Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 24617
CASS
Sentenza 24 febbraio 2015

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È illegittimo il ricorso alla perquisizione e al sequestro di sistema informatico in uso ad un giornalista al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione, salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte di esse, atteso quanto disposto dall'art. 200, comma terzo, cod. proc. pen., e dall'art. 10 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte E.D.U.

In tema di mezzi di ricerca della prova, costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato).

È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. (Fattispecie di perquisizione di personal computer di giornalista, in cui la Corte ha ritenuto corretta la procedura di esame ed estrazione, mediante stampa fisica e duplicazione, dei soli dati di interesse presenti nell'archivio del sistema).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 24617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24617
Data del deposito : 24 febbraio 2015

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