Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, l'omesso espletamento del preventivo interrogatorio dell'imputato in ordine ad un reato connesso, per il quale non sussiste il requisito dell'evidenza della prova, dà luogo ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto, la quale, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la nullità è stata dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, dopo che l'imputato aveva chiesto di essere giudicato nella forma del rito abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 25968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25968 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 77
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10370/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI CA, n. a Seregno il 6 marzo 1972;
nei confronti della sentenza in data 20 dicembre 2007 della Corte d'appello di Ancona;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Amici Michele Maria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Pesaro del 19 giugno 2007, emessa a seguito di rito abbreviato, appellata da CA BI, condannato in primo grado, con la concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, equivalente alla recidiva reiterata, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa in ordine ai reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti: a) per avere detenuto quattordici dosi di cocaina, pari a mg. 10.865 di polvere, contenenti 4.250 mg. di principio attivo;
b) per avere ceduto a AN CO due dosi di cocaina, pari a mg.
5.425 di polvere, contenenti mg.
2.192 di principio attivo;
c) per avere ceduto a AN CO, in almeno quattro occasioni precedenti, nell'arco di due mesi, altrettante dosi di cocaina. L'imputato era stato altresì condannato per il reato di ricettazione di un computer, posto in continuazione con i delitti anzidetto.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del BI che deduce i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione di legge processuale (art. 453 c.p.p.). Il giudice aveva disposto il rito immediato solo per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. citato: esclusivamente per tale reato l'imputato era stato interrogato. Ai sensi della norma anzidetta si sarebbe dovuto quindi procedere con il rito ordinario per tutte le contestazioni, stante la connessione con il reato di ricettazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 69 c.p.. Il giudice di primo grado, e poi la Corte d'appello, avevano riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5. In contraddizione con tale statuizione, avevano negato le attenuanti generiche e avevano ritenuto l'equivalenza della attenuante con la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4: la Corte avrebbe, quindi, potuto e dovuto escludere la recidiva e operare un giudizio di prevalenza dell'attenuante. 3) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'equivalenza dell'attenuante sulla recidiva con motivazione illogica e insufficiente, valutando a carico dell'imputato un'intensa attività criminosa "desumibile dalle dichiarazioni del teste CO AN, dal provvedimento di sequestro di sostanza stupefacente e di sostanza da taglio oltre che dal sequestro di beni di provenienza furtiva", nonostante il riconoscimento della ricordata attenuante. Con il risultato della applicazione di una pena sproporzionata. 4) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova testimoniale in relazione alla escussione dei testi ER ER e AR AR. In ordine al reato di ricettazione, la Corte erroneamente riconosceva generica, e quindi inattendibile, la deposizione del primo teste che aveva affermato di avere visto un giovane entrare nel negozio nel quale il BI prestava la sua attività lavorativa, e consegnare a quest'ultimo un computer. Erroneamente, inoltre, la Corte affermava il dolo del reato di ricettazione, precisando che l'imputato non avrebbe offerto alcuna spiegazione idonea a escludere l'elemento psicologico del reato: infatti, l'attività del negozio ("Motor Stock") comprendeva anche quella di vendere, tramite internet, gli oggetti più svariati. Inoltre il AR SO, come emergente dalla sentenza di primo grado, aveva detto di aver interpellato il gestore del negozio sulla proprietà del computer e di avere ricevuto risposta che il computer non era suo. 5) erronea qualificazione del fatto come reato di ricettazione. Il BI aveva il possesso del computer a causa della sua attività lavorativa di dipendente dell'esercizio commerciale. Oltre tutto, la proprietaria del computer aveva denunciato il furto dopo una settimana e la persona che aveva consegnato l'oggetto appariva il legittimo possessore.
6) Le dichiarazioni del AN CO erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, perché l'imputato aveva dichiarato di avere acquistato lo stupefacente per andare a divertirsi con gli amici: era quindi sua intenzione cedere, a sua volta, lo stupefacente ad amici. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Il primo motivo deve essere rigettato per un duplice ordine di considerazioni. Anzitutto, l'omesso interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato in ordine a un reato connesso per il quale non sussiste l'evidenza della prova può dar luogo, al più, a una nullità a regime intermedio del relativo decreto (v., in generale, sul mancato previo interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato, Cass., sez. 2 28 settembre 2005 - 7 novembre 2005, n. 40231, CED 232768). Nel caso, la nullità non è stata eccepita con l'atto di appello, ma è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non solo, ma l'imputato, dopo la pronuncia del decreto per giudizio immediato, ha comunque chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato: la richiesta, presupponendo accettazione degli effetti dell'atto, ha comportato la sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. a). Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili sia per la novità della questione per mancata deduzione con l'appello di doglianze relative alla applicazione dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva (doglianze che, pertanto, risultano formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione), sia per il mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: giudizio in relazione al quale è stato espresso dal legislatore un preciso divieto con la sostituzione dell'art. 69 c.p., comma 4 a opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.
3. Parimenti inammissibili sono il quarto e il quinto motivo di ricorso concernenti il reato di ricettazione, relativamente alla sussistenza del quale la Corte d'appello ha motivato in modo congruo e immune da vizi di logica, sia in punto di elemento oggettivo, sia di elemento soggettivo. Con riferimento a tale reato devono, infatti, ritenersi del tutto generiche le dichiarazioni del teste indotto dall'imputato:
con la deposizione il testimone non ha fornito elementi seri e concreti circa l'identità della persona che aveva consegnato il computer all'imputato e sulle "circostanze dell'acquisto": ciò che equivaleva a "omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento di siffatta provenienza, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede". Va da sè che appare del tutto singolare il fatto che neppure l'imputato abbia fornito il nome della persona che gli avrebbe consegnato il computer per conto della quale avrebbe dovuto procedere alla vendita. La Corte di appello non ha fatto altro che applicare la condivisibile e prevalente giurisprudenza di questa Corte che ha più volte espresso il principio secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede (Cass., 11 giugno 2008 - 25 giugno 2008, n. 25756, CED 241458). Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso. Come ha correttamente rilevato la Corte d'appello, la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, non è applicabile alla specie, essendo il CO tossicodipendente e potendosi ipotizzare nei suoi confronti solo una responsabilità amministrativa per uso personale. Colui che si renda acquirente di dosi di sostanza stupefacente deve essere sentito nella fase delle indagini con le garanzie dovute alla persona indagata solo se risulta che abbia acquistato la sostanza stupefacente per cederla, a sua volta, a terzi. Secondo il motivato apprezzamento della Corte d'appello, insindacabile in questa sede, il CO non aveva detto che intendeva vendere la droga ad amici ma che aveva acquistato la sostanza per andare a una festa con amici. Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato. Al rigetto consegue la condanna del BI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010