Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 22995
CASS
Sentenza 3 marzo 2017

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Massime1

L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.

Commentario1

  • 1Art. 575 - Omicidio
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 22995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22995
Data del deposito : 3 marzo 2017

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