Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
La violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell'imputato come presupposto per la richiesta del giudizio immediato dà luogo ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto, che, secondo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere rilevata nè dedotta dopo la sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2005, n. 40231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40231 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 1026
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 039603/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OS SS N. IL 16/02/1975;
TE CA N. IL 20/02/1969;
avverso SENTENZA del 28/04/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MONASTERO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del CO e per il rigetto del ricorso dell'OS;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 28 aprile 2004, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati alla pena di tre anni di reclusione e euro 1.400 di multa per il reato di rapina aggravata e alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesioni personali, unificava i reati ex art. 81 del codice penale, e per l'effetto, riduceva la pena inflitta dal primo giudice rideterminandola, quanto a OS MA, nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione e 1.600 euro di multa e, quanto a CO CA, sull'accordo delle parti, nella misura di tre anni di reclusione e euro 1.500 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
In particolare la Corte di appello riteneva infondata l'eccezione, sollevata dalla difesa, di nullità della sentenza di primo grado per effetto della nullità dell'interrogatorio dell'imputato nella fase delle indagini preliminari: pur ritenendo nullo tale atto e, per l'effetto, il successivo decreto di giudizio immediato del quale l'interrogatorio costituisce l'ineludibile presupposto, la Corte territoriale, affermava che tale nullità non poteva estendere i suoi effetti anche alla sentenza di primo grado in quanto il giudizio si era svolto con il rito abbreviato che la parte aveva chiesto dopo la notifica del decreto e relativamente al quale "l'interrogatorio non è affatto previsto quale presupposto per una valida e rituale celebrazione".
La Corte di appello riteneva inoltre infondate, anche le censure concernenti la qualificazione giuridica dei fatti, il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di lieve entità.
Veniva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i due reati contestati all'imputato con conseguente rideterminazione sul punto della pena inflitta dal primo giudice.
Il CO concordava con il Procuratore generale la riduzione della pena nella misura poi irrogata.
Entrambi i difensori degli imputati ricorrono per Cassazione deducendo:
Il difensore del CO;
- nullità di entrambi i giudizi di merito per mancata notifica al LA TA (?) del decreto di citazione a giudizio;
il difensore dell'OS,
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 455, 456,
438, 178, lettera ce), e 180 cod. proc. pen.;
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), con riferimento agli artt. 56, 110 e 628, terzo comma, cod. pen.;
Quanto al primo motivo il difensore dell'OS deduce che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la nullità dell'interrogatorio per omesso avviso al difensore, e la nullità del decreto di giudizio immediato, successivamente emesso, avrebbe erroneamente ritenuto ininfluenti tali nullità ai fini della celebrazione del giudizio abbreviato.
Quanto al secondo e al terzo motivo, lo stesso ricorrente censura la motivazione della sentenza della Corte di appello sia sul punto in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante del numero delle persone sia sul punto in cui ha ritenuto consumato, e non tentato, il reato di rapina.
Con memoria presentata in data 18 gennaio 2005, il difensore dell'OS integrava specificamente il primo motivo di ricorso e prospettava, inoltre, la violazione dell'art. 415-bis per omesso invio all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità del ricorso del CO e per il rigetto del ricorso dell'OS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal CO è inammissibile.
Si tratta invero di censura prospettata in modo del tutto generico, apparentemente concernente altra persona (LA TA ?) e comunque manifestamente infondata (v. pp. 109 e 114 del fascicolo del tribunale e pp. 81 e 83 del fascicolo della Corte di appello), anche nell'ipotesi in cui il "LA TA" possa identificarsi con il ricorrente.
Il ricorso proposto dall'OS è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 455, 456, 438, 178, lettera c), e 180 cod. proc. pen), è sufficiente rilevare che la violazione della norma concernente il previo interrogatorio dell'imputato come presupposto per richiedere il giudizio immediato, da luogo a una nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) che, ai sensi dell'art. 180 stesso codice, non può essere rilevata nè dedotta dopo la sentenza di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 5 giugno 2003, Rabeschi;
Cass., sez. 5^, n. 1245, 31 gennaio 1998, Cusani). Sul punto questo collegio rileva che la questione - irritualmente esaminata dalla Corte territoriale - è tardiva perché proposta dalla difesa per la prima volta con i motivi di appello: la censura, infatti, non risulta dedotta ne' al momento della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato (24 marzo 2003) ne' successivamente nè, infine, durante il giudizio medesimo (cfr. verbale di udienza 27 maggio 2003).
La censura consistente nell'omesso invio all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., prospettata solo con la memoria in data 18 gennaio 2005, è inammissibile perché integra un motivo nuovo, tardivamente proposto: in ogni caso ne è manifesta l'infondatezza, per l'estraneità al giudizio immediato della disciplina prevista dall'art. 415-bis (Corte cost, ord. n. 203 del 2002, nonché Cass., sez. 5^, n. 18049, 16 aprile 2003, Cavalieri). Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento al secondo e al terzo motivo.
Solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono a una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici sia sul punto dell'aggravante del numero delle persone ("...la situazione di percepibilità della detta duplice presenza da parte della persona offesa vale ad integrare...") sia sul punto della consumazione del reato ("La circostanza che ... già materialmente impadronito del portafogli della vittima appare sufficiente ad escludere la configurabilità del mero tentativo...").
Consegue alle declaratorie di inammissibilità e di rigetto, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, e del solo CO al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 600,00 (seicento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di CO CA e rigetta il ricorso presentato nell'interesse di OS MA: condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e il CO, altresì, al pagamento di un ulteriore somma di euro 600,00 (seicento) a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005