Versione
24 ottobre 1989
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4 agosto 1994
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Art. 600. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puo' disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno. ((57)) -------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui prevede che il giudice d'appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando ricorrono gravi motivi" ".
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puo' disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno. ((57)) -------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui prevede che il giudice d'appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando ricorrono gravi motivi" ".
Commentari • 32
- 1. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civilihttps://www.avvocatoandreani.it/ · 152.40495
Art. 600 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 168
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2019, n. 39585Provvedimento: […] 1.In primo luogo va considerato che l'art. 600 cod. proc. pen. stabilisce al primo comma che, se il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione o l'abbia respinta, la parte civile può impugnare la sentenza al giudice di appello, che provvede a richiesta della parte con ordinanza in camera di consiglio. […]Leggi di più...
- condanna al pagamento di una provvisionale·
- istanza di sospensione dell'esecuzione·
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