Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 1
Nelle procedure ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che i diritti della difesa risultano comunque tutelati adeguatamente dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale, mentre il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo "status libertatis").
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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, il diritto di difesa è garantito dalla piena facoltà di esame degli atti, ma non si estende automaticamente al rilascio di copie in forma telematica. Né il difensore può chiedere il differimento dell'udienza, questa facoltà spetta esclusivamente all'indagato o imputato. È questo il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione (sez. I, sent. n. 41511/2025), che ha rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Milano – sezione riesame – confermativa della custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il caso La difesa aveva eccepito la violazione del diritto di difesa sotto due profili: il mancato …
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L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …
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Per dedurre violazione del diritto di difesa va indicato in che misura e per quale motivo l'impossibilità per l'indagato di estrarre personalmente copia degli atti del procedimento abbia concretamente nuociuto all'esercizio dei diritti di difesa, cioè il il concreto pregiudizio che è derivato dal diniego, da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen., di estrarre copia degli atti di indagine, ma anche non di esaminare detti atti ovvero di estrarre copia informale. Nelle procedure ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine. I diritti della difesa risultano comunque …
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L'esercizio del diritto; i limiti; il diritto di cronaca; diritto di critica; diritto di sciopero; gli offendicula e lo jus corrigendi. L'art. 51 comma primo c.p. stabilisce che «l'esercizio di un diritto […] esclude la punibilità». Per spiegare la ratio della tradizionale regola qui iure suo utitur neminem laedit si ricorre ad una ragione logica ed una sostanziale. La prima va ravvisata nel principio di non contraddizione in quanto sarebbe logicamente inconcepibile che l'ordinamento prima concede un potere di agire e poi ne sanziona penalmente l'esercizio. La seconda va ravvisata nella prevalenza dell'interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto ad interessi eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 4
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente
2. " LD IA " REGISTRO GENERALE
3. " ID SC " N. 27374/94
4. " PI CA "
5. " NN AV "
6. " RU TT ES "
7. " NN IO "
8. " PE RI TI (Rel.Est.)"
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NC UR, n. 31/5/1966 a Molfetta;
2) AR NI, n. 3/3/1971 a Molfetta;
3) EN NI, n. 25/12/1969 a Molfetta;
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di BARI emessa in data 14/6/1994. Sentita la relazione fatti dal Conigliere dott. G. M. TI. Udite le conclusioni del P.M. dott. Sebastiano SURACI con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.- Il 19 aprile 1994 il G.I.P. presso il Tribunale di Bari emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di LE UR, SI NI e EN NI, persone sottoposte ad indagini per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle stesse.
Avanzate istanze di riesame da parte dei citati indagati, nelle quali si deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art.116 C.P.P., in relazione agli artt.178, 179 e 181 stesso codice. per essere stato ritenuto legittimo il divieto, disposto dal P.M., di estrazione di copia degli atti, nel mentre tale divieto aveva determinato una indebita compressione del loro diritto di assistenza e di rappresentanza, concretando la nullità di cui all'art.178, lett. C, C.P.P., il Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, le rigettava.
Il detto Giudice motivava il suo provvedimento escludendo, in rito, che sussiste l'eccepita nullità per violazione del citato art. 178, lettera C, sia in quanto l'art.116 C.P.P. non prescrive che il decreto che provvede sull'istanza di rilascio di copie debba essere motivato. per cui, in caso di diniego, esso è del tutto insindacabile, "trattandosi di materia demandata al prudente apprezzamento dell'A.G. procedente, cosi come avveniva per l'analogo art. 165 C.P.P. 193011, sia in quanto nessun documento può derivare, dal rifiuto del P.M., all'esercizio del diritto di difesa, l'essendo gli atti comunque visionabili in cancelleria".
Il Tribunale, poi, riteneva infondati nel merito i gravami. Propongono ricorso per cassazione i tre indagati i quali eccepiscono, quale unico motivo, la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art.116 C.P.P., in relazione agli artt.178, 179 e 181 C.P.P., essendo stato illegittimamente opposto: (dal P.M.) rifiuto a che il difensore estraesse copia degli atti del procedimento.
La II sezione di questa Corte, rilevato che la questione da decidere ("se sussiste un diritto della parte ad ottenere "de plano" la copia degli atti di indagine nelle procedure ex artt.309 e 310 C.P.P. o se, invece, la relativa richiesta è subordinata all'autorizzazione del Giudice, secondo quanto dispone, in via generale l'art.116 C.P.P.) è stata oggetto di contrastanti decisioni, ha, con provvedimento dell'8.11.94, disposto la rimessione dei ricorsi alle SS.UU contrapposti indirizzi giurisprudenziali, ai quali si riferisce l'ordinanza di rimessione e che hanno dato luogo al contrasto in esame l'uno il quale sostiene che sussiste diritto della parte ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine, :nelle procedure ex artt.309 e 310 C.P.P. e l'altro, che esclude, in via generale, tale diritto, subordinando la possibilità di ottenerne il rilascio alla autorizzazione dell'organo procedente), si fondano su interpretazione di norme processuali e su considerazioni di ordine generale.
In via incidentale va rilevato che non può essere esaminata in questa sede, l'altra e connessa questione (perché non formante oggetto di doglianza) su quale sia l'autorità competente (il P.M. o il Tribunale in sede di appello o di riesame) a concedere la detta autorizzazione, nel caso, beninteso, che la si ritenga necessaria, questione che :pure ha dato luogo a contrasti.
Il primo orientamento viene sostenuto in due decisioni di questa S.C. (Sez. III, C.C. 12.10.93 n.2094, Verrazzo;
Sez. II, C.C.26/10/94 n-4620, Amoruso) con i seguenti argomenti: 1) l'obbligo di deposito degli atti (previsto da varie norme processuali : ad es. :art. 324 C.P.P.) è correlato al diritto del difensore di svolgere appieno la sua funzione, diritto che presuppone necessariamente, oltre la facoltà di prendere visione degli atti stessi, anche quella, del tutto consequenziale, di estrarne copia. Ne discende che il diniego all'esercizio di tale, diritto, determinando un'indebita restrizione alla assistenza e rappresentanza dell'indagato, dà luogo;
alla nullità prevista dall'art.178, lettera C, C.P.P., che è rilevatile e deducibile nei termini di cui al successivo art. 180; 2 ) L'art.116 C.P.P. è norma a carattere generale che prevede espressamente il diritto ad estrarre copia di atti e che, inoltre, va armonizzata con il menzionato diritto alla difesa che, nel vigente codice diritto, ha avuto ampio riconoscimento di guisa che la autorizzazione dell'autorità procedente risulta necessaria solo per quegli atti che non siano stati depositati.
L'orientamento opposto, in realtà del tutto prevalente (Sez. VI, C.C. 4/5/93 n. 1282, Cominelli;
Sez. V, C.C. 12/5/93, n. 1752, Di
Puorto; Sez. V, C.C., 25/5/93 n.1940, Anastasio;
Sez. V. C.C. 23/6/ 1993 n. 2401, Nicotra;
Sez. I, C.C. 29/10/93, n. 4570, Sorvino;
Sez. I C.C. 25/5/94 n.2494, D'Urso; Sez. I C.C. 25/5/94 n.2498, Ascione;
Sez. I C.C. 27/5/94 n. 2546, Imola;
Sez. II C.C. 11/10/94 n. 4212, Fiore) si fonda sui seguenti rilievi: 1 ) Il diritto al deposito degli atti e quello (eventuale) al rilascio, di essi operano su piani diversi per cui l'esercizio del secondo non è necessariamente conseguente al primo;
2 ) l'art.116 C.P.P., consente al Giudice di concedere o negare la autorizzazione al rilascio di copie degli atti, in relazione alle esigenze processuali verificabili caso per caso e tale facoltà è ancor più avvertita nell'ambito dei procedimenti ex artt.309 e 310 codice di rito, caratterizzati da particolare celerità e soggetti all'osservanza di termini molto ristretti. Si tenga al riguardo presente che il legislatore ha espressamente previsto dall'art.43 dis. att.). in talune ipotesi (art.366,1 co.; 430, 2 co., 433, 2 co.), il diritto ad estrarre copia degli atti e una previsione del genere sarebbe incomprensibile se un siffatto diritto scaturisse, in via generale, dal citato art. 116; 3 ) nel codice sono contemperati la tutela del diritto alla difesa con il principio di segretezza che, per regola, contraddistingue la fase delle indagini preliminari, per cui è stato lasciato al prudente apprezzamento del Giudice, caso per caso, l'esercizio, in concreto, di tale contemperamento. 2) La soluzione del contrasto in esame impone alcune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo è indubitabile che il vigente codice di procedura penale ha introdotto un ampliamento dei poteri della difesa in generale e, in particolare, nelle procedure ex artt.309 e 310 C.P.P., prevedendo, in maniera del tutto innovativa, il deposito degli atti in cancelleria, sino al giorno dell'udienza, per consentire la consultazione delle parti, essendo, com'è noto, la previgente disciplina caratterizzata dall'assoluta ignoranza dell'imputato (attualmente indagato) degli elementi a suo carico. Ciò, per altro, non può portare automaticamente alla conclusione che, in ossequio a tale nuovo indirizzo, sussiste un diritto indiscriminato della difesa ad ottenere il rilascio di copia degli atti, sia in quanto le facoltà della stessa trovano adeguata tutela nella possibilità di esaminare gli atti medesimi che è ravvisabile la "novità" rispetto alla disciplina precedente), e quindi di estrarne copia informale, sia in quanto, come opportunamente posto in luce nella citata sentenza n. 4570 del 29.10.93 di questo S.C., le procedure ex art. 309 e 310 C.P.P., sono improntate, nello stesso ed esclusivo interesse dell'indagato, a criteri di massima rapidità e comportano il rispetto di termini brevissimo e perentori. Ne discende che l'adempimento di ulteriori operazioni (quali l'apprestamento di copie degli atti) risulta in pratica incompatibile con una situazione processuale nella quale riesce perfino difficoltoso, per il collegio giudicante, avere la disponibilità dei documenti per lo studio. Quest'ultimo rilievo, si noti, è solo apparentemente metagiuridico,in quanto riveste carattere sistematico e attiene alla struttura degli istituti (appello e riesame) di cui si discute.
Per un altro verso (e in senso contrario) sembra arbitraria la conclusione di chi nega il diritto della parte di ottenere "de plano" copia degli atti di indagine per il fatto (indubitabile) che le :indagini preliminari sono ispirate al principio della massima segretezza, posto che è questo un principio di carattere generale derogabile e soprattutto;
perché una chiara eccezione, in materia di riesame, a tale principio è costituita proprio dall'art.309, 80 co. C.P.P., che prevede il deposito e, quindi, l'esame degli atti, per cui, con ciò solo, viene meno ad esso.
Risulta, poi, in pratica ininfluente se degli atti stessi sia (o debba essere) consentito il rilascio di copie.
La questione va, pertanto, risolta non sulla sola base di principi generali, richiamati non sempre correttamente, ma alla stregua della normativa vigente.
E, evidentemente, occorre prendere le mosse dal più volte richiamato art. 116 C.P.P. che le decisioni che si ispirano ai contrapposti orientamenti citano a conforto delle rispettive tesi. Orbene tale norma detta (II co.): "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti".
È chiaro, perciò, dal testo letterale di siffatta disposizione ("chiunque .... può" e non "chiunque ..... ha diritto di"), che l'ordinamento prevede, come regola generale, una mera possibilità e non un:, vero diritto della parte interessata ad ottenere il;
rilascio di copia degli atti.
E tale conclusione viene rafforzata dal 21 comma della citata norma che indica l'organo competente a provvedere "sulla richiesta", il che, evidentemente, non sarebbe stato necessario se la parte avesse un diritto incondizionato ad ottenere il rilascio.
L'interpretazione letterale della disposizione in esame trova, inoltre, un positivo riscontro nell'art.43 disp. att. C.P.P. che detta espressamente: "La autorizzazione prevista dall'art.116, comma 2 , del codice, non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti" il che sta a significare, inequivocamente, che, come regola generale, occorre, per il rilascio, l'autorizzazione, salvo casi eccezionali, in quanto tali tassativamente previsti dalla legge, nei quali sussiste un vero e proprio diritto del richiedente al rilascio stesso, diritto che, pertanto, può essere esplicato in modo autonomo.
E, del resto, in perfetta aderenza a siffatta interpretazione, il sistema normativo indica le varie eccezioni (oltre alle ipotesi contenute ne citati artt.366, co. I;
430, co. II;
433, co. II, assumono particolare rilievo quelle previste dagli artt.450, co. VI, 466 c.p.p., e 131 disp. att.).
3. - In definitiva, non sussistendo un diritto della parte ad ottenere "de plano" copia dati atti di indagine nelle procedure ex artt.309 e 310 C.P.P., i gravami vanno rigettati e i ricorrenti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.* Roma, 3 febbraio 1995.
* Con ordinanza di Camera di Consiglio n. 15 del 12/5/1995 le Sezioni Unite penali hanno disposto la correzione della presente sentenza nel modo che segue: vanno inserite dopo le parole ... spese processuali e prima della data:
- la sigla "
P.Q.M.
";
- le frasi "rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese".
Roma, 17/5/1995.