Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la riproduzione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni, in passato già diffuse da altri, che rechino frasi offensive della reputazione dei soggetti coinvolti nella detta inchiesta, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale; l'attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di cronaca e, quindi, affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 57 cod. pen., rispettivamente del giornalista e del direttore - relativamente ad un articolo pubblicato su un quotidiano e dedicato ad una inchiesta sui concorsi universitari a cattedra, alcuni annullati dal Tar e all'origine di indagini avviate dalla locale Procura - per difetto di attualità dei fatti narrati, perché le espressioni incriminate riguardavano eventi risalenti a tre anni prima, ritenuti "tout court" privi di interesse sociale).
Commentario • 1
- 1. Pena detentiva e diffamazioneIlenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021
Abstract Il presente elaborato affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa, a partire dall'analisi della disciplina normativa. Segue un approfondimento degli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e dei profili di criticità sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, in prospettiva di una rielaborazione delle fattispecie incriminatrici in esame. This paper deals with the issue of press defamation, starting from an analysis of the legal framework. This is followed by a stud of the approaches of Community and national case law on the subject and of the critical profiles submitted to the scrutiny of the Constitutional Court, in view of a reworking of the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2010, n. 38096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38096 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 07/10/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2170
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 30585/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \P AS, N. IL *29/07/1947*;
2) \P IC, N. IL *29/10/1970*;
avverso la sentenza n. 494/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Romito per eredi di IP O\, Piccolo per IP IC;
Udito il difensore avv. Sisto per \P\; avv. Preziosi in sost. Dell'avv. Castellanché per entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per Cassazione AT SQ e \P IC avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 9 febbraio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della loro responsabilità in ordine al reato, rispettivamente ascritto, di diffamazione a mezzo stampa in danno di IP IC e IP O\ e di omesso controllo. Come si legge nella sentenza di primo grado, l'articolo di stampa contenente le frasi ritenute lesive della reputazione della parte civile era stato pubblicato sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* del *10 giugno 2005*, in uno spazio dedicato ad una inchiesta sui concorsi universitari a cattedra nella area accademica di *Bari* e agli esiti dei ricorsi amministrativi collegati, rivelatori, ad avviso dell'autore dell'articolo, di illegittimità che si potevano spiegare anche in ragione di possibili favoritismi dovuti a rapporti di stretta parentela tra il candidato e taluni cattedratici, legati a loro volta, a vario titolo, ai componenti delle commissioni esaminatrici.
In particolare nell'articolo incriminato, affiancato da altri approfondimenti sul tema (un ulteriore pezzo riguardava l'indagine avviata dalla locale Procura dopo l'annullamento, ad opera dello stesso Tar, di altro concorso riguardante parimenti uno stretto congiunto di un cattedratico del luogo), era stata rievocata la vicenda universitaria del prof. NI CI, figlio del prof. CO CI, vincitore di un concorso accademico poi annullato dal Tar: i due cattedratici si erano poi querelati sostenendo in giudizio che le frasi ad essi dedicate erano zeppe di inesattezze e riguardavano eventi privi di interesse sociale in quanto risalenti a tre anni prima (il *2002*).
La tesi sostenuta dalla Corte di appello, al pari dell'assunto del primo giudice, era quella della sussistenza delle ipotesi criminose contestate anche e soprattutto per la inoperatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca.
In particolare i giudici del merito rilevavano che difettava il requisito della "pertinenza", ossia della attualità dei fatti narrati, costituente uno degli elementi atti a sostanziare, assieme alla continenza e alla verità del fatto, la detta scriminante. Invero, la attualità della notizia era esclusa dal rilievo che i fatti riguardanti il IP\ risalivano a tre anni prima. I giudici escludevano anche che le espressioni utilizzate ("parentopoli accademica"; "scoperchiò la pentola"; "dottore bocciato") presentassero il connotato della "continenza". Infine negavano che il fatto narrato fosse vero poiché i favoritismi che secondo l'articolista potevano essere provenuti alla parte civile dal padre, professore nella stessa università, erano prospettati in base al rilievo della affinità delle cattedre di rispettivo interesse, mentre tale affinità non era affatto ravvisabile: il Prof. CO CI era titolare della cattedra di procedura civile (e non di diritto civile come scritto) mentre suo figlio aspirava alla cattedra di diritto privato.
Deducono i ricorrenti:
1) il vizio totale di motivazione riguardo ai motivi di appello. La sentenza di secondo grado si era limitata a ripercorrere il ragionamento del primo giudice.
In tal senso si era determinata con riferimento al requisito (escluso) della attualità della notizia.
Invece era stato ignorato il rilievo della difesa volto a far notare che l'articolo incriminato non era isolato ma pubblicato assieme ad altri due articoli i quali narravano di altri concorsi universitari finiti al vaglio della medesima autorità amministrativa che aveva annullato la procedura concorsuale riguardante la parte civile IP IC. Inoltre quest'ultima vicenda era iniziata tre anni prima ma si era conclusa nel *2005* con la assegnazione ad altro candidato del posto universitario cui aspirava la menzionata parte civile.
Ugualmente erano stati ignorati i rilievi difensivi volti a contrastare l'assunto del primo giudice sulla "falsità" della notizia data. Tale connotato era derivato, a parere del primo giudice, dall'avere, il giornalista, attribuito al prof. IP\ la titolarità della cattedra di diritto civile anziché quella, effettiva, di diritto processuale civile, per meglio sostenere la tesi della decisività del rapporto di parentela del medesimo con l'aspirante candidato alla cattedra di diritto privato (il figlio, \IC) a determinare la vincita del concorso stesso: in altre parole la cattedra ambita era stata fatta apparire, nella falsa prospettiva dell'articolista, affine a quella del padre del candidato e tanto bastava ad accreditare, pur senza fondamento, la suggestione che il genitore avrebbe potuto sfruttare la colleganza con la commissione giudicatrice composta da docenti della materia, appunto, omologa a quella insegnata dal titolare di cattedra. Ebbene, la difesa aveva sostenuto non solo che l'errore era assolutamente incolpevole e corrispondente ad una svista, ma soprattutto che era "irrilevante" a sostenere la critica articolata nell'articolo di stampa. Tale critica, infatti, poggiava sulla tesi della importanza del rapporto di parentela tra candidato e soggetto titolare di cattedra in posizione di collegamento con i membri della commissione esaminatrice (c.d. parentopoli), e tale collegamento prescindeva dalla esatta individuazione della cattedra di cui il presunto "sponsor" era titolare. In tale senso deponevano anche numerosi altri articoli di stampa pubblicati dal ricorrente e da altri, antecedentemente, incentrati tutti sul detto rapporto di parentela ritenuto qualificante e decisivo.
Il vizio di motivazione era rilevato anche con riferimento al requisito della continenza del linguaggio.
I giudici avevano omesso di valutare i rilievi difensivi che erano stati articolati invocando la esimente non solo nel profilo del diritto di cronaca ma anche in quello del diritto di critica, il quale, come è noto, è assolutamente compatibile con un linguaggio anche colorito e pungente.
2) la erronea applicazione dell'art. 51 c.p.. L'articolo di stampa rientrava nel progetto di una inchiesta giornalistica, dotata quindi di caratteristiche critiche, come quelle che avevano riguardato "tangentopoli" o "calciopoli" senza che tali termini avessero mai dato adito a rilievi giudiziari. La inchiesta aveva respiro nazionale come attestato dalla presenza di articoli dello stesso genere su quotidiani a diffusione nazionale e traeva spunto dalla presenza di più componenti di diverse famiglie all'interno delle facoltà della Università di *Bari*. Era stata poi la emissione di decisioni del Tar Puglia di annullamento di taluni concorsi per irregolarità dei lavori delle Commissioni a dare l'avvio alle dette inchieste giornalistiche, le quali avevano aggiunto i particolari sui rapporti di parentela di cui si è detto, ritenuti ulteriormente sintomatici delle medesime irregolarità. 3) la erronea applicazione della L. n. 47 del 1948, art. 12 al direttore del quotidiano, AT SQ, chiamato a rispondere non di concorso nel reato di diffamazione ma di quello di omesso controllo.
In data 28 settembre 2010, l'avv. Sisto, nell'interesse di \P IC, ha presentato una memoria nella quale sono state reiterate le doglianze oggetto del ricorso introduttivo.
Anche la parte civile NI CI ha presentato una memoria difensiva il 21 settembre 2010, sottolineando la necessità della attualità della notizia - nella specie insussistente - in riferimento alla esimente del diritto di cronaca. Proprio la risalenza della notizia avrebbe imposto la assenza delle inesattezze contenute nell'articolo di stampa.
La difesa ha anche sostenuto il difetto del requisito della continenza delle espressioni e la impossibilità di superare tutte le rilevate mancanze anche in riferimento al profilo del diritto di critica.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Non è qui in discussione la alta offensività del tenore di un articolo, quale quello oggetto del processo, in cui si presenti un soggetto, già vincitore di concorso a cattedra - pure rimasto soccombente nel successivo giudizio amministrativo sulla legittimità dell'esito del concorso stesso - come possibile destinatario di convergenti iniziative volte a favorirlo a prescindere dal merito, iniziative ispirate dalla autorevolezza del genitore, pure cattedratico, e sostanzialmente atte ad integrare altrettanti possibili abusi da parte dei pubblici ufficiali preposti alla valutazione. La difesa dei ricorrenti e gli odierni motivi di ricorso si sono infatti dispiegati esclusivamente sulla operatività delle cause di giustificazione le quali, come anche una parte della dottrina riconosce, presuppongono l'accertamento di una o più condotte antigiuridiche quali sono risultate essere - senza doglianza al riguardo negli atti di gravame- quelle contestate agli imputati, a titolo di diffamazione e di omesso controllo.
Orbene, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell'individuare i requisiti caratterizzanti. E l'elemento dell'interesse sociale alla notizia diffusa in violazione dell'altrui diritto alla tutela della reputazione, è stato generalmente considerato sussistente anche in relazione alla rievocazione di fatti non attualissimi.
È stato infatti affermato da questa Corte il principio, riferito ad un contesto di polemica politica ma valido anche in relazione al tema, oggi ricorrente, della inchiesta giornalistica, secondo cui in materia di diffamazione a mezzo stampa non costituisce reato la riproduzione di affermazioni e ricostruzioni (nella specie, già diffuse in passato da altri) che rechino frasi offensive della reputazione dei soggetti coinvolti nella inchiesta stessa, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale (Rv. 208153).
Invero, la elaborazione giurisprudenziale in tema di esimenti del reato di diffamazione ha posto ricorrentemente l'accento sul requisito dell'interesse sociale (assieme a quello della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato) e in tale ottica ha evocato il parametro della attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nella specie, nel campo della formazione culturale e scientifica.
L'attualità è stata però richiesta dalla giurisprudenza e dalla dottrina non con riferimento al fatto, ma con riferimento all'interesse pubblico alla notizia, nel senso cioè che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale quando sia capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione.
Proprio di tale prospettiva si è fatto carico anche il più recente intervento di questa Corte in tema di "diritto all'oblio" (Sez. 5, Sentenza n. 45051 del 17/07/2009 Ud. (dep. 24/11/2009) Rv. 245154 Presidente: Pizzuti G. Estensore: Bruno PA.) riconosciuto sussistente solo ove non permanga o ove non si riattualizzi l'interesse pubblico alla relativa propalazione.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto rivalutare la sussistenza del requisito in parola, nella sentenza impugnata escluso sulla base dell'errato riferimento alla attualità della notizia, alla luce del principio di diritto sopra ricordato.
Identica necessità di rivalutazione si impone con riferimento al requisito della verità del fatto.
Invero il principio di diritto operante sul tema è quello secondo cui non inducono il superamento del limite della verità del fatto narrato, piccole inesattezze, che incidono su semplici modalità del fatto in questione senza modificarne la struttura essenziale (Rv. 167836).
In più, opera nella specie anche il principio che modella ulteriormente il requisito della necessaria "verità del fatto" (così come quello della "continenza" di cui si dirà) in relazione all'esercizio del diritto di critica.
Deve cioè considerarsi che in tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica - pure invocato dai ricorrenti- è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Rv. 245098).
Ebbene la Corte di merito risulta avere effettuato una disamina delle "inesattezze" denunciate, attenendosi all'ambito più restrittivo del diritto di cronaca ma omettendola del tutto con riferimento all'ambito del diritto di critica, pure espressamente evocato nell'atto di appello (pag. 26; la sollecitazione era del resto stata apprezzata anche nella memoria depositata dalla Parte civile in sede di appello).
Orbene, attenendosi a tale dictum, la Corte di appello dovrà chiarire - quindi nella prospettiva del diritto di critica - in quali termini e per quali ragioni la attribuzione al padre della parte civile IP IC, della titolarità di una cattedra diversa da quella effettivamente diretta ma comunque nell'area delle materie giuridiche, possa essere servita ad integrare esclusivamente un elemento di decisiva importanza nell'ottica della volontaria diffamazione e non avrebbe, piuttosto, meritato di essere considerato elemento accessorio e del tutto secondario nella prospettiva seguita dall'articolista, che era quella di agire nell'ambito di operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto non solo di cronaca ma anche di critica, ovviamente ulteriori e conseguenti all'accertamento della rilevazione di una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 595 c.p.. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha infatti - come detto - completamente omesso di valutare quanto rilevato nei motivi di appello e cioè che la tesi sostenuta dal giornalista avrebbe dovuto essere quella secondo cui i soggetti accusati di favoritismi risulterebbero figli, parenti o anche solo amici di altri professori universitari, anche di discipline, facoltà o università "diverse" rispetto a quelle in cui era impegnato il candidato prescelto. Si tratterà, in altri termini, di vagliare la sussistenza, nei due diversi profili, della scriminante riconducibile all'art. 51 c.p., attribuendo al requisito della "verità del fatto" la valenza che la giurisprudenza ad esso normalmente connette in tema di diritto di critica o di cronaca, sempre che, ovviamente, uno o entrambi i profili ricorrano nel caso di specie.
Infine, anche il requisito della "continenza del linguaggio" non ha trovato adeguata disamina nella sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite della continenza deve ritenersi superato solo quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone innanzitutto l'accertamento della verità del fatto riportato (nei limiti sopra precisati) e la "proporzionalità" dei termini ad operati in rapporto al l'esigenza di evidenziare la "gravità" dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (Rv. 231562). Ebbene anche nel caso in esame si riscontra una sostanziale carenza di motivazione sulla possibilità - invero apoditticamente sostenuta dai giudici del merito - di definire le espressioni utilizzate dall'articolista non rispondenti al canone della continenza. Invero, a parte il caso - non ricorrente nella specie- della valenza esclusivamente e incondizionatamente offensiva di talune espressioni, è fatto obbligo al giudice di indicare il parametro in base al quale una espressione anche colorita o pungente sia da ritenere inclusa o esclusa dal novero di quelle funzionali alla esposizione di una data critica legittima che l'imputato sostenga di avere inteso formulare. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010