Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 39452
CASS
Sentenza 7 luglio 2016

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Massime2

In tema di giudizio immediato, l'omissione, nell'invito a comparire per rendere interrogatorio, dell'avvertimento, previsto dall'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da luogo a nullità, in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato.

In tema di abuso di ufficio, la nozione di danno ingiusto, cui si riferisce l'art. 323 cod. pen., non può intendersi limitata solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma riguarda anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dalle norme costituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il danno ingiusto nella violazione del diritto all'oblio - riconosciuto ad un magistrato in ordine a trascorse vicende disciplinari - derivante dalla pubblicazione di atti di tali procedimenti, illecitamente consegnati da un componente del Consiglio superiore della magistratura a terzi, da cui era conseguita una campagna di stampa denigratoria della reputazione e dell'immagine professionale della vittima).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 39452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39452
Data del deposito : 7 luglio 2016

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