Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato).
Commentari • 2
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- 2. Cleptomania accertata in perizia: condanna (Cass. 10638/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2017, n. 24082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24082 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
24082-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UPIENZA PUF. DEL 16/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 182/2017- MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. - Presidente - N. Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 28367/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - ANTONIO MINCHELLA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM EF N. IL 17/08/1975 avverso la sentenza n. 4/2014 CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA, del 30/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIELA DE MASELLIS che ha concluso per l'au to- ة قلم perforce, concus lille suts wcon to wineуколов с.Миришковово aat virs porsale doments Udito, per la parte civile, l'AVV MAM O NAPOLITANO M Mode to confums. lilla pukupei пр иокоUdit i difensor Avv. VINCENZO FALITICO, for l'impusis, the dude longpliments circle Aut coys. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.09.2015 la Corte d'assise d'appello di OT, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 29.10.2013 dalla Corte d'assise in sede - che aveva condannato AI US alla pena di anni 30 di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie (ivi incluse le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, per il delitto di omicidio premeditato di OK Marouane, commesso il 23.10.2011, e per il reato connesso, unificato in continuazione, di porto ingiustificato fuori dall'abitazione del coltello utilizzato per uccidere la vittima ha escluso l'aggravante della crudeltà e ha rideterminato la pena nella misura di anni 21 mesi 1 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. L'omicidio era stato consumato all'interno di un bar di OT dove l'imputato aveva incontrato la vittima, allontanandosi quindi dall'esercizio pubblico per recarsi, a piedi, nella sua abitazione, dalla quale aveva prelevato e portato con sé, avvolto in una busta di plastica, un coltello da cucina avente una lama lunga 20 cm, facendo quindi ritorno in un arco temporale complessivamente stimato - in circa quaranta minuti nel bar dove nel frattempo si era trattenuto l'OK, - aggredendolo col coltello e vibrandogli una trentina di colpi che ne avevano cagionato la morte. L'imputato, che dopo l'omicidio era rimasto nel bar fino all'arrivo della p.g. che aveva proceduto al suo arresto, aveva indicato la ragione del delitto nello stato di crisi personale determinato dal suo allontanamento dalla comunità magrebina di appartenenza perché ritenuto persona omosessuale, e in particolare nel sorriso (male interpretato) con cui la vittima aveva risposto alla sua domanda sulle ragioni della voce che girava sul suo conto;
il AI era stato sottoposto in entrambi i gradi del giudizio di merito a perizia psichiatrica, che aveva riscontrato la presenza di un vizio parziale di mente in grado di scemare grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ma che non era stato ritenuto incidente sulla dinamica causale del delitto dalle Corti di merito, che non avevano riconosciuto al prevenuto l'attenuante di cui all'art. 89 cod.pen.
2. Avverso la sentenza d'appello ricorre per cassazione AI US, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti tre motivi di doglianza: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, con riguardo all'utilizzazione da parte della sentenza impugnata delle risultanze dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato, che non era confluito in modo legittimo nel fascicolo del dibattimento, in quanto nessuna delle parti aveva chiesto l'esame del prevenuto;
la censura investe anche il ricorso della Corte di merito alla mappa e allo stradario della città di س OT per quantificare il tempo occorso all'imputato per percorrere il tragitto dalla sua abitazione al luogo del delitto, trattandosi di documentazione non ritualmente acquisita;
- vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della premeditazione;
il ricorrente deduce che gli indici rivelatori dell'aggravante, evocati dalla sentenza gravata, non avevano trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, e che l'occasionalità dell'incontro con la vittima e l'insorgenza repentina del proposito criminoso contraddicevano i presupposti della premeditazione, che dovevano essere valutati in relazione al vizio di mente dell'imputato; contesta la compatibilità della riflessione necessaria a integrare l'elemento ideologico dell'aggravante con la condizione morbosa del prevenuto e col raptus che aveva costituito elemento scatenante dell'omicidio; la reazione psicogena abnorme innescata dall'incontro fortuito con la vittima e dall'interpretazione del sorriso da questa rivolto al prevenuto escludeva la configurabilità dell'aggravante anche sotto il profilo dell'esistenza di uno spatium deliberandi sufficiente a consentire una ponderata riflessione della determinazione delittuosa;
l'assenza di motivi di risentimento verso la vittima escludeva un pregresso proposito criminoso che potesse trovare nell'incontro casuale con la persona offesa l'occasione per realizzare un omicidio (in tesi) premeditato;
il ricorrente censura l'ipotesi, formulata dalla sentenza impugnata in termini solo congetturali, di un movente alternativo, non individuato e non emerso dall'istruttoria, e critica la quantificazione in 40 minuti del tempo trascorso tra l'insorgenza del proposito omicidiario e l'esecuzione del delitto, basata su una stima solo presuntiva, e frutto di scienza personale del giudice, dei tempi di percorrenza del tragitto che separa il luogo dell'omicidio dall'abitazione dell'imputato, dove questi si era recato a prelevare il coltello utilizzato per uccidere la vittima;
deduce che le circostanze dell'omicidio, commesso di giorno, in un bar, alla presenza di successivamente di numerosi testimoni, senza che l'imputato cercasse allontanarsi, escludevano la lucida programmazione del delitto che normalmente caratterizza la premeditazione;
- vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante del vizio di mente, che era stato riconosciuto da entrambe le perizie alle quali l'imputato era stato sottoposto nei due gradi di giudizio;
il ricorrente censura l'assenza di una motivazione analitica e stringente a supporto della decisione dei giudici di merito di disattendere le risultanze peritali, ed evidenzia l'importanza del colloquio clinico, effettuato in sede peritale, come strumento diagnostico del vizio mentale, lamentando la circolarità dell'argomento con cui la Corte distrettuale aveva ritenuto reciprocamente incompatibili la premeditazione e il سا vizio parziale di mente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato per primo secondo l'ordine logico delle questioni, è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
1.1. La sentenza impugnata ha dato atto che l'imputato è stato sottoposto, nel corso del giudizio di merito, a due successive perizie psichiatriche, che hanno entrambe concluso per la sussistenza di un vizio di mente di natura patologica in grado di scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del AI al momento del fatto. In particolare, la perizia espletata nel giudizio di primo grado aveva diagnosticato l'esistenza di un disturbo di personalità paranoide grave, con depressione maggiore di entità moderato-grave, la cui incidenza sulla condotta delittuosa è stata esclusa dalla Corte d'assise in considerazione dell'assenza di segni clinici e di episodi psicopatologici significativi prima dell'omicidio, ritenuto perciò riconducibile a un mero stato di disadattamento dell'imputato, dovuto alla difficoltà di inserirsi in un contesto socioculturale profondamente diverso da quello di provenienza (essendo il AI di nazionalità marocchina). Al fine di accertare l'effettiva incidenza del disturbo mentale diagnosticato al AI nell'eziologia del delitto commesso, la Corte d'assise d'appello ha disposto ed espletato una nuova perizia, le cui conclusioni, dopo aver evidenziato la mancanza di una documentazione clinica preesistente dello stato di mente dell'imputato, hanno escluso l'incidenza causale della sindrome da sradicamento valorizzata dal primo giudice e hanno ricollegato l'impulso delittuoso a una reazione abnorme psicogena con valore di malattia, che aveva agito da stimolo psicotraumatizzante, di natura patologica, della condotta delittuosa, tale da rappresentare una frattura evidente rispetto al peculiare stile di vita del soggetto e da grandemente scemarne la capacità di intendere e di volere. Anche la Corte di secondo grado, tuttavia, non ha condiviso le conclusioni peritali sul presupposto che, pur non potendosi escludere che il disturbo di personalità dal quale era risultato affetto il AI rientrasse nel novero delle infermità mentali (nel significato postulato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9163 del 25/01/2005, Raso), doveva tuttavia escludersi che la patologia avesse inciso nella determinazione causale dell'omicidio, motivando il proprio convincimento sulla scorta essenzialmente delle concrete modalità esecutive del delitto e, in particolare, delle circostanze indicative della sua ritenuta natura premeditata, giudicata incompatibile con una reazione psicogena scatenatasi ed esauritasi nel momento dell'azione omicidiaria, caratterizzata invece da una ferma e lucida volontà di uccidere, materializzatasi una quarantina di minuti prima della sua attuazione, nel tempo che l'imputato aveva impiegato per recarsi nella propria abitazione a prelevare il coltello col quale, ritornato nel سام 3 bar dove aveva incontrato e si trovava ancora la vittima, aveva colpito l'OK.
1.2. Il principio tradizionalmente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito non è tenuto necessariamente ad adeguarsi alle risultanze degli accertamenti peritali, anche quando essi riguardino lo stato di mente delle persone e richiedano conoscenze scientifiche di natura psichiatrica, deve essere letto in necessaria correlazione all'obbligo (tanto più cogente alla luce della continua evoluzione del sapere scientifico e dell'acquisizione di nuove conoscenze specialistiche in materia, sempre più estranee all'ordinario patrimonio cognitivo e culturale del giudice) di indicare e motivare adeguatamente le ragioni della ritenuta inattendibilità delle conclusioni peritali dalle quali il giudice intenda discostarsi, che richiedono un esame puntuale del percorso logico-scientifico seguito dal perito e la verifica che la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati, tecnici e fattuali, non corretti (Sez. 2 n. 43923 dell'11/10/2013, Rv. 257313); il relativo obbligo motivazionale deve essere assolto, dunque, in modo tanto più rigoroso, stringente e penetrante, attraverso un congruo percorso argomentativo che deve evidenziare il corretto approccio, anche metodologico, del giudice al sapere tecnico-scientifico, e dare conto dei criteri di valutazione applicati e della loro rispondenza a principi scientifici convalidati, e non solo ad argomentazioni di tipo logico. Con specifico riguardo all'apprezzamento dei dati della perizia psichiatrica, è stato affermato, in particolare, che, sviluppandosi l'iter diagnostico peritale attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti tra loro in relazione al risultato finale, che sono costituite dalla percezione dei dati storico- fattuali e dal successivo giudizio diagnostico sulla stessa fondato, è su tale percezione che il giudice deve incentrare la propria indagine, essendo legittimato a discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal perito quando esse si basino su dati fattuali dimostratisi erronei, che, viziando il conseguente iter logico-scientifico dell'elaborazione peritale, ne rendono inaffidabili le conclusioni (Sez. 1 n. 2268 del 18/12/1991, Rv. 191116).
1.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha messo sostanzialmente in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod.pen., ma ha disatteso il giudizio diagnostico successivo, proprio e tipico del sapere scientifico del perito, avente per oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato (viziato) di mente col delitto commesso, la cui genesi è stata individuata dal perito - secondo quanto riportato nella sentenza (pagine 13 e 14) in una reazione psicogena abnorme - tradottasi in un comportamento impulsivo che i poteri di controllo critico non sono stati in grado di frenare, frutto "di una contingenza emotiva dettata da un, unf 4 incontrollabile stimolo angoscioso, in assenza a monte di un'irrevocabile volontà di uccidere". La motivazione con cui la Corte distrettuale non ha condiviso le conclusioni peritali, dunque, non si è fondata tanto sul riscontro di un'inesatta percezione da parte del perito del dato storico-fattuale di base rappresentato dall'esistenza (non contestata) di uno stato patologico di mente del AI, in grado di ripercuotersi, viziandone la consequenzialità logica, sul successivo giudizio diagnostico, quanto sulla ritenuta incongruenza intrinseca della valutazione - di natura prettamente scientifica compiuta dal perito sul relativo rapporto di causa/effetto, che è stata argomentata dal giudice d'appello sulla scorta di una diversa lettura del fatto in termini di omicidio premeditato, anziché di delitto d'impeto come ricostruito invece dalla perizia psichiatrica. La metodologia con cui la sentenza impugnata ha sovrapposto e sostituito la propria valutazione a quella peritale si rivela tuttavia intrinsecamente viziata. Anche a prescindere dai vizi che inficiano la stessa tenuta logico-giuridica della natura premeditata dell'omicidio ricostruita dalla sentenza impugnata, di cui infra si dirà, il giudizio formulato dalla Corte distrettuale si basa sulla ritenuta idoneità dell'esistenza di uno spazio temporale - stimato nell'ordine di quaranta minuti tra l'insorgenza e l'attuazione dell'impulso criminoso a escludere qualsiasi riconducibilità eziologica dell'azione delittuosa alla reazione psicogena abnorme scatenata nella sfera emotiva, alterata, dell'imputato dall'interpretazione del sorriso della vittima come confermativo della "etichetta" di omosessualità attribuita al AI nell'ambito della comunità di appartenenza;
tale giudizio, tipicamente valutativo, implica e presuppone un apprezzamento di natura scientifica circa la (ritenuta) incompatibilità della persistenza per un simile, e non particolarmente prolungato, lasso di tempo dell'impulso incontrollato (il c.d. raptus) di natura patologica a porre in essere la reazione omicida, e richiede perciò per la sua formulazione un'adeguata base di conoscenze tecniche proprie della scienza psichiatrica, e dunque di un sapere specialistico che non rientra nelle normali cognizioni del giudice, agli effetti dell'art. 220 comma 1 cod.proc.pen. (vedi Sez. 4 n. 3952 del 18/02/1994, Rv. 197965, sull'obbligo del giudice di disporre perizia quando ne ricorrano i presupposti); in assenza di un adeguato supporto scientifico e in presenza, anzi, di un duplice accertamento peritale, compiuto da due diversi esperti in materia, che ha invece ritenuto l'incidenza della riscontrata patologia di mente sulla capacità di volere dell'imputato al momento della commissione dell'omicidio la relativa valutazione giudiziale si risolve in un'affermazione di tipo eminentemente assertivo, che integra un vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, censurabile dalla Corte di legittimità. 5 1.4. La sentenza d'appello, al pari di quella di primo grado, non si è dunque attenuta a corretti criteri di approccio critico al sapere tecnico-scientifico, disattendendo la sussistenza degli elementi costitutivi dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla base della diretta e autonoma formulazione di un giudizio tecnico, proprio del sapere scientifico, alternativo a quello espresso dal perito, che avrebbe potuto essere contraddetto soltanto col supporto di una diversa valutazione di analoga matrice e provenienza tecnica;
la sentenza deve perciò - sul punto essere annullata. - 2. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, che censura la motivazione con cui è stata ritenuta la circostanza aggravante della premeditazione.
2.1. La sentenza impugnata ha fondato la prova della natura premeditata del delitto sulla scorta della ricostruzione delle ragioni, degli antefatti immediati e della dinamica dell'omicidio, operata anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, valorizzando l'insorgenza dell'animus necandi fin dal momento in cui il AI aveva lasciato il bar per recarsi nella sua abitazione a prelevare il coltello utilizzato per uccidere la vittima, nonché la durata dell'intervallo temporale necessario a percorrere il tragitto di andata e ritorno (portando con sé il coltello avvolto in una busta di plastica) da casa all'esercizio pubblico in cui il delitto è stato consumato, calcolato in circa quaranta minuti alla stregua delle risultanze dello stradario della città di OT, ritenuti sufficienti a consentire un'adeguata riflessione sull'opportunità di recedere dal proposito criminoso e a dimostrare la permanenza della risoluzione delittuosa nell'animo dell'agente, senza soluzione di continuità, per un lasso apprezzabile, così da integrare gli elementi costitutivi, di natura ideologica e cronologica, dell'aggravante (ex multis, Sez. 5 n. 42576 del 3/06/2015, Rv. 265149).
2.2. La motivazione della sentenza d'appello non si è tuttavia confrontata in modo coerente e consequenziale con la natura estemporanea del delitto, frutto - in base alla sua ricostruzione complessiva effettuata dai giudici di merito dell'incontro occasionale dell'imputato con la vittima all'interno del bar, né con la peculiare natura qualificata del dolo che deve caratterizzare l'aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 3 cod.pen., per la cui integrazione non basta la semplice preordinazione del delitto, mediante la predisposizione e l'impiego dei mezzi e dei tempi minimi indispensabili alla sua esecuzione (rappresentati, nel caso di specie, dal prelievo del coltello custodito nell'abitazione e dai tempi di andata e ritorno dal bar), ma occorre il fermo e costante radicamento del proposito criminoso nella psiche del reo, per un tempo connotato da una consistenza tale da consentire l'emersione di controspinte inibitorie suscettibili di consapevole contrasto e superamento (Sez. 1 n. 5147 del 14/07/2015, Rv. 266205); in particolare, non sono stati adeguatamente valutati i concreti dati سلا 6 circostanziali dell'omicidio, emergenti dalla rappresentazione stessa del fatto offerta dalla sentenza, quali il periodo obbiettivamente breve di elaborazione dell'idea criminosa, la scelta improvvisata dell'arma del delitto (un coltello da cucina), la casualità dell'incontro con la vittima e l'assenza di precedenti manifestazioni di aggressività nei confronti della stessa da parte dell'imputato, così da rendere la motivazione sul punto intrinsecamente contraddittoria. La tenuta logica della ritenuta sussistenza della premeditazione è altresì inficiata, a sua volta, dal rilevato vizio motivazionale in cui è incorsa la sentenza d'appello nella valutazione dell'incidenza dello stato (alterato) di mente dell'imputato nella causa scatenante della deliberazione omicidiaria, che è stata individuata dalla perizia psichiatrica nella reazione abnorme, di natura patologica, innescata dall'interpretazione del sorriso con cui la persona offesa aveva risposto alla domanda del AI se lo ritenesse una persona omosessuale: sul punto, l'incongruenza delle argomentazioni con cui la Corte distrettuale ha disatteso le risultanze peritali, escludendo senza il supporto di un'adeguata base scientifica di giudizio l'incidenza causale del vizio parziale di mente diagnosticato all'imputato nella genesi dell'impulso criminoso, è destinata a riflettersi anche sulla congruità logica del significato sintomatico attribuito, agli effetti della prova degli elementi costitutivi della premeditazione, allo spazio temporale di quaranta minuti entro i quali si è concretizzata la reazione omicida. Questa Corte ha affermato il principio, al quale deve essere data continuità, per cui, nel caso di accertato disturbo della personalità collegato all'agire del soggetto, in grado di incidere sulla capacità di volere scemandola grandemente, il positivo accertamento dell'aggravante della premeditazione esige un esame approfondito delle emergenze processuali che conduca ad escludere, in termini di certezza, che la persistenza del proposito delittuoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione o alla permanenza della volontà criminosa (Sez. 1 n. 17606 dell'8/03/2016, Rv. 267714); il vizio logico che inficia, nel caso di specie, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso l'incidenza del disturbo di personalità riscontrato nell'imputato sul momento ideativo e sulla perseveranza della volontà omicida finisce dunque per intaccare la capacità dimostrativa degli elementi sui quali la Corte di merito ha fondato la configurabilità della premeditazione punibile.
2.3. La sentenza gravata deve pertanto essere annullata anche sul punto relativo alla premeditazione, dovendo il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante essere comunque riformulato dal giudice di rinvio in relazione all'esito di quello riguardante il vizio parziale di mente.
3. Con riguardo alla contravvenzione ascritta al capo B, deve peraltro essere immediatamente rilevata e dichiarata la causa estintiva del reato costituita dalla سنا 7 maturazione del tempo massimo di prescrizione di cinque anni, ormai decorso dalla data del fatto commesso il 23.10.2011: sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., con conseguente eliminazione dell'aumento di pena applicato ex art. 81 cod. pen. per il reato estinto, nella misura corrispondente a quella determinata dal giudice di merito in mesi uno di reclusione. Quanto al delitto sub A, la sentenza gravata deve invece essere annullata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Salerno per un nuovo giudizio sui punti relativi al vizio di mente e alla premeditazione, che, oltre a non incorrere nei vizi motivazionali sopra censurati, terrà conto delle doglianze sollevate nel primo motivo di ricorso con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, postulante la verifica della rituale acquisizione dell'atto per la sua lettura nell'osservanza dei presupposti stabiliti dall'art. 513 comma 1 del codice di rito, nonchè della documentazione di cui alla mappa e allo stradario di OT (doglianze che restano così assorbite nell'accoglimento degli altri due motivi di ricorso). La regolazione delle spese relative al rapporto processuale tra le parti civili e l'imputato nel giudizio di legittimità deve essere rimessa al giudice di rinvio, che terrà conto dei principi di causalità e soccombenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, contestata al capo B, perché estinta per prescrizione, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Annulla la medesima sentenza in relazione al reato al capo A limitatamente al vizio di mente e alla premeditazione, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'assise d'appello di Salerno. Così deciso il 16/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente M.Stefania Di Tomassi Enrico Giuseppe Sandrini Свой Cen DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAG 2017 IL CANCELLIERE Siglanie FAIELLA 8