Sentenza 14 settembre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza "nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio", di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. occorre un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l'adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra di essi. (Fattispecie relativa all'omicidio commesso da un carabiniere ai danni di altro carabiniere all'interno di una caserma, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l'aggravante in oggetto, non essendo emersa la sussistenza di un legame diretto tra il fatto delittuoso e l'esercizio delle funzioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2018, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 09108-1 9 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente - Sent. n. sez. 1035/2018 -UP 14/09/2018 - Relatore - FILIPPO CASA R.G.N. 2076/2018 GIUSEPPE SANTALUCIA FRANCESCO CENTOFANTI TA DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: EN EM nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: RD AN EN AN DEL PUPO VITTORIA EN DA MINISTERO DIFESA avverso la sentenza del 03/08/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS 14 cojens die che ha concluso chiedendo ri AROGLE درم Auc dice € t 8.10.1 da ü ✓ Noces M E a y z Worsente 22 C2C Се تادند t accylinこん 2: t PICCARDT RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 3.8.2017, la Corte di Assise di Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa il 18.7.2016 dal G.U.P. del Tribunale di Spoleto, appellata anche dal Procuratore della Repubblica, riduceva a 18 anni di reclusione la pena inflitta ad EN EM per il delitto di omicidio aggravato commesso in danno del collega EN EM, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri come l'imputato. Il fatto era accaduto alle ore 6,35 circa del 16.5.2015 all'interno del cortile della caserma che ospitava la Compagnia Carabinieri di Foligno, dove l'EN, al termine del servizio di pattuglia effettuato con il EN a partire dalle ore 1.00, aveva colpito quest'ultimo alla testa con un proiettile esploso dalla pistola mitragliatrice M-12/S2, matr. AA41346-98, arma in dotazione al N.O.R.M. della suddetta Compagnia di Carabinieri e assegnata alla vittima. La Corte di secondo grado confermava l'esclusione, già operata dal primo Giudice, delle circostanze aggravanti della premeditazione (art. 577, n. 3, cod. pen.) e di aver agito contro un ufficiale o agente di P.G. o di P.S. nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio (art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen.); ribadiva, viceversa, la sussistenza della ulteriore aggravante dell'aver agito con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione (art. 61, n. 9, cod. pen.) e il diniego delle attenuanti generiche. Seguivano le statuizioni in favore delle parti civili costituite.
2. La Corte perugina, dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi di appello proposti dalla Difesa e dalla Pubblica accusa, prendeva le mosse dalle dichiarazioni dell'imputato, rese, dapprima, nell'immediatezza dei fatti al P.M. (il 15.5.2015) e, poi, in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. (il 16.7.2016), per metterne in luce l'incongruenza e l'evidente contrasto con numerosi elementi probatori, anche peritali, emersi nel corso delle indagini.
2.1. Dopo aver nuovamente illustrato le caratteristiche tecniche del mitragliatore Beretta M12/S2 e le modalità di sparo, la Corte territoriale sottolineava la prima macroscopica incongruenza emersa dalla versione resa dall'EN, alla luce del fatto che l'arma in dotazione era stata studiata per rendere impossibile il verificarsi di colpi accidentali. Per poter sparare, infatti, non era necessario solo premere il grilletto, ma occorreva porre in essere una serie di operazioni che l'EN aveva negato di aver effettuato -, che, - per la tempistica e la complessità della sequenza, dovevano per forza di cose costituire il frutto di una scelta volontaria, potendo un riflesso involontario avere in ipotesi provocato lo spostamento del cursore dalla posizione "S" (sicura manuale) alla posizione "I" (arma in funzionamento a colpo singolo), ma non certo un'operazione coordinata come quella di tirare 2 a indietro con l'indice della mano destra la sicura automatica e, contemporaneamente, con la mano sinistra tirare indietro l'asta di armamento senza neppure accorgersene. Occorreva, inoltre, da ultimo, premere il grilletto, continuando a premere la sicura "automatica", operazione che l'EN aveva addirittura negato di aver attuato.
2.2. Né era emerso alcun elemento che potesse giustificare un'ipotesi di mal funzionamento dell'arma in dotazione al EN, ipotesi concordemente esclusa sia dal perito che dai consulenti di parte, i quali avevano evidenziato come l'arma fosse quasi nuova e avesse sparato solo poche centinaia di colpi.
2.3. Anche l'affermazione dell'imputato, peraltro resa in sede di interrogatorio di garanzia a distanza di un anno dal fatto, secondo la quale la pistola mitragliatrice della vittima era "armata" doveva considerarsi smentita dalle risultanze peritali.
2.3.1. Premesso che gli accertamenti effettuati tramite una telecamera sistemata all'interno dell'abitacolo dell'auto di servizio Alfa "159" avevano dimostrato il perfetto funzionamento del dispositivo di blocco dell'arma, a giudizio del perito, anche ipotizzandosi un mal funzionamento di detto dispositivo e l'utilizzo dell'apposita chiave di emergenza, le necessarie operazioni di sblocco non avrebbero consentito in nessun caso di eseguire manovre o azioni tali da rendere possibile l'arretramento totale o parziale dell'otturatore, in quanto l'inserimento o il disinserimento dell'arma non richiedevano movimenti trasversali, ma solo una leggera inclinazione della stessa per posizionare il tappo di culatta della coppetta e poi una spinta dal davanti all'indietro per bloccare il sistema di ritenzione.
2.3.2. Secondo il perito, inoltre, la posizione, rivolta verso il basso, della leva della sicura manuale - selettore dell'M12/S2 non consentiva di raggiungere detta leva quando l'arma era collocata nella sua sede (sotto il sedile). Ugualmente la sicura automatica all'impugnatura non era raggiungibile quando l'arma era trattenuta nel dispositivo di trasporto.
2.3.3. Tali caratteristiche consentivano di affermare con certezza che l'otturatore, la cui manetta era collocata, al contrario, in una posizione in qualche modo raggiungibile da una persona seduta o all'atto dell'inserimento o di estrazione dell'arma, mai poteva essere azionato, ancorché involontariamente, perché risultava bloccato dalla Sicurezza autornatica all'impugnatura, che non era disinseribile se l'arma era collocata nell'apposito supporto, e ciò anche se essa fosse stata posizionata erroneamente con la sicura manuale disinserita.
2.3.4. Allo stesso modo, escludeva la Corte di merito che fosse stato il EN, con un gesto volontario, a spostare la sicura dalla posizione “S” a quella di sparo "I" e ad armare I'M12/S2 lasciandolo poi sul sedile lato passeggero: l'ipotesi doveva escludersi sia in base al testimoniale escusso, avendo riferito tutti i testi sulla precisione e meticolosità della vittima, che, a fine turno, era solita togliere sempre il caricatore dalla pistola mitragliatrice senza mai lasciarla armata sul sedile passeggero, sia perché tale ipotesi implicava una condotta tanto a Ø illogica quanto altamente pericolosa, soprattutto riguardo al fatto che l'arma non era mai stata usata nel corso di tutto il servizio di pattuglia.
2.3.4.1. Del resto, in forza della accertata conoscenza, da parte dell'EN, delle caratteristiche tecniche dell'arma in questione, doveva escludersi che, nel caso in cui l'M12 fosse stato armato, egli non se ne sarebbe accorto, avendo davanti agli occhi la sicura manuale caratterizzata da tre diverse posizioni ben visibili e contraddistinte da tre diverse lettere dell'alfabeto, oltre alla posizione del cursore che armava il mitragliatore arretrato di oltre 13 cm, come agevolmente evincibile dall'esame delle fotografie dell'arma.
2.4. La Corte di Assise di Appello sottolineava, poi, ulteriori incongruenze nella ricostruzione fornita dall'imputato.
2.4.1. Sulle modalità con le quali egli si sarebbe introdotto nell'abitacolo dell'Alfa "159" e prelevato l'arma, osservavano i Giudici del gravame come l'esperimento disposto dal perito inducesse a ritenere altamente improbabile la versione offerta dall'EN, sia per gli spazi estremamente angusti della vettura in relazione alla statura e corporatura del predetto (alto 1,98 m) sia per l'illogicità della condotta di chi prende con entrambe le mani, ossia con le modalità previste per lo sparo, il mitragliatore poggiato sul sedile opposto allo sportello attraverso il quale si entra se il suo intento è solo quello di estrarre l'arma dalla vettura.
2.4.2. Anche la ragione addotta dall'EN a giustificazione del suo comportamento, ovvero l'intenzione di effettuare il cd. "colpo di prova", doveva essere disattesa, sia per l'assoluta inutilità dell'operazione alla luce delle caratteristiche tecniche dell'M12/S2, sia perché prassi consolidata dei Carabinieri a fine turno, compreso l'imputato che non era mai stato visto effettuare il "colpo di prova", era quella di estrarre il caricatore e lasciare l'arma sul sedile a disposizione dei colleghi del turno successivo.
2.5. La Corte di Perugia si soffermava, poi, anche alla luce delle tesi formulate dai consulenti della difesa, sulle conclusioni rassegnate dal perito IO in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto, sintetizzandole come segue: a) l'imputato al momento dello sparo si trovava in prossimità della parte posteriore della Mercedes di EN in uno spazio collocabile tra il fanale posteriore destro e la parte centrale del portellone in corrispondenza della targa del veicolo;
b) la vittima era collocabile in una ristretta area, individuabile tra lo spigolo posteriore sinistro dell'autoradio dei Carabinieri e lo spigolo posteriore sinistro della sua Mercedes: in particolare, la testa del EN doveva essere collocata in corrispondenza della pozza di sangue più vicina all'autovettura bianca parcheggiata a fianco della Mercedes e ciò in quanto i sanitari del 118 escussi a s.i.t. avevano affermato di aver ruotato il corpo sulla destra all'atto del loro intervento e, quindi, verso la Mercedes (in corrispondenza della ruota di tale veicolo si notava, infatti, una seconda, abbondante, macchia di sangue); 4 a c) alla luce della posizione individuata tra le due persone coinvolte era possibile stabilire, tenuto conto degli esiti della consulenza medico-legale (che aveva escluso il colpo sparato a "bruciapelo"), anche la distanza di sparo più probabile, che poteva ritenersi compresa tra i 70/80 centimetri o poco oltre;
d) la circostanza della storta alla caviglia, addotta dall'imputato a sostegno della tesi del colpo accidentale dovuto a perdita di equilibrio, perdeva definitivamente di consistenza, non essendo possibile mettere in relazione questa ipotetica situazione con lo sparo, certamente avvenuto in prossimità del portellone posteriore della Mercedes e, quindi, a distanza di 1,5 - 2 metri dalla portiera aperta dell'Alfa "159"; e) la posizione dell'arma al momento dello sparo, come risultava dalle estese sperimentazioni effettuate, era sicuramente alta e conseguenza di un gesto di puntamento che verosimilmente non richiese il sollevamento fino ad allineare la linea di mira con l'occhio del tiratore;
ciò nonostante, anche il puntamento dell'arma effettuato allineando l'occhio, la tacca di mira, il mirino e il bersaglio, era compatibile con la traiettoria.
2.5.1. La Corte di merito giudicava le conclusioni del perito IO coerenti con il complessivo quadro indiziario e ancora una volta dimostrative della inverosimiglianza della ricostruzione fornita dall'imputato sulla storta alla caviglia che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio provocando l'esplosione accidentale del colpo. In particolare, alla luce delle recepite considerazioni peritali, la Corte territoriale escludeva la fondatezza della tesi difensiva, riproposta in appello, quanto alla compatibilità dell'utilizzo del mitragliatore imbracciato a m 1,48 dal suolo, circostanza, peraltro, mai riferita neppure dall'imputato. Analogamente veniva escluso dai Giudici dell'appello che, in assenza di alcuna specificazione svolta con riferimento al tramite e al foro di uscita del colpo che attinse il EN in regione temporale destra, l'impatto con il cranio della vittima potesse aver modificato la traiettoria di uscita così da influenzare il punto d'impatto del proiettile sul muro di cinta della caserma a 2,76 metri di altezza.
2.6. La Corte di merito spiegava le ragioni che l'avevano indotta a rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa per ottenere una nuova perizia e procedeva a esaminare le ulteriori censure dedotte in appello al fine di dimostrare l'assoluta inverosimiglianza dell'esplosione volontaria di un colpo (l'uso anomalo di un mitragliatore per uccidere in luogo della più maneggevole pistola di ordinanza;
l'illogica scelta del luogo per uccidere;
l'atteggiamento tenuto subito dopo lo sparo dall'imputato).
2.7. Veniva, quindi, presa in esame l'ipotesi subordinata della condotta colposa dell'EN, il quale era solito, per gioco, puntare il mitragliatore per scherzo contro i commilitoni. 5 Per quanto tale propensione dell'imputato fosse risultata confermata dall'istruttoria, seppure in un contesto spesso caratterizzato da reticenza, l'ipotesi adombrata veniva esclusa. Osservava al riguardo la Corte di Assise di Appello che, in tutte le occasioni in cui I'EN aveva puntato l'arma in direzione dei commilitoni, o non aveva premuto il grilletto o aveva sparato "a salve", dando conto di come la sua intenzione fosse quella di fare uno scherzo o di spaventare la vittima. Al contrario, nel caso di specie, l'EN non solo aveva puntato l'arma, ma aveva sparato uccidendo il EN, a dimostrazione del fatto che proprio questo fosse il suo intendimento, in particolare se rapportato ad un soggetto aduso all'utilizzo delle armi oltre che cacciatore. Del resto, lo stesso EN aveva sempre negato non solo l'intenzione di fare uno scherzo al EN, ma anche che egli fosse solito tenere simili condotte.
2.8. Passando al tema del movente dell'omicidio, la Corte perugina, in sintonia con il primo Giudice, escludeva che l'esistenza di cattivi rapporti tra i due e l'astio e il disprezzo manifestati dall'EN per il collega nel corso di una conversazione intercettata spiegassero il concreto motivo che aveva determinato l'omicidio.
2.9. In relazione ai motivi di appello formulati dal P.M., disattendeva il Giudice a quo quelli attinenti al mancato riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dell'aver agito contro un ufficiale o agente di P.G. o di P.S. e quello dedotto dall'imputato sul riconoscimento della ulteriore aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen., osservando, con riferimento a quest'ultima, che l'EN non solo aveva utilizzato l'arma di servizio del collega, ma aveva approfittato anche di condizioni di tempo e di luogo strettamente legate all'attività lavorativa svolta da entrambi, alla fine del turno e nel cortile della caserma.
2.10. La Corte di secondo grado, infine, ribadiva il diniego della concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto dell'estrema gravità della condotta, posta in essere da un Carabiniere ai danni di un collega, del disinteresse per le condizioni di costui palesato nell'immediatezza dall'imputato e della ostinata negatoria opposta anche a fronte delle sistematiche smentite della sua versione dei fatti emerse dall'istruttoria.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen. La Corte di Assise di Appello era incorsa in un errore di diritto, superando un dato letterale inequivoco circa il carattere disgiuntivo della particella "o", a proposito dell'alternativa "all'atto o a causa del servizio" prevista dalla norma, sulla base di una ricostruzione illogica della ratio ispiratrice della novella che aveva introdotto l'aggravante speciale;
erroneamente, pertanto, la Corte di merito aveva ritenuto applicabile detta circostanza ai casi in cui l'omicidio fosse stato commesso contro un pubblico ufficiale "all'atto e a causa del servizio", mentre il 6 a chiaro dato letterale portava a ravvisare l'aggravante anche quando uno solo dei connotati dell'azione sussistesse in concreto, come nel caso di specie la stessa Corte aveva riconosciuto in relazione a quello dell'atto del servizio. Stigmatizzata come errata anche l'incidenza logica dell'assenza di movente sul nesso tra la condotta delittuosa e la funzione o il servizio svolti dalla vittima, il Procuratore ricorrente ha proposto, per l'analogia di contenuto con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., l'interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte che impone di ritenere sussistente l'aggravante anche in presenza di un mero rapporto di contestualità e contemporaneità tra la condotta criminosa e la funzione svolta dal P.U., nella specie di certo esistente, posto che l'omicidio si era verificato nella fase di consegna delle armi e della compilazione delle annotazioni e delle relazioni relative agli interventi svolti durante il turno.
4. Ha proposto ricorso anche l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando i seguenti motivi.
4.1a. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 42, 43 e 45 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del reato in termini di omicidio doloso. Dopo aver preliminarmente addebitato alla Corte di Assise di Appello di Perugia di aver recepito acriticamente, nonostante le sue incertezze, l'elaborato peritale, già sconfessato in contraddittorio dal C.T. di parte ROMOLO, e di aver scientemente disatteso ogni assunto difensivo, il ricorrente ha ripercorso l'istruttoria espletata nei giudizi di merito, facendo riferimento, in sintesi o trascrivendo interi brani, ai seguenti atti: -gli interrogatori dell'imputato assunti davanti al P.M. (16.5.2015) e davanti al G.I.P. (16.7.2015); le relazioni tecniche e la perizia (i primi accertamenti tecnici di P.G.; la consulenza medico-legale; le note del C.T. del P.M.; la prima e la seconda relazione dei CC.TT. della difesa;
le note conclusive del C.T. del P.M. 12.7.2016; le note conclusive del C.T. delle Parti civili;
i rilievi critici alla perizia del dott. IO;
la relazione conclusiva dei CC.TT. della difesa;
le note all'udienza del 12.7.2016). Da pag. 74: "Rilievi critici alla sentenza dal punto di vista tecnico". La Corte di Perugia aveva sostanzialmente eluso i rilievi critici contenuti nell'elaborato tecnico conclusivo dei consulenti della difesa, non motivando sul punto, ma provando a sconfessarla alla stregua delle dichiarazioni rese dall'imputato nei due interrogatori, strumentalmente interpretandone i contenuti in modo difforme al fine di renderli incompatibili con gli stessi rilievi difensivi. Ciò sebbene nella relazione di consulenza tecnica difensiva si fosse dimostrata l'impossibilità di provare la volontarietà dello sparo. 7 Nel sostenere la volontà omicida dell'EN, la Corte di merito, recependo pedissequamente la perizia, aveva tradito le complessive emergenze probatorie, propendendo, in modo aprioristico, per l'assunto accusatorio. Propensione ancor più inaccettabile alla luce delle risultanze del test, concernente la traiettoria del bossolo, effettuato su richiesta dei consulenti della difesa in sede di operazioni peritali, che aveva dimostrato, per espressa ammissione dello stesso perito IO resa in contrasto con le sue conclusioni scritte, che, non essendo riproducibile la distribuzione tra energia rotazionale e traslazionale, non era possibile prevedere il punto di arresto del bossolo una volta toccato il tetto dell'autovettura, sicché doveva considerarsi possibile che, nel caso di specie, il bossolo rinvenuto sul tetto della Mercedes della vittima sulla grondaia sinistra vi fosse rotolato dopo averlo toccato sulla parte destra. La Corte di Assise di Appello non aveva dato conto delle incertezze e delle contraddizioni in cui era incorso il perito, evidenziate dalla difesa, non solo con riguardo al fenomeno dell'espulsione di un bossolo, ma anche con riferimento alle tracce ematiche rilevate a terra, utili a determinare la posizione d'impatto della vittima, alla precisa altezza da terra del foro di entrata nella regione temporale destra della vittima, all'altezza di quest'ultima e dell'imputato nel momento dell'impatto. Sul dolo. La scelta della caserma come locus commissi delicti era stata inopinatamente ritenuta dai Giudici di merito come sintomatica della volontarietà dell'evento, in quanto luogo più sicuro per l'esecuzione del delitto. Giustificazione assolutamente illogica rispetto all'elevatissima probabilità di essere notato, stante la presenza in loco di telecamere a circuito chiuso, di alloggi di servizio con relativo affaccio e attigue abitazioni private con visibilità ad ampio raggio del piazzale della caserma. Giustificazione altrettanto illogica anche in relazione all'ora del delitto, tutt'altro che favorevole alla possibilità di eludere eventuali testimoni involontari. Basti pensare che, poco prima del fatto, EN e EN, rientrati dal turno servizio, avevano incontrato sia il piantone che aveva aperto loro l'ingresso sia il collega AR, al quale avevano portato i cornetti per la colazione. Deponeva per l'esclusione della volontarietà dell'atto anche il difetto di dati incontrovertibili o, comunque, altamente probabili afferenti al punto in cui si trovava la vittima nel momento in cui era stata colpita, all'esatta collocazione dell'EN al momento dello sparo, alla condizione in cui versava l'arma imbracciata dall'EN, alla distanza tra imputato e vittima al momento dello sparo. A tali criticità, che non avevano trovato adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata, andavano aggiunte le considerazioni sull'assenza di qualsivoglia valido 8 а movente, sulla natura dei rapporti tra la vittima e l'imputato, descritti dai colleghi come sereni, sullo sgomento esternato dall'imputato subito dopo il fatto e sull'assenza di condotte tese all'inquinamento della prova nel periodo trascorso in libertà dall'EN prima di essere sottoposto a misura cautelare. Caso fortuito. Le emergenze in atti, viceversa, convergevano nella direzione del riconoscimento dell'accidentalità della condotta integrata dal prevenuto, nei termini di cui all'art. 45 cod. pen.
4.1b. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla colpa. In via subordinata, alla luce delle emergenze in atti e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in ordine al mancato previo controllo della circostanza che la pistola mitragliatrice fosse armata o meno, la Corte territoriale avrebbe potuto valutare la condotta dell'EN in termini di omicidio colposo, avendo egli omesso, pur potendo aver ben presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari nel maneggiare l'arma e il possibile evento lesivo, di agire doverosamente per trascuratezza, imperizia, insipienza, non controllando lo stato effettivo della mitraglietta nella disponibilità del collega EN da scaricare una volta impugnata. L'assunto colpevolista, del resto, si fondava su una mera presunzione, dedotta dal carattere particolarmente meticoloso del EN, il quale, a detta della Corte di Perugia, non avrebbe mai lasciato la propria arma carica nell'abitacolo dell'autovettura di servizio;
presunzione che trascurava la circostanza, emersa dall'interrogatorio dell'EN, che il EN, quella mattina, aveva incontrato notevoli difficoltà ad estrarre l'M12 da sotto il sedile, riuscendovi solo dopo averla sottoposta a strattonamenti e chiedendo al collega di scaricarla. Non poteva, dunque, escludersi che l'azione reiterata del EN avesse determinato il caricamento dell'arma, all'insaputa dell'EN, al quale poteva, al più, attribuirsi la colpa di non aver verificato il reale stato della stessa. La Corte di merito, tuttavia, si era acriticamente conformata alle aprioristiche valutazioni del perito.
4.1c. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla colpa cosciente. Posto che, nell'ambito dell'attività captativa, era emersa una propensione dell'EN a giocare con le armi, puntandole scariche nei confronti di altri militari, la Corte di Assise di Appello, al di là della mancata ammissione dell'imputato in tale direzione, ben avrebbe potuto ravvisare, nel caso di specie, una classica ipotesi di colpa cosciente, consistita nell'aver omesso di verificare le condizioni dell'arma, nell'averla maneggiata e puntata simulando di sparare contro il EN, nella convinzione di non porre in alcun modo in pericolo il collega e tanto meno di cagionare l'evento lesivo, fatalmente verificatosi. 9 a A 4.2. Violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria e manifesta illogicità della motivazione addotta a sostegno del rigetto della relativa richiesta. Posto che i consulenti della difesa avevano offerto un'ipotesi ricostruttiva della distanza di sparo, prospettando un'altezza da terra dell'arma più bassa, avente pari dignità scientifica di quella esposta in perizia come riconosciuto dallo stesso perito IO ed essendo tale - ipotesi conforme alla dinamica dei fatti descritta dall'EN negli interrogatori resi, l'importanza dell'espletamento della nuova perizia sulla modalità di esecuzione del fatto si rendeva necessaria per fare luce sull'esatta connotazione dell'elemento soggettivo del reato. Omettendo di tener conto delle incongruenze e delle affermazioni apodittiche contenute nell'elaborato peritale, smentite dalle stesse emergenze in atti, la Corte di Assise di Appello aveva respinto l'istanza affermando che procedere ad una nuova perizia alla luce dei medesimi dati si sarebbe tradotto in una ulteriore ipotesi valutativa che avrebbe consentito di ipotizzare una diversa situazione di compatibilità. Tuttavia, proprio a fronte di un quadro meramente indiziario e della "diversa situazione di compatibilità" già prospettata dalla difesa, a mezzo di consulenze tecniche, filmati e grafici riversati in atti, tali da sconfessare la perentorietà di quanto asserito in perizia, si rendeva ineludibile, anche per il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la rinnovazione dell'istruttoria richiesta.
4.3. Violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine all'indicazione delle prove contrarie e, segnatamente, delle prove indicate nell'atto di appello. Nonostante le specifiche censure della difesa e le copiose acquisizioni probatorie che avevano sconfessato l'assunto accusatorio, evidenziando le insuperabili criticità delle relazioni di parte e del perito, i Giudici di merito si erano limitati a conformarsi passivamente all'elaborato del dott. IO, peraltro fondato su mere asserzioni presuntive e scarsamente obiettive, così eludendo le argomentazioni difensive e l'indiscussa rilevanza delle risultanze tecniche poste a sostegno delle medesime. Il Giudice di merito, decidendo tra le opposte prospettazioni in ordine alla dinamica del fatto, nel privilegiarne una, avrebbe dovuto fornire congrua ragione della propria scelta, dimostrando, altresì, di essersi soffermato sulle prospettazioni che aveva ritenuto di non dover seguire. Tale onere motivazionale era stato disatteso nel caso di specie.
4.4. Violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen. in ordine al rinvio alla pronuncia del primo giudice e conseguente mancanza di motivazione rispetto alle censure mosse. 10 се Q La Corte di Assise di Appello aveva omesso di valutare le doglianze esposte nell'atto di appello, essendosi limitata, con palese carenza di motivazione, ad un generico richiamo alle conclusioni della decisione di primo grado che avevano fondato la responsabilità del ricorrente sull'acritica adesione alla relazione peritale del dott. IO.
4.5. Violazione degli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione rispetto all'esame e alla valutazione delle circostanze differenti da quelle prese in esame dalla perizia. La gravata sentenza aveva disatteso l'orientamento ermeneutico consolidato della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione parcellizzata e atomistica degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve accertare, anzitutto, i singoli elementi indiziari, saggiarne l'intrinseca valenza argomentativa, e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi. Tanto al fine di assecondare il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di condanna alla sola condizione che il dato probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti lasci fuori soltanto eventualità remote, prive del benché minimo riscontro probatorio e che si pongano, in ultima analisi, al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Condizione non ravvisabile nella vicenda in esame, avendo la tesi sostenuta dalla difesa e corroborata dall'apporto tecnico dei consulenti di parte pari dignità scientifica di quella posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Di contro, la motivazione addotta a sostegno della ritenuta responsabilità in sentenza si rivelava logicamente incompatibile con gli altri atti del processo specificamente indicati nei -in misura tale da risultarne radicalmente inficiata sotto il profilo precedenti motivi di ricorso logico.
4.6. Erronea applicazione delle legge penale e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Posto che la gravità del reato non può essere, di per sé, alla base del diniego delle attenuanti generiche, la Corte di Assise di Appello aveva vanificato il principio di diritto in base al quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'effettivo e concreto accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Il suo aprioristico disconoscimento appariva illogico e immotivato, a fronte di elementi positivi, puntualmente indicati nell'atto di appello, nonché emersi in occasione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 3.8.2017 (reazione sgomenta palesata subito dopo il fatto;
segni di resipiscenza manifestati). 11 ӣ A Né poteva essere assunta, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione delle richieste attenuanti, la protesta d'innocenza, non esistendo nel nostro ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità.
4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9) cod. pen. La Corte territoriale aveva errato nel ritenere configurabile l'aggravante, in assenza di un reato commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e in difetto del requisito dell'attualità dell'esercizio della correlata funzione, atteso che nella fattispecie qualsiasi connotazione di servizio esulava dalla condotta integrata dal ricorrente.
4.8. Mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Nella gravata sentenza non era dato ravvisare una motivazione appagante, che desse ragione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito nella scelta della misura della pena, fissata a un livello oltremodo elevato. Proprio in ragione dell'elevata entità della pena, non poteva ritenersi congruo neppure il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato.
4.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale. Nell'atto di appello era stata impugnata la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a beneficio delle Parti civili per l'enormità dell'importo da corrispondere, che avrebbe arrecato un evidente gravissimo pregiudizio al ricorrente e al proprio nucleo familiare. Di qui la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di Assise di Appello si era limitata a confermare le statuizioni del primo Giudice e a condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili. In difetto dell'invocata deliberazione, il ricorrente chiede che la relativa declaratoria, contenuta nella sentenza di primo grado, debba intendersi revocata. Laddove debba ritenersi che la Corte territoriale abbia rigettato detta istanza difensiva, s'impugna il relativo provvedimento, unitamente alla sentenza di merito.
5. Nella memoria depositata dal ricorrente in data 6.9.2018 si replica al ricorso del Procuratore Generale di cui si chiede la dichiarazione d'inammissibilità per manifesta infondatezza o il rigetto, dovendosi ritenere corretta in diritto e adeguatamente motivata la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 12 Ӣ Q 1. Vanno rigettati entrambi i ricorsi.
2. Giova premettere all'esame dei rispettivi motivi una sintetica rassegna sui principi che presiedono al sindacato di legittimità, alla valutazione della prova indiziaria in funzione di una decisione oltre ogni ragionevole dubbio, all'onere motivazionale incombente al Giudice dell'appello, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato e, infine, sui criteri di valutazione della perizia.
2.1. Sui limiti del giudizio di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708-01).
2.1.1. E' stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, - Spina, Rv. 214794 01), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
2.1.2. Giova, inoltre, rammentare, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non "specifici", ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a 13 и A fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Barone, Rv. 216473 - 01; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Giagnorio, Rv. 231708 01). - Ed invero, se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuno specifico, concreto, riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado (se non in modo "nominalistico"), le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano, con una critica argomentata, a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456 01; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. - 253893 01; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/1/2005, Orru', Rv. 230751 - 01; Sez. 4, n. 5191 del - 29/3/2000, Barone, cit.; Sez. 2, n. 11126 del 26/6/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556-01).
2.1.3. Quanto alla mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, essi devono caratterizzarsi per uno spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenze n. 24 del 24/11/1999, Spina, cit.; n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, cit.). Deve, inoltre, considerarsi inammissibile il motivo con il quale cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 dell'8/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274 - 01).
2.1.4. Va, infine, rammentato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell'11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 -01). 14 k Q 2.2. Sul tema della valutazione della prova indiziaria, va richiamato il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941-01). Ne discende che, nei processi penali incentrati sulla valutazione di prove di natura indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio non si può esaurire, in modo riduttivo, in una sommatoria degli indizi, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo processuale né in senso favorevole né in senso sfavorevole all'imputato. Ne deriva ulteriormente che, nei processi indiziari, non si può mai prescindere dal compimento di un'operazione ermeneutica preliminare, consistente nel valutare ogni indizio singolarmente, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per valorizzarlo successivamente, laddove sia possibile, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a evidenziarne le correlazioni probatorie e la confluenza in un contesto probatorio necessariamente omogeneo (Sez. 2, n. 42482 del 19/9/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01; Sez. 1, n. 30448 del 9/6/2010, Rossi, Rv. 2548384-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, la regola di giudizio compendiata nella formula costituzionale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, impone al giudice di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato alla sola condizione che presenta connotazioni epistemologiche prima ancora che processuali - che il dato probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risultino prive del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 21/1/2015, P.G. in proc. Segura).
2.3. Riguardo al tema della motivazione del Giudice dell'appello, va rammentato, in primo luogo, per quel che qui rileva, che il suddetto Giudice non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per 15 k Q implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061 01). In presenza di una "doppia conforme" affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il Giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo Giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/2/1994, Albergamo e altri, Rv. 197250-01; Sez. 3, n. 13926 dell'1/12/2011, dep. 12/4/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 3/2/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/2/2017, Lagumina e altro, Rv. 269217 - 01) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
2.4. Venendo alla questione della rinnovazione istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato, occorre richiamare e ribadire la costante lezione giurisprudenziale di questa Corte, alla stregua della quale al Giudice di appello è consentito, a differenza che al Giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun diritto in capo alle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova - potendo esse soltanto sollecitare i 16 а з poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (ex plurimis, Sez. 3, n. 20262 del 18/3/2014, Rv. 259663 01; Sez. 2, n. 45329 dell'1/10/2013, Caricola, Rv. - 257498 01; Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012, dep. 13/6/2013, Pompeo e altro, Rv. 255736 - - 01; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/1/1996, Clarke, Rv. 203427-01). Proprio perché non può essere configurabile, nel giudizio abbreviato di appello, un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cit., non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 31/1/2018, Picone e altri, Rv. 272197 -01). Quanto al concetto di "assoluta necessità" dell'accertamento, è stato precisato che il valore probatorio dell'elemento da acquisire, seppure compatibilmente con la celerità del rito (Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005, Spagnoli, Rv. 233506-01), va assunto nella prospettiva della sua potenziale idoneità ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, così da assicurare, attraverso un ampliamento delle capacità cognitive, il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, P.G. in proc. Di LV e altri, Rv. 266145 -01). E' stato, infine, chiarito che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163 - 01).
2.5. In ordine ai criteri di valutazione della perizia da parte del giudice di merito, va richiamato il costante orientamento di legittimità, già affermatosi sotto il vigore del vecchio codice e che qui si ribadisce, secondo il quale «in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni. Al riguardo, il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale;
nel caso contrario, ha l'obbligo di motivare il dissenso ed evidenziare gli elementi in contrasto sulla base dei quali ritenga di ripudiare l'atto processuale di valutazione critico-probatoria» (Sez. 4, n. 7591 del 20/4/1989, Peregotto, Rv. 181382 01; tra le più recenti, Sez. 1, n. 46432 del 19/4/2017, Fierro e altri, Rv. 271924 - 01). 17 E' stato, poi, precisato che, sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte solo quando queste si basino su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni (Sez. 1, n. 24082 del 16/2/2017, Bounaim, Rv. 270270-01). Ancora, è stato affermato, in tema di controllo sulla motivazione, che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente, esponendo sinteticamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere valido il parere di quest'ultimo; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che dette argomentazioni siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 26/3/2018, P., Rv. 273159 - 01; Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Cadore, Rv. 269909 01), anche tenendo conto della diversa posizione dei - consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nell'interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25183 del 17/2/2009, Panini e altro, Rv. 243791 - 01; Sez. 4, n. 34379 dell'11/8/2004, Spapperi, Rv. 229279-01). Infine, è stato chiarito che, una volta stimati come validi dal giudice i criteri e il metodo usati dal perito, gli esiti dell'accertamento non potranno essere disattesi sulla base della generica contestazione di una parte circa l'esistenza di una diversa metodologia che avrebbe permesso di conseguire risultati diversi, ove questa non sia adeguatamente supportata da argomenti o elaborati scientifici (Sez. 3, n. 44627 del 29/9/2015, G., Rv. 265594 – 01).
3. Esaurita la premessa ricognitoria dei parametri giurisprudenziali d'interesse, si procede all'esame dei ricorsi, iniziando da quello proposto nell'interesse di EN EM. Il ponderoso atto impugnatorio (133 pagine), che dedica più della prima metà (fino a pag. 73) alla rievocazione dell'istruttoria espletata nei giudizi di merito, anche incorporando interi brani di atti processuali, deve ritenersi, nel complesso, infondato. Si tratta, per vero, di un ricorso ai limiti dell'ammissibilità, in quanto insiste, tenacemente, dietro lo schermo formale di pretese violazioni di norme sostanziali e processuali e di vizi motivazionali, nel riproporre "rilievi critici alla sentenza dal punto di vista tecnico" (con ciò, quindi, già tradendo una impostazione di merito) già dedotti in appello, attaccando, ancora 18 a una volta, sulla base delle tesi propugnate dai consulenti della difesa, che avevano sostenuto l'impossibilità di provare la volontarietà dello sparo che uccise il EN, le conclusioni rassegnate dal perito ing. IO, addebitando del tutto infondatamente alla Corte di Assise di Appello di aver trascurato i rilievi formulati dai consulenti di parte e di aver recepito acriticamente la perizia, senza dar conto delle contraddizioni evidenziate. Il ricorso sconta, inoltre, un approccio eccessivamente parcellizzato nei confronti del percorso argomentativo compiuto dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, richiamando singoli passaggi della decisione impugnata e decontestualizzandoli, allo scopo di evidenziare lacune o discrasie motivazionali soprattutto relative alla valutazione della perizia svolta dall'ing. IO, in realtà non riscontrabili nel provvedimento in esame, fondato, viceversa, su una ricognizione esaustiva ed immune da vizi logici delle verifiche eseguite dal perito.
3.1. Diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'EN, la Corte di merito, nel dedicare spazio adeguato ai passaggi salienti del percorso valutativo compiuto dal perito, ha, nel contempo, esaminato i rilievi critici formulati dai consulenti della difesa, chiarendo con motivazione congrua le ragioni per le quali, in sintonia con le valutazioni peritali, tali rilievi dovevano essere disattesi. Tanto è verificabile con riferimento: - alla posizione assunta dalla vittima dopo lo sparo, con riferimento alle tracce ematiche rinvenute in terra (pagg. 35-36); ai ripetuti esperimenti, effettuati per accertare la compatibilità delle diverse posizioni di tiro individuate dai consulenti nei loro rispettivi elaborati tecnici con la necessità che il bossolo espulso fosse lanciato in modo idoneo a consentire il raggiungimento del tetto della Mercedes del EN sul quale venne trovato (pagg. 36-38), il che escludeva che il perito avesse sperimentalmente riprodotto solo una serie di ipotesi compatibili con la tesi accusatoria, come dedotto dalla difesa del ricorrente;
alla esclusione della tesi difensiva quanto alla compatibilità dell'utilizzo del mitragliatore imbracciato a 1,48 metri dal suolo, circostanza che neppure l'EN aveva mai riferito nei due interrogatori assunti e con la quale la difesa non si era specificarnente confrontata (pagg. 38 - 40). Devono, quindi, ritenersi radicalmente infondati i motivi di ricorso elencati ai punti 1a. (in parte qua), 3., 4. e 5. della superiore esposizione in fatto, tutti attinenti alla valutazione della perizia, non ravvisandosi omissioni, manifeste incongruenze e/o contraddittorietà dell'ordito motivazionale tessuto dalla Corte perugina sul tema, né può stigmatizzarsi l'uso della tecnica per relationem, cui i Giudici del gravame hanno fatto legittimamente ricorso solo per richiamare brani della perizia trascritti nella sentenza di primo grado (evitando in tal modo il rischio di interpolazioni non infrequenti nelle ipotesi di procedimenti fondati su prove scientifiche), ben conosciuti dalla difesa. 19 3.2. Al contrario, i Giudici territoriali, conformemente ai criteri valutativi della prova indiziaria fissati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come interpretati da questa Corte, sono pervenuti ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, con articolata, logica e plausibile motivazione, la penale responsabilità dell'EN, valorizzando, nelle rispettive interrelazioni, un compendio probatorio eterogeneo e coerente (costituito non solo dalla perizia IO e dalle consulenze di parte, ma anche dalla consulenza medico-legale, dagli accertamenti sullo stato dei luoghi, da informazioni testimoniali ed altro), univocamente sintomatico, nella sua complessità, della volontarietà del gesto criminale addebitato all'imputato e dimostrativo della totale inverosimiglianza delle versioni fornite da quest'ultimo nei due interrogatori resi. In particolare, la Corte di Perugia ha correttamente apprezzato, in funzione della volontarietà della condotta omicida, i seguenti elementi, già riportati nella superiore esposizione in fatto, e che si richiamano, in sintesi: a) le caratteristiche strutturali dell'arma del delitto, in dotazione alla vittima, studiata appositamente per rendere impossibile il verificarsi di colpi accidentali;
b) l'accertata efficienza dell'arma, atteso che l'ipotesi di mal funzionamento della stessa era stata concordemente esclusa sia dal perito che dai consulenti di parte (l'arma era quasi nuova e aveva sparato solo poche centinaia di colpi); c) l'esclusione della circostanza che, come affermato (seppure a distanza di un anno dal fatto) dall'imputato, la pistola mitragliatrice che sparò fosse "armata", circostanza smentita dalle risultanze peritali che avevano dimostrato il perfetto funzionamento del dispositivo di blocco dell'arma; d) l'esclusione della circostanza che fosse stato il EN, con un gesto volontario, a spostare la sicura dalla posizione "S" a quella di sparo "I" e ad armare l'M12/S2 lasciandolo poi sul sedile lato passeggero, esclusione cui la Corte di merito ragionevolmente è pervenuta sulla base del testimoniale escusso, di inferenze logiche e della prassi seguita dai Carabinieri nello smontare dal turno di servizio;
e) l'esclusione, altrettanto ragionevole, della circostanza che l'EN, in forza della accertata conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'arma, non si sarebbe accorto che l'M12 era stato armato;
f) la mancata dimostrazione della circostanza, addotta dall'EN a giustificazione del suo comportamento, di dover effettuare il cd. "colpo di prova", tenuto conto sia dell'assoluta inutilità dell'operazione alla luce delle caratteristiche tecniche dell'M12/S2, sia della prassi consolidata osservata dai Carabinieri a fine turno compreso l'imputato che non era mai stato 20 Ce و ی ت ھ ب visto effettuare detto "colpo di prova" -, che era quella di estrarre il caricatore e lasciare l'arma sul sedile a disposizione dei colleghi del turno successivo;
g) le risultanze della perizia IO sulla ricostruzione della dinamica del delitto e, in particolare: g1) la collocazione dell'imputato al momento dello sparo in prossimità della parte posteriore della Mercedes di EN in uno spazio situabile tra il fanale posteriore destro e la parte centrale del portellone in corrispondenza della targa del veicolo;
g2) la collocazione della vittima nella ristretta area individuabile tra lo spigolo posteriore sinistro dell'autoradio dei Carabinieri e lo spigolo posteriore sinistro della sua Mercedes;
g3) la distanza di sparo più probabile, che, alla luce della posizione individuata tra le due persone coinvolte, poteva ritenersi compresa tra i 70/80 centimetri o poco oltre;
g4) l'esplosione del colpo avvenuta in prossimità del portellone posteriore della Mercedes e, quindi, a distanza di 1,5 - 2 metri dalla portiera aperta dell'Alfa "159", il che escludeva, logicamente, la circostanza della storta alla caviglia, addotta dall'imputato a sostegno della tesi del colpo accidentale dovuto a perdita di equilibrio;
g5) la posizione dell'arma al momento dello sparo, che, in base alle sperimentazioni effettuate, era sicuramente alta e conseguenza di un gesto di puntamento.
3.2.1. La Corte di merito si è fatta carico di rispondere in modo adeguato anche alle ulteriori censure dedotte dalla difesa del ricorrente sul tema dell'elemento psicologico del reato, al fine di dimostrare l'inverosimiglianza dell'esplosione volontaria del colpo mortale. Nel ricorso si reitera, in particolare, quella volta a valorizzare, quale circostanza dimostrativa della non volontarietà del colpo, la collocazione dell'imputato, al momento dello sparo, nel cortile della caserma, ovvero in un luogo dove poteva con facilità essere visto. I difensori del ricorrente denunciano come illogica la motivazione fornita sul punto dalla Corte di Assise di Appello. Il rilievo è, tuttavia, articolato sul piano fattuale ed è aspecifico, in quanto, da un lato, coglie e valorizza solo alcuni frammenti di emergenze probatorie (la presenza del piantone all'ingresso della caserma;
l'incontro con il collega AR) e, dall'altro, omette di trascurare elementi giudicati correttamente molto rilevanti in sentenza, come l'accertata inefficienza delle telecamere interne al cortile. I Giudici del gravame, invero, in senso contrario alle prospettazioni difensive, hanno ragionevolmente opinato che la scelta di quel luogo non era affatto peregrina, sia per l'orario in cui avvenne l'episodio (6,35 del mattino), che portava a escludere la presenza di commilitoni sul posto tanto è vero che nessun esito aveva sortito l'escussione dei militari occupanti gli - alloggi che si affacciavano sul cortile interno -, sia per la possibilità di approfittare della collocazione della mitraglietta sul sedile della vettura di servizio, sia, infine, per il mancato 21 A funzionamento delle telecamere interne al cortile, circostanza, quest'ultima, di cui l'EN era consapevole e rispetto alla quale nessuno specifico rilievo viene articolato nel corpo del ricorso.
3.2.2. Nel ritenere irrilevante il mancato accertamento del movente stigmatizzato in - ricorso a riprova del difetto di dolo la Corte territoriale ha fatto, poi, corretta applicazione di consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, per cui l'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché come nel caso di specie vi sia, comunque, la prova - dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente medesimo può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 22995 del 3/3/2017, M., Rv. 270138 01; Sez. 1, n. 31449 del 14/2/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 -01). - 3.2.3. Alla stregua di mere ipotesi, disancorate da convincenti substrati fattuali, sono state correttamente trattate dalla Corte di Assise di Appello le subordinate prospettazioni difensive dell'episodio delittuoso in termini di omicidio colposo, reiterate sub specie di motivi di ricorso, ma da considerarsi assorbite, in quanto con essi inconciliabili sul piano logico, dagli argomenti di cui si è già dato atto a proposito della dimostrata volontarietà del gesto addebitato all'EN. Ciò nonostante, la completezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale ha compreso, per escluderla, l'ipotesi del colpo esploso inavvertitamente mentre, per "gioco", l'imputato puntava l'arma contro la vittima. I Giudici dell'appello hanno dato atto, per quanto emerso dall'istruttoria sul punto, che, in tutte le occasioni in cui l'EN aveva puntato l'arma in direzione di un commilitone, o non aveva premuto il grilletto, o aveva sparato "a salve", dando conto di come il suo intendimento fosse quello di fare uno scherzo o di spaventare la vittima. Al contrario, nel caso di specie, l'EN non solo aveva puntato l'arma, ma aveva sparato uccidendo il EN, a dimostrazione del fatto che proprio questo fosse il suo intendimento, in special modo se rapportato ad un soggetto aduso all'utilizzo di armi, oltre che cacciatore. Tenuto conto che lo stesso imputato aveva sempre negato non solo che il suo intendimento fosse quello di fare uno "scherzo" al EN, ma anche che lui fosse solito avere simili condotte, coerentemente la Corte perugina ha ascritto a tale prospettazione una connotazione meramente ipotetica, del tutto inidonea, pertanto, a instillare quel "ragionevole dubbio" sulla penale responsabilità, in termini di omicidio volontario, del prevenuto. Devono quindi, ritenersi, nel complesso, infondati i motivi sopra elencati ai numeri 1a. (in parte qua), 1b. e 1c.
3.3. E' manifestamente infondato il motivo sub 2., con cui si denuncia l'illogicità manifesta della motivazione addotta a sostegno del diniego di rinnovazione dell'istruttoria, 22 concernente una nuova perizia che avrebbe dovuto accertare la corretta distanza di sparo tra l'imputato e la vittima. La difesa non evidenzia neanche in via di mera prospettazione - le ragioni per le quali un mezzo di prova non sopravvenuto, come la perizia su aspetto ricostruttivo già affrontato nell'accertamento svolto dall'ing. IO, accertamento, tra l'altro, al quale l'imputato aveva condizionato la propria opzione di scelta del rito abbreviato, avrebbe dovuto essere ritenuto assolutamente necessario ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; si limita, invece, alla mera riproposizione della "dignità scientifica" delle conclusioni raggiunte dai propri consulenti sul punto in funzione della dimostrazione dell'innocenza dell'imputato, che già erano state confutate dal perito, con argomentazioni correttamente ritenute congrue dalla Corte di merito. Deve ricordarsi che la mancata assunzione di prove richieste dalla parte può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Correttamente, pertanto, la Corte di Assise di Appello, sulla richiesta di rinnovazione di un mezzo di prova già espletato, avanzata senza evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità dello stesso in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto (Sez. 3, n. 5441 del 19/9/2017, dep. 6/2/2018, G., Rv. 272573 01) e senza neppure, eventualmente, suggerire nuove metodologie, più evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base svolgere differenti valutazioni tecniche, ha opposto il diniego, ragionevolmente osservando che, alla luce delle acquisite conclusioni peritali, essendo la ricostruzione dei consulenti tecnici della difesa stata smentita dallo stesso imputato, oltre che confutata dal perito, una nuova perizia avrebbe solo consentito, probabilmente, di ipotizzare, oltre a quelle già vagliate, una diversa situazione di compatibilità, situazione, dunque, ben lontana da quella che avrebbe integrato il carattere della "assoluta necessità" ai fini del decidere.
3.4. Sono genericamente assertivi, e perciò, inammissibili, i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.
3.4.1. Va ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che il Giudice specifichi, con motivazione non contraddittoria, a quale di esso abbia inteso fare riferimento attribuendogli preponderante rilievo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli Rv. 271269 01; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 P.G. in proc. Biancofiore Rv. 247959 01; Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994, Spallina, Rv. 196880-01). Correttamente, pertanto, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto di negare la concessione delle invocate attenuanti, apprezzando, in modo preponderante, l'estrema gravità SQ 23 A del fatto (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass ed altro, Rv. 211774 01), per essere lo stesso stato posto in essere da un appartenente all'Arma dei Carabinieri in danno di un collega, e la sua necessaria ricaduta sulla personalità dell'imputato, connotata negativamente anche per l'assenza di segni di resipiscenza.
3.4.2. Atteso che la circostanza aggravante comune (art. 61, n. 9, cod. pen.) di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell'ambito delle sue funzioni, purché la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato, non essendo, quindi, necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra tali poteri o doveri ed il compimento del reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 5/6/2018, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 273531 01; Sez. 1, n. 24894 del 28/5/2009, P.G., P.C. e Beatrice, Rv. 243805; Sez. 2, n. 20870 del 30/4/2009, Bazzicalupo e altro. Rv. 244738 01), immune da censure è la decisione dei Giudici del gravame, che hanno - confermato la sussistenza di detta aggravante, osservando in modo logico che l'EN non solo aveva utilizzato l'arma di servizio del collega, ma aveva anche approfittato di circostanze di tempo e di luogo strettamente legate all'attività lavorativa svolta da entrambi, alla fine del turno e all'interno del cortile della caserma.
3.4.3. Analogamente generica è la doglianza sulla eccessività della pena, a fronte della congruamente ritenuta gravità straordinaria del fatto e tenuto conto della correzione, operata dalla Corte di Perugia, dell'errore in cui era incorso il primo Giudice nell'individuare una pena base di 27 anni di reclusione, correzione che ha comportato, conclusivamente, per l'imputato una riduzione di pena nella misura di due anni rispetto alla sanzione originariamente inflitta (18 anni di reclusione, in confronto ai 20 anni irrogati in primo grado).
3.5. Venendo all'ultimo motivo di ricorso sulle statuizioni civili, a prescindere dalla genericità con cui si contesta l'entità della somma liquidata a titolo di provvisionale, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ribadisce, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, nonché destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D. G., Rv. 263486 01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536 - 01). Da tanto discende, ovviamente, la non ricorribilità per l'eventuale omessa motivazione sulla provvisoria esecuzione della provvisionale, che è prevista per legge, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., peraltro superata dalla definitività della statuizione dipendente dalla sentenza odierna. 2424 Ӣ उ तू 3.6. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di EN EM va rigettato, in quanto, nel complesso, infondato. Al rigetto consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
4. Va rigettato anche il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia con riguardo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen. Come già accennato nella superiore esposizione in fatto, secondo il Procuratore ricorrente erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto applicabile detta circostanza ai casi in cui l'omicidio fosse stato commesso contro un pubblico ufficiale "all'atto e a causa del servizio", mentre il chiaro dato letterale circa il carattere disgiuntivo della particella "o" portava a ravvisare l'aggravante anche in caso di sussistenza in concreto di uno solo dei connotati dell'azione, come nella specie la stessa Corte aveva riconosciuto in relazione a quello dell'atto del servizio. Censurata come errata anche l'incidenza logica dell'assenza di movente sul nesso tra la condotta delittuosa e la funzione o il servizio svolti dalla vittima, il Procuratore territoriale ha proposto, per l'analogia di contenuto con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., l'interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte che impone di ritenere sussistente la suddetta aggravante comune anche in presenza di un mero rapporto di contestualità e contemporaneità tra la condotta criminosa e la funzione svolta dal pubblico ufficiale;
rapporto, nella specie, da reputarsi senz'altro sussistente, posto che l'omicidio si era verificato nella fase di consegna delle armi e della compilazione delle annotazioni e delle relazioni relative agli interventi svolti durante il turno.
4.1. Le censure sono infondate. Va ricordato che l'art. 576, primo comma, n.
5-bis), cod. pen., prevede una circostanza aggravante per il delitto di omicidio «se il fatto [...] è commesso [...] contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio». Si tratta di un'aggravante a effetto speciale, a differenza, tra l'altro, di quella, comune, di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. ed è, quindi, espressiva di un giudizio di disvalore "rafforzato" per i fatti commessi in danno di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, rispetto a quelli commessi in danno degli altri pubblici ufficiali. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di merito non ha affatto travisato il tenore letterale della norma che, indiscutibilmente, per il natura disgiuntiva della congiunzione "o", delinea, in alternativa, due distinte ipotesi fattuali, ciascuna delle quali integrante, di per sé, l'aggravante. Anzi, si è spinta ad affermare, in contrasto con il primo Giudice, che il EN doveva considerarsi "in servizio" nel momento in cui fu attinto dal colpo mortale, atteso che, JR 25 и insieme all'imputato, era intento a scaricare dalla vettura Alfa "159" il materiale di competenza, si accingeva a predisporre la relazione di fine turno, ecc... Tuttavia, la Corte dell'appello, non avendo ravvisato in quanto non emerso dal processo la sussistenza di un legame diretto tra l'omicidio e l'atto o gli atti di servizio, ha coerentemente escluso l'aggravante. L'interpretazione adottata dai Giudici perugini appare coerente con la ratio della norma che mira alla tutela dell'esercizio delle funzioni di una particolare categoria di pubblici ufficiali, sicché la delineata circostanza, per il suo avveramento, non può prescindere, proprio per la sua intrinseca finalità, dall'esistenza di uno stretto collegamento tra il fatto delittuoso e detto esercizio di funzioni. Non convince l'orientamento giurisprudenziale richiamato, per analogia, dal Procuratore ricorrente in relazione all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., secondo il quale, per ritenere che il fatto sia commesso nell'atto in cui il pubblico ufficiale esercita la funzione basterebbe un semplice rapporto di "contestualità o contemporaneità", non rilevando affatto che il reato sia determinato da motivi estranei alle mansioni del soggetto passivo (Sez. 5, n. 8290 del 20/5/1986, Cappone, Rv. 173585-01). Tale orientamento, peraltro assai risalente, non può essere condiviso in quanto si limita, riduttivamente, a valorizzare esclusivamente il dato formale della simultaneità della commissione del fatto rispetto all'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio, senza, tuttavia, verificare se detta simultaneità abbia costituito un fattore meramente accidentale o abbia, al contrario, rivelato anche quel collegamento di tipo logico tra delitto e atto del servizio che costituisce l'elemento qualificante della norma in esame nella prima delle ipotesi delineate, che qui rileva (rimandando la seconda "a causa dell'adempimento delle funzioni o del - servizio" - a un collegamento di tipo eziologico e temporale rispetto a un fatto antecedente). A tale conclusione è pervenuta, del resto, un ben più recente e condivisibile filone ermeneutico di questa Corte che ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante de qua nel caso dell'omicidio di un agente della Polizia ferroviaria che, mentre era libero dal servizio, era intervenuto per allontanare da un luogo, esterno a uno spazio ferroviario, l'imputato che aveva in precedenza recato disturbo ad alcune persone presenti, venendone ucciso (Sez. 1, n. 5870 dell'11/12/2013, dep. 6/2/2014, Giola Rv. 258761 01). - La necessità, per l'integrazione dell'aggravante in esame, di un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio implica, pertanto, che detta circostanza possa ravvisarsi quando il richiesto collegamento sussista, sebbene il pubblico ufficiale, in quel momento, possa risultare libero dal servizio, in quanto egli compie, comunque, un atto riconducibile al suo dovere istituzionale e per tale ragione viene ucciso (come avvenuto nel caso dell'agente di Polizia ferroviaria prima richiamato); d'altro canto, non può ravvisarsi tale circostanza quando, come nel caso di specie, benché la vittima formalmente risultasse in 26 servizio, non è stata fornita la prova del collegamento essendo sufficiente la mera connessione temporale tra Per le esposte ragioni, il ricorso del Procuratore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta, altresì, il ricorso di EN EM, processuali. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018 Il Consigliere estensore Filippo Casa си DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 27 7 2 logico tra delitto e atto del servizio, non di essi. Generale di Perugia va rigettato. che condanna al pagamento delle spese Il Presidente Aliens ill Adriano Iasillo