Art. 20. (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore)
Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; ((7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio))
Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; ((7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio))