Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 25968
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

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In tema di giudizio immediato, l'omesso espletamento del preventivo interrogatorio dell'imputato in ordine ad un reato connesso, per il quale non sussiste il requisito dell'evidenza della prova, dà luogo ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto, la quale, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la nullità è stata dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, dopo che l'imputato aveva chiesto di essere giudicato nella forma del rito abbreviato).

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  • 1Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 25968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25968
Data del deposito : 15 aprile 2010

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