Articolo 293 del Codice di procedura civile
Articolo 292Articolo 313
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21 aprile 1942
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1 gennaio 2006
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26 novembre 2024
Art. 293.
(Costituzione del contumace).

La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento ((fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione)) . (116) ((178))

La costituzione ((avviene)) mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti ((...)) . ((178))

In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

--------------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore". --------------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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