Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2017, n. 24082
CASS
Sentenza 16 febbraio 2017

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In tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato).

Commentari2

  • 1Art. 220 c.p.p. - Oggetto della perizia
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Cleptomania accertata in perizia: condanna (Cass. 10638/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2017, n. 24082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24082
Data del deposito : 16 febbraio 2017

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