Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La valutazione della prova indiziaria comporta innanzitutto l'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa, quindi l'esame globale degli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 30448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30448 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 590
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 16100/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS RE N. IL 04/09/1962;
avverso la sentenza n. 17/2009 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 30/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
udito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per le parti civili l'avv. In colera e l'avv. Canotti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Imposimato e avv. Stefani che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda l'omicidio della settantenne NI IN, rinvenuta cadavere nella sua abitazione di via Battindarno 159/5 in Bologna alle ore 12,05 di sabato 15 luglio 2006.
Si è accertato che la morte, inizialmente attribuita a cause naturali, è stata provocata da una complessa azione di strangolamento e strozzamento e che il cadavere presentava anche segni di percosse alla schiena e alla testa.
La vittima era giunta a Bologna la mattina del 14 luglio proveniente da Riccione ove si trovava da qualche giorno in vacanza insieme all'anziano coniuge, il novantatreenne AN DO che, in precarie condizioni psicofisiche poiché affetto da encefalopatia multinfartuale con diminuzione della capacità
intellettivo/cognitive, era assistito dal badante LE IA il quale aveva preso il posto di EN AN, di nazionalità moldava, che era stato licenziato il 7 luglio.
La donna doveva rientrare la sera a Riccione ed aveva preso appuntamento con alcune persone, tra cui il proprio commercialista OS DR che doveva recarsi da lei intorno alle ore 14 ed è stato incriminato per l'omicidio sulla base del complesso di elementi indiziari di cui si dirà.
Si è accertato che il OS aveva con il AN e la NI un rapporto non solo professionale, ma di amicizia, e che i due coniugi, molto abbienti, gli avevano nell'arco di circa due anni, tra il 2003 e il 2004, in più riprese consegnato ingenti somme di denaro a titolo di deposito fiduciario affinché le investisse in modo remunerativo;
e si è altresì accertato che dopo il fatto, prima dell'arresto avvenuto il 10/1/07, il OS continuò a intrattenere un buon rapporto con il AN.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza in data 1/7/08 la Corte di assise di Bologna ha dichiarato il OS colpevole del delitto di omicidio volontario della NI rubricato al capo A, aggravato dalla premeditazione, dal nesso teleologico e dall'approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, e inoltre dei reati di appropriazione indebita aggravata in danno di entrambi i coniugi rubricati ai capi B e C, aventi ad oggetto la complessiva somma di oltre 2 milioni di Euro, e dei reati di circonvenzione di incapace, in un caso aggravata, rubricati ai capi D ed E, commessi in danno del AN il quale venne indotto a versare una ulteriore somma di denaro e a sottoscrivere una dichiarazione che liberava l'imputato dal debito che aveva accumulato e, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B e C e tra quelli di cui ai capi D ed E, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 9 mesi nonché a risarcire i danni cagionati al AN e ad altri congiunti della vittima costituitisi parte civile.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla locale Corte di assise di appello con sentenza in data 30/11/09 che ha respinto il gravame del OS.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto l'esistenza a carico dell'imputato di un ampio quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, illuminato da un imponente movente, che si può così sintetizzare: l'essere dalle indagini di polizia giudiziaria risultato che non si era trattato di omicidio a scopo di rapina e che l'autore doveva essere persona conosciuta dalla vittima;
l'appuntamento che il OS pacificamente aveva con la NI proprio nel lasso di tempo, tra le ore 13,30 e le 14, in cui secondo la Corte territoriale si deve collocare la morte della donna;
la ricollegabilità di tale appuntamento non alla banale ragione addotta dall'imputato, la restituzione di alcune cestine, bensì alla intervenuta scadenza, due giorni prima, di depositi fiduciari per complessivi 1.210.000 Euro;
il fatto che l'imputato non era assolutamente in grado, come è emerso anche da indagini bancarie, di restituire quella ingente somma che aveva utilizzato per fini personali;
il fatto che la NI, dopo un'ultima telefonata effettuata alle ore 13,29 con la quale non era riuscita, per un errore di digitazione, a contattare l'imputato, non rinnovò più quel tentativo;
il fatto che l'imputato uscì dal suo studio di viale Ercolani (da cui la via Battindarno è raggiungibile in circa 11') intorno alle ore 13,15 e ha tentato di precostituirsi un falso alibi consistente nel fare figurare che nel lasso di tempo in cui è avvenuto l'omicidio già si trovava nella via AF (raggiungibile in 8' circa dalla via Battindarno) ove nel primo pomeriggio (era sicuramente in loco alle ore 14,22) si recò, previo appuntamento con personale dell'ENEL preso la mattina del 13 luglio poco dopo avere ricevuto una telefonata dalla NI, per la sostituzione di un contatore dell'energia elettrica;
le versioni ritenute inverosimili e contraddittorie fornite dall'imputato medesimo sulle ragioni per cui, a suo dire, si era dimenticato dell'appuntamento con la NI e sugli spostamenti effettuati nel recarsi dal suo studio alla via AF;
il fatto che proprio tra le ore 13,31 e le 14,20 il suo cellulare era rimasto spento;
il fatto che la sera stessa del 14 luglio, quando ancora il delitto non era stato scoperto, il OS iniziò a cancellare dal proprio computer i files che comprovavano la ricezione dei depositi fiduciari dai coniugi AN;
il ritrovamento nel suo studio, nascosto in un dizionario, di un appunto, che era stato redatto dal AN su una agenda da cui il foglio è stato tolto, riguardante i rapporti economici che intratteneva con lui nonché di frammenti di otto assegni tratti da un suo conto, quanti erano quelli che il OS aveva rilasciato in garanzia ai due coniugi in occasione di ognuna delle operazioni ancora attuali;
l'evidente interesse che secondo i giudici del merito l'imputato aveva, in una situazione per lui così pesante, di cercare in ogni modo di evitare la rovina, se la NI lo avesse messo con le spalle al muro, sopprimendo una testimone che, a differenza del AN, si presentava non più manipolabile e sottraendo le tracce documentali del debito.
La Corte territoriale, oltre ad analizzare il materiale probatorio raccolto a carico del OS, non ha potuto esimersi dal prendere in considerazione quella che dalla difesa è stata prospettata come una plausibile ipotesi alternativa a quella accusatoria - e cioè che a commettere l'omicidio possa essere stato l'EN, il cui rapporto di lavoro con i due coniugi si era precocemente risolto in modo non amichevole e con qualche animosità, avendo come complice uno straniero irregolare a nome OR IC - e l'ha ritenuta del tutto inconsistente.
Contro la sentenza di secondo grado i difensori del OS hanno proposto ricorso per cassazione, integrato da motivo aggiunto, con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del loro assistito, limitatamente ai reati di omicidio e di circonvenzione di incapace, anche e soprattutto sotto il profilo del travisamento delle prove e della mancata effettuazione di approfondimenti istruttori. Le parti della motivazione della sentenza impugnata su cui nei motivi originari di ricorso quasi esclusivamente si concentrano le articolate critiche difensive, che verranno nel prosieguo più in dettaglio esposte, sono quella, essenziale nella ricostruzione accusatoria convalidata dai giudici del merito, in cui viene determinata l'ora dell'omicidio e quella in cui viene disattesa l'ipotesi alternativa che vede come protagonisti l'EN e il OR.
Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Va subito detto che la decisione impugnata si presenta sotto il profilo metodologico ineccepibile, avendo la Corte di assise di appello, come già quella di primo grado, fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in tema di processo indiziario.
Secondo tali principi il giudice del merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare gli elementi di carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presentino il fondamentale requisito della certezza insito in quello della precisione (nel senso che devono possedere una base di fatto realmente esistente, e non solo verosimile o supposta, da collegare attraverso le massime di comune esperienza al thema probandum) e per saggiarne la intrinseca valenza indicativa che di norma è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale.
Tale percorso è stato dalla Corte di assise di appello seguito con analitico apparato argomentativo, immune da vizi di logicità e strettamente aderente alle risultanze processuali cui è fatto costante riferimento, in cui è stata data puntuale risposta a tutte le obbiezioni, riserve e critiche che la difesa con i motivi di appello aveva ad ampio raggio avanzato su ogni aspetto rilevante della vicenda.
A fronte di un ordito motivazionale così variegato e insieme compatto e stringente, in cui ogni tassello trae forza e viene illuminato dal contesto in cui è inserito, va anzitutto rilevato che nei motivi originari di ricorso non vengono più, nella sostanza, mosse contestazioni su molti temi che nei gradi di merito, costituendo importanti pilastri della ricostruzione accusatoria, erano stati molto dibattuti.
Non hanno invero nemmeno formato oggetto di impugnazione le appropriazioni indebite di ingentissime somme di denaro in danno dei coniugi AN di cui il OS è stato dai giudici del merito ritenuto responsabile, che rappresentano l'antefatto del delittuoso epilogo e hanno consentito di dare al crimine una logica spiegazione, e nessuna incisiva censura, che vada al di là di semplici accenni, è mossa in ordine a quanto detti giudici, nell'ampia e approfondita motivazione che si è già in sintesi esposta, hanno ritenuto circa la vera ragione, legata a questo antefatto, dell'appuntamento che l'imputato e la NI avevano per le ore 14 del giorno in cui è avvenuto l'omicidio, circa la situazione economica in cui l'imputato versava che gli rendeva assolutamente impossibile la restituzione delle somme, circa la laboriosa precostituzione da parte dello stesso imputato di un falso alibi, circa il comportamento tenuto dal OS subito dopo il fatto con l'iniziativa presa la sera stessa - cui è stata ovviamente attribuita foltissima valenza indiziante, poiché in quel momento l'omicidio non era stato ancora scoperto - di cancellare i files che comprovavano la ricezione dei depositi fiduciari, circa il ritrovamento nel suo studio di compromettenti appunti e frammenti di assegni e circa le numerose inverosimiglianze e contraddizioni che sono state ravvisate nelle sue varie dichiarazioni. Gli sforzi della difesa per contestare le conclusioni che sono state tratte da questo coacervo di indizi si sono, come già detto, in questa sede fondamentalmente concentrati su due sole tematiche: la determinazione dell'ora della morte della NI, il cui spostamento in avanti disinnescherebbe la carica indiziante di molti degli elementi raccolti a carico del OS, e la praticabilità della ipotesi alternativa che sia stato l'EN la persona, nota alla vittima, dalla stessa ammessa in casa e poi autrice della sua morte.
Essendovi anche su queste due tematiche nella sentenza della Corte di secondo grado una diffusa e puntuale motivazione che ha affrontato tutti gli aspetti messi in discussione con l'atto di appello, la difesa, ben consapevole dei limiti propri del ricorso per cassazione che non consente di sindacare la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici del merito quando, anche se opinabile, non presenti aspetti di manifesta illogicità, ha sostenuto che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata dovrebbe essere ugualmente in tali parti censurato perché affetto in più punti da vizi deducibili anche in sede di legittimità, a norma del novellato art. 606 c.p.p., quali il travisamento del contenuto delle prove e l'ingiustificato rifiuto di procedere alla integrazione delle stesse. Lo sforzo difensivo risulta vano poiché in realtà la motivazione della sentenza impugnata non presenta siffatti vizi, dei quali è preliminarmente opportuno richiamare le connotazioni che secondo la giurisprudenza di questa Corte devono avere per potere determinare la nullità di una decisione.
Per quanto concerne le istanze non accolte di rinnovazione del dibattimento in secondo grado basta ricordare che l'istituto, come chiaramente risulta dal disposto dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, è connotato da carattere di eccezionalità, con la conseguenza che il giudice è tenuto a farvi ricorso solamente quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e il supplemento di indagine si presenta quindi come indispensabile e non solo pertinente ai temi di prova, situazione che è stata dalla Corte di assise di appello in tutti i casi esclusa con specifica motivazione ovvero implicitamente - come è ben possibile (cfr. al riguardo, Sez. 4^ 26/10/90, Baron, rv. 186.985; Sez. 5^ 16/5/00, Abbate, rv. 217.209; Sez. 4^ 2/12/09, Sergio e altri, rv. 245.996; Sez. 5^ 10/12/09, Pacini, rv. 246.859) - attraverso la stessa struttura argomentativa della pronuncia in cui si è evidenziata la sufficienza sotto ogni profilo degli elementi raccolti.
Quanto al cd. travisamento della prova, questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di affermare (cfr., tra le molte, Sez. 4^ 10/7/07, Servidei, rv. 237.652; Sez. 4^ 25/9/07, Casavola e altri, rv. 238.215; Sez. 4^ 12/2/08, Trivisonno, rv. 239.533) che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dall'art. 606 c.p.p., novellato comma 1, lett. e) possono essere solo quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, e dovendo dunque ritenersi che vi sia stato rilevante travisamento della prova solo quando detto giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova che risulti immediatamente e incontestabilmente diverso da quello reale, il che va tenuto particolarmente presente per la prova dichiarativa poiché l'individuazione del senso o significato probatorio che va ad essa attribuito è tipicamente operazione di stretto merito. Venendo dunque a esaminare più in dettaglio i temi che sono stati rimessi in discussione con i motivi di ricorso, va detto che la parte della motivazione della sentenza impugnata concernente l'ora dell'omicidio si presenta esauriente e piuttosto complessa in quanto la Corte territoriale, dopo avere esaminato e ritenuto probanti le valutazioni medico/legali (fondate sui fenomeni post mortem, su rilevati iniziali fenomeni putrefattivi e sull'esame dei residui alimentari rinvenuti nello stomaco della vittima che hanno portato i consulenti del P.M. a concludere nel senso che il decesso è avvenuto circa 24 ore prima del ritrovamento del cadavere) nonché i dati oggettivi e le considerazioni logiche che hanno indotto il primo giudice a collocarla tra le 13,29 (ora dell'ultima telefonata effettuata dalla vittima) e le 14,05 (quando DI RC, dipendente di una ditta che doveva consegnare alla NI dei pannoloni di cui necessitava il AN, suonò il campanello senza che gli venisse aperto e telefonò sull'utenza fissa dell'abitazione senza avere risposta) ha preso in considerazione tutte le obbiezioni contenute nei motivi di appello basate su dichiarazioni testimoniali da cui, secondo l'assunto difensivo, risulterebbe che la NI era ancora viva in ora successiva e si potrebbe desumere che in quel lasso di tempo era uscita di casa. Si tratta in particolare delle plurime dichiarazioni rese da PR VA, abitante in una palazzina di fronte a quella della NI, e di quelle rese da CI TO, operaio che stava svolgendo dei lavori nel condominio ove avvenne l'omicidio, e dal già menzionato DI.
Le critiche difensive avanzate con i motivi di ricorso tendono anzitutto a dimostrare che vi è sarebbe stato travisamento di tutte queste ultime dichiarazioni - a cominciare da quelle della PR in relazione alle quali si lamenta che sia stato trascurato un documento dalla stessa esibito (lo scontrino di un supermercato ove si era recata intorno alle ore 17) che secondo l'ipotesi difensiva avvalorerebbe la sua affermazione di avere sentito la voce della NI nel pomeriggio - e anche di altre (quelle del LE, che aveva avuto modo di parlare con la PR, e quelle di tale GL LO circa la presenza di uno sconosciuto visto salire dalla cantina dello stabile) riguardanti lo stesso tema di prova. Travisamento della prova vi sarebbe secondo la difesa stato anche per quanto concerne l'affermazione attribuita al consulente medico/legale del P.M. prof. Fortuni secondo cui il duodeno della vittima era completamente vuoto;
e sarebbero ravvisabili vizi di motivazione in punto presenza di segni di putrefazione del cadavere, in punto individuazione (messa dalla difesa in discussione attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e lamentando che non sia stato effettuato al riguardo esperimento giudiziale) della casa di via Battindamo come luogo ove la NI effettuò l'ultima telefonata e in punto ritenuta irrilevanza della presenza sugli indumenti della NI di formazioni pilifere non appartenenti ne' a costei ne' al OS.
Lamenta inoltre la difesa che non si sia provveduto da parte del giudice di secondo grado all'approfondimento che, con istanza di rinnovazione del dibattimento, era stato richiesto per verificare, previa riesumazione del cadavere, lo stato del duodeno della vittima. Rileva anzitutto il Collegio che queste critiche difensive lasciano intatto quello che è il nucleo fondamentale della motivazione con cui la Corte di assise di appello ha giustificato le proprie conclusioni in punto ora della morte della NI.
Nucleo particolarmente solido perché non si avvale solo dei dati medico/legali - che sono stati dai giudici del merito prudentemente valutati, tenendo conto dei ritardi e delle lacune dei relativi accertamenti, solo in termini di compatibilità con le altre risultanze - ma si basa anche su precisi dati storici che sono stati ineccepibilmente interpretati, sotto il profilo logico, in relazione al contesto.
Spicca tra questi ultimi dati come particolarmente significativo il fatto, la cui importanza è sostanzialmente elusa nei motivi di ricorso, della mancata risposta della donna ai ripetuti tentativi con cui alle ore 14,05 il DI cercò in vario modo vanamente di farsi aprire senza ottenere alcuna risposta, non potendo logicamente spiegarsi, se la vittima fosse stata ancora viva, perché abbia trascurato proprio una delle ragioni per cui era venuta a Bologna, dovendo dal predetto rifornirsi dei pannoloni che le occorrevano stante le precarie condizioni del coniuge.
La difesa ha cercato nel corso dei vari gradi del processo di avanzare una serie di ipotesi sui motivi per cui la NI, invece di attendere l'arrivo del DI e soprattutto quello del OS, con cui pacificamente aveva appuntamento per le ore 14 o anche un poco prima e doveva discutere di questioni molto importanti, sarebbe proprio in quel lasso di tempo uscita di casa.
Di tutte queste ipotesi, niente più che illazioni, la Corte di assise di appello ha dimostrato la totale evanescenza con motivazione, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede, in cui tra l'altro si evidenzia come la vittima avesse tutto l'interesse a esaurire il più rapidamente possibile le incombenze per cui si era allontanata da Riccione per fare prima di sera rientro in quella località, ove la sua presenza era necessaria e attesa.
I sinergici elementi di carattere medico/legale, storico e logico su cui è stata positivamente fondata la conclusione dei giudici del merito secondo cui l'ora della morte della NI è avvenuta tra le ore 13,29 (quando vi è stato l'ultimo segno che la donna era ancora in vita, dopo di che non ha più cercato contatti e non ha più dato a nessuno notizia di sè) e le ore 14,05 del 14 luglio del 2006 hanno formato oggetto nei motivi di ricorso solo di critiche e riserve in linea di fatto, già avanzate con i motivi di appello, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità essendo le puntuali risposte fornite dalla Corte di assise di appello del tutto immuni da vizi di logicità.
È invero chiaramente destituito di ogni fondamento il tentativo della difesa di individuare in questa parte dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata vizi di travisamento della prova in relazione alle questioni - puntualmente trattate dalla Corte di merito e rispetto alle quali è stata correttamente ritenuta l'inutilità dei richiesti approfondimenti, perché incidenti su circostanze e aspetti marginali od opinabili e comunque tutti in concreto privi della necessaria decisività - insorte con riferimento allo stato del duodeno della vittima e alla descrizione dei segni di putrefazione del cadavere, alle celle impegnate dall'ultima telefonata effettuata dalla NI, il cui esame il giudice di secondo grado ha evidenziato essere insuscettibile di condurre a risultati certi, e alla ritenuta irrilevanza, perché probabilmente dovuta a contaminazione, delle formazioni pilifere reperite sugli indumenti della vittima.
Lo stesso discorso va ripetuto per quanto concerne le emergenze che si vogliono non in sintonia con la ricostruzione accusatoria convalidata dai giudici del merito, rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali che secondo la prospettazione difensiva smentirebbero le conclusioni cui la Corte di assise di appello è pervenuta in punto luogo e ora della morte della NI.
Tutte queste dichiarazioni sono state dal giudice di secondo grado sottoposte ad approfondita verifica che correttamente non si è limitata all'analisi del loro contenuto ma ha tenuto ben presente, aspetti invece nei motivi di ricorso trascurati, il momento e le circostanze in cui si erano fissati i ricordi di ogni testimone, il grado di attenzione che poteva essere stato dallo stesso riservato ai particolari e il fatto che inizialmente la morte della vittima era stata ritenuta accidentale, e questa era la notizia che si era sparsa nel caseggiato.
La conclusione cui la Corte di assise di appello è pervenuta - ritenendo che da tali emergenze non si potesse affatto ricavare, con grado di certezza sufficiente a contrastare gli altri elementi in ordine all'ora in cui era stato commesso l'omicidio, che la PR avesse sentito nel pomeriggio la voce della vicina, che l'autovettura Ford Fiesta con cui la NI era giunta da Riccione, ritrovata parcheggiata in un vialetto interno del caseggiato, fosse stata spostata dopo le ore 14 o che fossero state percepite nel caseggiato stesso inquietanti presenze - risulta quindi frutto coerente di una ineccepibile operazione interpretativa, adeguatamente motivata, di queste prove dichiarative e non dei pretesi vizi di travisamento. Nessun decisivo travisamento in particolare è ravvisabile per il fatto, su cui nei motivi di ricorso soprattutto si insiste, che nella motivazione della sentenza impugnata non si fa menzione dello scontrino esibito in dibattimento dalla PR.
La ragione per cui la Corte di merito non ha giudicato le varie dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla predetta teste affidabili è invero dovuta, come nella motivazione della sentenza impugnata puntualmente illustrato, al loro carattere ondivago circa il momento in cui la PR ha creduto di avere sentito la voce della NI e persino circa la propria capacità di individuarla con certezza;
considerazione questa tutt'altro che illogica, e pertanto non sindacabile in questa sede, cui la sola omessa menzione della esibizione dello scontrino non toglie affatto validità, per cui all'evidenza non si versa nella situazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., novellato comma 1, lett. e). Prima di passare a trattare della ipotesi alternativa profilata dalla difesa, che occupa la restante parte dei motivi originari di ricorso, vi è solo da dire che nel motivo aggiunto vengono affrontati due altri argomenti muovendo critiche in linea di fatto e di puro merito, non consentite in questa sede, alla sentenza impugnata ove ha ravvisato l'esistenza in capo all'imputato di un potentissimo movente economico e ove ha confutato il tentativo della difesa di spostare l'uscita del OS dal proprio studio il giorno del fatto un poco più avanti rispetto all'ora, le 13,15, inizialmente da lui stesso indicata.
Alle considerazioni della Corte di assise di appello sulla causale, desunta in modo del tutto logico dalle incontestabili risultanze concrete circa l'ingente debito che il OS aveva accumulato con i coniugi AN, l'imminente scadenza della parte più consistente di esso e la accertata impossibilità di farvi fronte, viene contrapposta solo la mera illazione, del tutto priva di riscontri, secondo cui in questo caso, diversamente da ciò che avveniva con gli altri clienti, non di depositi fiduciari si sarebbe trattato ma di prestiti a elevatissimo interesse di carattere usurario che la NI non avrebbe, per tale ragione, potuto rendere noti in quanto più compromettenti per lei che per l'imputato.
Quanto poi alla doglianza che non siano stati acquisiti gli accertamenti eseguiti dalla polizia postale in ordine al momento in cui il 14 luglio la collaboratrice del OS IU NU aveva acceso il server del suo computer, il che secondo la stessa IU era avvenuto qualche minuto prima che l'imputato uscisse dallo studio, la Corte di assise di appello ha rilevato che il dato che si voleva così comprovare, e cioè che l'accensione era avvenuta alle 13,24, non si presentava affidabile, avendo la polizia riferito che l'impostazione dell'orario del server era spostata in avanti rispetto all'ora reale, e sarebbe stato comunque ininfluente, considerato il poco tempo occorrente per raggiungere la via Battindarno, sotto il profilo della possibilità per il OS di essere ivi presente nell'arco di tempo in cui è stata collocata l'uccisione della vittima.
Anche in ordine all'ipotesi alternativa le critiche difensive, tendenti a dimostrare che vi sarebbero stati travisamenti delle prove e vizi di motivazione e che ingiustificatamente sarebbero stati negati i richiesti approfondimenti in ordine alla posizione dell'EN, sono privi di fondamento.
Va rilevato in proposito che la sentenza impugnata nel dare puntuale risposta, per il particolare scrupolo motivazionale che la caratterizza, a tutte le argomentazioni difensive ha finito per dare corpo a un vero e proprio, inconsueto e persino sovrabbondante, processo parallelo nei confronti del predetto EN, in esito al quale la Corte di assise di appello ha tratto conclusioni che costituiscono ineccepibile applicazione del principio da questa Corte affermato (cfr. Sez. 1^ 21/5/08, Franzoni, rv. 240.763; Sez. 1^ 8/5/09, P.M. in proc. Manickam, rv. 243.801; Sez. 4^ 12/11/09, Durante, rv. 245.879) secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art.533 c.p.p., comma 1 la condanna, quando il dato probatorio acquisito a sostegno dell'ipotesi accusatoria - che nel caso di specie si è visto essere variegato e complessivamente imponente - lascia fuori solamente eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.
La Corte di assise di appello ha invero dato ampia dimostrazione di come l'ipotesi alternativa su cui la difesa dell'imputato ha in questa vicenda processuale tanto insistito sia meramente congetturale, e quindi inidonea a fondare un ragionevole dubbio, e manchi di qualsivoglia concreto aggancio con quanto accadde in quel 14 luglio 2006 in cui, è bene tenerlo sempre presente, era pacificamente il OS, e non l'EN, ad avere appuntamento con la vittima proprio nel ristretto lasso di tempo in cui questa è stato uccisa.
Si è evidenziato in particolare nella sentenza impugnata, nel giudicare pienamente valide, dopo averle esaminate e approfondite, tutte le ragioni per cui già il giudice di primo grado aveva ritenuta detta ipotesi inconsistente: che il rapporto lavorativo tra la NI e l'EN era stato concluso in via transattiva con soddisfazione delle pretese economiche del badante con il versamento di 800 Euro;
che costui dopo il licenziamento era tornato a Modena, ove aveva la residenza, e aveva ivi trovato un altro lavoro di assistenza infermieristica;
che quando era stato convocato dalla polizia giudiziaria si era regolarmente presentato, sottoponendosi a tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
che dai tabulati della sua utenza cellulare e dal registro della mensa della parrocchia modenese in cui a volte si recava per ritirare il sacchetto del pranzo (in cui alla data del 14 luglio figurava la firma "Costia" appellativo di AN) risultava un alibi di cui peraltro l'EN non aveva neppure bisogno, fondandosi l'ipotesi che sia stato lui a uccidere la donna, che non poteva nemmeno sapere si sarebbe trovata quel giorno sola nella casa di Bologna e alla quale dopo il crimine non avrebbe portato via nulla, su nient'altro che su un mero sospetto originato dal fatto che una delle sorelle della vittima, NI NA, ha riferito che la congiunta le aveva detto di averlo allontanato perché aveva anche tentato di picchiare lei e il marito, circostanza questa inizialmente smentita dal AN che solo in un secondo momento aveva tardivamente manifestato sul conto del moldavo malevole supposizioni, prive di riscontri e inaffidabili;
e che ancora più evanescente si presentava l'ipotesi che complico dell'EN nell'omicidio potesse essere stato il OR, essendo fondata su un solo insignificante elemento rappresentato da una brevissima telefonata che costui fece alla NI il giorno dopo che il badante era stato licenziato.
A questo esauriente apparato argomentativo, del tutto immune da vizi di logicità, nei motivi di ricorso vengono mosse solo critiche che - senza affatto evidenziare oggettivi, e meno che mai decisivi, travisamenti delle prove nel senso che si è sopra puntualizzato - investono, inammissibilmente, le valutazioni della Corte di merito lamentando: che il rapporto di lavoro dell'EN sia stato ritenuto risolto con reciproca soddisfazione, il che secondo la difesa si dovrebbe escludere solo perché costui aveva vergato sulla ricevuta della buona uscita la postilla "in attesa di chiarimenti";
che sì a stato degradato a meri inconsistenti sospetti quanto desumibile a carico dell'EN dalle dichiarazioni de relato della NI NA e dalle dichiarazioni del AN nelle quali l'anziano vedovo, che però la sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato essere divenuto completamente succube dell'imputato, si è dimostrato convinto della colpevolezza dell'ex-badante; che sia stata trascurata la deposizione di una nipote della vittima, IN EN, secondo cui anche con lei il AN aveva manifestato questa convinzione;
che sia stata svalutata e messa in non cale la figura, che si vorrebbe invece inquietante, del OR;
che non siano state ulteriormente indagate - il che, come già detto, è avvenuto perché la Corte di merito le ha ritenute totalmente fantasiose - le vere ragioni, taciute al coniuge e che si vogliono inconfessabili e comunque non legate all'incontro con il OS, per cui la NI avrebbe programmato l'andata a Bologna. Con adeguata motivazione la Corte di merito ha poi evidenziato l'inutilità degli approfondimenti che, con istanze di rinnovazione del dibattimento, erano stati richiesti per verificare con perizia grafica l'attribuzione all'EN, basata sulla forte rassomiglianza che il primo giudice ha rilevato con altre firme del predetto con cui è stata posta a confronto, della firma "Costia" sul registro parrocchiale, per verificare ancora, attraverso audizioni testimoniali, un episodio che si vuole significativo di personalità violenta, argomentatamente ritenuto invece irrilevante, in cui l'EN era stato coinvolto con un romeno che in stato di ubriachezza l'aveva aggredito nonché per verificare, con perizia psichiatrica/psicologica, la idoneità fisica e mentale del AN a testimoniare.
La Corte di assise di appello a quest'ultimo proposito ha evidenziato con dovizia di riferimenti, nel respingere l'appello della difesa anche per quanto concerne l'affermazione di responsabilità del OS per gli addebiti di violazione dell'art. 643 c.p., che le condizioni di menomazione mentale del AN - tali da renderlo persona non solo circonvenibile ma sotto ogni profilo del tutto inaffidabile, malgrado qualche raro momento di lucidità, per lo stato di spaesamento, vulnerabilità e suggestionabilità in cui era caduto - emergevano in modo cosi lampante dai verbali delle informazioni testimoniali dallo stesso rese, e più ancora dalle intercettazioni ambientali in atti, che non sarebbe neppure stato necessario per acclararle il già esperito accertamento tecnico rappresentato dalla consulenza disposta dal P.M. ex art. 359 c.p.. Di tale accertamento è stata comunque dalla Corte territoriale correttamente ribadita la validità, in risposta alla eccezione difensiva riproposta in questa sede con cui si è lamentata la violazione del principio del contraddittorio, sul rilievo che Tatto nei limiti in cui era stato effettuato, utilizzando cioè quasi esclusivamente documentazione sanitaria e altro materiale conoscitivo non più soggetto a mutamento su cui erano state fondate le conclusioni del consulente, non si poteva considerare irripetibile. Resta a questo punto da trattare solo l'unico motivo subordinato di gravame riguardante l'esistenza degli estremi dell'aggravante della premeditazione che, così come quella del nesso teleologia) di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1 che non è invece messa con il ricorso in discussione, comporta per il delitto di omicidio la pena dell'ergastolo.
La Corte territoriale, pur rilevando che la questione della premeditazione con i motivi di appello non era stata dedotta, ha ritenuto egualmente di pronunciarsi al riguardo e lo ha fatto con adeguato e corretto apparato argomentativo che si sottrae a censura in questa sede essendo stati evidenziati - a comprova delle componenti cronologica e psicologica di detta aggravante, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le molte, le sentenze di questa Sezione 1/7/04, Giusti e altro, rv. 229.839;
30/1/08, Dettoli, rv. 239.232; 27/11/08, Lancia, rv. 242.485) è configurabile anche quando la commissione del reato venga fatta dipendere dal verificarsi di una condizione nel caso di specie rappresentata, secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici del merito, dall'atteggiamento di intransigenza che il OS aveva ragione di temere venisse assunto dalla creditrice NI - elementi particolarmente significativi come la predisposizione ad opera dell'imputato di un falso alibi e lo spegnimento da parte dello stesso del proprio cellulare all'approssimarsi dell'incontro con la donna nonché la freddezza dimostrata subito dopo il fatto provvedendo, prima ancora che il cadavere venisse scoperto, alla cancellazione dei files comprovanti quella che è stata poi individuata come la scaturigine del crimine.
Consegue alla reiezione del gravame l'obbligo per il OS di rifondere le spese sostenute dalla parti civili in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida nella somma complessiva di Euro cinquemila, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore di quelle assistite dall'avv. RC Zanotti e nella somma complessiva di Euro cinquemila, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore di quelle assistite dall'avv. Gaetano Insolera. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010