Sentenza 22 giugno 1998
Massime • 1
Allorché la persona nei cui confronti la pena detentiva sia stata sostituita a norma dell'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 non ottemperi alle prescrizioni impostale con la sanzione sostitutiva, l'unica sanzione prevista dall'ordinamento è quella della conversione della restante parte della pena nella pena detentiva sostituita, non essendo consentita la reintegrazione dell'originaria pena detentiva inflitta, che comporterebbe una duplicazione di sanzioni per lo stesso fatto, ne' essendo possibile un'applicazione analogica delle disposizioni dettate in tema di misure alternative alla detenzione, con le quali le sanzioni sostitutive non possono essere confuse. (Fattispecie in tema di libertà controllata, convertita, con efficacia "ex tunc", nella pena detentiva originariamente inflitta, pur avendo il condannato già espiato parzialmente la sanzione sostitutiva).
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A cura di Avv. Beatrice Donati Il diritto all'oblio, negli ultimi anni, ha acquisito crescente rilevanza come strumento di tutela della dignità personale nell'ambiente digitale. Consiste, nella maggior parte dei casi, nella possibilità per una persona di ottenere la rimozione o la deindicizzazione di contenuti che la riguardano, laddove tali informazioni risultino non più attuali o lesive della propria reputazione, pur essendo state originariamente diffuse in modo lecito. Il fondamento di tale diritto si rinviene nell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona umana, nonché negli articoli 10 e 2043 c.c., relativi rispettivamente alla …
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In tema di protezione dei dati personali si sente spesso parlare di diritto all'oblio, ma non è facile comprendere quali siano i suoi confini, i suoi contenuti e i suoi limiti, soprattutto nel rapporto con i diritti alla riservatezza e all'informazione; ciò complice la costante evoluzione dell'istituto in questione, che, nel tempo, si è adattato ai cambiamenti imposti dalle diverse epoche storiche. Un aiuto in tal senso arriva dalla Corte di Cassazione, che si è recentemente espressa sul punto con la sentenza n. 23479, pubblicata lo scorso 11 aprile 2020, con la quale ha tracciato un excursus storico delle vicende relative ai diritti in esame attraverso una panoramica delle tappe più …
Leggi di più… - 3. Il diritto all’oblio alla luce del recente Regolamento 2016Giulia Cavallari · https://www.iusinitinere.it/
La società dell'informazione pone le sue basi nell'evoluzione tecnologica ed è stata considerata una vera e propria rivoluzione che ha riguardato l'individuo e la collettività comportando un radicale cambio di rotta nel modo di interagire della società. Le innovazioni tecnologiche, come i potenti strumenti di raccolta delle informazioni e dei dati, intervenute in questi ultimi anni sono legate alla memorizzazione che i nuovi strumenti tecnologici hanno e questo fa sì che in alcuni casi sia sempre più difficile dimenticare ed essere dimenticati e, più in generale, eliminare qualcosa dal web. Questa è solo una breve premessa prima di iniziare ad affrontare il discorso riguardante il …
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La disciplina introdotta dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non configura un nuovo diritto all'oblio di natura automatica o assoluta, ma rafforza la tutela della presunzione di innocenza attraverso un meccanismo rimediale soggetto a bilanciamento con l'interesse pubblico all'informazione. In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p., apposta su un provvedimento di archiviazione o proscioglimento, non determina un obbligo automatico di deindicizzazione, dovendo l'istanza essere valutata ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679. La deindicizzazione di contenuti giornalistici leciti relativi a …
Leggi di più… - 5. Il Provvedimento n. 116 del Garante Privacy: il diritto all’oblio e gli archivi onlinehttps://www.iusinitinere.it/
Il Provvedimento n. 116 del Garante Privacy: il diritto all'oblio e gli archivi online. Il Garante per la privacy nega la cancellazione di un articolo dall'archivio on-line di un quotidiano. a cura di Ylenia Falcone Abstract Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante il Provvedimento n. 116[1] del 25 marzo 2021, ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione di dati, avanzata dal “Titolare”, contenuti in un estratto nell'archivio on-line di un quotidiano. Ciò in quanto, il diritto all'oblio, e dunque ad essere “dimenticati”, incontra il proprio limite nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione. Il diritto all'oblio e l'evoluzione digitale Il diritto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1998, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 22.6.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3679
3. " Severo Chieffi " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Marchese " N. 2598/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DD, IU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 26-11-1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione dott. G. Galati, che chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione con le statuizioni conseguenziali, il Collegio osserva:
Con ordinanza del 26-11-1997 il Tribunale di sorveglianza di Milano, in applicazione dell'art. 66 della legge 24-11-1981, n. 4689, ha convertito in tre mesi di pena detentiva i sei di libertà controllata inflitti a IU DD, con sentenza del Pretore di Genova in data 23-6-1995, sull'assunto che i comportamenti trasgressivi del condannato, cominciati poco tempo dopo l'inizio della pena sostitutiva, rivelavano "l'inidoneità ab origine" della stessa "ad assecondare un efficace reinserimento.." del soggetto. Con il proposto ricorso per Cassazione l'DD, per mezzo del suo difensore, deduce l'illegittimità della decisione per erronea applicazione del citato art. 66, osservando che tale disposizione non consente la conversione della sanzione sostitutiva con effetto "ex tunc".
Il ricorso merita accoglimento.
L'unica sanzione prevista dall'ordinamento per il caso che chi ha fruito dei benefici di cui agli artt. 53, segg. della legge 689/81 e, in particolare, della semidetenzione o della libertà controllata, non ottemperi alle prescrizioni impostegli, e quella comminata dall'art. 66 dello stesso testo legislativo della conversione della "restante parte della pena" nella pena detentiva sostituita. Pervero, come chiaramente si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione in parola, le sanzioni sostitutive sono delle vere e proprie "pene", non assimilabili alle "misure alternative alla detenzione" disciplinate dagli artt. 47, segg. della legge 26-7-1975, n. 354 che consistono in forme di trattamento del condannato il cui complessivo andamento deve essere valutato ai fini dell'eventuale caducazione della pena.
Ne consegue che, stante il divieto di applicazione analogica delle norme penali sancito dall'art. 14 delle preleggi, all'interprete non è consentito di estendere alla materia delle sanzioni sostitutive i principi informativi delle misure penitenziarie (ex pluribus: Cass. Sez. I, 19-1-1996 n. 5442 - Piras). Appare evidente, del resto, che la ragione ispiratrice dell'art. 66 della legge dell'81 è quello di evitare che il condannato espii due volte la pena, tanto che questa stessa Corte ha avvertito l'esigenza di precisare che il provvedimento di conversione ha effetto dalla data della sua adozione, non da quella, necessariamente anteriore, dell'accertamento dell'infrazione e, tanto meno, dell'inizio dell'esecuzione (da ultimo: Cass. Sez. I, 30-6-1997, n. 3774 - Cosma).
Con riferimento al caso di specie, se, come sembra doversi desumere dal testo dell'ordinanza gravata, l'DD ha commesso la sua prima violazione il 21-8-1997, vale a dire ventuno giorni dopo l'inizio della sanzione sostitutiva, la pronuncia anzidetta è palesemente illegittima.
"In parte qua" la stessa va, dunque, annullata con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
Per questi motivi
,
la Corte visti gli artt. 606, 611, 623, cpp., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998