Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, è ravvisabile in capo al presidente di un'associazione privata la titolarità dello "ius excludendi", esercitabile sia nei confronti dei terzi estranei all'associazione che nei confronti dei soci, qualora questi ultimi assumano un comportamento in contrasto con le regole dell'associazione medesima,manifestando una volontà incompatibile con l'adesione alle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ravvisato la responsabilità del socio di un circolo culturale che, dopo essere stato accompagnato fuori dal locale per la sua condotta violenta e molesta nei confronti degli altri soci, aveva tentato di farvi nuovamente accesso contro la volotà espressa del presidente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 18275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18275 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
18275/ 1 6 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 270 - Presidente - Dott.ssa MARIA VESSICHELLI UP - 29/01/2016 Dott.ssa FRANCESCA MORELLI - Consigliere - R.G.N. 35873/2015 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - - Consigliere relatore Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott.ssa GRAZIA MICCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA NI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 17/09/2014 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Udine in data 26/09/2012 con cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 614, commi 1 e 4, cod. pen. - perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad introdursi all'interno del circolo culturale Edera, luogo di privata dimora, contro la volontà espressa del presidente del circolo ER LE, non riuscendo nell'intento per cause 1 indipendenti dalla sua volontà; in particolare, dopo essere stato accompagnato fuori dal circolo in quanto si trovava in stato di ubriachezza, al fine di rientrarvi si scagliava contro il socio IO LA, che lo aveva accompagnato fuori insieme al ER LE ed al ER UN, afferrandolo per il collo e per il braccio, con violenza alle persone;
in Codroipo il 03/09/2010. 2.Con ricorso depositato il 13/03/2015, l'imputato personalmente ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 614 cod. pen., rilevando come il circolo con più soci tesserati sia equiparabile ad un'associazione e non ad un locale aperto al pubblico, per cui lo ius excludendi non era stato esercitato verso un extraneus, bensì verso un socio tesserato, con esclusione della fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen., non potendo la qualità di socio tesserato del ricorrente giustificare il ricorso alla forza a fronte del rifiuto di lasciare i locali del circolo, con la conseguenza che il presidente del circolo avrebbe, al più, potuto richiedere l'intervento della forza pubblica;
dette circostanze rendono evidente anche l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo il ricorrente il diritto ad intrattenersi all'interno del circolo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. La Corte territoriale ha esaminato il gravame del ricorrente prendendo in considerazione il principio espresso da questa Corte che, nel caso di una casa da gioco gestita in regime privatistico, aveva affermato che essa dovesse essere considerata alla stregua dei locali aperti al pubblico per lo svolgimento di attività privata, rispetto ai quali lo ius excludendi sussiste in capo al titolare dell'esercizio (Sez. 5, sentenza n. 11277 del 20/09/1994, Rv. 200187), per cui nel caso in esame il presidente del circolo privato era titolare dello ius excludendi quale legale rappresentante del circolo stesso. In sostanza, quindi, si deve ritenere che in tutti i casi di gestione privatistica di un luogo aperto al pubblico lo ius excludendi, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 614 cod. pen., rientri tra le attribuzioni di colui che ne abbia la legale rappresentanza. Tanto premesso, va rilevato che, una volta individuata la titolarità dello ius excludendi, occorre considerare nei confronti di quali categorie di soggetti esso possa essere legittimamente esercitato. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, richiamandosi alla disciplina delle associazioni e delle fondazioni, che le norme dello statuto o del regolamento dettano delle regole che disciplinano l'uso dei locali comuni ed anche le modalità di comportamento del socio che, in 2 ogni caso, devono essere improntate alla regole del vivere civile, tanto è vero che il socio può essere escluso dall'associazione a norma dell'art. 24 cod. civ. Appare evidente come la titolarità della rappresentanza di dette formazioni, che spetta al presidente, imponga il dovere di far rispettare le regole che i componenti stessi si sono date non solo nei confronti dei soggetti estranei all'associazione, ma anche nei confronti degli stessi soci tutte le volte in cui la condotta o il comportamento, anche estemporaneo, di uno di essi si ponga in contrasto con le finalità dell'associazione o con le regole comuni. Non coglie nel segno la doglianza del ricorrente che, richiamandosi al caso del condominio, ritiene che nel caso in esame il presidente del circolo avrebbe potuto solo fare ricorso alla forza pubblica, non essendo le due situazioni affatto assimilabili, ciò in quanto nel condominio ciascun condomino esercita i propri diritti sulle parti comuni dell'edificio in quanto è nella titolarità di un diritto reale su singole porzioni dell'edificio stesso, ad esempio quale proprietario, comodatario, usufruttuario, oppure in quanto occupa porzioni dell'edificio a seguito di un contratto di locazione stipulato con il titolare del diritto reale. Nel caso dell'associazione privata, invece, i partecipanti alla stessa sono vincolati unicamente in forza di una loro adesione ad un programma comune ovvero allo scopo dell'associazione, per il cui perseguimento essi liberamente aderiscono ad un complesso di regole, più o meno elaborato a seconda della struttura dell'associazione, finalizzate anche a disciplinare i rapporti interni tra i soci e l'associazione e tra i soci tra loro, nella misura in cui essi possano risultare in contrasto con i principi fondanti ovvero con gli scopi della stessa. Appare evidente che il rispetto delle regole del vivere civile sin inserisce al livello più elementare del compendio di regole che le strutture associative possono darsi. A tale conclusione può giungersi anche seguendo altra via: come nel caso dei coniugi, che in virtù del principio di parità sono entrambi ed indivisibilmente titolari del domicilio e dello ius prohibendi, con la conseguenza che, perché tale diritto sia legittimamente esercitato, occorre il consenso di entrambi, considerato che ai fini del delitto di cui all'art. 614 cod. pen., il bene giuridico tutelato è la domus, e non la famiglia nei suoi singoli componenti, per cui il delitto è integrato nel caso in cui taluno si introduca nella casa coniugale altrui contro la volontà di uno dei due coniugi (Sez. 5, sentenza n. 7864 del 03/04/1987, Rv. 176291), nel caso dell'associazione, la cui sede sociale è assimilabile alla casa della formazione come correttamente individuato dalla Corte territoriale lo ius excludendi non può che essere esercitato dal soggetto che rappresenta la volontà comune degli associati, e quindi non solo nei confronti di estranei, ma anche nei confronti dello stesso socio laddove questi, con il proprio comportamento in contrasto con le regole che gli associati si sono liberamente date o a cui hanno liberamente aderito, ha con un comportamento concludente manifestato una volontà incompatibile con l'adesione alle predette regole, essendosi quindi, in sostanza, posto al di : fuori dell'associazione stessa a seguito di una condotta che lo ha reso assimilabile ad un extraneus, 3 Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, ravvisabile, nel delitto in esame, nel dolo generico, correttamente la Corte territoriale ha rilevato come il ricorrente - che era entrato nel circolo in stato di ebbrezza, aveva dapprima molestato alcuni avventori e poi aveva insultato e quindi aggredito il presidente ER LE ed il socio IO, dopo che questi ultimi due, insieme al ER UN, padre di LE, lo avevano invitato ad uscire e per due volte lo avevano anche accompagnato fuori dal circolo, in cui egli era poi rientrato, per cui alla fine era stato portato nuovamente fuori, essendosi posti i due ER ed il IO davanti al cancello per impedirgli l'accesso per locale ed avendo egli iniziato ad inveire, aggredendo infine il IO - avesse tenuto una condotta dimostrativa del palese e volontario contrasto tra la stessa e le regole del circolo, a causa del mancato rispetto delle quali egli era stato più volte invitato ad allontanarsi. Detta motivazione appare del tutto coerente con le risultanze processuali ed immune da censure logiche e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29/01/2016 Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Maria Vessichelli Milw Roll CR DEPOSITATA IN CANCELLENA addl - 2 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise unx 4