Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato in primo grado per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, era stato ritenuto in appello colpevole del tentativo di acquisto della stessa, in linea con una delle ipotesi formulate dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 47527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47527 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/11/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1693
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 24846/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LM BR nato il giorno 22 giugno 1974;
e LA EL EN AL, nato il giorno 11 luglio 1977 a Tunisi;
ricorrono avverso la sentenza 3 dicembre 2012 della Corte d'Appello di L'Aquila, Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore dei ricorrenti, avv. Valentini, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
1. DI LM BR e LA EL EN AL ricorrono avverso la sentenza 3 dicembre 2012 della Corte d'Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza 14 febbraio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Vasto, qualificati i fatti come "tentativo punibile di acquisto sostanza stupefacente" ha ridotto la pena irrogata.
2. I due imputati erano accusati del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, poiché in concorso tra loro (unitamente a
D'AL LE, per cui si procede separatamente) trasportavano e detenevano, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di 987,6 grammi, utili per il confezionamento di n. 1647,3 dosi medie.
In particolare la sostanza veniva trasportata da D'AL LE a bordo di una Fiat Punto tg BG D17284, mentre Di GU BR e BD EL, a bordo di una BMW X5 tg CM 600 AX, viaggiavano dietro la predetta Punto con funzione di controllo e copertura.
Entrambe le vetture in argomento, inoltre, erano precedute da una Lancia Libra SW, dileguatasi, fungente da "apripista-staffetta". Con la recidiva semplice per Di GU BR e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per BD EL. In Monteodorisio, il 24 settembre 2011".
3. Il G.I.P. presso il Tribunale di Vasto - con sentenza 14 febbraio 2012 - ha ritenuto la responsabilità di entrambi gli accusati per tale titolo di reato ed ha irrogato anni 8 di reclusione ad BD ed anni 6 a Di GU, oltre la multa.
4. La corte distrettuale, con la gravata sentenza, ha ritenuto invece che la condotta realizzata ed accertata a carico degli imputati vada diversamente qualificata quale "tentativo punibile di acquisto della rubricata sostanza stupefacente", di cui agli artt. 56 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, risultando evidente che, nel caso di specie, fosse stato raggiunto un accordo per la cessione della sostanza stupefacente, ma sia invece difettata l'avvenuta consegna di questa, a causa dell'intervento della P.G., con la conseguenza che, se a carico del venditore si configura il reato consumato di "offerta in vendita" della sostanza, espressamente disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a carico degli acquirenti si configura invece quello del "tentativo punibile di acquisto".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vi sono in atti tre ricorsi: il primo dell'avv. Valentini per entrambi i condannati;
il secondo dell'avv. Giraldi per il solo Di GU;
il terzo dell'avv. La Storia per BD. Con il primo motivo di impugnazione dell'avv. Valentini viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto la corte distrettuale avrebbe modificato radicalmente il punto di fatto, violando il principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., ed incorrendo nella sanzione di nullità ex art. 522 c.p.p., tenuto conto che "il tentativo non è un "minus" ma è un "aliud" rispetto al reato consumato.
Il motivo, che corrisponde asseconda doglianza dell'impugnazione proposta dall'avv. Giraldi per Di GU, non ha fondamento. Sul punto va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto - come nella specie - abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata. Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto, soprattutto nella fattispecie, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza degli imputati e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché entrambi hanno avuto modo di esercitare le loro difese sull'intero materiale probatorio, posto a fondamento della decisione (Cass. Penale sez. 3, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932).
Se quindi il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia). Nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda nella quale la condotta della difesa di entrambi gli accusati è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo, ivi compreso il comportamento oggetto della favorevole derubricazione dell'illecito da parte della corte distrettuale.
Da ciò consegue la correttezza della sentenza d'appello che ha sì attribuito al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica ma in quadro processuale e di difesa nel quale gli accusati hanno avuto preventivamente modo di interloquire sul punto (cass. pen. sez. 5, 6487/2012 Rv. 251730). Con un secondo motivo si lamenta che sulla formazione del consenso per il ritenuto delitto tentato vi sia carenza grafica di motivazione Il motivo, identico alla prima doglianza dell'avv. Giraldi per il Di GU, è suggestivo ma non fondato.
I profili psicologici della condotta dei due correi sono infatti agevolmente desumibili dalla pronuncia impugnata in termini di assoluta incompatibilità con una qualsiasi altra diversa interpretazione di soggettiva estraneità, avuto riguardo alla successione degli eventi, dal momento della partenza del "convoglio" da Via S. LE in Vasto, sino all'intervento della Polizia giudiziaria;
nella strada per Monteodorisio.
2. il ricorso dell'avv. Giraldi per Di GU, conducente della BMW che seguiva, unitamente al suo trasportato BD, la Fiat Punto (Lancia Libra era condotta da Belsole Italia, apripista) condotta da D'AL LE, il quale deteneva e trasportava lo stupefacente - 987,6 gr di eroina), evidenzia con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione ed erroneo apprezzamento ex art. 192 c.p.p. delle emergenze processuali, considerato che il giudizio di responsabilità sarebbe stato ottenuto senza prova di sorta sul preventivo accordo tra gli interessati sull'acquisto dell'eroina e della piena consapevolezza del ricorrente in ordine al contenuto del carico trasportato nell'auto del D'AL. Con un secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Entrambi tali motivi, come già argomentato per l'impugnazione proposta dall'avv. Valentini, non possono essere accolti, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del grado.
3. Il ricorso del difensore di BD, trasportato a bordo della vettura di BMW del Di GU, contenente nel cruscotto la somma di L. 11.330, ragionevolmente attribuita quale prezzo, per l'acquisto della droga, trasportata nella Punto del D'AL, sostiene l'assoluta estraneità del suo assistito, il quale nella circostanza era un semplice trasportato a bordo del veicolo, il cui conducente aveva fatto un cenno di fermarsi al conducente della Fiat Punto, D'AL LE che aveva a ciò ottemperato consentendo l'intervento dei Carabinieri.
Anche questo ricorso, al limite dell'ammissibilità, deve essere rigettato.
I giudici di merito hanno fornito una adeguata ed incensurabile spiegazione: dell'apporto causale e psichico, offerto da entrambi i ricorrenti, della dinamica dei fatti e del progressivo loro sviluppo sino all'intervento della Polizia giudiziaria, spiegazione persuasiva e ragionevole, anche in punto di qualificazione giuridica delle condotte, cui la difesa si limita ad opporre una alternativa lettura degli eventi in questa sede non sostenibile.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013