Sentenza 9 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di querela, laddove la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ex art. 37 disp. att. cod. proc. pen., per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti della presentazione della querela nell'interesse dell'ente stesso, non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2016, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2016 |
Testo completo
0187 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n.3345 - Presidente - GIACOMO FUMU ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - P.U.
9.12.2016 Consigliere - R.G.N. 28199/2015 LUCIA AIELLI GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - -- Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NF RI n. a Torino il 27.1.1956, nei confronti di DI IO n. a Nuoro il 28.11.1983 avverso la sentenza n. 5955/2014 del Tribunale di Torino del 14.11.2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 9.12.2016 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 14.11.2014 Il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di IO DI, imputato del reato di cui agli artt. 56, 640, 1° co, c.p. ai danni del “Gruppo Torinese Trasporti s.p.a". L'addebito, mosso all'imputato, consiste nell'avere tentato di truffare il Gruppo Torinese Trasporti, esponendo sull'autovettura WW Golf un biglietto parcometro contraffatto. Avverso detta sentenza il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 336 e 122 c.p.p. e all'art. 37 D.L.gs 28.7.1989, n. of 271, nonché vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della volontà manifestata con il conferimento della procura. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata è stato affermato che la querela era stata proposta per il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. in forza di procura speciale notarile, che attribuiva a EL AN, fra molti altri, il potere di "sottoscrivere e rimettere in nome e per conto della società querele, denunce, esposti e qualsiasi altro atto introduttivo di un procedimento penale". Tale procura sarebbe generica e, quindi, inidonea a conferire il potere di sporgere querela per il reato ascritto all'imputato, non contenendo, contrariamente a quanto disposto dall'art. 122 c.p.p., alcuna indicazione sul tipo di reati, che permetterebbero di attivare il potere del procuratore, o sui fatti, al verificarsi dei quali il delegato dovrebbe procedere. Per di più, la querela era stata presentata due anni dopo il rilascio della procura. La decisione, assunta dal Tribunale di Torino, si pone in contrasto con l'interpretazione dell'art. 37 disp. attuaz. c.p.p., che il Collegio ritiene di condividere. L'art. 37 disp. att. c.p.p. consente che la procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. possa essere rilasciata in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. Con tale norma, il legislatore, consapevole delle difficoltà di attivare nelle strutture complesse le procedure necessarie per pervenire al rilascio di una procura speciale, ha previsto una semplificazione, conferendo al titolare del diritto la possibilità di rilasciare procure speciali in via preventiva. E' evidente che, nel caso di persone giuridiche o di enti, la procura speciale preventiva, ove rilasciata per la proposizione di querele, può contenere l'indicazione delle tipologie dei reati in presenza dei quali attivare la condizione di procedibilità in questione. Siffatta indicazione, però, non è necessariamente richiesta, dovendosi ritenere che, laddove la procura speciale preventiva preveda semplicemente il potere di presentare querele, کروں 2 tale potere sia implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale della persona giuridica o dell'ente (in tal senso: Sez. 2, n. 42947 del 1.10.2014, Imp. Baucina e altro, Rv. 260859; Sez. II, n. 24754 del 16.4.2010, P.M. in proc. Orlando e altro, Rv 247748; Sez. 5., n. 28595 del 6.7.2007, Imp. PG in proc. Grancea, Rv 237594). Difatti, come questa Corte ha avuto modo di precisare con riguardo ad una società (sent. cit. n. 24754/2010), "il nucleo di interessi riguardanti l'oggetto sociale di una persona giuridica, a fronte dell'amplissima gamma di interessi giuridicamente tutelabili di un individuo, è talmente più ristretto rispetto a quelli propri di un individuo che non possono sorgere dubbi con riferimento alla circostanza che la volontà del mandante, espressa nella procura speciale preventiva, è rilasciata quanto meno a tutela degli interessi economici della società commerciale". Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che dallo statuto della società Gruppo Torinese Trasporti emerge che l'oggetto sociale di detta società consiste anche nella gestione di parcheggi e nella relativa vigilanza;
attività queste che implicano, altresì, il controllo sul corretto versamento del costo della sosta e sull'utilizzo lecito dei documenti attestanti tali pagamenti. Ne discende che il potere di presentare querele, conferito con la procura in questione, deve ritenersi devoluto per tutti i fatti, come quello in esame, con cui si mira a sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle tariffe, richieste per la sosta. Posto, inoltre, che, diversamente da quanto adombrato nella sentenza impugnata, non può assumere rilievo la circostanza che la procura era risalente a due anni prima della presentazione della querela, trattandosi, per l'appunto, di una procura rilasciata in via preventiva, deve pervenirsi all'affermazione della validità della querela in questione, proposta in forza di una procura speciale preventiva, che non può ritenersi generica. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Fumu Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Go pina a. R. POSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GEN. 2012 IL CANcelere ther Claudia Pia E T R O C