Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2014, n. 31735
CASS
Sentenza 15 aprile 2014

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Il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, impone che l'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen., e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della "res" da sottoporre a vincolo ed all'assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato. (Fattispecie relativa ad un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla divulgazione della notizia di riunioni tenutesi presso la D.N.A., in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di "computer", "pen drive", DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati "D.N.A.", anch'essi detenuti dal medesimo professionista).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2014, n. 31735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31735
Data del deposito : 15 aprile 2014

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