Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
In tema di interrogatorio dell'imputato, ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti, non è richiesto che l'autorità giudiziaria osservi tassativamente le modalità di cui all'art. 65 cod. proc. pen, essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi.(Nella specie, l'avvenuta sollecitazione dell'imputato sui fatti oggetto di contestazione è stata desunta dalla ricostruzione da parte dello stesso della vicenda nella sua interezza e dall'effettuata ampia ammissione di responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2007, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 29/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2909
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 009606/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) V.F.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 26/09/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.9.2006 la Corte di Appello di Milano confermava, nei confronti di V.F.F., la sentenza in data 18.3.05 del Tribunale di Como con cui il V. stesso era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 609 quater c.p., u.c.;
condannava, inoltre, l'appellante suddetto alla rifusione, in favore della parte civile C.M., delle spese di rappresentanza e difesa e, in favore dello Stato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile S.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle spese medesime alla parte civile. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di V. F.F. deducendo la inosservanza delle norme processuali ex artt. 453-65 e 180 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Esponeva, in particolare, che all'udienza dibattimentale del 18.3.05, era stata eccepita la nullità del decreto di giudizio immediato per la mancata osservanza dell'art. 65 c.p.p. nell'assunzione dell'interrogatorio dell'imputato ex art. 453 c.p.p., comma 1. Il Tribunale di Como aveva respinto l'eccezione rilevando che, pur in difetto di una formale contestazione dei fatti e degli elementi a carico dell'imputato, dalle risposte del V. era possibile desumere che lo stesso avesse comunque avuto piena contezza delle contestazioni a lui mosse.
Tale eccezione, ribadita innanzi al giudice del gravame, era stata nuovamente respinta in quanto dal tenore dell'interrogatorio, svoltosi alla presenza del difensore, poteva desumersi che l'imputato era stato sollecitato sui fatti oggetto di contestazione e su tutti gli aspetti delle prove "tanto da ricostruire la vicenda nella sua interezza e da rendere un'ampia ammissione di responsabilità". Sostiene il ricorrente che i giudici di merito non avevano tenuto conto che, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 127 del 16.4.2003, "il presupposto del previo interrogatorio, con l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 e art. 375 c.p.p., comma 3, cui è condizionata la valida instaurazione del giudizio immediato... assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali.." Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 453 c.p.p. doveva, quindi, ritenersi insussistente il presupposto del previo interrogatorio, in difetto della preliminare contestazione dei fatti dai quali emerge la evidenza della prova, considerato che l'indagato può decidere se sottoporsi o meno all'interrogatorio previa contestazione precisa dei fatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto. È da escludersi, invero, la dedotta violazione degli artt. 65 e 453 c.p.p.; le modalità dell'interrogatorio specificate nell'art. 65 c.p.p. non sono, infatti, tassative (V. Cass. n. 1877/93) essendo essenziale solo che l'obbligo di contestazione all'indagato dei fatti a lui attribuiti sia in concreto adempiuto. Non è, pertanto, rilevante che l'autorità giudiziaria ponga all'imputato, formalmente e direttamente, le domande sui fatti relativi all'imputazione, essendo sufficiente che lo stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. Sul punto la statuizione della Corte territoriale è sorretta da corretta e logica motivazione laddove, nel respingere l'eccezione (difetto di formale contestazione dei fatti e degli elementi a carico dell'imputato) riproposta in appello, viene evidenziato che dal tenore dell'interrogatorio del V., ritualmente svoltosi in presenza del difensore, poteva desumersi "che, pur in mancanza di un richiamo di tali elementi nel verbale, l'imputato è stato sicuramente sollecitato sui fatti oggetto di contestazione e su tutti gli aspetti delle prove, tanto da ricostruire la vicenda nella sua interezza e da rendere un'ampia ammissione di responsabilità". Deve, quindi, ribadirsi che la verifica circa l'evidenza della prova a carico del V. si è svolta regolarmente, nel contraddittorio delle parti e che, a fronte dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso, rimane priva di ogni rilevanza la censura sulle modalità, di carattere meramente formale, con cui è stato assunto l'interrogatorio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008