Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.
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Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
Leggi di più… - 2. Cui prodest? Beneficio dal reato è un indizio, ma non basta (Cass. 29877/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020
L'elemento de "l'interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. La prova indiziaria non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 25183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25183 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 167
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040500/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO, N. IL 27/06/1942;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Sommella Paolo e Garaventa Nicoletta i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Assise di Appello di Genova, in accoglimento solo parziale dell'appello proposto da PA IO, condannato dal Gip presso il tribunale della stessa città alla pena di anni diciotto di reclusione siccome colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81 e 575 c.p. per aver causato in Bargagli, il 6 ottobre 2005, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, la morte della convivente MA NY e del domestico di nazionalità indiana AM PR colpendoli con un'arma da fuoco pistola cal. 7,65 ed un fucile Browning;
in particolare per avere il PA ucciso la NY con due colpi di pistola alla tempia mentre la stessa stava dormendo e, subito dopo, il AM attingendolo in diverse parti del corpo utilizzando le due armi sopra indicate, ha rideterminato la pena complessiva inflitta al predetto imputato in anni quattordici di reclusione.
1.1 La richiesta, formulata in via principale dall'appellante, ritenuto parzialmente infermo di mente, di assoluzione perché persona non imputabile in quanto affetta da vizio totale di mente al momento del fatto, con esclusione della pericolosità sociale, è stata disattesa dalla Corte territoriale in base ad un complesso percorso argomentativo che ha posto in evidenza: a) la completezza e condivisibilità dell'accertamento del consulente tecnico di ufficio prof. Rossi, inusualmente riconosciuta dalla stessa difesa dell'imputato, la quale aveva confutato unicamente le conclusioni dell'elaborato peritale e l'eccessiva rilevanza alla condotta dell'imputato nei momenti successivi all'azione criminosa;
b) che il disturbo della personalità di tipo narcisistico da cui era affetto l'imputato aveva condotto a quella menomata capacità di intendere e di volere che aveva dato origine al fatto;
c) che il disturbo dell'imputato, non riconducibile nella nosologia ufficiale, traeva origine dalla anomalie della personalità del PA, esaminata sulla base del vissuto, della sua struttura di base e della patologia in atto negli ultimi tre anni (depressione) ed infine dalla situazione emotiva che aveva dato causa al gesto criminoso (sensi di colpa derivanti dal coinvolgimento della convivente in attività imprenditoriali infruttuose, da lui stesso promosse); d) che correttamente il primo giudice, aveva ritenuto che la lucidità mentale del PA, constatata a brevissimo intervallo temporale dall'esecuzione dei due delitti, il ricordo degli avvenimenti, mantenuto integro, la coscienza del disvalore degli stessi, culminata nella confessione liberatoria, ma preceduta dalla consultazione di un legale, costituivano valido indice di esclusione di una totale incapacità di intendere e di volere, non evidenziando alcuna interruzione della capacità di intendere e di volere, ovvero la perdita di una parte di sè, posto che il racconto reso nella genuinità della prima dichiarazione non contiene vuoti o interruzioni, bensì consente di apprezzare una continuità dell'azione dal primo momento fino all'autodenuncia, condizione di chi, per forza di cose, ha mantenuto la lucidità dell'accaduto" e) che nel senso della parziale incapacità, deponevano non solo le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione, ma anche le dichiarazioni da questi rese in sede di esame davanti al GUP nelle quali venivano ampiamente illustrate le ragioni per cui malgrado le caratteristiche della reazione iponoica, persisteva nell'imputato una capacità di distinguere ciò che si deve fare e ciò che non sì deve fare e la conseguente possibilità di evitare di commettere gli omicidi.
Quanto alla dedotta insussistenza di pericolosità sociale, la Corte territoriale affermava l'evidente infondatezza delle argomentazioni difensive al riguardo, evidenziando come le stesse si fondavano su delle semplici congetture, presupponendo che l'imputato si sottoporrà ad adeguate cure e che le stesse siano in grado di ridurre se non far scomparire ogni profilo di pericolosità. Con riferimento poi alla richiesta di concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, i giudici di appello evidenziavano che il carattere solo parziale del risarcimento alle parti civili costituite precludeva il riconoscimento dell'attenuante.
Quanto infine alla misura della pena, ritenuta congrua quale pena base per il reato più grave (l'omicidio del domestico) quella di anni 23 di reclusione, la Corte territoriale riconosceva la massima estensione alla diminuente della seminfermità, ed una pur lieve maggiore incidenza delle attenuanti generiche, in ragione dello sforzo dimostrato nel provvedere al pagamento della provvisionale, ed una minore entità dell'aumento di pena per l'omicidio della convivente rispetto alla valutazione del primo giudice.
2. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato chiedendone l'annullamento:
- con il primo motivo di gravame, per erronea applicazione degli artt. 88, 89, 215 e 219 c.p.;
- con il secondo motivo di gravame, per vizio di motivazione, con riferimento al riconoscimento di un'incapacità di intendere e di volere solo parziale;
- con il terzo ed ultimo motivo di gravame, per erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e per mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione in merito alla diminuzione per l'applicazione dell'art.62 bis c.p., all'aumento per l'applicazione della dell'art. 81 cpv.
c.p. ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 6. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'impugnazione proposta nell'interesse del NI si basa su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata.
3.1 Quanto ai primi due motivi di gravame, con i quali la difesa dell'appellante critica, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza di appello, sostenendo, con diffuse argomentazioni, che nel caso in esame sussistevano tutti gli elementi necessari per escludere totalmente la capacità di intendere e di volere, in quanto le accertate patologie dell'imputato (depressione maggiore;
disturbo narcisistico) avrebbero "innescato una reazione primitiva o a corto circuito, in cui la recezione dello stimolo e scarico di esso si sono toccati, saltando l'elaborazione", e che la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del perito d'ufficio, avendo per un verso, enfatizzando eccessivamente il dato del riconoscimento da parte della difesa della correttezza della consulenza di ufficio sul piano della diagnosi, ignorando totalmente le serrate critiche che venivano invece mosse alle conclusioni peritali dal consulente di parte, va osservato che la motivazione dispiegata dalla Corte di merito, all'esito di una approfondita illustrazione delle opposte conclusioni formulate da consulente d'ufficio e di quello di parte, e dei dati scientifici valorizzati negli elaborati peritali, appare immune da qualsiasi censura. La Corte ha infatti ampiamente e sempre logicamente (pagg. da 8 a 12) valutato i dati tratti dalle consulenze psichiatriche prodotte e quelli comportamentali post factum, pervenendo alla formulazione di una valutazione finale negativa circa l'esistenza del vizio totale di mente, che resiste alle pur suggestive censure esposte nei motivi. In particolare, con specifico riferimento al vizio di motivazione denunciato, giova ricordare, che secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità "in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti;
ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito;
e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p." (così ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 11706 del 22/12/1993, Rv. 196076, e più recentemente Sez. 4, Sentenza n. 34379 dell'11/8/2004, Rv. 229279).
3.2. Privo di fondamento deve ritenersi anche l'ultimo motivo di impugnazione, concernente il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale fornito adeguata e logica motivazione relativamente sia all'entità della pena base (ventitrè anni di reclusione), ricollegata alla obiettiva gravità dell'omicidio dell'incolpevole domestico;
sia all'entità dell'aumento per l'omicidio della convivente, ritenuto in continuazione (sette anni), giustificato dalla particolare gravità anche di tale delitto, pur sempre volontario;
sia della limitata estensione della diminuzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, in ragione della già sensibile riduzione di pena operata per effetto del riconoscimento della seminfermità; sia al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, motivatamente esclusa in ragione del carattere non integrale del risarcimento del danno alle parti civili.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009