Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2002, n. 29876
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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In tema di giudizio immediato, l'omissione nell'invito a comparire per rendere interrogatorio dell'avvertimento, previsto dall'art. 375, terzo comma c.p.p., che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da luogo a nullità in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato.

In tema di diffamazione, ai fini della ritualità della contestazione, la riproduzione nel capo di imputazione dell'articolo diffamatorio funge anche da 'elemento e fonte di prova', così da porre l'interessato in condizione di valutare, con piena cognizione, la linea difensiva da adottare. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fossero ricorrenti nel caso di specie le condizioni richieste dagli artt. 375, terzo comma, e 453 c.p.p. per la celebrazione del giudizio immediato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2002, n. 29876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29876
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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