnata sentenza, sviluppando, con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso attinenti ai presupposti della responsabilità penale, argomentazioni critiche volte a confutarne la fondatezza, con la conseguente richiesta di una declaratoria di rigetto dell'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine alle questioni oggetto del primo motivo di ricorso deve anzitutto rilevarsi come i Giudici di merito abbiano correttamente esaminato e disatteso le relative doglianze prendendo le mosse dal dato, pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018; Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi, Rv. 256733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249463), secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal P.M.. Ne discende, quale logico corollario, che l'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato. Il provvedimento adottato dal G.i.p., infatti, chiude, secondo quanto osservato nella motivazione della su indicata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, una fase di carattere endo-processuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente ли 5 l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.). Oltre al requisito dell'evidenza probatoria occorre, pertanto, che vi sia stato, quale ulteriore presupposto per la formulazione della richiesta di giudizio immediato, l'interrogatorio dell'indagato, ovvero, quale atto equipollente, l'avvenuta trasmissione dell'invito a comparire con le forme dell'art. 375 cod. proc. pen., rimasto senza effetto. La formulazione letterale dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 26 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, pone in rilievo, attraverso l'utilizzo della forma verbale "può", un contenuto informativo solo eventuale dell'atto, modellandone la tipologia formale in relazione alla funzione, ossia ai fini del giudizio immediato previsto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen.: se, dunque, l'invito a comparire è finalizzato all'interrogatorio dell'indagato, esso, oltre i requisiti di individuazione oggettiva e soggettiva espressamente elencati nel secondo comma dell'art. 375, dovrà necessariamente contenere, sia pure in forma di embrionale contestazione provvisoria, una "sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute" (primo periodo del terzo comma dell'art. 375), mentre agli ulteriori fini del ricorso al su indicato rito speciale l'indicazione di elementi e fonti di prova, unitamente all'avvertimento che potrà essere presentata una richiesta di giudizio immediato, costituirà un profilo aggiuntivo solo variabile, ma non necessariamente indefettibile, né sanzionato da cause di nullità, del contenuto informativo dell'atto (in base al secondo periodo del terzo comma della citata disposizione normativa). Ne discende, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento alle possibili alternative ipotizzate, nella connessa previsione dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., in relazione ai tipici presupposti del giudizio immediato richiesto dal P.M.: a) che il Pubblico Ministero "può presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova, ovvero se a seguito di invito a presentarsi emesso a norma - dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile"; b) che "ai fini della contestazione del fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall'art. 415-bis, comma 2, cod. Ли 6 1 proc. pen., al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, richiamata dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen." (C. cost., sent. n. 203 del 9 maggio 2002). Il legislatore, dunque, nel caso dell'omessa comparizione a rendere l'interrogatorio (sempre che non ricorra un legittimo impedimento ovvero una situazione di irreperibilità), ha ritenuto quale atto equipollente all'interrogatorio "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova" l'avvenuta trasmissione all'indagato dell'invito a comparire emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (ex art. 453, comma 1). Rispetto all'originaria formulazione della norma, interpolata dal su citato d.lgs. n. 12/1991, il significato dell'innovazione normativa è stato colto dalla dottrina nell'intento di impedire che l'indagato, nonostante la chiara enunciazione del fatto addebitatogli, oltre che degli elementi e delle fonti di prova sino a quel momento raccolti, potesse interdire l'ammissione al rito omettendo semplicemente di presenziare all'atto, così vanificando la funzione di garanzia difensiva dell'interrogatorio stesso, perché finalizzato alla verifica in contraddittorio del requisito della evidenza della prova. Finalità essenziale della previsione normativa è, infatti, quella di garantire che l'interessato sia stato effettivamente in grado di interloquire sulla consistenza del compendio probatorio che consente il sacrificio dell'udienza preliminare, ossia di impedire che la fase dibattimentale sia introdotta senza aver permesso all'indagato di difendersi dalle accuse che gli vengono mosse, ed al contempo di consentire una più approfondita valutazione del P.M. sulla complessiva tenuta e qualità del materiale investigativo alla luce delle eventuali circostanze contrarie addotte dalla difesa, che potrebbero rivelarne un ridotto grado di univocità e completezza, escludendo in tal modo il presupposto dell'evidenza probatoria. In tal senso, mentre la violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell'imputato per far luogo alla richiesta di giudizio immediato dà luogo ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto, che, secondo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere rilevata ne' dedotta dopo la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, Fibbi, Rv. 247817; Sez. 2, n. 40231 del 28/09/2005, Amoroso, Rv. 232768), l'omissione nell'invito a comparire per rendere interrogatorio dell'avvertimento, previsto dall'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non dà luogo a nullità in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare Ли 9 l'instaurazione del giudizio immediato (Sez. 5, n. 29876 del 04/06/2002, Briglia, Rv. 222302). Non è necessario, pertanto, "che l'indagato sia edotto che la sua escussione può essere prodromica alla instaurazione del rito immediato;
tale avvertimento (ai sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 e art. 375 c.p.p., comma 3) rileva solo nel caso di omessa comparizione a rendere l'interrogatorio che, in seguito ad un invito a presentarsi, permette la richiesta di giudizio immediato in assenza della concreta audizione dell'indagato medesimo" (v., in motivazione, Sez. 2, n. 17007 del 18/01/2012, Cannone, Rv. 252820). Al riguardo, sotto altro ma connesso profilo, si è già precisato in questa Sede (Sez. 3, n. 205 del 29/11/2007, dep. 2008, Volonterio, Rv. 238792) che, in tema di interrogatorio dell'imputato ex artt. 65 e 453 cod. proc. pen., ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti non è richiesto che l'autorità giudiziaria osservi tassativamente le modalità di cui all'art. 65 cod. proc. pen., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. Nella stessa motivazione della su indicata pronuncia n. 42979/2014 delle Sezioni Unite può cogliersi un'ulteriore conferma della fondatezza dell'impostazione ermeneutica incentrata sul rilievo della stretta correlazione esistente fra il presupposto dell'evidenza probatoria e gli altri cui è subordinata la richiesta di instaurazione del rito, osservandosi, al riguardo, che "il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine all'esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, come già detto, un apprezzamento di superfluità dell'udienza preliminare.".
2.1. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che i Giudici di merito, nel respingere le correlative censure difensive, hanno fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte, da un lato osservando come in effetti vi sia stato un previo interrogatorio con il pieno rispetto delle garanzie difensive, dall'altro lato escludendo, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, una finalità meramente esplorativa dell'atto in vista di future indagini. 9 Dalla concreta disamina del contenuto e del tenore dell'interrogatorio, puntualmente analizzato nel suo effettivo contenuto dinamico, le conformi decisioni di merito hanno motivatamente desunto il fatto che il P.M. ha proceduto ad una contestazione specifica degli elementi d'accusa a carico dell'indagato - peraltro fondati su atti di P.G. (come perquisizioni e sequestri) in precedenza compiuti anche nei suoi diretti confronti - precisando che la vicenda storico-fattuale oggetto di interlocuzione è stata compiutamente ricostruita e dibattuta nella sua interezza, anche in ragione dell'assorbente rilievo che i medesimi fatti oggetto del procedimento penale avevano costituito oggetto di un'indagine amministrativa interna al Consiglio Superiore della Magistratura del quale l'indagato era componente. Dalla motivazione della decisione impugnata, inoltre, si evince che l'oggetto del confronto dialettico sui fatti ritenuti sintomatici del requisito dell'evidenza probatoria è stato quanto mai ampio ed esaustivo, incentrando i Giudici di merito il loro vaglio delibativo non sul raffronto numerico delle fonti di prova rispettivamente indicate nel decreto di giudizio immediato e nell'invito a comparire, ma sul contenuto sostanziale degli elementi costitutivi del tema d'accusa effettivamente portati a conoscenza dell'indagato: elementi la cui valenza e completezza informativa ai fini dell'addebito essi hanno illustrato con argomentazioni, per un verso, linearmente sviluppate in punto di fatto ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, e, per altro verso, basate sull'analisi delle risultanze direttamente offerte dal verbale di interrogatorio e dalle fonti di prova che in quella evenienza procedimentale sono state rese note all'indagato (in particolare, dalla denuncia del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale del C.S.M., dalla documentazione acquisita in merito al fascicolo disciplinare, dagli atti di perquisizione e sequestro effettuati dalla P.G. e dai verbali di sommarie informazioni dei dipendenti del C.S.M.). Al riguardo, peraltro, la valutazione dei contenuti dell'interrogatorio è stata dai Giudici di merito correttamente esposta con argomenti che hanno preso in esame e disatteso i rilievi difensivi, senza che la complessiva tenuta e coerenza logica dei relativi passaggi motivazionali sia stata dal ricorrente confutata sulla base di specifiche e decisive
contro
-argomentazioni. Né, del resto, rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi ampiamente positivo nel caso qui preso in esame. lue 9 2 2.2. Parimenti infondato deve ritenersi, poi, il profilo di doglianza attinente alla prospettata difformità tra il fatto contestato nel decreto di giudizio immediato e quello enunciato nell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen. (v., in narrativa, il par. 2.1.), avendo i Giudici di merito motivatamente rigettato l'obiezione difensiva sulla base dell'assorbente rilievo della identità del fatto sostanziale oggetto dell'addebito: la condotta di abuso d'ufficio in contestazione, infatti, è rimasta del tutto invariata nei suoi essenziali elementi descrittivi (il fatto, cioè, di avere, in concorso con altro indagato, fotocopiato e fornito alla stampa atti contenuti nel fascicolo disciplinare della dott.ssa AS, abusando dei poteri e delle funzioni riconducibili al ruolo ricoperto nel C.S.M.), a nulla rilevando, sotto tale profilo, il mutamento della forma, morale o materiale, del contributo offerto a titolo concorsuale. Una variazione del tema d'accusa, questa, che non incide in maniera decisiva sul rapporto fra gli elementi strutturali del fatto (inteso nella sua triade essenziale, ossia quale condotta attiva od omissiva, nesso causale ed evento) ed il suo autore, tenuto conto che la stessa si è realizzata nel corso di un'attività d'indagine svolta su un'ipotesi di concorso non necessario di persone e all'interno di una fase, quella procedimentale, in cui la costruzione dell'imputazione è ancora necessariamente fluida e suscettibile di ulteriori aggiustamenti o precisazioni, anche per effetto degli argomenti difensivi addotti in sede di interrogatorio. Per aversi mutamento del fatto occorre, invero, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). E' necessaria, pertanto, una immutazione dei tratti identitari del tema d'accusa, in modo tale da stravolgere l'originaria fisionomia dell'ipotesi accusatoria e da menomare il diritto di difesa dell'imputato: evenienza, questa, della quale non v'è traccia nella ricostruzione della sequenza degli atti processuali operata dai Giudici di merito, che al riguardo non hanno mancato di osservare come proprio su quella tipologia di condotta delittuosa l'imputato sia stato ampiamente posto in condizione di articolare lo sviluppo delle sue strategie difensive nel contraddittorio svoltosi nella sede dibattimentale.
3. Per le medesime ragioni or ora illustrate deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, non essendo riscontrabile alcun mutamento del fatto e nemmeno dell'imputazione allorquando non si verifichi una modifica dei suoi elementi essenziali, tale cioè da stravolgerne i contenuti sino a determinare uno stato di incertezza non 10 3 altrimenti risolvibile sull'oggetto dell'accusa, pregiudicando il concreto esercizio del diritto di difesa. E' pacifica, al riguardo, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866), secondo cui ai fini della valutazione di corrispondenza tra la pronuncia e la contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio utilizzato e posto a fondamento della decisione. Nel caso di specie, invero, non vi è stata alcuna trasformazione radicale del nucleo identificativo della condotta e la necessaria correlazione tra l'imputazione e le sentenze di merito è rimasta integra nella sua pienezza senza disarticolare le linee portanti del thema decidendum, ove si consideri che entrambe le decisioni (di primo e secondo grado) hanno posto a fondamento delle rispettive motivazioni la violazione delle norme regolamentari citate nell'imputazione gli artt. 18 e 40 del Regolamento interno del C.S.M. introducendo ad abundantiam, quali ulteriori elementi argomentativi a sostegno del ragionamento probatorio e del finale convincimento ivi espresso, i riferimenti, nell'un caso (pagg. 36-38 della sentenza di primo grado), all'ulteriore garanzia derivante dall'obbligo generale del segreto previsto per i componenti del Consiglio dall'art. 19 del Regolamento, e, nell'altro caso (pagg. 28-29 della sentenza di secondo grado), al significato ultimo delle condotte descritte nella su citata normativa regolamentare, nel senso che le regole di comportamento relative alle attività in concreto poste in essere dall'imputato, quand'anche "in astratto" non fossero violative delle su citate disposizioni (che, pertanto, continuano a rappresentare il principale oggetto del discorso giustificativo sviluppato dai Giudici di merito in relazione al fondamento dell'imputazione), risulterebbero comunque in contrasto con la stessa ratio dell'attribuzione ad un pubblico ufficiale degli specifici poteri conoscitivi e valutativi propri dell'attività di un componente del C.S.M., ossia con le stesse funzioni istituzionali di rilevanza costituzionale dell'organo di autogoverno della Magistratura, nel senso che i relativi poteri non sarebbero in tal modo esercitati secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione. Un'argomentazione di tipo aggiuntivo, dunque, basata sul richiamo alle implicazioni di un pacifico orientamento interpretativo di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 27816 del 02/04/2015, Di Febo, Rv. 263932) e dalla Corte distrettuale utilizzata nella motivazione per rafforzarne e consolidarne la persuasività, anche in relazione alla connessa questione concernente la ritenuta esclusione della lle 11 r stessa ipotizzabilità del denunciato difetto di correlazione tra "condotta abusiva contestata e condotta abusiva sussistente e ritenuta in sentenza": argomentazione che se, per un verso, logicamente presuppone il prioritario riconoscimento della violazione delle norme di cui agli artt. 18 e 40 indicati nell'imputazione, ossia dell'essenza stessa della condotta di abuso, per altro verso non ne intacca certo la sostanza sotto il profilo della ritenuta integrazione dell'aspetto oggettivo della fattispecie incriminatrice, risultando, anzi, del tutto giustificata nella prospettiva del richiamo formalmente - esplicitato nella stessa imputazione alla norma generale di cui all'art. 20 della legge- 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, che fra le attribuzioni speciali riservate al Consiglio prevede, per l'appunto, quella di provvedere con un regolamento interno alla compiuta disciplina dei vari aspetti inerenti alla sua auto-organizzazione.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, non ricorrendo le condizioni per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 200, comma 3, cod. proc. pen. . Nel nostro ordinamento processuale, invero, i limiti legali che devono preservare la legittimità degli atti di "interferenza" che l'Autorità giudiziaria è abilitata ad esercitare sono fissati nella su citata disposizione normativa, in base alla quale il Giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in presenza delle due condizioni ivi tassativamente previste: a) che la rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine ai quali si sviluppa l'attività di indagine, e non semplicemente riconducibili all'astratto nomen iuris;
b) che le notizie non possano essere accertate se non attraverso la identificazione della fonte. Siffatte condizioni di veridicità e indispensabilità devono sussistere entrambe, affinchè il Giudice possa ordinare al giornalista di svelare la fonte. Non basta, dunque, un semplice nesso di "pertinenzialità" tra le notizie ed il generico tema dell'indagine, ma occorre, come più volte stabilito da questa Suprema Corte, che l'ingerenza rispetto alle fonti rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato (v. Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054; Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014, Minniti, Rv. 260068; v., inoltre, Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094). I presupposti dell'ordine di deporre, infatti, traducono sul piano legislativo la delicata opera di bilanciamento fra interessi costituzionali (libertà di informazione e accertamento dei fatti e delle responsabilità) che il Giudice deve effettuare in relazione alle fattispecie di segreto, nella prospettiva di individuare una soluzione improntata alla ragionevolezza e idonea ad assicurare, nel caso concreto, un congruo vaglio di lle 12 proporzionalità tra il mezzo (la restrizione di un bene costituzionale) ed il fine (la tutela di un altro bene costituzionale con il primo confliggente). A tale quadro di principii si sono uniformate entrambe le decisioni di merito, conformi nel ritenere, con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che rispettosa del criterio di proporzionalità imposto dal necessario bilanciamento dei valori costituzionali in giuoco, la diversità della fattispecie in esame da quella ipotizzata nella su citata disposizione normativa, assumendo al riguardo valenza decisiva ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione non solo il rischio oggettivo di una auto-incriminazione legata alla divulgazione dell'identità della fonte, con la conseguente violazione del principio nemo tenetur se detegere, ma anche il rilievo per cui non v'era alcuna necessità, per averlo ammesso la stessa giornalista, di accertare la veridicità del fatto materiale legato all'illegittima consegna delle copie degli atti del fascicolo disciplinare in oggetto ricevute e poi trasmesse dalla su indicata giornalista ad un collega (entrambi autori degli articoli subito dopo pubblicati su un quotidiano che di quei documenti riportava ampi stralci) - ma di stabilirne solo gli aspetti di rilevanza penale e l'attribuibilità o meno all'imputato. Il requisito della indispensabilità della rivelazione della fonte è apprezzabile, secondo il quadro normativo ed i canoni interpretativi su delineati, solo in caso di assoluta necessità, ossia quando il risultato conoscitivo non possa essere altrimenti raggiunto attraverso ulteriori e diversi mezzi di prova, non potendo l'ordine di deporre supplire ad eventuali carenze investigative, né alleggerire il peso legato all'esigenza di un pieno assolvimento dell'onere probatorio: ogni prospettiva istruttoria diversa dall'indicazione della fonte, pertanto, deve essere stata tentata, senza che residuino ulteriori strumenti di ricerca disponibili su quello stesso tema d'indagine. Una verifica istruttoria, questa, il cui univoco risultato probatorio, per quel che più avanti si avrà modo di osservare, è stato dai Giudici di merito compiutamente e linearmente illustrato senza alcuna necessità di fare ricorso alla estrema possibilità offerta dalla previsione di cui all'art. 200, comma 3, cod. proc. pen.. Nella medesima prospettiva ermeneutica seguita dal Giudice nazionale è orientata la Corte EDU, che ha più volte evidenziato come l'ordine di deporre abbia un connaturale tratto di eccezionalità e debba trovare una sua coerente giustificazione alla luce delle condizioni indicate nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (previsione legale, onde evitare forme di arbitrio;
motivazione legata ad un preponderante imperativo di ordine pubblico, come può essere la necessità dell'accertamento dei reati;
proporzionalità rispetto allo scopo perseguito): una illecita condotta della fonte in violazione di una norma sostanziale, ad non è di per sé idonea a giustificare l'ordine di deporre (pur essendo uno deglies., ли 13 r aspetti da prendere in considerazione a tal fine), poiché solo l'apprezzamento di una situazione di impellente necessità all'interno di una società democratica potrebbe legittimare l'intrusione nella segretezza delle fonti giornalistiche, con la conseguenza che solo nella riconosciuta impossibilità di provare aliunde l'oggetto della deposizione le autorità nazionali che dovrebbero prima esperire tutti gli altri strumenti di ricerca - della prova non invasivi del segreto giornalistico - potrebbero rivolgersi al giornalista, sempre che la specifica valenza della situazione in concreto considerata fosse ragionevolmente ritenuta idonea a superare il limite del diritto alla confidenzialità delle fonti (v., ad es., Corte EDU, 22 novembre 2012, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. c. Paesi Bassi, §§ 123-124 ss.; Corte EDU, 15 marzo 2010, Financial Times LTD c. Regno Unito, §69; Corte EDU, 22 settembre 2007, Voskuil c. Olanda, § 67; Corte EDU, 27 novembre 2007, Tillack c. Belgio, § 56; Corte EDU 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo, § 46). La giurisprudenza della Corte EDU, peraltro, ha in più occasioni specificamente richiamato, proprio in relazione a tali profili, il contenuto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R (2000) 7 agli Stati membri sul diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d'informazione, adottata dal consiglio dei Ministri l'8 marzo 2000, il cui principio n. 3, lett. b), stabilisce in particolare che "La divulgazione delle informazioni identificanti una fonte non dovrebbe essere giudicata necessaria salvo che possa essere stabilito in maniera convincente: i. che delle misure ragionevoli alternative alla divulgazione non esistono o che sono già state praticate dalle persone o dalle autorità pubbliche che cercano di ottenere la divulgazione, e ii. che l'interesse legittimo alla divulgazione sopravanza chiaramente l'interesse pubblico alla non- divulgazione, avendo cura che: un imperativo preponderante quanto alla necessità- della divulgazione sia provato;
- le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave;
la necessità della divulgazione sia considerata come - rispondente ad un bisogno sociale imperativo;
- gli Stati membri godano d'un certo margine di valutazione per giudicare di questa necessità, ma questo margine sia soggetto al controllo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo".
5. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo di doglianza, avendo i Giudici di merito compiutamente illustrato i numerosi elementi di prova (di fonte sia orale che documentale) emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, dei cui risultati hanno offerto una valutazione, sia analitica che globale, immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili. Emerge con chiarezza, dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, come la Corte territoriale abbia esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici den 14 mossi dalla difesa, non solo richiamando e condividendo la ricostruzione dei fatti e le valutazioni già espresse dal primo Giudice, ma ponendo in rilievo con argomenti - correttamente esposti e non smentiti o incrinati, nel loro coerente sviluppo logico e nella conseguenzialità del relativo epilogo decisorio, dalla formulazione delle doglianze in ricorso prospettate numerosi profili ricostruttivi della fondatezza del tema - d'accusa enunciato nella correlativa imputazione, e segnatamente: a) la piena corrispondenza fra il contenuto degli atti oggetto del fascicolo relativo al procedimento disciplinare nei confronti del Magistrato LD AS e le parti virgolettate degli articoli rispettivamente a firma di AN IA GR e di IA RC HI - - pubblicati dal quotidiano "Il Giornale" in data 27 gennaio 2011; b) il fatto che la giornalista GR ammise nel suo esame dibattimentale, ed ancora prima nel corso di una trasmissione televisiva, di aver effettivamente ricevuto gli atti del procedimento disciplinare e di averli trasmessi al collega HI, pur rifiutando di rivelare la fonte delle sue informazioni in ragione del segreto professionale;
c) il fatto che nei giorni precedenti la pubblicazione degli articoli il fascicolo disciplinare era stato chiesto in visione, per mezzo del suo assistente FA CA, dal solo componente del C.S.M. MA DÌ; d) che il fascicolo, da anni giacente in un archivio di viale Trastevere in Roma, non era mai stato chiesto in visione da alcuno e che lo stesso Consigliere AN, in precedenza, non ne aveva mai richiesti altri;
e) che il fascicolo era stato effettivamente richiesto dal Consigliere DÌ, consegnato materialmente al suo collaboratore CA, il quale lo consegnò al AN, che a sua volta glielo restituì; f) che il CA, alla presenza di altri impiegati del C.S.M., fece la copia fotostatica dell'intero fascicolo, cercando al contempo di commentarne il contenuto con la funzionaria IA Marcella Contraffatto, la quale, nell'ammonirlo sul fatto che non era possibile divulgarne il contenuto, ricevette la risposta che egli agiva su disposizione del AN;
g) che la mattina del 27 gennaio 2011, giorno della pubblicazione degli articoli di stampa aventi ad oggetto il su indicato procedimento disciplinare, un'altra funzionaria del C.S.M., Lidia TA, conversando con altre colleghe alla presenza dello stesso CA, ebbe a stigmatizzare il comportamento di quest'ultimo e del DÌ per aver creato "...tensione e confusione...", ricevendone la risposta, fra l'altro, che ".....lui comunque non guarda in faccia nessuno e va diritto per la sua strada, per cui anche se c'è da rompere le scatole a qualcuno che è scomodo....lui lo fa, perché noi della lega siamo fatti così..."; h) che nel pomeriggio del 26 gennaio 2011, ossia del giorno precedente la pubblicazione degli articoli, la giornalista GR era presente nella sede del C.S.M., tanto che la funzionaria Lidia TA la vide passare nel corridoio, proveniente dalla parte ove era ubicato lo studio del Consigliere AN (che, tuttavia, non fu visto uscire dalla sua stanza dopo il passaggio della ли 15 9 giornalista); i) che vi era una stretta connessione temporale tra il giorno della pubblicazione degli articoli e quelli in cui ebbero a verificarsi l'acquisizione del fascicolo da parte del CA, la realizzazione delle copie ed i numerosi contatti telefonici intrattenuti dallo stesso CA sia con la GR che con il AN, circostanza, questa, non ritenuta logicamente giustificabile con riferimento ai rapporti di regola correnti con gli organi di stampa per le materie oggetto di trattazione da parte del Consiglio Superiore, in ragione della rilevata diminuzione della intensità delle comunicazioni nella fase temporale immediatamente successiva;
1) che il CA aveva svolto il 27 gennaio 2011, dal suo computer, numerose ricerche via internet su risalenti vicende disciplinari a carico della dott.ssa AS. Sulla base delle specifiche risultanze offerte dalla complessiva disamina del quadro indiziario sì come in motivazione analiticamente descritto, la Corte d'appello ha coerentemente escluso non solo in ragione delle convergenti indicazioni provenienti - dalle deposizioni rese dal AL e dagli altri funzionari del Consiglio sia in sede di inchiesta amministrativa che in quella dibattimentale, ma anche in considerazione dei dati inerenti alla dislocazione del fascicolo in un archivio decentrato, all'assenza di un libero accesso agli atti dei fascicoli disciplinari e alla certa riferibilità all'imputato della relativa richiesta di acquisizione, peraltro avvenuta nel medesimo torno di tempo - la possibilità che altre persone, diverse dal CA e dal DÌ, abbiano avuto accesso, nei giorni precedenti la pubblicazione degli articoli, alla documentazione relativa ai procedimenti disciplinari, per effettuarne una copia e consegnarla poi agli organi di stampa. Al riguardo, infatti, dall'attestazione del funzionario dirigente la Sezione disciplinare del C.S.M. - Vincenzo AL - risultava, come puntualmente evidenziato dai Giudici di merito, che la richiesta - formulata dall'assistente CA per conto del Consigliere AN - di visionare il fascicolo relativo al procedimento disciplinare n. 49/1982 R.G. era stata effettuata il 24 gennaio 2011: a seguito di tale richiesta il fascicolo - prelevato, tramite personale addetto, presso il su citato archivio di viale Trastevere venne personalmente consegnato, nello stesso giorno, dal predetto - dirigente al CA, che glielo restituì nella tarda mattinata del giorno successivo. Una precedente richiesta di copia avente ad oggetto le sentenze disciplinari, inoltre, era stata ricevuta, sempre dal CA, il 19 gennaio 2011, ed evasa dalla Segreteria mediante consegna di quanto richiesto, a norma dell'art. 40 del Regolamento interno del C.S.M.. La Corte d'appello, inoltre, ha motivatamente escluso, anche in ragione del dato logico relativo al contenuto stesso degli articoli poi pubblicati sul quotidiano, la fondatezza della tesi, sostenuta dal CA, di aver fatto di sua iniziativa le copie le 16 1 (pensando che potessero utili al DÌ) e di averle poi distrutte, ed ha parimenti escluso che potessero avere alcuna rilevanza il dato relativo al mancato ritrovamento delle copie del fascicolo (elemento, questo, non irragionevolmente ritenuto sintomatico di una loro consegna agli organi di stampa), come pure l'affermazione del AN (ritenuta non rispondente a fatti noti e verificabili) di avere chiesto il fascicolo disciplinare per il compimento di atti del suo ufficio. Nessuna connotazione di decisività, sul piano della completezza ed univocità della valenza del risultato probatorio delineato dai Giudici di merito all'esito del su indicato percorso ricostruttivo del panorama indiziario, possono peraltro assumere gli argomenti difensivi già espressi in sede di gravame (v., in narrativa, il par. 2.4.) ed incentrati sull'assertivo rilievo di taluni aspetti della vicenda storico-fattuale (ad es., la prospettata circostanza che il ricorrente non si trovasse nella sua stanza al momento del passaggio della giornalista, ovvero l'assenza di contatti telefonici o telematici diretti fra i due, o, ancora, l'affermazione secondo cui egli avrebbe consultato il solo originale del fascicolo, senza avere nella sua disponibilità le copie), la cui significatività, per un verso, è stata dai Giudici di merito già implicitamente esaminata, escludendone (sulla base dell'apprezzamento del ruolo esecutivo specificamente assunto nell'intera vicenda dal CA, suo stretto collaboratore e compagno di partito) qualsiasi possibilità di valorizzazione ai fini di un'eventuale ricostruzione alternativa del quadro degli elementi oggetto del tema d'accusa, e, per altro verso, non può sotto alcun profilo ritenersi idonea, così come prospettata, ad infirmare la complessiva coerenza e tenuta logica dei passaggi motivazionali esplicativi della ritenuta solidità del compendio probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio. A fronte della motivata esposizione delle ragioni giustificative dell'esclusione di qualsiasi ipotesi alternativa dotata di plausibilità e credibilità sul piano razionale, il ricorrente si è limitato, da un lato, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione di alcuni, marginali o comunque secondari, profili della regiudicanda, dall'altro lato a contrapporre un'alternativa rilettura di taluni dei presupposti fattuali individuati a sostegno del giudizio di complessiva univocità del risultato probatorio, sulla base di obiezioni o di argomenti deduttivi che le conformi decisioni di merito hanno esaminato e congruamente disatteso. La decisione impugnata, dunque, ha fatto buon governo dei principii da questa Suprema Corte stabiliti in tema di valutazione della prova indiziaria (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; Sez. 6, n. 8402 del 09/06/1997, Satanassi, Rv. 209100 e, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 16 17 247449), secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità. Né, come è noto, rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare, secondo quel che in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari profili o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito, per quanto sopra esposto e considerato, non può che dirsi ampiamente positivo nel caso qui preso in esame.
6. In ordine alle questioni oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso, la cui trattazione può essere congiuntamente effettuata in ragione dello stretto collegamento fra le relative doglianze, devono anzitutto richiamarsi le considerazioni già espresse (v., nella parte motiva, il par. 3) in relazione al contenuto e alla finalità del procedimento argomentativo dalla Corte d'appello sviluppato con riguardo alla ritenuta sussistenza della contestata violazione delle su citate norme regolamentari. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, entrambe le decisioni di merito hanno preso le mosse dalla riconosciuta violazione delle norme regolamentari menzionate nell'imputazione ed hanno partitamente analizzato, sia pure all'interno di differenti, ma fra loro non contrastanti, linee argomentative, i vari aspetti legati all'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie, distinguendo il requisito dell'ingiustizia del danno da quello dell'illegittimità del mezzo utilizzato, senza operare indebite confusioni con le ulteriori questioni attinenti all'accertamento dell'elemento psicologico.
6.1. Il potere del Consiglio Superiore della Magistratura di autoregolamentare il proprio funzionamento interno trova il suo fondamento in una previsione di legge (art. 20, n. 7, della legge n. 195/1958) e non si ricollega solo alle normali facoltà di auto- ли 18 ? organizzazione degli organi collegiali dotati di autonomia nel disciplinare l'esercizio delle proprie funzioni, ma è oggettivamente strumentale alla garanzia di autonomia del suo ruolo di organo di rilievo costituzionale. Le norme regolamentari, inoltre, non presentano un'efficacia diretta solo all'interno dell'organo, ma assumono una rilevanza anche esterna, nel senso che il suo funzionamento è vincolato al rispetto delle norme ivi dettate, la cui violazione costituisce vizio del procedimento deducibile dinanzi al Giudice amministrativo. L'art. 18 del Regolamento, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, costituisce una norma di carattere generale, volta a regolamentare le forme e le condizioni dell'accesso agli atti del C.S.M. per chiunque abbia interesse a conoscere verbali, delibere, atti e documenti formati nel corso dei relativi procedimenti consiliari, siano essi definiti in seduta pubblica o non pubblica. Per entrambe le forme di procedimento consiliare la su citata norma distingue il diritto a prendere visione degli atti da quello di ottenerne copia, subordinandone l'autorizzazione, da parte del Comitato di Presidenza, alla presenza di un giustificato motivo, ossia di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede l'accesso (nei procedimenti definiti in seduta pubblica), ovvero alla necessità di far valere un proprio interesse giuridicamente rilevante (nei procedimenti definiti in seduta non pubblica). L'autorizzazione, tuttavia, per i procedimenti definiti in seduta pubblica, può essere anche negata con provvedimento motivato, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti (art. 18, comma 2). Anche nel caso dei procedimenti definiti in seduta non pubblica l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione, ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare (art. 18, comma 3). Siffatta norma regolamentare, dunque, traccia una generale distinzione fra il mero diritto alla consultazione, attraverso la presa in visione degli atti, e quello al rilascio di copia, limitando le possibilità di accesso del soggetto interessato alla sola visione, quando occorra salvaguardare prevalenti esigenze di tutela di beni specificamente individuati (fra i quali figura, come si è visto, per entrambe le tipologie di procedimento, quello della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati a ли 19 procedimento), fatta salva l'ipotesi (prevista per i soli procedimenti definiti in seduta pubblica) che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. A tale complesso di disposizioni si ricollega, inoltre, la speciale norma regolamentare di cui all'art. 40, che consente l'esame degli atti a ciascun componente del Consiglio, stabilendo che egli ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Comitato di Presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare (comma 1). Nel secondo comma di tale disposizione, invece, si prevede una restrizione delle possibilità di esame degli atti relativi ai procedimenti disciplinari, stabilendosi che "I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 del R. D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511". In seguito a tale evenienza procedimentale, dunque, non è consentita ai componenti del C.S.M. l'acquisizione di copia degli atti, ma solo, per evidenti esigenze di tutela della riservatezza dei Magistrati e di altre persone che possano esserne rimaste coinvolte, la possibilità di consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari. Previsione, questa, rafforzata non solo dal fatto che di tali documenti non è consentito alla Segreteria il rilascio di copie, ma anche dall'ulteriore norma di garanzia secondo cui l'attività di consultazione è consentita - per il solo componente del C.S.M. e non per chiunque (come invece accade nell'ipotesi descritta dall'art. 18) - solo presso la Segreteria della Sezione disciplinare, che a sua volta ne prende nota (art. 40, comma 3). Norma di chiusura, che conferma ulteriormente la ratio ed il contenuto precettivo delle disposizioni che la precedono, è rinvenibile, infine, nel quarto comma dell'art. 40, che disciplina l'ipotesi in cui la consultazione degli atti si renda necessaria per la definizione di una specifica pratica: in tal caso, infatti, e solo su richiesta di una Commissione o del Plenum, gli atti possono essere solo "esibiti dal Segretario addetto alla Sezione disciplinare", che parteciperà alla seduta della Commissione o del Plenum "conservando la disponibilità del fascicolo". Coerente con tale lettura del quadro normativo, pertanto, deve ritenersi la conclusione cui sono pervenute le decisioni di merito nell'escludere la fondatezza delle correlative censure difensive. ли 20 0 2 L'art. 40 del Regolamento, inserito nel Capo IV (che concerne la costituzione, le attribuzioni, le modalità di rinnovo, l'assegnazione delle pratiche e le deliberazioni delle Commissioni), correla direttamente l'esercizio del diritto alla consultazione degli atti contenuti nei fascicoli disciplinari, sempre che la relativa istruttoria sia stata conclusa, allo svolgimento delle funzioni proprie dell'attività consiliare ed introduce, solo per tali categorie di documenti, e diversamente da quelli indicati nel primo comma (per i quali il componente del C.S.M. ha invece facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia), un regime di accesso agli atti particolarmente limitato e severo, prevedendo che la relativa cognizione possa avvenire solo in un determinato luogo (la Segreteria della Sezione disciplinare) ovvero, quando necessario per la definizione di una specifica pratica, previa esibizione degli stessi, dinanzi ad una Commissione o al Plenum, da parte del Segretario che vi è addetto (sempre che una richiesta da quegli organi consiliari sia stata formulata). Si tratta di una norma speciale rispetto a quella delineata dall'art. 18 in tema di rilascio di copia degli atti, che mira a distinguere con precisione l'esercizio delle facoltà espressamente attribuite al Consigliere con riguardo all'esame delle diverse tipologie di atti e si inserisce razionalmente nel sistema normativo che regola le forme e i meccanismi di svolgimento dell'attività consiliare, con la precipua finalità di preservare la riservatezza della sfera privata del Magistrato interessato, a tutela non solo della sua immagine professionale, ma anche dei principii di autonomia e indipendenza che connotano la posizione costituzionale dell'Ordine giudiziario. La specifica disposizione regolamentare dettata nell'art. 40 permetteva, dunque, attraverso il ricorso alle modalità di consultazione ivi espressamente descritte, di acquisire la conoscenza degli atti contenuti nei fascicoli disciplinari per le finalità istituzionali proprie delle attività svolte dal Consiglio, non certo l'acquisizione della copia di un intero fascicolo disciplinare in violazione della relativa procedura interna, per poi diffonderne il contenuto agli organi di stampa.
6.2. Né, sotto altro ma connesso profilo, può fondatamente ipotizzarsi la presenza di contrasti o interferenze applicative della su illustrata normativa regolamentare con il richiamo che l'art. 16, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150) opera, per le attività d'indagine relative ai procedimenti disciplinari, alle norme del codice di procedura penale (la cui applicabilità è comunque condizionata ad una valutazione di compatibilità), ovvero con la previsione dell'art. 18, comma 4, d.lgs. cit., che prevede la pubblicità dell'udienza ли 21 -nel giudizio disciplinare e stabilisce anche in tal caso ove compatibili - l'osservanza delle norme del codice di procedura penale per la celebrazione del dibattimento, o, infine, con l'art. 17, comma 1, d.lgs. cit., secondo cui il fascicolo delle indagini effettuate dal P.G., con le sue richieste conclusive, è depositato presso la Segreteria della Sezione disciplinare, con comunicazione all'incolpato, che ne può prendere visione ed estrarre copia (facoltà conferita direttamente all'incolpato, la cui ratio è chiaramente finalizzata alla possibilità di presentazione di memoria difensiva da depositarsi presso la Segreteria della Sezione). Dall'esame di tali disposizioni, invero, non può trarsi un effetto di generalizzata estensione della normativa processuale penale alla giurisdizione disciplinare riguardante i Magistrati, il cui esercizio, di contro, risponde a presupposti, contenuti, finalità ed epiloghi decisori del tutto peculiari. Questa Corte (Sez. U, n. 1771 del 25/01/2013, Rv. 624898; Sez. U, n. 17585 del 04/09/2015, Rv. 636141; v., inoltre, (Sez. U, n. 15969 del 08/07/2009, Rv. 608896; Sez. U, n. 18374 del 19/08/2009, Rv. 609059) ha già affermato, con riferimento alla disciplina del procedimento disciplinare a carico di magistrati, che vanno interpretati restrittivamente i richiami al codice di procedura penale contenuti nel d.lgs. n. 109 del 2006, perchè se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all'intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale, con la conseguenza che per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile. Con la sentenza n. 262 del 22 luglio 2003, inoltre, la Corte costituzionale ha in linea generale osservato che il legislatore, nell'attribuire l'esercizio del potere disciplinare alla Sezione appositamente costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato indotto a "configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale" dall'esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 497 del 2000 e n. 289 del 1992). I caratteri giurisdizionali del procedimento disciplinare non comportano peraltro, in base alle sue peculiarità e finalità, un riferimento automatico alle norme del processo penale, "l'utilizzo dei cui moduli procedurali (d'altronde previsti solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del 1946) non è affatto sintomatico di una coincidenza che abiliti ad assimilarne i presupposti e a confrontarne gli esiti" (sentenza n. 119 del 1995). ли 22 9 In realtà, prosegue il Giudice delle leggi, il procedimento disciplinare, pur ispirandosi ad un modello giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari, come, in particolare, dimostra la fase della decisione, che è demandata ad un apposito collegio elettivo alla cui scelta partecipano anche i due - magistrati titolari delle funzioni di vertice della Corte di cassazione composto in 1 prevalenza da "pari", in funzione di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, mentre la relativa pronuncia è sottoposta ad un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione. D'altronde, considerazioni analoghe circa l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto alle regole proprie del processo penale sono state svolte dalla Corte costituzionale, sia pure con riferimento a disposizioni applicabili nel previgente quadro normativo, già con la sentenza n. 12 del 2 febbraio 1971. Le stesse sanzioni disciplinari, benchè applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole (Sez. U., 20 dicembre 2006, n. 27172, Rv. 593740).
6.3. Concentrandosi sull'analisi di ulteriori fonti normative rinvenibili nel sistema, inoltre, la sentenza di primo grado ha correttamente posto in rilievo come il contenuto e le finalità delle su citate disposizioni regolamentari del C.S.M. trovino piena conferma anche in altri settori dell'ordinamento giuridico [ad es., nell'art. 4, lett. i), del decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, che prevede, in attuazione della facoltà accordata alle pubbliche amministrazioni di limitare l'accesso agli atti del procedimento ex art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, la sottrazione all'accesso delle categorie di documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabili ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari;
o nell'art. 47 del d.lgs. 30 giugno 2003, 196, in materia di tutela dei dati personali, che introduce una deroga espressa, rispetto all'applicazione illimitata del diritto di accesso, per il trattamento di dati personali effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, gli altri organi di autogoverno ed il Ministero della Giustizia, se il relativo trattamento è effettuato per ragioni di giustizia (fra le quali rientrano, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali con il bollettino n. 23 del 25 ottobre 2001, anche le procedure attinenti alla responsabilità disciplinare dei Magistrati)]. ли 23 9 6.4. Anche nell'ordinamento processuale penale, del resto, il rilascio di copie, estratti o certificati (ex art. 116 cod. proc. pen.) non è configurato come un obbligo per l'Autorità giudiziaria che, del documento, abbia la disponibilità materiale e giuridica. L'istante, purchè legittimato in forza di un interesse ad ottenerne il rilascio, può vantare un effettivo diritto alla estrazione ed al rilascio di copia degli atti depositati solo nelle specifiche ipotesi normativamente previste (ad es., gli artt. 293, comma 3, 309, comma 8 e 310, comma 2, 409, comma 2, 415-bis, comma 2, 419, comma 2, 430, comma 2, ecc. del codice di procedura penale), mentre negli altri casi (ove non si precisi alcunchè, ovvero il testo normativo si limiti a prevedere il diritto di prendere visione degli atti, senza menzionare il diritto ad estrarne copia) il rilascio è sempre condizionato all'adozione di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità giudiziaria procedente. Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte ha ormai da tempo precisato, muovendo da considerazioni di ordine sistematico basate sull'analisi del combinato disposto degli artt. 116, comma 2, cod. proc. pen. e 43, disp. att., che dal testo letterale della prima di tali disposizioni ("chiunque può" e non "chiunque ha diritto di") si ricava la conclusione che l'ordinamento prevede, come regola generale, una mera possibilità e non un vero diritto della parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli atti (Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Sciancalepore, Rv. 200711). E tale conclusione viene rafforzata dal secondo comma della citata norma, là dove si indica l'organo competente a provvedere "sulla richiesta", il che, evidentemente, non sarebbe stato necessario se la parte avesse un diritto incondizionato ad ottenere il rilascio. L'interpretazione letterale della disposizione in esame trova, inoltre, un positivo riscontro nel su citato art. 43, disp. att., il quale stabilisce espressamente che "La autorizzazione prevista dall'art. 116, comma 2, del codice, non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti"; ciò sta a significare, inequivocamente, che, come regola generale, occorre, per il rilascio, l'autorizzazione, salvo casi eccezionali, in quanto tali tassativamente previsti dalla legge, nei quali sussiste un vero e proprio diritto del richiedente al rilascio stesso, diritto che, pertanto, può essere esplicato in modo autonomo.
6.5. La nozione di danno ingiusto cui si riferisce la norma incriminatrice dell'abuso d'ufficio non può intendersi limitata solo a situazioni soggettive di carattere -come stabilito da patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda una costante linea interpretativa di questa Corte - anche l'aggressione ingiusta alla elle 24 sfera della personalità per come tutelata dai principi costituzionali (Sez. 6, n. 11549 del 02/10/1998, Arcidiacono, Rv. 213032; Sez. 6, n. 4945 del 15/01/2004, Ottaviano, Rv. 227281; Sez. 5, n. 32023 del 19/02/2014, Omodeo Zorini, Rv. 261899). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto buon governo di tale principio, correttamente valutando in modo distinto ed autonomo il profilo della illegittimità del mezzo utilizzato (acquisizione e successiva consegna a terzi di atti relativi a procedimenti disciplinari, in violazione della specifica normativa regolamentare che ne consentiva la conoscenza e l'utilizzo esclusivamente nell'ambito delle procedure consiliari e per il perseguimento delle correlative finalità istituzionali) da quello propriamente attinente al requisito della ingiustizia del danno, individuato nella manifesta violazione del cd. diritto all'oblio sulle trascorse vicende disciplinari della dott.ssa AS, risolvendosi la pubblicazione dei contenuti degli atti relativi ai procedimenti disciplinari in cui la stessa rimase coinvolta (uno risalente al 1982, l'altro al 2004) in una campagna di stampa denigratoria della sua reputazione e della sua immagine professionale. Entrambi gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" del 27 gennaio 2011 riportavano infatti, come precisato dai Giudici di merito, numerosi brani, presentati in corsivo e virgolettati, palesemente tratti dagli atti del procedimento disciplinare subito nel 1982, che veniva esplicitamente ricordato nel testo della pubblicazione: il primo articolo, in particolare, riferiva di tale procedimento disciplinare, avente ad oggetto il fatto di essere stata, il predetto Magistrato, "....sorpresa in atteggiamenti amorosi con un giornalista di Lotta Continua..", fornendo all'autrice dell'articolo lo spunto per un commento sull'attività istruttoria che in concomitanza la vedeva impegnata quale P.M. nell'ambito di una vicenda giudiziaria in corso il cd. "caso Ruby" nel quale era direttamente coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi;
il secondo articolo, inoltre, recava un titolo concernente "...l'accusa alla AS e quei controlli serali nelle stanze dei giudici.. ecco i verbali con le contestazioni dell'ex Procuratore capo...", riprendendo, fra l'altro, il tema già toccato nell'altro. La veridicità della notizia pubblicata in merito all'esistenza e all'oggetto del procedimento disciplinare subito dal predetto Magistrato costituisce, nei termini dal ricorrente prospettati, un profilo irrilevante ai fini dell'apprezzamento del disvalore dell'evento richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, poiché, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova un limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi un diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico lu 2 25 5 ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione - il diritto di cronaca e la lesione del diritto antagonista (arg. ex Sez. 3, n. 16111 del 26/06/2013, Rv. 626952). Il decorso del tempo, infatti, può attenuare l'attualità della notizia e far scemare, al tempo stesso, anche l'interesse pubblico all'informazione (v., in motivazione, Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V., Rv. 245154). Sono, quelle ora indicate, esigenze del tutto diverse, ma egualmente meritevoli di tutela, da bilanciare in concreto avendo riguardo al fatto che i beni della riservatezza e della reputazione compressi dall'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia è attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l'interesse pubblico. Ciò avviene, però, anche grazie alla forza propulsiva del diritto all'oblio progressivamente maturatosi (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, V., cit.). Si tratta, dunque, in termini generali, del necessario apprezzamento da riservare al giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata (v. Sez. 3, n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405). Entro la medesima prospettiva ermeneutica si è altresì osservato che se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, ossia il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati (v., in motivazione, Sez. 3, n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169). Esso, prosegue la Corte, "salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. Il soggetto cui l'informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè "travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale" (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verità della Ми 26 propria immagine nel momento storico attuale" (Sez. 3, n. 5525 del 05/04/2012, cit.). V'è poi da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che l'attualità della notizia deve essere riguardata non con riferimento al fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione (arg. ex Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, Patruno, Rv. 248902). In tal senso, dunque, il precedente storico può rilevare ai fini della esclusione dell'illiceità penale della condotta, ove assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale. L'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, tuttavia, non può essere confusa con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto. Ne consegue che se anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando da esse possano desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività (arg. ex Sez. 5, n. 1473 del 10/12/1997, dep. 1998, Novi, Rv. 209804; Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290). Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito hanno evidenziato, con apprezzamento conforme sorretto da motivazione immune da vizi logici, che non v'era, a fronte di una vicenda conclusasi ormai molto tempo addietro ed attinente esclusivamente alla vita privata dell'interessata, alcuna concreta ed attuale ragione idonea a giustificare, sul piano dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la pubblicazione di una notizia desunta dagli atti di un fascicolo disciplinare custodito in un archivio, se non quella di screditare dinanzi all'opinione pubblica, attraverso un arbitrario collegamento fra vicende procedimentali del tutto diverse, la figura morale e professionale di un Magistrato direttamente impegnato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
7. Infondato deve ritenersi il settimo motivo di ricorso, poiché i Giudici di merito hanno considerato, ai fini dell'accertamento del requisito della intenzionalità del dolo, ли 27 tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le implicazioni sottese al ruolo istituzionale di componente del C.S.M. rivestito dall'imputato, ed hanno preso in esame e motivatamente disatteso, con congrue e esaustive argomentazioni, le correlative obiezioni difensive, ponendo in rilievo una serie di elementi che, globalmente valutati, sono stati ritenuti univocamente sintomatici della presenza di una "ratio" ispiratrice effettivamente orientata a procurare un danno ingiusto (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255368), e segnatamente: a) la risalente collocazione temporale dei fatti oggetto di divulgazione e la natura delle notizie veicolate agli organi di stampa;
b) le modalità di realizzazione della condotta e la conoscenza della pertinente normativa regolamentare, oltre che della natura e dei limiti delle proprie funzioni di componente di un organo di rilevanza costituzionale preposto proprio alla garanzia dei principii di autonomia e indipendenza della Magistratura;
c) le contestuali ricerche, da parte del suo collaboratore, volte ad acquisire notizie per via informatica sulle medesime vicende che avevano visto coinvolto il predetto Magistrato;
d) la circostanza che quest'ultimo era stato avvisato dalle sue colleghe di lavoro sul carattere riservato degli atti oggetto di fotocopia e sull'impossibilità di utilizzarli in ambito esterno al Consiglio;
e) l'intento, rivelato dallo stesso tenore letterale e dal contenuto delle frasi utilizzate dal suo diretto collaboratore nel commentare l'avvenuta pubblicazione degli articoli con talune funzionarie del C.S.M., di screditare la figura umana e professionale del P.M. impegnato nell'attività istruttoria relativa ad un procedimento penale in cui era coinvolto come imputato il Presidente del Consiglio, appartenente alla medesima coalizione politica della quale faceva parte il partito cui aderivano sia il ricorrente che il suo collaboratore;
f) l'assenza di credibili ragioni alternative idonee a spiegare logicamente e in modo plausibile la condotta al di là della volontà di perseguire e realizzare un intendimento consapevolmente denigratorio della sfera morale e dell'immagine pubblica della persona offesa.
8. Infondate, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, confermativo del vaglio già effettuato sul punto dal Giudice di primo grado ed incentrato su una valutazione di merito riguardo alla specifica gravità del comportamento delittuoso ritenuto - indicativo di una strumentalizzazione di funzioni di rilevanza costituzionale per finalità del tutto opposte a quelle per le quali le stesse erano state attribuite Il'imputato - ed alla intensità del dolo, rivelata dal fatto che egli ben conosceva le norme regolamentari lle 28 a tutela della riservatezza degli atti in materia disciplinare, dal fatto che il suo assistente era stato avvisato circa l'impossibilità di utilizzare gli atti all'esterno del C.S.M. e dalla persistente volontà di acquisire, tramite il suo collaboratore, ulteriori notizie su internet in grado di screditare la figura della persona offesa: un argomentato complesso di valutazioni, quello conformemente svolto dai Giudici di merito, che, in quanto espressione di un motivato esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, non è assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
9. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ne discende, altresì, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le statuizioni in dispositivo meglio indicate (escludendosi la voce relativa al richiesto rimborso spese di euro 2.350,00, in assenza di idonea documentazione giustificativa).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 7 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA La tes Carlo Citterio Gaetano De Amicis 22 SEF 2016 oggi 2BL CANCELLIERE E CA R Dott. Sotano Golfieri P U R O C