Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2007, n. 46295
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, deve escludersi che questa possa operare al di là del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto).

Commentario1

  • 1Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecito
    Basso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2007, n. 46295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46295
Data del deposito : 4 ottobre 2007

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