Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante comune della commissione del fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dall'esercizio di quei poteri o dalla violazione di quei doveri, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante a carico dell'impiegato presso un ufficio del Tribunale che ricettava valori bollati provenienti da atti giudiziari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 20870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20870 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 30/04/2009
Dott. RENZO Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 1880
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 40949/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC PA, n. il 4.5.51;
e
MA OM, n. il 30.3.54;
avverso la sentenza 30.3.06 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza quanto al ricorrente MA per l'inammissibilità del ricorso del IC;
udito il difensore del ricorrente MA - Avv. Bassetta Marco per delega dell'Avv. Tuccillo Mario, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.1.04 il Tribunale di Napoli condannava IC PA e MA OM rispettivamente alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 700,00 di multa e di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di ricettazione continuata ed aggravata ex art. 61 c.p., n. 9, di marche da bollo di provenienza delittuosa;
il IC era condannato altresì per il reato p. e p. ex art. 479 c.p.. Con sentenza 30.3.06 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna a carico del MA e, previa applicazione con criterio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse in prime cure come equivalenti, riduceva la pena al IC ad anni uno e mesi undici di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
In sintesi, i giudici del merito statuivano che il IC ed il MA - il primo dipendente di un'impresa addetta alle pulizie del palazzo di giustizia di Castelcapuano in Napoli, il secondo impiegato presso l'ufficio Volontaria Giurisdizione di quel Tribunale - si erano resi colpevoli della ricettazione di alcune centinaia di marche da bollo illecitamente staccate da atti giudiziali e destinate ad essere riciclate previo lavaggio decontaminante e/o nuove timbrature e/o annulli anomali con pennarelli.
A sua volta il IC veniva condannato anche per falso ideologico, per aver apposto firme apocrife di persone che richiedevano certificati di assenza di dichiarazioni di fallimento. Ricorrevano il IC ed il MA contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.
Il MA lamentava:
a) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello;
b) erronea applicazione ed interpretazione della legge e carenza e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che le marche da bollo fossero state sottratte da atti giudiziali sebbene alcune di esse recassero tracce di precedenti timbrature che le indicavano come provenienti da atti notarili e nonostante che non fosse provato il reato presupposto, non potendosi escludere che si trattasse di marche poste su atti destinati al macero e, in quanto tali, res derelictae;
per il resto, l'accingersi eventualmente a riutilizzarle era condotta che non raggiungeva la soglia dell'attività punibile;
inoltre, non era ravvisabile l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 9, in relazione al commesso delitto di ricettazione, che poteva contestarsi al dipendente infedele che nell'ambito della propria attività lavorativa si fosse direttamente appropriato delle marche e le avesse riciclate, ma non al ricettatore che le avesse ricevute;
lamentava ancora il ricorrente che tale doglianza, già proposta con i motivi d'appello, era stata rigettata dalla Corte territoriale con mera motivazione per relationem;
c) violazione del diritto di difesa, perché agli atti del processo risultava allegato un numero di marche pari a circa il doppio di quelle sequestrate, il che rendeva impossibile individuare fra esse quelle per cui il MA era chiamato a rispondere. Il IC deduceva:
d) erronea applicazione dell'art. 648 c.p. per mancata prova del reato presupposto e del dolo del reato di ricettazione, in quanto il possesso delle marche da bollo da parte del IC non dimostrava che lo stesso avesse coscienza della loro provenienza illecita ne' una persistente volontà di detenerle;
e) violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per diniego della richiesta rinnovazione del dibattimento per chiarimenti sulla consulenza;
t) illogicità di ogni argomentazione con cui la Corte territoriale aveva disatteso i motivi d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Osserva questa Corte che, con apprezzamento in punto di fatto provvisto di motivazione scevra da vizi logico-giuridici - ed in quanto tale incensurabile - l'impugnata sentenza ha accertato che, visto l'elevatissimo numero di marche da bollo e considerato che su molte di esse erano state trovate tracce di lavaggio decontaminante, doveva escludersi che le stesse si fossero staccate in maniera meramente accidentale dagli atti su cui erano state originariamente apposte. Inoltre, non solo si trattava di marche per atti giudiziari e diritti di cancelleria, ma il contesto in cui ne era avvenuto il ritrovamento (a casa e nell'ufficio del MA, impiegato presso l'ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli) dimostrava chiaramente la loro provenienza.
Nè valga ipotizzare che, poiché alcune marche presentavano tracce di precedenti timbrature che le indicavano come provenienti da atti notarili (secondo l'assunto del ricorrente MA, non verificabile in questa sede in quanto rientrante nella sfera del mero accertamento di fatto), le stesse dovevano considerarsi provenienti da res derelictae destinate al macero: a parte l'ovvio rilievo che il provenire da atti notarili non autorizza a supporre per ciò solo che si trattasse di documenti destinati al macero, è appena il caso di ricordare che, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità della motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa - magari, in via congetturale, altrettanto logica - rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1^ n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1^ n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1^ n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1^ n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1^ n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97;
Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1^ n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). D'altronde, il senso della motivazione dell'impugnata sentenza è che le marche da bollo in discorso, proprio perché in gran quantità e sottoposte a specifici accorgimenti fraudolenti finalizzati a consentirne un futuro riutilizzo, non provenivano da attività lecita (come sarebbe stata la mera appropriazione di res derelictae), salvo voler ipotizzare (questa si che sarebbe una congettura manifestamente illogica) che gli imputati, pur accingendosi a porre in essere una condotta delittuosa consistente nel riciclare numerosissime marche da bollo (è irrilevante che nella fattispecie fosse stata superata o meno la soglia dell'attività punibile, non essendo state elevate imputazioni a riguardo), tuttavia avessero cura di servirsi solo di marche accidentalmente staccatesi dai relativi atti o inerenti a documenti destinati al macero.
Dunque, non merita censura la pronuncia impugnata, avendo correttamente ricavato l'esistenza di reato presupposto (furto, appropriazione indebita, peculato etc.) dai sopra riassunti elementi logico-indiziari, conformemente ad antico e costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, in virtù del quale ai fini della configurabilità del reato p. e p. ex art. 648 c.p. basta che il reato presupposto sia presumibile anche soltanto in via logica, ancorché non esattamente individuato e giudizialmente accertato (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2^ n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2^ n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1^ n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2^ n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5^ n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2^ n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2^ n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2^ n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2^ n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2^ n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6^ n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4^ n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97; Cass. Sez. 4^ n. 4170 del 12.12.2006, dep. 2.2.2007; Cass. Sez. 6^ n. 495 del 15.10.2008, dep. 9.1.2008; Cass. Sez. 5^ n. 36940 del 21.5.2008, dep. 26.9.2008). Quanto alla configurabilità dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 9, si premetta la legittimità di una motivazione per relationem quando - come avvenuto nel caso di specie - svolga una funzione integrativa di un provvedimento già conosciuto o conoscibile dalla parte (nella specie, la pronuncia di primo grado, ben conosciuta tanto da essere, appunto, impugnata), inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nella statuizione emessa dal giudice di prime cure, costituisce un unicum motivazionale (v. costante giurisprudenza di questa S.C.).
Ad ogni modo è appena il caso di aggiungere che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio di cui all'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 9, consiste in un'inversione dell'uso di facoltà e di mezzi legittimamente disponibili. In altre parole, basta che tra l'esercizio del pubblico servizio e la commissione del reato esista una connessione, un rapporto di interdipendenza oppure di semplice occasionalità, di guisa che l'esecuzione del reato sia stata anche solo agevolata da tali attribuzioni e/o da detta qualità del soggetto agente, mentre non è necessario un nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e il pubblico servizio e le relative competenze (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 4062 del 7.1.99, dep. 30.3.99; Cass. Sez. 2^ n. 13435 del 19.4.89, dep. 12.10.89; Cass. Sez. 2^ n. 10458 del 13.6.85, dep. 9.11.85;
Cass. Sez. 3^ n. 128 del 3.11.83, dep. 6.1.84; Cass. Sez. 3^ n. 4102 del 23.11.73, dep. 15.6.74). Nella specie è innegabile che l'essere il MA impiegato presso l'ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli abbia agevolato la ricettazione di valori bollati provenienti in tutto od in massima parte proprio da atti giudiziali custoditi in quell'Ufficio giudiziario, essendo intuitivamente più semplice e sicuro ricevere (e poi custodire) valori bollati di illecita provenienza all'interno di un ambiente di lavoro in cui la loro presenza può non dare nell'occhio ed essere più comodamente spiegata (v. giustificazione del distacco accidentale). Nè va trascurato che, intimamente connesso al dovere d'ufficio di custodire con cura atti, documenti e relative marche da bollo, era anche quello di recuperarle e restituirle alla loro destinazione una volta che ne fosse stato offerto l'acquisto: il non averlo rispettato integra violazione di dovere d'ufficio mirata a porre in essere la ricettazione per cui è processo.
Va solo aggiunto, riguardo alla specifica questione - ventilata nel ricorso del IC - inerente alla consapevolezza dell'illecita provenienza delle marche da bollo, che la giurisprudenza di questa S.C. è costante nello statuire che per la configurabilità del delitto di ricettazione è sì necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto), ma che la prova a riguardo può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica - sopra riassunta, nel caso di specie - sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede (Cass. Sez. 4^ n. 4710 del 12.12.2006, dep. 2.2.2007, cit;
v. altresì Cass. n. 18034/2004, rv. 228797; Cass. n. 8072/96, rv. 205609). Inoltre, in proposito il ricorso del IC trascura del tutto, senza addurre motivo alcuno per superarlo, il contrario costante orientamento di questa S.C. in base al quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta - così come hanno fatto i giudici del merito - anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91). Ne discende che i Giudici del merito hanno correttamente affermato l'esistenza tanto del reato presupposto quanto del dolo di quello p. e p. ex art. 648 c.p., il che evidenzia la manifesta infondatezza dei motivi che precedono sub b) e d).
2 - Del pari da disattendersi è il motivo che precede sub e), atteso che l'impugnata sentenza ha puntualmente posto in risalto - senza che in contrario sia stato obiettato alcunché di specifico - che in atti vi era la busta contenente non solo 11 bustine di plastica trasparenti, più piccole, con le marche da bollo, ma anche il verbale di sequestro in cui si elencavano le marche trovate in possesso del MA, di guisa che risultavano ben individuati i valori in ordine ai quali egli è stato chiamato a rispondere. Non si vede, dunque, in cosa sia consistita la dedotta violazione del diritto di difesa.
3 - È invece fondata la doglianza - che precede sub a) - di omessa notifica al MA del decreto di citazione per il giudizio d'appello, il che comporta nullità insanabile ex art. 179 c.p.p., comma 1, dell'impugnata sentenza nei confronti del MA, che va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
4 - Il motivo di ricorso che precede sub e) è manifestamente infondata sotto un duplice profilo: da un lato, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego - contrariamente a quanto affermato nell'impugnazione del IC - non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Cass. Sez. 4^ n. 14130 del 22.1.2007, dep.
5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n. 13086/98;
Cass. n. 6074/97; Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93). A maggior ragione non è sanzionabile l'invocata convocazione del CTU per ulteriori chiarimenti.
Dall'altro, è del pari noto che l'esercizio del potere di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. (d'ufficio o su sollecitazione di parte) è meramente discrezionale e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 26085 del 16.6.2005, dep. 14.7.2005;
Cass. Sez. 1^ n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4^ n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003; Cass. Sez. 6^ n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6^ n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1. 12.2000).
5 - Anche il motivo di ricorso che precede sub f) è del tutto generico perché non individua neppure i passaggi argomentativi censurati. A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass.n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000,
dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
6 - In conclusione, va annullata l'impugnata sentenza nei confronti del MA, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, mentre deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso del IC, che ex art. 616 c.p.p. va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisato nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l'impugnata sentenza nei confronti del MA con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso del IC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009