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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 45.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
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Giurisprudenza • +500
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