Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso.
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Errore chirurgico In questo articolo si affronta il caso di un chirurgo condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali colpose (perforazione del tratto distale del colon) in paziente con diagnosi di prolasso emorroidario. Indice: 1. Il caso 2. Il processo 3. I riferimenti 4. La linea difensiva dei medici 5. Le ragioni della condanna 6. La massima 7. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso Un medico chirurgo veniva accusato di avere, in violazione delle leges artis e dei protocolli in materia, cagionato al paziente la perforazione del tratto distale del colon e conseguente stato settico, con una incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2017, n. 46432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46432 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
46432-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 19.04.2017 - Presidente - Dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI SENTENZA - Consigliere - Dott.ssa Angela TARDIO N. 430/2017 Dott. Vincenzo SIANI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. NO APRILE REGISTRO Dott. ON MINCHELLA - Consigliere - GENERALE N. 7577/2017 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento
contro
: AL ER, nato ad [...] il [...]; AN OR, nata a [...] il [...]; LA RU, nata a [...] il [...]; IG DE AR PR, nato a [...] il [...]; IL DI CA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 luglio 2016 pronunciata dalla Corte di assise di appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e le memorie depositate dalle difese degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NO Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ON Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito l'avv. Enrico Maggiore, difensore della parte civile Comune di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. NO Maccioni, difensore della parte civile «Cittadinanzattiva» Onlus, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. Gaetano Scalise, difensore dell'imputato AL FI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. IO Guazzotti, difensore dell'imputato AN RB, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Gerardo Russillo, difensore dell'imputato LA NO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Costantino Marini, difensore dell'imputato IG De CH PR, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avv.ti ON Giansante e Gianfrancesco Iadecola, difensori dell'imputato IL Di RL, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio e in totale riforma della sentenza pronunciata il 5 giugno 2013 dalla Corte di assise di Roma, assolveva per insussistenza del fatto gli imputati AL FI, AN RB, LA NO, IG De CH PR e IL Di RL dal reato di omicidio colposo in danno di NO CC, revocando le statuizioni civili. Prima di illustrare le conclusioni del giudice di merito, è necessario ripercorrere la vicenda giudiziaria concernente la morte di NO CC;
si tornerà a illustrare al paragrafo n. 4 la decisione impugnata.
2. Con sentenza pronunciata in data 5 giugno 2013 la Corte di assise di Roma aveva dichiarato i medici AL FI, AN RB, LA NO, IG De CH PR e IL Di RL, responsabili del reato di omicidio colposo in danno di CC NO (ricoverato dal 17 al 22 ottobre del 2009 presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma dove essi prestavano la propria attività professionale), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di abbandono di persona incapace (art. 591 cod. pen.). Nel medesimo procedimento erano state trattate le posizioni di altri soggetti: - il medico ET IT, era stata ritenuta responsabile del reato di falsità ideologica con riferimento alla cartella clinica redatta all'ingresso di CC nella predetta struttura sanitaria e di altri connessi reati;
- gli agenti di Polizia Penitenziaria IN LA, AN RA e ME ON, erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati;
- gli infermieri UT EP, LL VI e PE CO, erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal predetto reato di omicidio colposo, così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex art. 591 cod. pen.; -ET IT, FI AL, RB AN, NO LA, De CH PR IG, UT EP, LL VI e PE CO, 3 erano stati assolti dai residui reati loro ascritti con la formula perché il fatto non sussiste.
2.1. Con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2014 la Corte di assise di appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni proposte, rispettivamente, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
dagli imputati FI AL, RB AN, ET IT, NO LA, De CH PR IG, Di RL IL e dalle parti civili, assolveva gli imputati FI, RB, NO, De CH PR e Di RL dai reati loro ascritti con la formula perché il fatto non costituisce reato, ET dal reato di falso con la formula perché il fatto non costituisce reato e dalle restanti imputazioni con la formula perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che, dunque, veniva confermata con riferimento anche all'intervenuta assoluzione degli infermieri UT EP, LL VI e PE CO e degli agenti di Polizia Penitenziaria IN LA, AN RA e ME ON.
3. Avverso detta sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 31 ottobre 2014 proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, in relazione a tutte le pronunce assolutorie;
la parte civile CC IO e le parti civili LO RI e CC RI, in relazione alle pronunce assolutorie riguardanti gli infermieri UT EP, LL VI e PE CO. Le parti civili rinunciavano in limine litis alle impugnazioni proposte. La Corte di cassazione con sentenza 15 dicembre 2015 n. 9831/2016 dichiarava inammissibili per rinuncia i ricorsi delle parti civili e annullava la sentenza impugnata nei confronti dei medici AL FI, AN RB, LA NO, IG De CH PR e IL Di RL, limitatamente al delitto di omicidio colposo in danno di NO CC, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso del Procuratore generale, tanto che sono divenute irrevocabili le assoluzioni degli infermieri UT EP, LL VI e PE CO, degli agenti di Polizia Penitenziaria IN LA, AN RA e ME ON e del medico ET IT. ष 3.1. La Corte di legittimità, nel disporre l'annullamento, precisava che il caso oggetto del giudizio aveva per oggetto una particolare fattispecie di reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione che è realizzato da chi, nello svolgimento dell'attività professionale medico-chirurgica, viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia, non impedendo il verificarsi dell'evento lesivo. L'esatta individuazione della causa materiale della morte di NO CC, cioè della patologia che ne ha determinato il decesso, rappresentava, secondo l'indicata pronuncia, il necessario antecedente su cui innestare l'indagine sull'esistenza del nesso di causalità giuridica alla condotta dei sanitari, nesso che risulterebbe inevitabilmente non esplicabile ove non si raggiungesse la necessaria certezza processuale sulla sussistenza di tale antecedente.
3.2. La Corte di cassazione, nel procedere all'annullamento, evidenziava il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva affermato la mancanza di certezze» sulla causa materiale della morte della persona offesa, desunta dal giudice di secondo grado dalla circostanza che «le quattro diverse ipotesi avanzate al riguardo, da parte dei periti di ufficio (morte per sindrome da inanizione), dei consulenti del pubblico ministero (morte per insufficienza cardio- circolatoria acuta per brachicardia), delle parti civili (morte per esiti di vescica neurologica) e degli imputati (morte cardiaca improvvisa), tutti esperti di chiara fama, non hanno fornito una spiegazione esaustiva e convincente del decesso di NO CC». La Corte di legittimità evidenziava, infine, che «la corte territoriale si è limitata a soffermarsi su alcuni singoli e generici profili (la non facile e frequente diagnosi della sindrome da inanizione;
il plausibile ma non dimostrato errore - in cui sarebbe incorso il personale del carcere di IN LI nell'attribuire al CC un peso ponderale netto, pari a 50 chili, desunto dalla impossibilità che la vittima, il cui peso all'atto dell'esame autoptico risultava pari a 37-38 chili, avesse perso ben 12 chilogrammi in soli sei giorni;
la circostanza, mutuata da un argomento prospettato dai difensori degli imputati, che gli organi del CC, all'atto dell'esame autoptico, non presentavano, in termini di dimensione e colorazione, le caratteristiche tipiche dei deceduti per sindrome da privazione di cibo e liquidi), senza dare contezza delle evidenze scientifiche che consentono di attribuire a tali argomenti un'efficacia "neutralizzante" delle conclusioni cui sono 5 giunti i periti d'ufficio e senza saggiarne la consistenza nel raffronto puntuale con il percorso logico-scientifico seguito da questi ultimi nella loro valutazione.
4. Così esposte le risultanze dei provvedimenti giudiziari concernenti la morte di NO CC, con particolare riferimento alle contestazioni mosse ai medici che lo hanno avuto in cura durante il periodo di ricovero presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, in questo paragrafo saranno illustrate le conclusioni cui è giunta con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Roma giudicando in sede di rinvio.
4.1. La Corte di assise di appello di Roma ha ritenuto di individuare la causa della morte di NO CC, come affermato dagli esperti nominati dalla Corte di assise, nella «sindrome da inanizione» o «lesività da privazione di cibo e bevande», così ritenendo di non dover rinnovare il dibattimento per procedere a una nuova perizia, evidenziando che l'indagine dibattimentale, che si è articolata nell'escussione di numerosi testimoni, nell'acquisizione di documentazione medica, nell'esame dei consulenti di parte e nell'espletamento di perizia circa le condizioni di salute e le cause della morte del paziente, accertamenti tecnici questi ultimi eseguiti in modo molto approfondito, era completa, con la conseguenza che non era necessario procedere a un'integrazione probatoria. In particolare, ad avviso della Corte di assise d'appello di Roma, «la morte di NO CC è dipesa da una grave alterazione dei processi metabolici causata da una insufficiente alimentazione e idratazione iniziata già prima dell'arresto, alla quale devono aggiungersi le numerose patologie da cui il predetto era affetto (epilessia, tossicodipendenza e riferito morbo celiaco), lo stress dovuto ai dolori causati dalle lesioni lombo-sacrali, che ne avevano determinato il ricovero presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini, e allo stato detentivo e un "quasi" digiuno di protesta, elementi questi ultimi che hanno contribuito ad aggravare lo stato di deperimento organico in cui il paziente già si trovava a causa della grave denutrizione da cui era affetto». La Corte di assise di appello di Roma ha evidenziato che «dal 19 ottobre 2009 sono presenti, dunque, un insieme di segni e di sintomi, consistenti nell'estrema magrezza del paziente, nella perdita di peso, nella diuresi osmotica, nell'aumento dell'azotemia, nell'assenza di chetoni nelle urine, nel valore molto basso della glicemia, che trovano apparente spiegazione esclusivamente nella 6 T diagnosi di lesività da mancanza di cibo e liquidi. Ulteriori sintomi della grave malnutrizione, da cui era affetto CC, sono rinvenibili nella compromissione della termoregolazione e nella bradicardia». Con riferimento a quest'ultima alterazione, la Corte di assise di appello di Roma ha osservato «che la predetta bradicardia atriale-giunzionale, evidenziata dagli ECG, non costituisce, come si è già detto, spia di un disturbo elettrico del cuore, con conseguente non necessità di cure, essendo ben tollerata emodinamicamente dal paziente. Essa, piuttosto, rappresenta un ulteriore sintomo della grave situazione di malnutrizione da cui era affetto il paziente, come è confermato dal fatto che nei soggetti anoressici nervosi generalmente constatato un rallentamento del battito cardiaco, cui deve aggiungersi la concomitante assunzione da parte di CC di farmaci bradicardizzanti quali AL (somministrato per il dolore sacro-coccigeo), il IN e il VO (necessari per la cura dell'epilessia)». Con riferimento all'insorgenza e all'evoluzione della sindrome da inanizione, la Corte di assise di appello di Roma ha osservato «che il 2 agosto 2007 il peso di NO CC era 60 chili, non lontano dal peso ideale di 61,3 kg, sicché il BMI (Body mass index indice di massa corporea) era di 22,01 chili/metro - quadro;
il 21 febbraio 2007 il peso era di 56 kg e il BMI era di 20,6 chili/metro quadro. Il 22 ottobre 2009, al momento del decesso egli aveva un peso, come si è detto, di circa 39/40 chili, ossia di 21 chili inferiore al peso ideale, di 20 chili inferiore a quello registrato ad agosto 2007 e di 4 chili al di sotto di quello che, probabilmente, aveva al momento dell'ingresso presso la Casa circondariale di IN LI (43/44 chili). Il BMI era, pertanto, di 14,6 chili/metro quadro;
si tratta di un valore di malnutrizione grave, peggiore di quelli di soggetti in digiuno non esitati in decesso e dell'ordine di grandezza di quello dei soggetti deceduti per sciopero della fame. Quanto precede conferma l'esattezza delle conclusioni dei periti circa le cause della morte di NO CC». Quanto all'evoluzione della sindrome, secondo la Corte di assise d'appello di Roma, come evidenziato a proposito del dato ponderale di NO CC, il peso di quest'ultimo, al momento dell'arresto e del suo ingresso presso la Casa circondariale di IN LI, era inferiore a quello, tenuto presente dai periti, di 50 chili, essendo quantificabile in circa 43-44 chili. Il BMI, in quel momento, era, quindi, di 16,38 chili\metro quadro e non di 18,4 chili\metro quadro, come 7 ष considerato dai periti, con la conseguenza che già prima del ricovero presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini, CC aveva un BMI indice di malnutrizione grave quoad vitam ossia, secondo la letteratura internazionale, al di sotto del "limite più basso accettabile">>. La Corte d'assise d'appello di Roma si è occupata, quindi, di analizzare la condotta degli imputati e, a tal fine, ha evidenziato che «prima del 19 ottobre 2009 la sintomatologia di NO CC, costituita sostanzialmente dall'estrema magrezza, mancanza di tessuto adiposo e di muscolatura, non consentiva di porre la diagnosi di "sindrome da inanizione", posto che i sanitari non conoscevano i dati ponderali del paziente registrati nel 2007 (né il risultato delle analisi eseguite presso l'ospedale Vannini nel settembre 2009), che i valori delle analisi, eseguite presso l'ospedale Fatebenefratelli, si discostavano di poco rispetto a quelli normali e che la bradicardia, rilevata al momento dell'ingresso presso l'ospedale Sandro Pertini, peraltro non approfondita per il rifiuto di CC di sottoporsi a ECG, non indicava un disturbo elettrico del cuore, senza contare che il paziente era stato ricoverato per tutt'altra patologia ossia per le lesioni lombo-sacrali». Tanto premesso, ad avviso della Corte d'assise d'appello di Roma il quadro sintomatologico diventa, invece, completo ed evidente con i risultati delle analisi del sangue e delle urine eseguiti il 19 ottobre 2009; da questo momento i sanitari, se avessero letto congiuntamente tutti i dati clinici, avrebbero potuto porre la corretta diagnosi». Dopo avere descritto le specifiche attività svolte dai medici, la Corte d'assise d'appello di Roma ha così concluso: «in sostanza, tutti i medici, che hanno curato il CC dopo il 19 ottobre 2009, pur avendo a disposizione tutti gli elementi per diagnosticare la sindrome da cui lo stesso era affetto, non ne hanno nemmeno sospettato l'esistenza e non hanno, pertanto, prestato le cure necessarie, individuate dagli esperti nella consulenza di un nutrizionista, che avrebbe potuto valutare la situazione metabolica, il bilancio idrico, e, successivamente, quando la situazione si è via via aggravata, nel ricovero dello stesso in un reparto di terapia intensiva». La Corte di assise di appello di Roma ha, quindi, escluso che la condotta descritta rientrasse nell'ambito della «colpa lieve», né che fosse configurabile un reciproco affidamento dei singoli imputati alla condotta dell'altro, evidenziando 8 che ciascun medico «ha colposamente omesso di valutare in modo complessivo la sintomatologia al fine di pervenire alla corretta diagnosi e di somministrare le cure appropriate». La Corte di assise di appello di Roma, appurato che la causa della morte è rinvenibile nella «sindrome da inanizione» e che i medici hanno colposamente omesso di porre la corretta diagnosi e attivare gli idonei strumenti terapeutici, ha ricercato il collegamento eziologico tra la condotta omessa e l'evento mortale, escludendo da subito la rilevanza delle critiche mosse dalle difese negli atti di appello secondo le quali, essendo CC un paziente di difficile gestione che aveva in varie occasioni rifiutato le visite, le cure e gli esami, se i medici, ove diagnosticata la sindrome, gli avessero proposto le terapie idonee salvargli la vita, egli non avrebbe verosimilmente prestato il consenso e non sarebbe stato quindi possibile evitare il suo decesso, sulla base del rilievo che è mancata una corretta, completa, e analitica informazione da parte del medico sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche. La Corte di assise di appello di Roma ha, quindi, concluso «che gli imputati si sono trovati, in realtà, dinanzi a una persona certamente molto magra, ma che non aveva subito il calo ponderale di più di 10 chili e le cui analisi, come si è sopra detto, non mostravano un importante alterazione dei valori, tenuto anche conto che i sanitari non conoscevano il dato ponderale registrato presso la ASL nel 2007 e non avevano a disposizione gli esami effettuati il 30 settembre 2009 presso il Pronto soccorso del Vannini», salvo poi soggiungere che «sono, invece, gli esami del 19 ottobre 2009, come si è detto, che rapportati a quelli del 16 e 17 ottobre 2009, indicano la grave situazione di malnutrizione del paziente (costante aumento dell'emoglobina e dell'ematocrito indice di concentrazione - da deidratazione;
aumento degli esami di funzionalità epatica [sic], compatibili con una malnutrizione e con la concentrazione plasmatica;
valore della glicemia di 40 mg/dl, indice di digiuno;
l'azotemia e la creatinina in aumento;
il peso specifico urinario (1028) superiore ai limiti massimi;
l'assenza di chetoni nelle urine, sintomo che corpo ha scarse o nulle riserve di grassi) ed è, pertanto, a partire da questo momento che i sanitari avrebbero dovuto sospettare che CC era affetto da inanizione e attivare, quindi, la consulenza di un бе nutrizionista per eseguire gli accertamenti metabolici e quelli del BPM necessari a porre la corretta diagnosi». A questo punto la Corte di assise di appello di Roma ha svolto il cd. giudizio controfattuale, formulando la seguente domanda: «ci si deve chiedere se ipotizzando che gli imputati il 19 ottobre 2009 alle 18:54 avessero diagnosticato la sindrome da inanizione e avessero, di conseguenza, consultato un nutrizionista e ricoverato CC in un reparto di terapia intensiva per alimentarlo e idratarlo, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, il suo decesso non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore». La Corte di assise di appello di Roma, quindi, ha ricordato che «i periti hanno affermato che l'allarme rosso era in atto con gli esami del 19 ottobre 2009 e che, da questo momento, CC per avere un trattamento appropriato doveva essere trasferito in un struttura di terapia intensiva. Un trasferimento e un trattamento immediato avrebbero probabilmente ancora consentito di recuperare il paziente. È intuibile che se il trasferimento del paziente fosse stato rimandato le di lui possibilità di sopravvivenza si sarebbero proporzionalmente progressivamente ridotte fino a raggiungere livelli molto bassi in data 20 ottobre 2009 e annullarsi in data 21 ottobre 2009». La Corte d'assise d'appello di Roma ha ritenuto di escludere ogni profilo di responsabilità in capo agli imputati RB, Di RL, FI e NO poiché sono venuti a conoscenza del risultato delle analisi solo a partire dal 20 ottobre 2009 «quando, in base a quanto sostenuto dagli stessi periti, la situazione era ormai definitivamente compromessa». Per quanto riguarda, invece, la posizione dell'imputato De CH PR, che è venuto a conoscenza degli esiti degli esami il 19 ottobre 2009, la Corte di assise di appello di Roma ha affermato «che il giudizio controfattuale espresso dai periti, in proposito, tradisce l'approssimazione del coefficiente di probabilità statistica, mancando una casistica di riferimento sul punto, visto che gli stessi periti riferiscono di essersi basati esclusivamente sull'esperienza di un membro del collegio peritale», soggiungendo che «i risultati delle analisi del 19 ottobre 10 2009, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, sono pervenuti, a causa di un disguido, nel reparto in cui era ricoverato il paziente soltanto alle ore 18:54 del 19 ottobre 2009 e che il 20 ottobre 2009, secondo i periti, le possibilità di sopravvivenza di NO CC, anche se trasferito in un reparto di terapia intensiva erano molto basse, con la conseguenza che non può ritenersi che vi fosse un'alta probabilità logica che in quelle poche ore si sarebbe salvata la vita del paziente o ridotto l'intensità lesiva della patologia». Oltre a tali elementi, a giudizio della Corte di assise di appello di Roma, deve essere tenuto presente che «la malnutrizione di CC era, a stare ai parametri indicati dai periti, in stato di avanzato rischio quoad vitam già a settembre 2009, come riconosciuto dal prof. Iapichino, e, a maggior ragione il 19 ottobre 2009, sicché non vi è un'elevata probabilità logica che eventuali presidi terapeutici posti in essere in tale data, peraltro nel tardo pomeriggio, avrebbero potuto salvare la vita del paziente o ridurre la lesività della malattia». In proposito, la Corte di assise di appello di Roma ha valorizzato con riguardo al peso di CC «che già prima del suo ingresso presso la struttura protetta, il suo BMI era di 14,6 chili/metro quadro, ossia di poco superiore a quello di 13 chili/metro quadro indicato dai periti come letale e significativamente inferiore a quello di 18,5 chili/metro quadro considerato il limite minimo accettabile». Da ultimo, la Corte di assise di appello di Roma, nel pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto, ha ritenuto di discostarsi dalle valutazioni dei periti i quali avevano adombrato «che le condizioni più gravi di CC, avendo al momento dell'ingresso presso il carcere di IN LI un peso molto inferiore a quello ivi registrato, incidano negativamente sulla posizione processuale degli imputati, che avrebbero dovuto, a maggior ragione, rendersi conto della malattia da cui il paziente era affetto, in quanto, come già evidenziato, l'estrema magrezza del CC a fronte di analisi che, fino al 19 ottobre 2009, non evidenziavano discostamenti rilevanti dei valori normali e del fatto che il ricovero era stato determinato da tutt'altra malattia, non è di per sé sufficiente a porre la corretta diagnosi».
5. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, formulando tre motivi di 11 P ricorso, tutti concernenti la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., motivi che, per ragioni sistematiche, saranno esposti in un diverso ordine.
5.1. Il Procuratore generale osserva, con il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, che sussiste il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza non valorizza le numerose risultanze probatorie da cui emerge che la grave situazione clinica di NO CC avrebbe dovuto risultare evidente ai sanitari fin dal 17 ottobre 2009, tanto che è lo stesso giudice di merito che ricorda i numerosi indici di tale condizione. In particolare, la contraddittorietà risulterebbe palese rispetto all'accertamento peritale nel quale si afferma che, già considerando i parametri ponderali registrati nel pomeriggio del 16 ottobre 2009 presso la Casa circondariale di IN LI, CC doveva essere da subito considerato affetto da un importante stato di malnutrizione, anche in relazione alla dichiarata celiachia, ancor più laddove tale conclusione è ancorata al dato ponderale, risultato indicato per eccesso in 50 kg, mentre secondo le conclusioni della Corte di merito tale dato deve essere collocato a un livello inferiore e perciò ancor più grave. Sempre con riferimento al vizio motivazionale concernente il palesarsi della grave condizione fin dal 17 ottobre 2009, la pubblica accusa ricorda le risultanze della perizia svolta in primo grado, evidenziando che «l'anemia macrocitica ben si accordava con una malnutrizione severa con deficit vitaminico, la iperazotemia con un catabolismo proteico a digiuno, la creatinina piuttosto bassa dovuta alla ridotta massa muscolare, la sodiemia sopra il limite massimo deponeva per una concentrazione da possibile deidratazione, cui si aggiunge una bradicardia giunzionale patologica risultante da ben due ECG eseguiti il 17 ottobre 2009 all'ingresso all'ospedale Pertini, altro chiaro segnale di malnutrizione come chiarito bene dai periti stessi» (vedi sentenza di primo grado), stigmatizzando che in ordine alla gravità e rilevanza della bradicardia il giudice di rinvio abbia totalmente sorvolato. Le censure sulla motivazione della sentenza si concentrano, quindi, sulla rilevanza della accertata bradicardia, tanto che la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui omette di considerare le conclusioni dei periti 12 бе sul punto che hanno definito detta bradicardia, con battiti di 46 e poi 42 al minuto, chiaramente patologica, mentre il giudice di merito avrebbe arbitrariamente affermato che si trattava di una bradicardia emodinamicamente ben tollerata. Analogo vizio motivazionale viene ravvisato con riguardo al determinismo del dolore provocato dalle fatture subite, per le quali CC era stato ricoverato, rispetto alla ingravescente bradicardia, ulteriormente aggravata dalle massicce dosi di antidolorifico somministrate, elementi che hanno ulteriormente fiaccato il fisico di CC. Il vizio della motivazione viene, poi, stigmatizzato con riguardo al ruolo di concausa del grave antefatto, e cioè del politraumatismo con fratture di vertebre sacrali e coccigee in danno di CC, che la Corte di assise di appello di Roma avrebbe totalmente accantonato nella ricostruzione degli elementi posti a base del giudizio, evidenziando in proposito che durante l'esame dei periti e dei consulenti nel corso del giudizio di primo grado era emersa la rilevanza concausale da attribuire al dolore causato dalle lesioni e in particolare dalla frattura vertebrale, lesioni che hanno determinato un ulteriore rallentamento del battito cardiaco (bradicardia). Con riguardo al medesimo episodio traumatico la pubblica accusa censura la motivazione della sentenza nella parte in cui illogicamente e contraddittoriamente, dopo avere ricordato che CC si trovava ricoverato proprio a causa delle lesioni subite, omette di valorizzare le risultanze peritali con riguardo al determinismo del dolore rispetto all'evento morte;
in particolare, viene evidenziata la conclusione del perito cardiologo il quale ha affermato che questa bradicardia compatibile in parte con la predisposizione costituzionale, in parte col deperimento organico che aveva in quel momento, alla quale possono essere sovrapposti altri fattori, come i farmaci che prendeva, alcuni farmaci antidolorifici e i farmaci antiepilettici che prendeva per l'epilessia sono tutti farmaci che, come effetto collaterale, possono rallentare il battito e anche stimoli dolorosi, in quel momento aveva dolore, possono, attraverso un meccanismo che noi chiamiamo ipertono vagale, contribuire a rallentare il battito».
5.2. Il Procuratore generale osserva, con il primo motivo di ricorso, che sussiste il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al cd. 13 T giudizio controfattuale per effetto del quale il giudice del rinvio giunge a escludere che, se si fosse diagnosticata da parte degli imputati la sindrome da inanizione il 19 ottobre 2009 alle 18:54 e si fossero attivati tutti i presidi terapeutici, il decesso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore. In particolare, la pubblica accusa evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si discosta dalle valutazioni peritali, con riferimento alle prospettive di salvezza o di cura del paziente per il giorno 20 ottobre 2009, ritenendo che la Corte di assise di appello di Roma abbia male interpretato le affermazioni dei periti i quali avevano affermato «che le di lui possibilità di sopravvivenza si sarebbero proporzionalmente e progressivamente ridotte, fino a raggiungere livelli molto bassi in data 20 ottobre 2009», senza che da ciò si possa dedurre, come erroneamente fatto in sentenza, che «la situazione era ormai definitivamente compromessa». La censura, poi, si focalizza sulla responsabilità dell'imputato De CH PR, che aveva avuto la disponibilità degli esami già nel tardo pomeriggio del 19 ottobre 2009, nella parte in cui il giudice di merito esclude la responsabilità di questi affermando che «il giudizio controfattuale espresso dai periti, in proposito, tradisce l'approssimazione del coefficiente di probabilità statistica>>; osserva il procuratore ricorrente che i periti, invece hanno affermato con riferimento al giorno 19 ottobre 2009 «che un trasferimento e un trattamento immediato avrebbero probabilmente ancora consentito di recuperare il paziente», così rendendo palese l'illogicità e contraddittorietà della motivazione che arriva ad attribuire ai periti un giudizio approssimativo mentre i medesimi si sarebbero espressi nel senso dell'alta probabilità della salvezza del paziente, peraltro dimenticando che la Corte il paziente già si trovava ricoverato in ospedale e che pertanto sarebbe stato sicuramente più agevole, efficace e immediato ogni ricorso a qualsivoglia terapia tanto che il giudizio di alta probabilità logica, se correttamente sviluppato, avrebbe dovuto condurre la Corte di assise di appello di Roma a conclusioni diverse.
6. Hanno depositato memoria difensiva alcuni imputati.
6.1. La difesa di LA NO ha depositato una memoria in data 22 marzo 2017 con la quale esprime le proprie considerazioni in merito al ricorso 14k del Procuratore generale, segnalando l'inammissibilità dello stesso perché contenente censure in fatto, e rinnovando le eccezioni di inutilizzabilità già formulate nel corso del giudizio di merito con riguardo all'accertamento autoptico eseguito senza dare avviso a LA NO, non ancora indagata, ma di fatto da ritenersi tale.
6.2. La difesa di IL Di RL ha depositato una memoria in data 30 marzo 2017 con la quale esprime le proprie considerazioni in merito al ricorso del Procuratore generale, segnalando l'inammissibilità dello stesso perché contenente censure in fatto e in quanto errato nell'impostazione poiché in tema di causalità omissiva è necessario che l'azione supposta come corretta sarebbe stata certamente in grado di evitare l'evento, mentre i periti hanno compiuto un giudizio di mera possibilità o probabilità. L'impugnazione del Pubblico ministero sarebbe, del pari, inammissibile laddove, proponendo una ricostruzione fattuale diversa rispetto a quella del giudice di merito, si sforza di retrodatare al 17 ottobre 2009 l'insorgenza dei segnali della condizione patologica dell'inanizione, come pure laddove attribuisce rilevanza concausale al poli-traumatismo subito da CC e alla bradicardia giunzionale, con ciò andando oltre le risultanze peritali le quali consentono unicamente di affermare che la concorrenza di cause non possa essere esclusa.
6.3. La difesa di AN RB ha depositato una memoria in data 31 marzo 2017, nella quale formula rilievi analoghi a quelli esposti nella memoria di IL Di RL, di cui al precedente paragrafo 6.2. Sottolinea, inoltre, che il del Pubblico ministero sarebbe contraddittorio nella parte in cui postula che la causa della morte consista nelle lesioni vertebrali derivanti dalla reiterate percosse subite da CC, per le quali si procede separatamente, cercando comunque di sostenere una insussistente rilevanza causale della condotta dei sanitari. Nel merito, infine, evidenzia che, secondo la ricostruzione operata dal Pubblico ministero, l'imputata RB sarebbe del tutto estranea ai fatti, tenuto conto che la stessa è entrata in servizio nel pomeriggio del 21 ottobre 2009, quando ormai, anche secondo i periti, la situazione clinica di CC era irrecuperabile.
6.4. La difesa di AL FI ha depositato una memoria in data 3 aprile 2017 con la quale esprime le proprie considerazioni in merito al ricorso del Procuratore 15 F generale, segnalando l'inammissibilità dello stesso perché contenente censure generiche e in fatto. L'impugnazione del Pubblico ministero sarebbe, del pari, inammissibile laddove attribuisce rilevanza alla bradicardia. Nel merito, infine, evidenzia che secondo la ricostruzione operata dal Pubblico ministero, l'imputato FI sarebbe del tutto estraneo ai fatti, tenuto conto che il medesimo ha avuto conoscenza delle condizioni di CC solo il 21 ottobre 2009 quando ormai, secondo i periti e la Corte di merito, la situazione clinica era irrecuperabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato con riguardo al denunciato vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità della sentenza, derivante, anche, dall'elusione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità nel disporre l'annullamento con rinvio della precedente sentenza di assoluzione. Sarà di seguito analizzata la decisione con riguardo alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, per poi esaminare nel paragrafo n. 3 gli ulteriori vizi intrinseci della decisione.
1.1. Nel 2015 questa Corte di legittimità aveva, infatti, ricordato che il caso oggetto del giudizio aveva per oggetto una particolare fattispecie di reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione che è realizzato da chi, nello svolgimento dell'attività professionale medico-chirurgica, viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia, non impedendo il verificarsi dell'evento lesivo. La Corte di cassazione, nel procedere all'annullamento, evidenziava il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva affermato la «mancanza di certezze≫ sulla causa materiale della morte della persona offesa, desunta dal giudice di secondo grado dalla circostanza che «le quattro diverse ipotesi avanzate al riguardo, da parte dei periti di ufficio (morte per sindrome da inanizione), dei consulenti del pubblico ministero (morte per insufficienza cardio- circolatoria acuta per brachicardia), delle parti civili (morte per esiti di vescica neurologica) e degli imputati (morte cardiaca improvvisa), tutti esperti di chiara 16 F 1 fama, non hanno fornito una spiegazione esaustiva e convincente del decesso di NO CC». Il vizio motivazionale veniva così stigmatizzato: «la corte territoriale, al fine di discostarsi dalle conclusioni cui erano giunti i periti di ufficio nominati dal giudice di primo grado, che avevano individuato la causa materiale della morte del CC in una sindrome da inanizione (dal latino inanis, cioè "vuoto", consistente negli effetti della soppressione completa o della riduzione sotto il minimo necessario dell'alimentazione), ha impiegato una tecnica argomentativa con la quale si condividono, solo nella capacità di opporsi a ciascuna delle tesi contrarie, le conclusioni cui sono giunti i consulenti delle parti, senza giungere al punto, dunque, di fare proprie le suddette conclusioni (rectius: una di esse) in ordine alla causa della morte del CC. Siffatto modo di argomentare, caratterizzato da un'utilizzazione frammentaria dei risultati del sapere tecnico- scientifico di cui sono portatori i consulenti di parte, non solo è affetto da evidente contraddittorietà, nel momento in cui la stessa corte territoriale esclude che la morte del CC possa essere stata causata da un evento improvviso ed imprevedibile (come sostenuto, invece, dai consulenti degli imputati), ma si traduce in un vero e proprio non liquet, vale a dire in un sostanziale (e inammissibile) rifiuto di fornire adeguata risposta al fondamentale interrogativo sull'esistenza del nesso di causalità, che andava (e va) risolto attraverso un corretto governo dei principi in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale». La Corte evidenziava, poi, che nella «delicata opera di ricostruzione dei dati del sapere scientifico e di valutazione della inferenza di essi rispetto alle particolarità del caso concreto, secondo le regole proprie del ragionamento induttivo, non può, peraltro, non rilevarsi una diversa incidenza delle risultanze peritali, rispetto a quelle dei consulenti di parte. La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen., costruendo su tale distinzione il diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, non condivise da consulenti di parte, non dovrà 17 g per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti;
ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito (cfr., Cass., sez. I, 11.11.1993, n. 11706, rv. 196076; Cass., sez. I, 11.5.1998, n. 6528, rv. 210712)». La Corte rilevava, ancora, che «del pari evidente è la manifesta illogicità dell'argomentazione con la quale la corte territoriale ha escluso di procedere ad un nuovo accertamento peritale, sul presupposto "che non residuano aspetti delle condizioni fisiche di CC che non siano stati già esplorati e valutati dagli esperti nominati", scontando una nuova indagine peritale "l'impossibilità di riscontrare, sulla salma di NO CC, quanto rilevabile dalla documentazione degli accertamenti eseguiti" (cfr. p. 52). La manifesta illogicità di siffatto passaggio motivazionale risiede nella circostanza (dalla stessa corte territoriale posta a fondamento della propria decisione) che la "esplorazione" e la "valutazione" delle condizioni fisiche del CC hanno dato esiti confliggenti, per cui l'inutilità di un supplemento peritale, finalizzato ad ottenere (ove possibile, secondo le leggi della scienza medica) una risposta tranquillizzante in termini di certezza processuale sulla causa materiale della morte del CC, non poteva logicamente farsi discendere dalla condizione di incertezza determinata dalle diverse opinioni degli esperti sul punto. Del resto un nuovo accertamento peritale, proprio per l'imponente mole del materiale probatorio acquisito agli atti, di cui dà contezza il giudice di secondo grado, materiale su cui avrebbe potuto svolgersi, in ipotesi, la nuova attività peritale, giovandosi anche dei contributi già forniti dai diversi esperti, non può ritenersi di per sé impedito dalla (affermata) impossibilità di effettuare riscontri sulla salma del CC». Da ultimo, il giudice di legittimità segnalava al giudice di rinvio che la presenza di indici rivelatori di stati patologici preesistenti, concomitanti con il politraumatismo per il quale il CC era stato ricoverato, su cui insiste la corte territoriale per sottolineare come, per tale ragione, fossero "di non facile interpretazione le iniziali modificazioni di alcuni valori (come quello 18 dell'azotemia) registrate dopo gli esami del 19 e del 21 ottobre" (cfr. p. 58), avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione ed approfondimento, secondo i principi tipici della cd. diagnosi differenziale, alla luce dei quali quando il sanitario si trova di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale (cfr. Cass., sez. V, 4.7.2014, n. 52411, Rv. 261363)».
1.2. Così riassunto il contenuto della decisione che ha dato luogo alla sentenza impugnata, deve rammentarsi che «a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame» (Sez. 5, Sentenza n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811). In tale ottica, la Corte di assise di appello era chiamata a individuare la causa della morte di NO CC secondo il proprio libero convincimento, ma senza trascurare la ricostruzione ritenuta maggiormente attendibile dal punto - di vista soggettivo - offerta dai periti d'ufficio, salvo motivatamente discostarsi da essa, eventualmente integrando l'attività tecnica per colmare eventuali lacune o incertezze. La Corte di assise di appello ha affermato di condividere le conclusioni dei periti d'ufficio tanto che, per oltre 50 pagine della sentenza, ha ampiamente illustrato le ragioni di tale convincimento, peraltro rifacendosi al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado che era giunto a dichiarare la responsabilità degli imputati. In sintesi, la sentenza impugnata identifica la causa della morte nella sindrome da inanizione: NO CC è morto di fame e sete. La proclamata adesione alle conclusioni dei periti è, in realtà, meramente apparente poiché, fin dalle prime battute, l'apparato motivazionale pone in secondo piano numerosi elementi che, invece, avevano formato oggetto di ampia considerazione nel primo grado di giudizio, sia con riguardo all'esistenza di altre accertate contingenze (lesioni iatrogene causate all'atto dell'arresto; assunzione 19 di farmaci bradicardizzanti), sia con riguardo al giudizio controfattuale che è sbrigativamente risolto con una lettura meramente letterale delle conclusioni peritali. Nelle ultime pagine della sentenza, infatti, la Corte di assise di appello, dopo avere aspramente stigmatizzato le numerose e gravi condotte dei sanitari, si è discostata dalle conclusioni peritali per quello che concerne il giudizio controfattuale, escludendo la rilevanza causale delle omissioni accertate, così assolvendo tutti gli imputati per insussistenza del fatto, incentrando la motivazione unicamente sull'esegesi di una singola espressione usata dai periti, obliterando le restanti ampie e argomentate conclusioni degli stessi.
2. Nel presente paragrafo saranno analizzati i vizi motivazionali dell'apparato argomentativo concernenti il rapporto con la precedente decisione di annullamento, riservando al paragrafo n. 3 l'esame delle incongruenze, illogicità e contraddittorietà della motivazione concernenti il giudizio controfattuale. 2.1. È stato violato, innanzitutto, il percorso metodologico indicato dalla Corte di cassazione in occasione del primo annullamento, poiché il giudice di rinvio, dopo avere fatto proprie le conclusioni dei periti di ufficio, ha impiegato la propria scienza privata per discostarsi da esse sulla specifica questione della capacità delle condotte prescritte di impedire l'evento, senza procedere, come invece era stato indicato in sede di legittimità, agli ulteriori approfondimenti tecnici sui temi che fossero rimasti dubbi. A tale proposito, appare evidente che la valutazione in questione, già effettuata dai periti nell'elaborato poi sottoposto al contraddittorio delle parti, oltre a richiedere specifiche competenze professionali in varie branche della medicina, non si basa su un singolo elemento di fatto, ma sulla complessiva disamina di numerosi fatti, sintomi e comportamenti, tanto che la semplice negazione di uno di essi non impinge necessariamente le conclusioni raggiunte dai periti fino al punto da ribaltarle come era stato metodologicamente - ' evidenziato in sede di legittimità. 2.2. È stato, infine, obliterato l'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni dei periti d'ufficio. Su tale ultimo aspetto, infatti, deve ricordarsi il costante orientamento di legittimità, già affermatosi sotto il vigore del vecchio codice, secondo il quale in 20 ष tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni. Al riguardo, il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale;
nel caso contrario, ha obbligo di motivare il dissenso ed evidenziare gli elementi in contrasto sulla base dei quali ritenga di ripudiare l'atto processuale di valutazione critico-probatoria>> (Sez. 4, Sentenza n. 7591 del 20/04/1989, Pregotto, Rv. 181382). Va soggiunto che ove il giudice ripudi le conclusioni dei periti, per non esporsi al vizio di motivazione, deve esporre congruamente e logicamente le ragioni del dissenso. Di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata che ha, quindi, eluso il compito affidatole in sede di rinvio e ha, altresì, illogicamente e non congruamente motivato le conclusioni assunte in contrasto con le risultanze peritali.
3. Come si è accennato all'inizio del paragrafo precedente, la sentenza impugnata presenta anche altri vizi motivazionali, per omissione, contraddittorietà e illogicità, vizi che derivano da una lettura parcellizzata e superficiale delle emergenze probatorie, non essendo stata fornita logica spiegazione ad alcune asserzioni contenute nella motivazione ed essendo stati obliterati significativi elementi del ragionamento probatorio oggetto della sentenza di primo grado, tanto che il percorso argomentativo si presenta incoerente e manchevole sotto vari aspetti. Emergono, altresì, errori logici, che si riflettono in vizi motivazionali, nell'applicazione della regola di giudizio propria della causalità omissiva che saranno esaminati al paragrafo n.
4. rammentarsi i principali approdi 3.1. Preliminarmente, devono giurisprudenziali sul tema del nesso di causalità nei reati omissivi impropri.
3.1.1. La sentenza SU Franzese ha affermato che «nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione 21 che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva» (Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Si noti che nel caso oggetto del giudizio era stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente. È importante evidenziare, nei limiti di trattazione necessari per la risoluzione della questione oggetto del presente giudizio tenuto conto che il principio sopra ricordato è stato formalmente richiamato nella decisione impugnata, che la sentenza SU Franzese, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della «causalità umana» quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, ha, poi, confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante alla sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di copertura>> consentono di ritenere aver provocato l'evento. Fatte queste premesse, le Sezioni Unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di certezza processuale», non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, a un giudizio di responsabilità caratterizzato da «alto grado di credibilità razionale». In quest'ottica, secondo la sentenza citata, «non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche 22 universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico "prossimo a 1", cioè alla "certezza", quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento». Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le Sezioni Unite Franzese traggono la conclusione che la «certezza processuale» può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio-bassi di probabilità (cd. frequentista) quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. È inadeguato, infatti, secondo la sentenza Franzese, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici, mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi, tanto che le SU mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla probabilità logica» che, rispetto alla «probabilità statistica», consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Soltanto con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità, in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, con criteri non diversi «dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p.» al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che «esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio».
3.1.2. La giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco dell'autorevole pronuncia sopra illustrata, ha precisato che «è configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, sebbene non fondato su una legge scientifica di -per l'assenza di una spiegazione di natura universale o meramente statistica rilevazione di frequenza dei casi esaminati ma su generalizzate massime di - esperienza e del senso comune, sia stato comunque ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio 23 disponibili, criticamente esaminati (Sez. 4, Sentenza n. 29889 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257073). Il caso deciso con la sentenza citata aveva per oggetto la ritenuta responsabilità di un sanitario del pronto soccorso per il decesso di un paziente al quale non era stato diagnosticato un infarto acuto del miocardio per cui era stato omesso il trasferimento presso un'unità coronarica per l'esecuzione di un intervento chirurgico che avrebbe avuto un'elevata probabilità risolutiva. Analogo principio, concernente la possibilità che il giudizio controfattuale sia affidato a massime di esperienza o di senso comune, è affermato da Sez. 4, Sentenza n. 7026 del 15/10/2002 dep. 2003, Loi, Rv. 223749, secondo la quale è configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati bensì su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati».
3.1.3. Particolarmente attinente alla specifica situazione oggetto del presente giudizio, sia con riguardo al fenomeno della disidratazione sia con riferimento alla particolare condizione del paziente (soggetto in condizioni di inferiorità e sottoposto all'altrui potere), è il caso deciso da Sez. 4, Sentenza n. 40183 del 23/06/2004, Ferrari, Rv. 229834; detta sentenza ha stabilito che in tema di colpa professionale, risponde di lesioni colpose gravissime il medico che in violazione dei dettami della scienza medica e per imperizia e negligenza - abbia mancato di rilevare i rischi di grave disidratazione cui la vittima (un bambino di quindici mesi rimasto successivamente affetto da gravissime e permanenti disfunzioni fisiche e neurologiche) andava incontro a causa di vomito e diarrea, e abbia omesso quindi di ordinare l'immediato ricovero del piccolo paziente limitandosi soltanto a consigliare la somministrazione di liquidi per via orale». Con la decisione citata la Corte, rigettando il ricorso dell'imputato, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di appello soprattutto con riferimento all'uso dei criteri interpretativi concernenti la valutazione della verificabilità 24 dell'evento, alla luce di parametri di valutazione fondati sulla probabilità logica e sul giudizio controfattuale consistente nella «messa tra parentesi» della condotta incriminata. La Corte di legittimità ha messo in evidenza che «proprio la valutazione di tipo probabilistico logico, e quindi non meramente statistica o meramente probabilistica, consente di confermare l'esistenza del nesso di condizionamento non solo in caso di certezza, vera o presunta, ma altresì nei casi in cui questa conclusione sia assistita da credibilità razionale. Quindi, alla mera operazione matematica va sostituita una metodologia concreta in cui la statistica e le leggi scientifiche possono essere di supporto, ma non decisive, come hanno ritenuto le sezioni unite. D'altronde, nel caso di reato omissivo per colpa professionale le variabili, anche in caso di intervento medico adeguato, sono tante e tali da non potere pressoché mai dare la certezza assoluta del successo terapeutico (100%). Si pensi ad esempio a un intervento chirurgico omesso, e che statisticamente ha il 75% di possibilità di successo, per problemi derivanti da anestesia o altro, mentre l'inerzia del medico causa la sicura morte del paziente. È evidente che in tali casi la probabilità logica è il criterio adeguato per valutare la responsabilità professionale, ponendosi tale criterio anche come equilibrio tra la colpevolizzazione ingiustificata di un'intera categoria professionale e una sorta di impunità dell'intera categoria. Nella specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che le omissioni di un tempestivo intervento di infusione di sostanza reidratante, da effettuare in ambiente ospedaliero, e l'imperizia di diagnosticare, anche per negligenza, e cioè sottovalutazione del caso, in tempo più rapido le insidiose forme della malattia, si pongono come antecedenti causali penalmente rilevanti ex art. 40 cod. pen.»>.
3.1.4. Anche la sentenza Sez. 4, Sentenza n. 17379 del 21/01/2003, PC in proc. De Paula, Rv. 225317, è particolarmente utile per saggiare il percorso motivazionale della sentenza impugnata in quanto analizza la problematica, comune al caso in esame, della corretta informazione della situazione e dei rischi cui è esposto il paziente. La citata sentenza ha affermato che «in tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza della recidiva di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel 25 4 giudizio controfattuale, vi è l'altissima probabilità che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello, radioterapico, già praticato all'esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso». Nella sentenza si è affermato che anche a fronte di un evento ineluttabile non può escludersi la responsabilità del medico che non si attivi né porti a conoscenza della situazione il paziente, ciò incidendo sulla durata della vita, in quanto anche l'accelerare la morte equivale a cagionarla, e sicuramente l'inerzia ha escluso ogni possibilità di allungamento della vita, in quanto c'erano altre scelte praticabili.
3.2. Dalla complessiva disamina della giurisprudenza di legittimità emerge, con riferimento ai richiamati principi interpretativi specificamente attinenti il giudizio controfattuale nella causalità omissiva, una specifica regola di giudizio, non sempre facilmente sintetizzabile in una massima, che impone al giudice di sottoporre alla verifica controfattuale tutti gli elementi che sono risultati determinanti nel percorso causale e di operare tale verifica secondo una valutazione di tipo probabilistico logico, e quindi non meramente statistica o meramente probabilistica, in grado di confermare l'esistenza del nesso di condizionamento non solo in caso di certezza, vera o presunta, ma altresì nei casi in cui questa conclusione sia assistita da elevata credibilità razionale. Alla mera operazione matematica, dunque, va sostituita una metodologia concreta in cui la statistica e le leggi scientifiche possono essere di supporto, ma non si rivelano decisive, come hanno ritenuto le Sezioni Unite Franzese, essendosi evidenziato che nel caso di reato omissivo per colpa professionale le variabili, anche in caso d'intervento medico adeguato, sono tante e tali da non potere pressoché mai dare la certezza assoluta del successo terapeutico.
3.3. Ciò premesso, il problema che si pone nel presente processo consiste nella necessità di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la valutazione sull'inefficienza causale delle condotte dei medici, già accertate come colpose. A parere del Collegio la sentenza impugnata, pur prestando formale ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite Franzese, in realtà ha omesso di motivare su alcuni passaggi fondamentali ed è incorsa, altresì, in un errore di diritto 26 T nell'interpretazione dell'art. 40 cod. pen. e, comunque, in un vizio di motivazione con specifico riferimento al giudizio controfattuale.
3.3.1. Poste le sopra esposte premesse attinenti al giudizio controfattuale, va evidenziato che, nel caso oggetto del giudizio, il giudice di primo grado, poggiandosi sulle ritenute coerenti valutazioni dei periti, aveva evidenziato, proprio con riguardo al giudizio controfattuale relativo alla mancata diagnosi della sindrome da inanizione, che determinate conoscenze devono essere pretese in un contesto ospedaliero e, in particolare, in una struttura di medicina protetta come quella dell'ospedale Pertini, perché ivi sono ricoverati unicamente soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale che spesso attuano lo sciopero della fame e pratiche simili. Sotto questo profilo, infatti, appare illogico e contraddittorio l'apparato motivazionale della sentenza impugnata laddove non si confronta, nell'ambito del giudizio controfattuale, con l'accertata intempestività e inadeguatezza delle cure derivanti dal comportamento palesemente inattivo dei medici, tanto che il rimprovero mosso agli stessi è confinato nella sentenza impugnata al solo - - profilo della colpa, senza che, invece, ne sia colto il rilievo eziologico, ben evidenziato dal primo giudice e dai periti. Questi, infatti, avevano evidenziato, nell'ottica indicata, che le condizioni generali di NO CC erano state sempre sottovalutate e che gli esami diagnostici erano disposti in modo automatico e routinario, senza una finalità precisa e quasi con disinteresse, così contribuendo al progressivo aggravamento delle condizioni del paziente, rimasto totalmente all'oscuro della situazione in cui si trovava, nonostante i sanitari avessero in proposito uno specifico obbligo d'informazione. Sotto tale angolo visuale, infatti, la sentenza impugnata non si confronta con le argomentazioni della decisione di primo grado, tanto da apparire illogica e manchevole. Era stato evidenziato, senza che, tra l'altro, sul punto le difese siano mai state in grado di dedurre argomenti di segno contrario, che dalla mancata diagnosi sono derivati in primis accertamenti e terapie inidonei. Questa considerazione, che il giudice di appello mostra di condividere, è stata, però, del tutto obliterata nel percorso motivazionale del giudizio controfattuale come se non fosse, in realtà, una delle principali condotte 27 doverose non tenute dai sanitari, la cui efficacia causale doveva essere, invece, vagliata, alla stregua del giudizio ipotetico proprio di tale contesto, supponendo come effettuata tale corretta diagnosi.
3.3.2. In secondo luogo, era stato posto in evidenza che NO CC non era stato informato dei rischi cui andava incontro proseguendo nel rifiutare cibo e acqua, ovvero assumendone quantità palesemente insufficienti. Si è stabilito, con concorde valutazione dei giudici di merito, che il rifiuto di CC non era consapevole e, quindi, non effettivo, essendosi trincerati i medici dietro un mero adempimento burocratico che non ha, in effetti, neppure coinvolto la struttura gerarchica. Secondo entrambi i giudici di merito, i medici non hanno indagato sui motivi del rifiuto, laddove, invece, il loro preciso dovere era di cercare di individuare e rimuovere i motivi del rifiuto, ancor più in considerazione del fatto che CC richiedeva costantemente di mettersi in contatto con il proprio difensore, chiaro indice di un rifiuto «di protesta» e perciò agevolmente superabile. La Corte di secondo grado, dopo avere evidenziato che i medici non hanno gestito in alcun modo il rifiuto opposto da CC, omette di valorizzarne, nell'ottica del giudizio controfattuale, la specifica rilevanza ipotizzando che il comportamento dovuto (informazione chiara e completa sulla situazione e sui rischi, sia nei confronti del paziente, sia con riguardo ai famigliari;
reale tentativo di rimuovere il rifiuto opposto;
azioni volte ad alimentare per via parenterale;
trattamento sanitario obbligatorio) sia stato in realtà tenuto, valutandone l'effettiva capacità di evitare l'evento.
3.3.3. Un terzo profilo di palese contraddittorietà dell'apparato motivazione, che sfocia altresì nell'illogicità manifesta, è costituito dalla questione del peso e della possibile erronea registrazione di esso al momento dell'ingresso nel carcere di IN LI. Premesso che, sul punto, la sentenza di secondo grado palesa un'ulteriore invasione di campo nel settore biomedico, tanto che la stessa si dilunga in valutazione tecniche sull'indice di massa corporea, giungendo, per giunta, a rideterminarlo in base alla propria scienza privata, la motivazione appare scarsamente coerente con i dati di fatto e del tutto illogica e contraddittoria nelle conclusioni che trae da tale indimostrato assunto. 28 Già nel corso del giudizio di primo grado era stata analizzata la specifica problematica del peso di NO CC, tanto che il primo giudice aveva logicamente affermato che, qualora il peso reale fosse stato effettivamente inferiore a quello registrato a IN LI, tale elemento avrebbe, ancor più, dovuto indurre i medici a valutare le reali condizioni del paziente (evidentemente neppure pesato all'ingresso al Pertini), così da rendere ulteriormente evidente lo stato di malnutrizione di CC che si presentava, in effetti, patologico, conclusione che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad assumere le necessarie iniziative. Anche in questo caso, giudice di secondo grado oblitera completamente nel giudizio controfattuale di ipotizzare come adempiuta la doverosa valorizzazione dell'elemento ponderale, non domandandosi se l'accertamento della malnutrizione effettuato al momento del ricovero al Pertini avrebbe evitato l'evento, omettendo di valorizzare proprio la mancata considerazione del minor peso ritenuto dal secondo giudice.
4. Alla luce delle sopra esposte emergenze, peraltro solo esemplificativamente illustrate in questa sede allo scopo di porre in luce i principali gravi vizi motivazionali della sentenza, è utile sottolineare che numerosi erano gli antecedenti causali, tutti pertinenti alla sindrome da inanizione, che avrebbero dovuto essere sottoposti al giudizio controfattuale e che detto giudizio è stato compiuto in modo del tutto errato, contraddittorio e illogico. Infatti, è opinione del Collegio che il giudizio controfattuale, quando deve essere compiuto nell'ambito di un percorso causale progressivo e multifattoriale, non possa limitarsi a esaminare il decorso causale nel suo punto terminale più prossimo all'evento, così, di fatto, da vagliare uno soltanto degli anelli della catena degli avvenimenti, tanto da saggiare la tenuta della spiegazione causale nell'ottica della sostituzione di un solo comportamento doveroso. Tale erroneo approccio ha indotto il giudice a trascurare il proprio dovere di verificare, sulla base del giudizio ipotetico di probabilità razionale condotto ex post, la capacità esplicativa del percorso causale che è stato individuato sulla base di complessi fattori convergenti. 29 Seguendo tale erronea impostazione del giudizio controfattuale, giudice di appello è giunto a un'ingiustificata semplificazione del proprio compito e, per conseguenza, si è arreso davanti alla difficoltà di accertare le responsabilità di coloro che, ricoprendo specifiche posizioni di garanzia, avevano posto in essere una serie di comportamenti giudicati gravemente negligenti. Per tale via è stato, paradossalmente, premiato il ritardo nella diagnosi e cura di NO CC, avendo il giudice di secondo grado escluso l'esistenza del nesso di causa in base a un giudizio controfattuale che non ha tenuto conto di erroneamentetutti i comportamenti negligenti, ma che si è limitato - a scrutinare l'idoneità esplicativa dell'individuato nesso di causalità, rispetto alla certezza che il comportamento doveroso fosse in grado di evitare l'evento. Nel caso oggetto del processo, infatti, oltre ai già indicati vizi motivazionali relativi all'elusione delle indicazioni metodologiche fornite nel giudizio di legittimità e del dovere di motivazione rafforzata con riguardo alla divaricazione dalle conclusioni peritali, il giudizio controfattuale è stato compiuto in modo semplicistico, perché puramente nominalistico, e onnicomprensivo, senza cioè sottoporre a concreta verifica tutti gli antecedenti causali dell'evento, riducendo la verifica ipotetica al raffronto «uno a uno» tra la causa della morte (sindrome da inanizione) e l'astratta condotta doverosa.
4.1. La sentenza è viziata anche sotto altro rilevante profilo, attinente proprio al criterio logico da applicare nel giudizio controfattuale. - nonAl quesito in cui si compendia il risultato del giudizio controfattuale - può darsi, in effetti, una risposta di tipo proporzionale, ma occorre pervenire a un giudizio ispirato ai criteri della probabilità logica che si esprima in termini di elevata credibilità razionale nel senso che, valutate le caratteristiche del caso specifico, il giudice avrebbe dovuto accertare se, con l'adozione delle regole di condotta richieste ed esigibili, si sarebbe evitato il verificarsi dell'evento al di là di ogni ragionevole dubbio. In questi termini, giudizio compiuto dalla Corte d'assise d'appello di Roma è del tutto errato e illogico. Il giudizio della Corte di assise di appello di Roma è viziato dal punto di vista motivazionale nell'applicazione della regola di giudizio laddove, dopo avere ricordato che «i periti hanno affermato che l'allarme rosso era in atto con gli esami del 19 ottobre 2009 e che, da questo momento, CC per avere un 30 A trattamento appropriato doveva essere trasferito in una struttura di terapia intensiva», esclude ogni profilo di responsabilità in capo agli imputati RB, Di RL, FI e NO, nonostante la Corte riconosca che «un trasferimento e un trattamento immediato avrebbero probabilmente ancora consentito di recuperare il paziente», valorizzando la circostanza che i suddetti erano venuti a conoscenza del risultato delle analisi solo a partire dal 20 ottobre 2009 «quando, in base a quanto sostenuto dagli stessi periti, la situazione era ormai definitivamente compromessa», omettendo però di considerare il contributo causale offerto dagli stessi con riguardo ai doveri diagnostici e di informazione, che sono risultati del tutto omessi, e alla accertata esistenza di gravi omissioni dei doveri di cura e assistenza, risalenti già alla data del 17 ottobre 2009, che avrebbero dovuto imporre una verifica controfattuale più penetrante, tanto che la Corte di assise di appello di Roma ha riconosciuto «che gli esperti nominati dalla Corte di assise hanno ritenuto che i parametri ponderali registrati nel pomeriggio del 16 ottobre 2009 presso la Casa circondariale di IN LI, considerati in relazione alla diagnosi di morbo celiaco, e gli esami eseguiti nel pomeriggio del 17 ottobre 2009 presso l'ospedale Fatebenefratelli indicavano già un importante stato di malnutrizione, che andava adeguatamente monitorato con adeguati accertamenti ed esami». In sostanza, quando la condotta colposa censurata consiste nella totale omissione di cura e assistenza, omissione caratterizzata dal sordo disinteresse alle condizioni del paziente, il giudizio controfattuale deve porre in verifica di efficacia qualsiasi intervento doveroso e cioè in ultima analisi il semplice - - rispetto dell'impegno di Ippocrate. In questo caso, infatti, non si tratta di porre in verifica una specifica condotta curativa caratterizzata da particolare difficoltà tecnica o da significativa abilità diagnostica, ma, semplicemente, l'adempimento del generico dovere di anamnesi e «ascolto» del paziente, cosicché, allorquando si debba verificare il nesso di causa con riguardo alla tempestività dell'intervento, lo sguardo del giudice deve rivolgersi all'indietro verso qualsivoglia condotta omissiva antecedente, perché al contrario sarebbe premiato il medico neghittoso e distratto che trascuri il giuramento di Ippocrate. Per quanto riguarda la posizione dell'imputato De CH PR, che è venuto a conoscenza degli esiti degli esami il 19 ottobre 2009, la Corte di assise 31 + di appello di Roma ha affermato «che il giudizio controfattuale espresso dai periti, in proposito, tradisce l'approssimazione del coefficiente di probabilità statistica, mancando una casistica di riferimento sul punto, visto che gli stessi periti riferiscono di essersi basati esclusivamente sull'esperienza di un membro del collegio peritale», affermazione del tutto errata poiché omette di considerare le decisive argomentazioni svolte dai periti con riguardo alla letteratura scientifica relativa ai lager nazisti e all'anoressia, supportate dalla specifica esperienza professionale del prof. Iapichino, che aveva trattato un caso di sindrome da inanizione (pag. 126 della sentenza di primo grado). Il giudizio compiuto dalla Corte di assise di appello di Roma è, poi, illogico e contraddittorio nella parte in cui afferma che «la malnutrizione di CC era, a stare ai parametri indicati dai periti, in stato di avanzato rischio quoad vitam già a settembre 2009, come riconosciuto dal prof. Iapichino, e, a maggior ragione il 19 ottobre 2009, sicché non vi è un'elevata probabilità logica che eventuali presidi terapeutici posti in essere in tale data, peraltro nel tardo pomeriggio, avrebbero potuto salvare la vita del paziente o ridurre la lesività della malattia», senza avvedersi dell'illogicità dell'asserzione nella parte in cui, dopo avere dato per spacciato CC fin dal settembre 2009 (in contrasto con le risultanze peritali che non lo pongono a rischio vita in quel periodo), non spiega come mai sia rimasto in vita fino al 22 ottobre 2009, nonché nella parte in cui esclude la probabilità di salvezza che, invece, i periti hanno affermato, seppure con intensità decrescente al trascorrere del tempo («se il trasferimento del paziente fosse stato rimandato le di lui possibilità di sopravvivenza si sarebbero proporzionalmente progressivamente ridotte»).
4.2. Più in generale, la sentenza impugnata fa errata applicazione del principio di diritto che regola il giudizio controfattuale (si veda il paragrafo n. 3.1.), laddove, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pretende di fondare il giudizio su una legge scientifica di copertura o su una casistica di riferimento, che esclude esistere nel caso di specie, senza prendere in considerazione la spiegazione causale dell'evento - verificatosi hic et che proviene da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune, nunc- verificate alla stregua di quei canoni di «certezza processuale». La sentenza impugnata è, dunque, erronea laddove richiede che la spiegazione del condizionamento necessario si fondi unicamente sulle leggi 32 scientifiche universali e su quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo a 1» (cioè in termini di «certezza»), piuttosto che su un procedimento logico che accerti l'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento. La certezza processuale, infatti, può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio-bassi di probabilità (cd. frequentista) quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possono essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. L'errore metodologico in cui è incorsa la Corte di assise di appello trova immediato riscontro nell'affermazione secondo la quale «il giudizio controfattuale espresso dai periti, in proposito, tradisce l'approssimazione del coefficiente di probabilità statistica, mancando una casistica di riferimento sul punto, visto che gli stessi periti riferiscono di essersi basati esclusivamente sull'esperienza di un membro del collegio peritale», sia perché i periti non si erano affatto affidati a calcoli statistici (vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione che si è già censurato), sia perché il giudizio era basato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, su una casistica di riferimento supportata da specifico riscontro esperienziale, che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a prendere in considerazione il giudizio dei periti in quanto idoneo, dal punto di vista logico, a fornire una spiegazione razionale dell'efficienza causale dei comportamenti doverosi omessi.
5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise di appello di Roma che si atterrà, nell'applicazione del giudizio controfattuale, ai principi di diritto esposti ai paragrafi n. 3.2., n.
4.1. e n. 4.2., e che procederà a nuovo giudizio nel rispetto delle premesse metodologiche derivanti dal primo annullamento (richiamate al paragrafo n. 2), ponendo, altresì rimedio ai vizi motivazionali indicati ai paragrafi n.
3.3 e n. 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Roma. Così deciso il 19 aprile 2017. 33 + Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei NO Aprile Jr.mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 OTT 2017 IL CANCELLIERE AN FAIELLA 34