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29 febbraio 2020
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25 agosto 2024
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7 gennaio 2025
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Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ((...)) . (253) (260) (263) (267) (270) (275)
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. (270) (275)
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
(( 6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. )) 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (61)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"." --------------- AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ((...)) . (253) (260) (263) (267) (270) (275)
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. (270) (275)
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
(( 6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. )) 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (61)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"." --------------- AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (270)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
Commentari • 495
- 1. Video strage Mottarone-Stresa atti segreti indagineRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2021 · 222.42319
[…] Ma anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino alle scadenze fissate dalla legge: il divieto di pubblicazione è fissato fino allo svolgimento dell'udienza preliminare e se questa invece non si tiene fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari, ex art. 114 c.p.p., comma 2; se si svolge il dibattimento gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. non possono essere pubblicati se non dopo la sentenza di secondo grado, ex art. 114 c.p.p., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2019, n. 41640Provvedimento: […] Tale fine è stato posto in rilievo nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 24.02.1995 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte del comma 3 dell'art. 114 del cod. proc. pen. sopra inserito tra le parentesi quadre) ove nell'esaminare la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega 16.02.1987 n. 81 (per la cui violazione è stata dichiarata la predetta illegittimità costituzionale) si afferma: "...nell'intento del legislatore delegante, […] come testualmente recita l'art. 114 c.p.p., […] Il secondo comma dell'art. 114 cod. proc. pen. evidenzia, […] E come si è già rilevato anche nei commi due e tre del predetto art. 114 del cod. 11 proc. pen. si ribadisce che "è vietata la pubblicazione, […]Leggi di più...
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