Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in "bonam partem", dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.
Commentario • 1
- 1. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2005, n. 45240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45240 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/11/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1384
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 14896/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI LU;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna, pronunciata in data 27/01/2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto. Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma lo ha condannato alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per il delitto di resistenza a p.u.. 2. Lamenta violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione.
3. Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di perizia medico-legale sullo stato di capacità di intendere e di volere. Sostiene che dinanzi ad una perizia psichiatrica di parte, attestante la cronica intossicazione da alcool, la corte territoriale non poteva esimersi dal disporre perizia d'ufficio ne' poteva sovrapporre agli accertamenti di parte il proprio autonomo giudizio. La giurisprudenza di legittimità sarebbe costantemente orientata, infatti, nel ritenere la necessità di ricorrere ad accertamenti peritali allorquando la decisione sulla colpevolezza o meno di un soggetto debba dipendere da specifiche competenze tecniche e scientifiche.
4. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha applicato erroneamente il principio secondo cui la scelta di procedere con il rito abbreviato vincolava la richiesta di perizia solo a quella fase di giudizio e non alla fase successiva. La difesa contesta totalmente che la scelta del rito abbreviato possa costituire ostacolo all'indagine sulla capacità di intendere e di volere nel giudizio di grado successivo.
5. I motivi, per il carattere di plausibile pregiudizialità del secondo rispetto al primo, vanno esaminati nell'ordine inverso a quello proposto dalla difesa.
6. Sulla questione procedurale, questo collegio esprime, invero, una posizione differente sia da quella esposta dalla corte d'appello, sia da quella assunta dalla difesa. Riassumendo, la corte d'appello sostiene che l'imputato aveva la possibilità di richiedere accertamenti sulla dedotta incapacità solo in primo grado, attivandosi secondo le previsioni della recente riforma legislativa in tema di giudizio abbreviato. Avendo optato in quella sede per una mera produzione documentale, avrebbe esaurito qualsiasi ragione di doglianza.
7. Sotto la vigenza della originaria normativa in tema di rito abbreviato la giurisprudenza di legittimità aveva, invero, espresso un orientamento progressivamente inteso ad estendere la possibilità di rinnovazione parziale del giudizio, sia pure limitandolo ad acquisizioni documentali, ed a casi eccezionali in cui il giudice dell'appello ritenesse di non poter decidere allo stato degli atti. Secondo l'indirizzo espresso dalle sezioni unite prima della recente riforma (cfr. S.U. n. 930, RIVISTA 203427, 13/12/1995-29/01/1996, Clarke) "Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3". Il supremo collegio aveva anche precisato che nel processo d'appello non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. Nell'occasione la Corte ha, altresì, precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l'acquisizione di prove ammesse "ex officio" non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2).
8. Può, dunque, ritenersi acquisito - almeno sotto la vigenza della precedente normativa - l'indirizzo, secondo cui la parte poteva reclamare la rinnovazione sollecitando i poteri suppletivi di iniziativa probatoria del giudice di secondo grado e questi era tenuto ad esprimere motivazione congrua del diniego.
9. La riforma del rito abbreviato, a giudizio di questo collegio, non apporta novità di rilievo su tale punto interpretativo, essendo la riforma indifferente agli ulteriori passaggi procedimentali, diversi dal primo grado, e non sembrando corrispondente a logica l'argomento secondo cui l'introduzione della richiesta condizionata di giudizio abbreviato abbia ridotto la possibilità di richiedere una integrazione probatoria in appello. Anche dopo la riforma del rito abbreviato l'integrazione probatoria resta circoscritta a limiti di stretta compatibilità con le esigenze di celerità del rito. Deve, essere, dunque, ribadito in questa sede l'orientamento ormai prevalente secondo cui "In caso di giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all'integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc. pen., ne' per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo "in bonam partem", dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile". (Cass. 2628, RIVISTA 207891, 20/10/1996-19/03/1997, SEZ. 5, Camerino;
v. anche sentenze della corte costituzionale 23 dicembre 1994 n. 442 e 16 febbraio 1993 n. 56). 10. Così chiariti i termini della questione procedurale, il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato.
11. In verità, non può non essere sottoposto a critica l'itinerario logico-giuridico seguito dalla corte territoriale, nella parte in cui rifiuta di procedere ex officio ad un approfondimento relativo alle condizioni di salute psichica dell'imputato. I giudici di merito prendono atto della perizia di parte del Dott. Ariatti, attestante un giudizio di irreversibilità delle condizioni dell'imputato, addebitabili ad uno stato di cronica intossicazione da alcool, tale da determinare ingovernabilità degli stati emotivi. Essi, però, superano quella valutazione tecnica evitando puramente e semplicemente di esaminarla e di sottoporla a critica. Nel corpo della motivazione essi si limitano a dare maggior credito - senza produrre alcuna motivazione sulle ragioni della loro dichiarata preferenza - ad una mera certificazione medica rilasciata da una casa di cura, nel momento delle dimissioni del paziente ed a giustificazione della sua uscita dal luogo di cura, ove era stato sottoposto a terapia disintossicante.
12. La restante parte motiva appare, poi, manifestamente illogica, in quanto, a conferma della supposta scomparsa della sintomatologia, i giudici citano ben due condanne penali, relative ad altrettanti comportamenti antisociali, assunti dall'imputato dopo la disintossicazione e la presunta "guarigione". E dinanzi ad una così patente dimostrazione della mancata guarigione, i giudici prendono spunto dal fatto che in quelle sentenze di condanna non si faccia alcun riferimento all'incapacità del soggetto, per affermare che la ridotta propensione ad infrangere la norma penale, dopo la terapia, dimostrerebbe la sua capacità di intendere e di volere. 13. Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato e rinviato ad altra sezione della corte territoriale, che tenga conto degli emarginati rilievi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005