Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio <<sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova>> previsto dall'art. 453 cod. proc. pen. per l'accesso al giudizio immediato.
Commentario • 1
- 1. Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2012, n. 17007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17007 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/01/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 97
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 43170/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LA nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 374/2011 emessa in data 3 ottobre 2011 dal Tribunale della Libertà di Messina;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
NO LA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina, in data 3 ottobre 2011, con la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere e rimessione in libertà dello stesso NO per decorrenza del termine di fase.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art.453 c.p.p., comma 1 bis, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.
noché artt. 111 e 24 Cost.. Il ricorrente lamenta che dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare e aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., aveva chiesto l'espletamento di ulteriore attività d'indagine attraverso l'escussione di testi regolarmente indicati nonché del suo interrogatorio;
mentre i testi sono stati esaminati, è stato omesso l'interrogatorio, con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, che in sede di udienza preliminare veniva per questo dichiarata nulla con conseguente trasmissioni degli atti al p.m. Il p.m., per evitare la decorrenza del termine di fase della custodia cautelare, ha richiesto il giudizio immediato per la medesima udienza cui erano stati rinviati a giudizio gli altri coimputati. In questo modo, lamenta il NO, egli non sarebbe stato interrogato sulle attività d'indagine considerate evidenti ai fini della prova e poste a base del giudizio immediato e compiute dopo il termine tassativo di 180 gg.
Le relative nullità, concernenti l'omesso interrogatorio dell'imputato, la violazione del termine per richiedere il giudizio immediato, la perdita di efficacia della misura essendo decorso il termine di fase, eccepite sarebbero state dunque erroneamente rigettate.
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art.453 c.p.p., comma 1 bis, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.
noché artt. 111 e 24 Cost.. Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato le eccezioni formulate sia con riferimento alla scelta del rito abbreviato, sia con riferimento alla natura ordinatoria, anziché perentoria del termine di 180 gg. per lo svolgimento delle indagini e la correlata richiesta di giudizio immediato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base alle quali sono state ritenute infondate le eccezioni sollevate.
2. A tal fine osserva il collegio che le condizioni per la instaurazione del giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero sono la evidenza della prova (intesa come completezza delle indagini e fondatezza della accusa che rendono superfluo il filtro della udienza preliminare in vista della celebrazione del dibattimento) ed il previo interrogatorio dell'indagato. Questo ultimo incombente ha una funzione di garanzia difensiva perché finalizzato alla verifica in contraddittorio della evidenza della prova. Sul punto, va rilevato come la generica formulazione dell'originario testo dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ("previo interrogatorio dell'imputato") è stata sostituita, dal D.Lgs. n. 12 del 1991, art. 27, con altra più puntuale ("se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova"); la novazione chiarisce che l'interessato deve essere stato in grado di interloquire sulla consistenza del compendio probatorio che consente il sacrificio della udienza preliminare. L'interrogatorio di garanzia, al quale è stato sottoposto l'indagato in stato di custodia cautelare ex art. 294 c.p.p., (preordinato alla verifica della permanenza delle condizioni per la applicabilità di una misura cautelare), deve essere considerato equipollente a quello richiesto per l'ingresso al rito speciale, in quanto nessuna preclusione in tale senso è evidenziabile nell'art. 453 c.p.p., comma 1, che non pone restrizioni terminologiche al riguardo e richiede solo la preventiva audizione che può essere effettuata da parte del Pubblico Ministero o del Giudice. L'indagato è stato escusso con le formalità di un interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.) con la contestazione dei fatti addebitati e degli elementi di prova a suo carico, sì da porlo nella condizione da esplicare un completo e consapevole intervento difensivo sulla evidenza delle emergenze a suo carico e sulla opzione processuale dell'organo della accusa. Non necessita che l'indagato sia edotto che la sua escussione può essere prodromica alla instaurazione del rito immediato;
tale avvertimento (a sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 e art.375 c.p.p., comma 3) rileva solo nel caso di omessa comparizione a rendere l'interrogatorio che, in seguito ad un invito a presentarsi, permette la richiesta di giudizio immediato in assenza della concreta audizione dell'indagato medesimo. Ed è consolidato in giurisprudenza l'orientamento, secondo il quale in tema di giudizio immediato, anche se fosse stata dedotta la nullità dell'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p., la stessa non rileva qualora l'indagato sia stato validamente interrogato in sede di udienza di convalida del fermo, in quanto l'interrogatorio reso in sede di convalida va considerato atto equipollente sempre che afferisca ai medesimi fatti e agli stessi reati, come è avvenuto nel caso in esame (Cass., sez. 2, 7 ottobre 2010, n. 39334, Ced. 248873). Nè possono censurarsi la richiesta del PM ed il successivo decreto di citazione a giudizio immediato sulla scorta della pretesa inesistenza di prove evidenti ex artt. 453 e 455 c.p.p., atteso che la valutazione dell'evidenza delle prove attiene alla valutazione esclusiva del Gup e l'eventuale errore al riguardo non determina alcuna nullità (Cass., sez. 4, 27 giugno 2007, n. 39597). È stato infatti ritenuto che in tema di giudizio immediato, che l'evidenza della prova non è un dato oggettivo presupposto all'instaurazione del giudizio;
sicché tale procedimento esige non la prova evidente di responsabilità, ma la prova evidente di fondatezza dell'accusa per la presenza di una base di discussione non controversa, pur se astrattamente controvertibile. E correttamente poi il Tribunale del riesame ha fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di un regime di giudizio speciale, quale è quello dell'abbreviato, non può non lasciare traccia sulle scelte dell'imputato. Sul punto, e in termini, si è già espressa la Corte di cassazione ribadendo il principio di diritto secondo cui l'omesso espletamento dell'interrogatorio sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità d'ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art.183 c.p.p., (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 2007, n. 44844, CED 238030;
Cass., sez. 1, 5 maggio 2010, n. 19948, CED n. 247566). Parimenti deve ritenersi infondata la censura relativa all'inosservanza del termine di 180 giorni per la presentazione della richiesta di giudizio immediato. E infatti, come ha rilevato il Tribunale del riesame, consolidato l'orientamento secondo il quale il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'imputato, stabilito dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini, ma ordinatoria con riferimento alla materiale presentazione della richiesta del rito (Cass., sez. 6 20 ottobre 2009, n. 41038, CED n. 244858; Cass., sez. 1, 9 dicembre 2009 n. 2321, CED n. 246036). Correttamente, pertanto, a parere della Corte, è stato ritenuto che il terimine di fase non è decorso, essendo stato ritualmente instaurato il giudizio immediato.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria deve provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012