Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 25183
CASS
Sentenza 17 febbraio 2009

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In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 25183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25183
Data del deposito : 17 febbraio 2009

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