Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 2
In tema di giudizio immediato, l'omissione nell'invito a comparire per rendere interrogatorio dell'avvertimento, previsto dall'art. 375, terzo comma c.p.p., che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da luogo a nullità in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato.
In tema di diffamazione, ai fini della ritualità della contestazione, la riproduzione nel capo di imputazione dell'articolo diffamatorio funge anche da 'elemento e fonte di prova', così da porre l'interessato in condizione di valutare, con piena cognizione, la linea difensiva da adottare. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fossero ricorrenti nel caso di specie le condizioni richieste dagli artt. 375, terzo comma, e 453 c.p.p. per la celebrazione del giudizio immediato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2002, n. 29876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29876 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 04/06/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA GIULIANA " N. 733
3.Dott. CICCHETTI NUNZIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. AMATO ALFONSO " N. 045469/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL ER N. IL 10/11/1949
avverso SENTENZA del 22/06/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Enrico Domeneghetti di Milano udito il difensore Avv. Grazia Volo
OSSERVA
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza riportata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado con la quale, in esito a giudizio immediato, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 595 c.p.e 13/21 L. n. 47/48, contestatogli per avere, quale direttore responsabile del settimanale "Panorama", omesso di esercitare sul contenuto dell'articolo pubblicato il 16 aprile 98, dal titolo "Che fatica fare il Pool senza il pool", il controllo necessario ad impedire che con esso l'ignoto estensore dello scritto offendesse la reputazione di RL EL, procuratore della Repubblica di Palermo, affermando, tra l'altro, che questi nella "prima fase di Mani Pulite", avrebbe ricevuto, ogni mattina, per un lungo periodo, giornalisti vari, ai quali avrebbe dato "la velina, pardon l'informazione, meglio ancora il verbalino", con ciò insinuando che quel magistrato avrebbe divulgato alla stampa atti giudiziari coperti da segreto.
Con il primo motivo rinnova la eccezione di nullità del giudizio immediato per lesione del diritto di difesa, dovuta al fatto che l'invito a presentarsi al P.M., condizione alla quale. l'art. 453 c.p.p. subordina la possibilità che l'accusa chieda tale rito alternativo, risultava mancante dei requisiti prescritti dall'art.375, comma 3, secondo periodo, c.p.p., non contenendo ne'
l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova ne' l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
Il motivo non è fondato.
In tema di giudizio immediato, il presupposto del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, ovvero della previa contestazione delle prove, è da considerare strettamente connesso a quello dell'evidenza probatoria, perché solo quando all'imputato siano state contestate le prove di accusa e gli sia stata offerta la possibilità di esporre la propria linea difensiva, è possibile formulare quel giudizio di evidenza della prova, intesa come superfluità dell'udienza preliminare e che è il vero e unico fondamento del rito alternativo in questione.
Il cennato presupposto attiene dunque più propriamente all'esercizio del diritto di difesa, sicché la sua mancanza ha sì rilevanza, ma non in quanto carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.. Premesso ciò, è da escludere che nella fattispecie concreta si siano verificate nullità di detto tipo.
Vi è stato un invito notificato alla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 375 c.p.p.. Tale invito esponeva in termini chiari l'imputazione di diffamazione a mezzo stampa.
Ora, il delitto di diffamazione a mezzo stampa ha una sua particolare struttura, poiché in esso la condotta è individuata mediante l'identificazione dell'articolo indicato diffamatorio in ragione delle espressioni ritenute lesive dell'altrui reputazione, sicché l'articolo medesimo, quando sia riportato nella contestazione, funge ad un tempo anche da "elemento e fonte di prova", così da porre l'interessato in condizione di valutare, con piena cognizione, la linea difensiva da adottare.
Se così è, non può fondatamente sostenersi che sia mancata nella specie, come esattamente rileva la corte milanese, la previa contestazione delle prove d'accusa.
Il rilievo è assorbente, anche rispetto all'altra questione prospettata in ricorso, poiché la presenza di tale presupposto rende ben prevedibile una iniziativa del pubblico ministero volta all'adozione del rito alternativo "de quo", ragion per cui nessuna efficace incidenza, in relazione ad un ipotetico pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa, può attribuirsi alla eventuale omissione, nell'invito, dell'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. E del resto (ciò che il ricorrente non considera) tale incumbente è stato introdotto, con le modifiche apportate, rispettivamente, agli artt. 375/3 e 453/1 c.p.p. dagli artt. 26 e 27 d.lgs. 14 gennaio 1991, n.12, al precipuo ed esclusivo fine, come osservato anche dalla dottrina processualistica, di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza all'invito a presentarsi al P.M., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 595 c.p., anche in relazione agli artt. 51 c.p. e 21 Cost., ed illogicità della motivazione.
Si assume in primo luogo che ad interpretare l'articolo controverso nel senso che questo attribuirebbe a magistrati esponenti di spicco delle Procure di Milano e Palermo comportamenti contrari ai doveri istituzionali e deontologici, anzi addirittura rilevanti dal punto di vista penale - il giudice d'appello è pervenuto attraverso una operazione semplicistica e quasi matematica fondata sul freddo dato lessicale delle parole, laddove la verifica della materialità del reato di diffamazione, secondo principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, esige una lettura complessiva dello scritto che deve tener conto anche del linguaggio figurato e delle espressioni le quali sintetizzino in un solo concetto un contesto ben più ampio;
onde, in questa diversa e più corretta ottica, il giudice di merito non avrebbe potuto non rilevare che la critica espressa nell'articolo, vertente sullo stile giornalistico di quegli anni e sul malcostume relativo alla diffusione di notizie attinenti agli sviluppi dei procedimenti penali in corso, non era riferibile ad una persona fisica, tantomeno al solo EL, quanto piuttosto agli uffici di Procura con tutte le sue diverse componenti, magistrati in primo luogo, ma anche cancellieri, agenti di P.G., commessi, essendosi citato il nome del querelante per la troppo ovvia funzione rappresentativa dell'Ufficio dalla stesso diretto. Nei suddetti termini riassunte le censure menzionate, vien subito da dire che la denuncia di vizi di legittimità ne risulta solo formale, poiché, nella sostanza, secondo un modulo certamente non attivabile in questa sede, il diffuso argomentare esposto in ricorso esaurisce la sua portata nella prospettazione di una propria, soggettiva, interpretazione del significato dell'articolo giornalistico, non meno opinabile di quella offerta dalla impugnata decisione, che, con motivazione altrettanto articolata, mai debordante - ciò che più conta - nella manifesta illogicità, dimostra - invece - che le condotte che, nell'ottica dell'autore dell'articolo avrebbero consentito proprio il prosperare della denunciata forma deteriore di giornalismo, risultano, dall'esame globale del contesto espositivo, come già rilevato dal giudice precedente, cui pure si richiama, attribuite direttamente alla persona offesa, indicata con nome e cognome, unitamente ad altro magistrato di spicco;
e, a confutazione delle deduzioni difensive ora qui riproposte attraverso il richiamo al "linguaggio figurato" e alle "espressioni sintetizzanti", esprime il condivisibile concetto che "anche l'essere indicanti a titolo di esempio - quali esponenti di una categoria generale - di condotte scorrette non per ciò solo fa venir meno l'offensività delle espressioni", per concludere che, agli occhi del lettore, il riferimento ai due magistrati appariva tutt'altro che casuale.
Nè può ritenersi - come pure si è dedotto - che, solo perché stigmatizzava il modo in cui si era fatto giornalismo in un determinato periodo storico, esprimendo un forte messaggio di dissenso anche nei confronti degli operatori di diritto, l'articolo in contestazione potesse costituire esercizio del diritto di critica. La critica infatti si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione e presuppone, quindi, un'argomentazione, che non è più tale quando si risolva in affermazioni o allusioni - attinenti a comportamenti di cui non è dimostrata la verità - come quelle riportate nel capo di imputazione e valorizzate dal giudice di merito: poiché è di tutta evidenza che, in tal caso, l'esercizio del diritto trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sono a carico dell'impugnante le ulteriori spese processuali. Quelle sostenute dalla parte civile possono essere determinate nell'ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi 1500 euro, di cui 1000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2002