Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie, l'art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136, che ha attribuito la competenza funzionale in relazione al reato di cui all'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al G.U.P. distrettuale). (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non è necessario, ai fini del radicamento della competenza, che l'organo giudicante abbia concretamente iniziato la trattazione del processo prima dell'entrata in vigore delle nuove norme).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2016, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
05742-17 일 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 3158 Composta da Sent. n. sez. Vito Di Nicola Presidente - PU - 20/10/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 9369/2016 Emanuela Gai Alessio Scarcella - Relatore - Giacomo Rocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: ET SS, n. 12/10/1963 a Castelfranco di Sotto - NI SS, n. 12/08/1977 a Fucecchio avverso la sentenza della Corte d'appello di FIRENZE in data 20/04/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della senten- za per il capo a) e senza rinvio per il capo b); udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. S. Salidu e dell'Avv. F. Celli, quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. A. Niccolai, che hanno chiesto accogliersi i ricorsi;
for RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20/04/2015, depositata in data 25/06/2015, la Corte d'appello di FIRENZE, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pi- sa del 17/01/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NA AR per essere i reati al medesimo ascritti estinti per prescrizione, ridetermi- nando nei confronti del TI e del IN la pena finale in 3 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno, revocando l'interdizione legale e limitando l'interdizione dai pp.uu. per il TI in anni cinque, confermando nel resto l'appellata sentenza che li aveva riconosciuti colpevoli, n.q. indicate nel capo di imputazione, del rea- to di cui all'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006 e del reato di truffa aggravata ai danni della Regione Toscana, reati contestati come commessi secondo le modali- tà esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione dal 1 gennaio 2005 al 21 gennaio 2009 (capo a) e negli anni dal 2006 al 2008 (capo b).
2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione il IN ed il TI, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, deducendo complessivamen- te ventisette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono i ricorrenti, con un primo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applica- zione degli artt. 8, co. 1, 12 e 16 c.p.p. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, la Corte d'appello avrebbe violato le norme disciplinanti le norme proces- suali in materia di competenza territoriale;
in particolare sostengono i ricorrenti che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere competente territorialmente a decidere il tribunale di Pisa anziché quello di Livorno;
essendo più grave il rea- to di cui all'art. 260, T.U.A., la competenza territoriale avrebbe dovuto essere at- tribuita all'A.G. del luogo in cui la reiterazione delle condotte avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, assunto consistenza tale da integrare il reato abituale di traffico illecito di rifiuti;
avrebbero quindi errato i giudici di merito, dunque, nel ritenere che il luogo di commissione del reato di traffico illecito doveva identifi- carsi con quello in cui la società Punto Ecologia s.r.l. aveva la propria sede e ove l'attività di gestione illecita risultava svolta in maniera preponderante;
ciò con- trasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (si richiamano a tal proposito le decisioni n. 29619/2010 e n. 46705/2009) da cui emerge che il luogo della 2 competenza è da individuarsi in quello del luogo di destinazione dei rifiuti, ossia, nella specie, nel luogo ove ha sede la discarica cui i rifiuti venivano conferiti (di- scarica REA s.p.a. di Rosignano marittimo, in provincia di Livorno); tale assunto, peraltro, sarebbe confortato anche dalla stessa costruzione dell'imputazione sub b) in cui si enfatizzerebbe la parte finale della condotta delittuosa.
2.2. Deducono i ricorrenti, con un secondo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea appli- cazione degli artt. 51, co.
3-bis e 328, co.
1-bis, c.p.p. in relazione alla legge n. 136 del 2010. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, la Corte d'appello avrebbe violato le norme disciplinanti le norme proces- suali in materia di competenza funzionale;
in particolare sostengono i ricorrenti che erroneamente i giudici di merito avrebbero respinto l'eccezione di incompe- tenza funzionale dell'A.G. di Pisa, in quanto, per effetto dell'art. 11 della legge n. 136 del 2010 (che ha attribuito la competenza funzionale in fase di indagine e per i procedimenti cautelari al PM/GIP/GUP distrettuale, ferma restando per la fase dibattimentale la individuazione del tribunale territorialmente competente secondo le ordinarie regole processuali), il reato sub a) rientrava nella compe- tenza dell'A.G. distrettuale di Firenze;
funzionalmente competente a celebrare l'udienza preliminare era quindi il GUP distrettuale di Firenze e non quello presso il tribunale di Pisa;
né corretta è la soluzione offerta dai giudici di merito all'eccezione già proposta tempestivamente in sede di udienza preliminare, nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio del PM sarebbe stata formulata in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 136 del 2010, in quanto non sarebbe sufficiente la semplice pendenza davanti ad un uffi- cio giudiziario per ritenersi operante il criterio della perpetuatio iurisdictionis, es- sendo invece necessario che l'organo giudicante ne abbia concretamente iniziato la trattazione prima dell'entrata in vigore della nuove norme;
nel caso in esame, essendo iniziata la trattazione solo in data 22/02/2011, la competenza funziona- le spettava al GUP distrettuale di Firenze, né, del resto, possono trarsi argomenti dalle sentenze che indicano l'esercizio dell'azione penale da parte del PM quale momento di radicamento della competenza, trattandosi di decisioni che prendo- no in considerazione reati a citazione diretta e non reati per i quali è prevista l'udienza preliminare.
2.3. Deducono i ricorrenti, con un terzo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applica- 3 zione degli artt. 429, co. 2 c.p.p. in relazione all'art. 181, co. 3 c.p.p. e 24/11 Cost. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, la Corte d'appello avrebbe violato le norme disciplinanti le norme proces- suali in materia di nullità del capo di imputazione;
in particolare sostengono i ri- correnti che erroneamente i giudici di appello avrebbero respinto l'eccezione di nullità del capo di imputazione sub a) per la mancata specificazione in forma chiara e precisa del locus commissi delicti in relazione alla indicazione "alternati- va" ivi contenuta (in Santa Maria a Monte e altrove); i giudici di appello avrebbe- ro ritenuto non fondata la questione in quanto era possibile collocare nello spazio l'episodio criminoso contestato attraverso gli ulteriori elementi indicati nell'imputazione, ma si tratterebbe di motivazione errata in quanto Santa Maria Monte non è nemmeno sede della società Punto Ecologia s.r.l. né varrebbe il rife- rimento al luogo di consumazione del reato sub b), sul quale nessuna censura era stata sollevata;
la incertezza su tale locus, pertanto, avrebbe creato disorien- tamento nell'esercizio di una compiuta difesa ed avrebbe influito pregiudizial- mente sull'apprezzamento della questione della competenza per territorio.
2.4. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (quarto motivo IN;
sesto motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e cor- relato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazio- ne. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, la Corte d'appello avrebbe errato nel confermare l'ordinanza con cui il tri- bunale aveva ritenuto di non accogliere la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. formulata reiteratamente nel corso del dibattimento (ud. 12/04/2012; ud. 31/05/2012; ud. 7/11/2012) e, a seguito di "riserva", definitivamente sciolta in senso negativo all'ud. 4/07/2013, ritenendo che rientrasse nel potere officioso del tribunale non decidere immediatamente sull'istanza ex art. 129 c.p.p., laddo- ve l'insufficienza del quadro probatorio imponga l'approfondimento istruttorio ove emergano elementi di prova acquisibili al di là di quelli offerti dalle parti;
si sarebbe introdotto un tertium genus non previsto dalla legge che, invece, impo- ne la pronuncia della sentenza o il rigetto dell'istanza non appena formulata l'istanza ex art. 129 c.p.p., nella specie avanzata all'ud. 12/04/2012 all'esito dell'escussione dei testi del PM non essendo emersi nel corso del dibattimento elementi probatori idonei a sostenere una pronuncia di colpevolezza nei confronti degli imputati. 4 2.5. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (quinto motivo IN;
settimo motivo TI, prima parte, pagg. 13/14), il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p. quanto all'insussistenza dei presupposti e inos- servanza dei limiti dell'attività probatoria d'ufficio nel quadro del processo accu- satorio costituzionalmente accreditato dall'art. 111 Cost. e dalle fonti internazio- nali e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto l'eccezione difensiva re- lativa alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione del potere - dovere di integrazione probatoria da parte del tribunale;
in particolare, precisano i ricor- renti, all'ud. 5/03/2013, all'esito della discussione, il PM aveva chiesto procedersi all'escussione ex art. 507 c.p.p. di alcuni testi, richiesta cui si era opposta la di- fesa;
seguiva ordinanza ammissiva ed ulteriore ordinanza, quest'ultima emessa fuori udienza e parimenti contestata, in cui il tribunale disponeva acquisirsi una serie di atti e documenti relativi all'attività di PG;
secondo i ricorrenti, la Corte d'appello non avrebbe correttamente inteso l'eccezione nel respingere il relativo motivo, che non riguardava i limiti del potere ufficioso del giudice in relazione agli strumenti di ricerca della prova, bensì i confini entro cui si colloca l'esercizio del predetto potere - dovere del giudice di integrazione probatoria ufficiosa;
det- to potere - dovere, in sintesi, non potrebbe mai trasformarsi nell'esercizio di un potere sostitutivo in quanto ciò pregiudicherebbe l'imparzialità del giudice;
diver- samente, nel caso in esame, davanti al "fallimento" delle prove d'accusa, il tri- bunale si sarebbe sostituito al PM provvedendo direttamente all'istruttoria per verificare l'ipotesi di ricostruzione del fatto prospettata dal PM, così realizzando una "torsione" inquisitoria incompatibile con il processo accusatorio come cristal- lizzato nell'art. 111 Cost.
2.6. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (sesto motivo IN;
quinto motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. e correlata inutilizzabilità di atti posti a fondamento della decisione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto corretto il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti successivamente al- la data del 15/03/2006, eccezione sollevata all'ud. 12/01/2012; in particolare i 5 giudici di appello avrebbero ritenuto che correttamente il tribunale l'avesse di- chiarata intempestiva, atteso che l'inutilizzabilità sarebbe stata rilevabile solo su eccezione di parte e, pertanto sarebbe assimilabile ad una nullità a regime in- termedio soggetta alle condizioni ex art. 182 c.p.p., dunque da rilevarsi al più tardi dopo il compimento dell'atto; diversamente, sostengono i ricorrenti, anzi- tutto l'eccezione è stata eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e riproposta nei motivi di appello ma, in particolare, proprio la peculiarità della sanzione di inutilizzabilità prevista dalla legge processuale impedirebbe che essa possa essere assimilata ad una questione di nullità deducibile solo nei limiti dell'art.491 c.p.p., ciò in quanto è l'art. 511, co. 5, c.p.p. a stabilire che il giudice debba indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione, donde sa- rebbe solo la dichiarazione di utilizzabilità dell'atto che farebbe sorgere l'interesse in capo alla parte di eccepirne l'inutilizzabilità.
2.7. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (settimo motivo IN, seconda parte, lett. b); settimo motivo TI, seconda parte da pag. 14), il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 177 ss. e 191 c.p.p. per inuti- lizzabilità o nullità di atti posti a fondamento della decisione e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe respinto le eccezioni difensive sollevate con riferimento alle acquisizioni istruttorie disposte ex art. 507 c.p.p.; in particolare, nel richiamare l'inutilizzabilità degli atti e documenti acquisiti nei termini già esposti nel precedente motivo comune (§ 2.5.), si rileva: a) nullità dell'allegato 10 alla informativa riassuntiva NOE (documento acquisito fuori udienza in assenza di contraddittorio con ordinanza ex art. 507 c.p.p. notificata alle parti, con conseguente nullità ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.); b) inutiliz- zabilità per mancato deposito da parte del PM con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di alcuni atti (verbali ARPAT prelevamento campioni e rapporti di prova relativi all'intervento CC-NOE di Firenze dell'agosto 2005 e del 25/01/2007; file formato excel o copia cartacea del riepilogo dei dati dell'attività di videosorveglianza;
verbale di sopralluogo con eventuali allegati relativo all'intervento CC-NOE del 31/01/2007 presso la discarica REA); c) nullità/inutilizzabilità di tutti i verbali ARPAT di prelevamento campioni e di tutti i rapporti di analisi relativi agli inter- venti CC-NOE di Firenze effettuati nell'agosto 2005, settembre 2006 e gennaio 2007 per violazione dell'art. 220 disp. Att. c.p.p. e comunque la loro inutilizzabi- lità per violazione dell'art. 223 disp. Att. c.p.p. (in sintesi, sussistendo alla data 6 degli interventi ARPAT e dei relativi verbali di campionamento, indizi di reato a carico dei ricorrenti, avrebbero dovuto applicarsi le garanzie difensive ex art. 364 c.p.p.); censurabile sarebbe la motivazione della Corte d'appello che ha ritenuto infondata l'eccezione confondendo tra gli avvisi di cui all'art. 223 disp. Att. c.p.p. con il rispetto della garanzie difensive ex art. 364 c.p.p.; ancora, si censura che nell'ordinanza ex art. 507 c.p.p. del 20/05/2013 il tribunale aveva disposto che il NOE-CC di Firenze comunicasse quali accertamenti fossero stati compiuti e da chi dopo il 31/01/2007 su alcuni fatti e circostanza indicate al punto della pre- detta ordinanza, cui seguiva la trasmissione di quanto richiesto da parte delle di- fese, trattandosi di documentazione acquisibile solo all'esito dell'escussione in contraddittorio tra le parti di coloro che tali attività avevano svolto o coordinato;
quanto ai documenti trasmessi, i ricorrenti, dopo aver richiamato le osservazioni svolte con riferimento a ciascuno di essi (delega 19/05/2008 PM, allegato 2.1.; CNR 34/3-1 del 24/01/2009 ed allegati di cui all. 2.3; nota 34/3-2 del 28/01/2009 inviata dal NOE alla provincia di Pisa di cui all. 2.4.; risposta alla de- lega del PM di cui all'all. 2.12), evidenziano come fossero state formulate alcune richieste istruttoria indicando a teste l'Ing. AM e quale c.t. l'Ing. Senatore;
det- te richieste istruttorie erano state però respinte con ord. 4/07/2013, ed acquisita la documentazione ex art. 507 c.p.p.; la motivazione della Corte d'appello a con- futazione dell'eccezione difensiva sarebbe errata, in quanto l'insussistente viola- zione del diritto alla discovery motivato sull'assunto che lo stesso non troverebbe applicazione alle prove acquisite ex art. 507 c.p.p., contrasterebbe con quella giurisprudenza della Cassazione che non consente l'utilizzo dell'art. 507 c.p.p. in relazione ad atti inutilizzabili a causa del loro omesso deposito;
infine, censurabi- le sarebbe la decisione della Corte d'appello laddove ha ritenuto non violato il di- ritto alla controprova per essere state le richieste istruttorie della difesa formula- te in termini generici e non finalizzate ad apportare ulteriori elementi di segno contrario in relazione all'integrazione probatoria disposta;
diversamente, si so- stiene, le richieste erano specifiche e circostanziati anche i capitoli di prova, trat- tandosi di testi a controprova di cui non era possibile escludere a priori l'apporto conoscitivo sulla questione così complessa quale quella in materia di rifiuti;
dette vizi di nullità/inutilizzabilità, si conclude, travolgerebbero la tenuta argomentati- va della decisione impugnata, che non sopravvivrebbe ad una prova di resisten- za.
2.8. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (settimo motivo IN, lett. a), pagg. 11/13; quarto motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea appli- 7 cazione degli artt. 431, lett. b), 491, co. 4 e 493, co. 3 c.p.p. rilevante ai sensi dell'art. 526, co. 1 c.pp. e 111 Cost. in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento e l'inosservanza delle disposizioni sulla formazione della prova. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe respinto l'eccezione difensiva cir- ca la ritualità dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di alcuni atti;
pre- messo che all'ud. 6712/2011 in sede di questioni preliminari la difesa aveva chiesto l'estromissione dal fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti diversi dal verbale di sequestro preventivo 8/01/2009 che il GUP aveva indicato nel formare il fascicolo per il dibattimento e che, a seguito dell'eccezione, con ord. 12/01/2012, il tribunale aveva accolto la richiesta di estromissione, sostengono ricorrenti che non si sarebbe provveduto ad esplicitare con precisione quali tra gli allegati all'informativa dovessero ritenersi acquisibili, dandosi così luogo ad equi- voci circa l'acquisizione di alcuni atti (verbali intercettazione telefonica di cui agli all.ti dal 24 al 38; verbali di o.c.p. di cui all. 18 svolti presso la Punto Ecologia s.r.l. nelle date indicate dal 4/10 al 23/11/2006), determinando quindi l'opposizione della difesa all'acquisizione dei predetti atti;
in particolare, quanto ai verbali intercettazione telefonica di cui agli all.ti dal 24 al 38, veniva respinta l'eccezione difensiva di utilizzabilità limitata ai contenuti di cui all'art. 89 disp. Att. c.p.p. motivando la Corte d'appello il rigetto distinguendo tra brogliacci (non utilizzabili) e trascrizioni delle conversazioni (utilizzabili), motivazione definita contraddittoria in quanto le difese avevano lamentato proprio la mancata allega- zione agli atti del CD contenente le predette intercettazioni, donde la inutilizzabi- lità proprio per l'omesso deposito delle conversazioni registrate;
quanto, poi, ai verbali di o.c.p. di cui all. 18 svolti presso la Punto Ecologia s.r.l. nelle date indi- cate dal 4/10 al 23/11/2006, la Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione difen- siva volta a estrometterli in quanto atti non irripetibili ritenendo l'eccezione in- fondata in quanto detti verbali sarebbero atti irripetibili secondo la giurispruden- za;
tale soluzione sarebbe errata in base alla giurisprudenza di questa Corte (si richiama in ricorso la sentenza delle SSUU n. 41281/2006 e la sentenza Di Ste- fano della IV^ Sezione, n. 23305/2015), donde vi sarebbe stata la violazione delle evocate norme processuali sia nel considerare irripetibili atti di PG che non lo erano sia nell'acquisirli al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti.
2.9. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (nono motivo IN;
ottavo motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 260, d. lgs. 8 n. 152 del 2006, per non essere ravvisabili nei fatti in contestazione il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello erroneamente avrebbe confermato il giu- dizio di responsabilità penale quanto al reato in questione;
non ricorrerebbe la materialità del reato ascritto, difettando, anzitutto, l'elemento della sistematicità dell'illecita gestione manifestamente presuntiva, atteso che non potrebbe rite- nersi probabile né provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, dai tre soli accer- tamenti processualmente valorizzati nell'arco di tre anni il carattere sistematico della condotta;
difetterebbe, poi, la prova e la correlata motivazione in ordine agli ulteriori requisiti normativamente richiesti, quali quello della ingente quanti- tà dei rifiuti abusivamente gestiti, la natura intrinsecamente abusiva dell'attività e l'offensività della condotta;
quanto all'ingente quantitativo, difetterebbe l'indicazione di quale sia stato il fondamento di un accertamento riferibile a rifiuti dei quali poter dire che siano stati abusivamente gestiti, siccome diversi rispetto a quelli che Punto Ecologia s.r.l. era autorizzata a gestire;
in ogni caso, si osser- va, nel corso del processo era emerso che l'impianto poteva ricevere, trattare e smaltire rifiuti attribuendo il codice CER 19.12.12 congruente al rifiuto prove- niente da trattamento meccanico, donde difetterebbe i requisito dell'abusività; proprio con riferimento a tale requisito, tuttavia, il ricorrente si diffonde nell'esame degli orientamenti giurisprudenziali, osservando come lo scostamento da un'attività di gestione svolta secondo le prescrizioni di legge deve presentare una significatività tale non soltanto da ricondurre le condotte ben al di là della mera illegittimità amministrativa degli atti assunti, ma altresì di trasformare l'attività compiuta nel rispetto della legge nella mera occasione, se non nel sem- plice pretesto, ovvero anche nella copertura legale necessari allo svolgimento di condotte strutturalmente dannose per l'ambiente e, cioè, lesive del bene giuridi- co protetto dalla norma incriminatrice;
letto in questa chiave il requisito dell'abusività della condotta, la mera difformità di taluni atti di gestione alle pre- scrizioni normative del settore costituirebbe solo il presupposto per configurare eventualmente violazioni amministrative o, al limite, penali (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) ma non certo il grave delitto di cui all'art. 260, T.U.A.; ed invero, si osserva, la stessa contestazione mossa ai ricorrenti di aver contri- buito all'attività imprenditoriale della Punto Ecologia s.r.l. con modalità caratte- rizzate dalla gestione di categorie di rifiuti non autorizzate e in particolare - - dall'inesatta attribuzione del codice CER 19.12.12 in assenza delle selezione au- tomatica prescritta dalla legge, lascerebbe chiaramente intendere, da un lato la 9 liceità dell'attività di gestione, dall'altro il difetto di offensività del fatto in rela- zione al delitto contestato;
in altri termini, la decisione impugnata avrebbe omesso una valutazione in termini di offensività dei fatti contestati, i quali non apparirebbero riconducibili ad una condotta gestori abusiva, potendo gli elementi investigativi raccolti al più ritenersi indicativi di una violazione delle prescrizioni idonea ad integrare semmai la fattispecie contravvenzionale di cui sopra (art. 256, co. 4, T.U.A.); la motivazione della sentenza impugnata, infine, non avreb- be speso alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza dell'elemento sogget- tivo del reato, costituito dal dolo.
2.10. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (deci- mo motivo IN;
nono motivo TI), il vizio di cui all'art. 640 e all'art. 43 c.p. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di con- danna quanto al reato di truffa aggravata;
sarebbe infatti impossibile ravvisare i requisiti di tipicità essenziali a ritenere integrata la fattispecie di truffa come con- testata;
secondo la Corte territoriale sarebbe sufficiente ad integrare il reato l'accertamento del conferimento in discarica dei rifiuti con falsa attestazione di provenienza da selezione meccanica cui conseguiva il risparmio rappresentato dalla differenza tra la tassa agevolata e quella ordinaria, con conseguente danno all'Ente percettore del tributo;
la Corte d'appello avrebbe inquadrato l'erronea classificazione asseritamente attribuita dalla punto Ecologia s.r.l. alla stregua dell'artifizio impiegato dal soggetto agente per fruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legislazione di settore, con conseguente locupletazione di un ingiu- sto profitto con corrispondente danno per gli enti territoriali beneficiari dei tribu- ti, ciò in base al presupposto di fato che la legge di riferimento (art. 23 bis, 1.r. Toscana n. 61 del 2007) commisurasse l'importo del tributo c.d. ecotassa da cor- rispondere al sostituto di imposta, cioè il gestore della discarica, da parte dell'impresa smaltitrice vale a dire quella incaricata del trattamento e, successi- vo, conferimento del rifiuto, tributo agevolato in relazione allo smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi previamente sottoposti ad una procedura meccanizza- ta di selezione automatica dei materiali riciclabili, come tali indicati con il codice CER 19.12.12; detta ipotesi esegetica non collimerebbe con la ricostruzione giu- risprudenziale e dottrinale operata con riferimento al delitto de quo;
muovendo dai requisiti del fatto tipico (artifici o raggiri;
induzione in errore eziologicamente ricollegabile all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla p.o.; danno economico produttivo di un ingiusto profitto a vantaggio del reo o di terzi), os- 10 servano i ricorrenti come soprattutto il rapporto causale tra l'induzione in errore e l'atto dispositivo costituisce il tratto saliente della norma, tanto da costituire esso stesso il principale elemento discretivo rispetto a contigue fattispecie di rea- to, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (di cui nei ricorsi vengono richiamate alcune decisioni, anche relative a pronunciamenti delle Se- zioni Unite, tra cui la nota decisione relativa all'esistenza del rapporti di specialità tra truffa aggravata ai danni dello Stato e il delitto di frode fiscale, i cui principi sarebbe stati frettolosamente trasposti al caso di specie); nel caso in esame, in particolare, osservano i ricorrenti, nessun atto di disposizione patrimoniale sa- rebbe conseguito all'asserita inesatta attribuzione del codice CER al momento del conferimento in discarica dei rifiuti avviati allo smaltimento dalla Punto Ecologia s.r.l. ed il preteso risparmio di spesa tributaria sarebbe disceso unicamente dall'applicazione dell'aliquota agevolata, prevista dalla legislazione regionale di settore, derivante dalla mera dichiarazione rilasciata all'azienda in ordine alla composizione ed alla qualità del rifiuto e alla metodologia del trattamento cui es- so era stato sottoposto prima dello smaltimento;
da tale rappresentazione non sarebbe possibile desumere né l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto indotto in errore, né tantomeno intravedere un rapporto causale tra il comportamento in ipotesi fuorviante posto in opera e l'illecito arric- chimento conseguito;
in sostanza, il gestore della discarica quale sostituto di im- posta (e quindi onerato al versamento del tributo dovuto alle aziende conferenti e versare agli enti territoriali il gettito), si sarebbe limitato a ricevere la dichiara- zione prevista dall'onerato e a percepire l'importo commisurato attraverso la semplice applicazione dell'aliquota prevista a norma di legge, determinata in for- za della mera attribuzione che si assume infedele del codice CER effettuata dall'azienda, alla base dell'imponibile costituita dal peso in chilogrammi del ma- teriale smaltito;
l'assenza di qualsiasi processo di valutazione autonomo o anche di mera compartecipazione morale nella determinazione del quantum dell'imposta da versare suscettibili di essere inquinati dall'errore fraudolente- mente ingenerato dal reo, così come il riconoscimento di alcuna utilità (nemme- no quale credito tributario, come nel caso delle frodi IVA) da parte della vittima del raggiro a beneficio dell'agente se, a tutto concedere, potrebbe valere a collo- care l'attività ipotizzata dal PM nel coacervo delle condotte illegittime sotto il pro- filo tributario, tuttavia escluderebbe la possibilità di ricondurla all'interno del pe- rimetro di operatività del reato per cui è intervenuta condanna, valendo ciò a ra- dicare la violazione di legge c.s. dedotta;
i giudici di appello, conclusivamente, avrebbero mancato di rilevare l'insussistenza tanto del requisito tacito dell'atto di disposizione patrimoniale che quel nesso di consequenzialità tra l'induzione in er- 11 rore e la produzione dell'evento di ingiusto arricchimento in danno altrui che la norma richiede;
si evidenzia, infine, la carenza del requisito dell'induzione in er- rore del destinatario della dichiarazione asseritamente infedele resa dai respon- sabili dell'azienda, donde, al più potrebbe procedersi alla riqualificazione nel de- litto di cui all'art. 316 ter c.p., in base a quanto affermato già dalla giurispruden- za di questa Corte (di cui nei ricorsi si richiamano alcune decisioni), pur restando dubbia la possibilità di configurare l'asserita elusione della maggior somma in astratto dovuta alla stregua della categoria di "erogazioni" previste dalla predet- ta norma penale.
2.11. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (dodi- cesimo motivo IN;
decimo motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e segg. c.p. e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illo- gicità della motivazione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe respinto l'eccezione di prescrizio- ne in relazione ad entrambi i reati;
anzitutto, quanto al delitto ambientale sub a), ricordano i ricorrenti come sia pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che si tratti di reato abituale e non permanente, donde il dies a quo del decorso del termine di prescrizione del reato è da individuarsi nel giorno della cessazione dell'abitualità; muovendo dall'assunto, già in precedenza espresso, secondo cui مح gli atti di indagine successivi al 15/03/2006 sarebbe inutilizzabili, ritengono i ri- correnti che da tale data dovrebbe computarsi il termine di prescrizione del delit- to in esame, sicché lo stesso sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza d'appello; in ogni caso si prosegue, quand'anche si volesse ritenere di- versamente, gli ultimi accertamenti eseguito presso la Punto Ecologia s.r.l. risali- rebbero al gennaio 2007, laddove l'unico ed ultimo accesso alla discarica REA (sito di destinazione dei rifiuti) risale al 31/01/2007; ne discenderebbe, pertanto, che anche a voler individuare tale ultima data come dies a quo il reato si sarebbe comunque estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello; censurabile, peraltro, sarebbe la motivazione della sentenza d'appello che ha individuato det- to termine iniziale di decorrenza nel 21/01/2009, data del verbale di sopralluogo corredato da immagini fotografiche da cui emerge la presenza di rifiuti speciali depositati presso l'ingresso dell'impianto non autorizzati, tra i quali medicinali e pneumatici;
detta motivazione sarebbe illogica perché gli ultimi accertamenti dei NOE-CC si arrestano al gennaio 2007 mentre la Corte, individuando una data po- steriore, baserebbe esclusivamente il proprio convincimento sul dato probatorio 12 fornito dal verbale di sopralluogo eseguito in tale data presso la sede della Punto Ecologia s.r.l.; premesso che detto verbale sarebbe affetto da inutilizzabilità per le ragioni dianzi espresse, in ogni caso lo stesso non potrebbe essere assunto a dimostrazione che il fatto-reato contestato nei sopralluoghi del 2006 e del 2007 stasi protratto sino al gennaio 2009, sia perché il verbale si pone a distanza di due anni rispetto agli ultimi atti di indagine (donde non potrebbero essere ritenu- ti sussistenti gli stringenti requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di sistematicità delle condotte e di continuità dell'attività illecita), sia - per quanto riguarda la posizione IN - laddove si consideri che questi non faceva più parte della compagine società della Punto Ecologia, avendo rassegna- to questi le proprie dimissioni in data 18/06/2008; peraltro, si osserva, dal ver- bale 21/01/2009 non potrebbe desumersi la prova della permanenza sino a tal data di un traffico illecito di rifiuti, emergendo da tale verbale al più condotte di minor disvalore penale e scollegate temporalmente dalla vicenda per cui è pro- cesso, verbale comunque inidoneo ad attribuire responsabilità di qualsiasi tipo al IN, ormai fuoriuscito prima di tale data dalla compagine societaria;
conclu- sivamente, concludono i ricorrenti, al più il dies a quo potrebbe essere individua- to nel 31/01/2007, donde il termine di prescrizione sarebbe maturato;
ad analo- ghe conclusioni i ricorrenti, infine, pervengono quanto al delitto di truffa aggra- vata sub b); ed invero, si osserva, quantomeno con riferimento ai fatti contestati come commessi negli anni 2006 e 2007, trattandosi di reato posti in continua- zione, ai sensi dell'art. 158 c.p. novellato non potrebbe ovviamente non perve- nirsi al proscioglimento per intervenuta prescrizione quanto agli episodi avvenuti, a ritroso, nei sette anni e sei mesi prima dell'udienza odierna, salva verifica dei periodi di sospensione.
2.12. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (tredi- cesimo motivo IN;
dodicesimo motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597, comma terzo, c.p.p. con riguardo alla commisurazione dell'aumento inflitto per la continuazione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, erroneamente la Corte d'appello avrebbe riformato in peius la pena inflitta dal primo giudice;
ed invero, il primo giudice aveva determinato la p.b. per il de- litto sub a) determinandola in anni 3 di reclusione aumentandola per la continua- zione con il reato sub b) in 1 anno di reclusione;
i giudici di appello, pur acco- gliendo parzialmente le impugnazioni, hanno sì determinato la p.b. in misura in- feriore (anni 2 di reclusione) ma hanno applicato la continuazione aumentando la 13 pena per il delitto sub b) in 1 anno e 6 mesi di reclusione;
facendo applicazione della giurisprudenza, anche a Sezioni Unite di questa Corte, i ricorrenti sosten- gono che l'aumento di 6 mesi di reclusione inflitto dal giudice di appello quanto al delitto sub b) avrebbe determinato la violazione della predetta norma proces- suale.
2.13. Deducono i ricorrenti, con un ulteriore motivo comune ad entrambi (quat- tordicesimo motivo IN;
tredicesimo motivo TI), il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis, c.p. e correlato vizio di mancanza di motivazione quanto alla commisurazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generi- che. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricor- renti, immotivatamente la Corte d'appello avrebbe determinato la pena e negato le richiamate attenuanti;
con particolare riferimento alla posizione IN, non si sarebbe tenuto conto nel commisurare la pena del minor ruolo da questi svolto in seno all Punto Ecologia s.r.l., donde l'equiparazione della pena del IN a quella del TI non sarebbe giustificabile;
quanto al TI si duole i ricor- rente per non aver valutato la Corte d'appello, nel commisurare la pena, le con- dizioni di salute del medesimo;
con riferimento, invece, al diniego della atte- nuanti generiche, IN si duole per non aver la Corte d'appello valutato né il ruolo marginale del medesimo che la circostanza dell'uscita anticipata dalla compagine sociale;
quanto al TI invece, si duole il ricorrente per non aver la Corte d'appello, nel negare le predette attenuanti, considerato la difficoltà del compito e l'applicazione del medesimo nelle attività svolte.
2.14. Deduce il ricorrente IN, con un altro motivo ad esso esclusivo (undi- cesimo motivo, pagg. 42/43), il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 42 c.p. e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il travisamento del fatto e delle prove decisive. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorren- te, erroneamente la Corte d'appello, nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati per cui si procede, avrebbe disatteso, travisandole, le risul- tanze dell'istruttoria dibattimentale e le deduzioni difensive svolte sul punto;
in relazione a quanto sopra, dopo aver premesso che le intercettazioni telefoniche da cui la Corte ritiene di poter ricavare il ruolo decisionale nell'ambito della socie- tà di tutti gli imputati sarebbero inutilizzabili per quanto già in precedenza espo- 14 sto, osserva il ricorrente come, dagli esiti dell'istruttoria, sarebbe invece emersa l'assoluta estraneità del medesimo rispetto ai fatti contestati;
richiamando il con- tenuto dello specifico motivo di appello sul punto, il ricorrente evidenzia come fosse del tutto normale lo svolgimento da parte sua di compiti operativi occu- pandosi anche del carico dei mezzi, ma da tale circostanza fattuale non potrebbe trarsi in via presuntiva la prova della conoscenza delle modalità di esercizio dell'attività, conoscenza che, trattandosi di delitti dolosi, non sarebbe comunque sufficiente per la sussistenza dei reati oggetto di contestazione.
2.15. Deduce il ricorrente IN, con un ultimo, articolato, motivo ad esso esclusivo (ottavo motivo, pagg. 16/32), il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 533, comma primo, 192, commi primo e secondo, c.p.p. e 125, comma terzo, c.p.p. e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorren- te, la Corte d'appello, fatta eccezione per le deduzioni difensive relative al trat- tamento dei rifiuti pericolosi e alla selezione meccanica cui avrebbe dedicato una riflessione parziale, non avrebbe esaminato le argomentazioni sviluppate nei mo- tivi di appello in relazione alla sussistenza del reato sub a) e di quello sub b), li- mitandosi ad una semplicistica ed acritica riproposizione di alcune risultanze dell'attività di indagine;
dopo aver sinteticamente descritto le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto della Punto Ecologia s.r.l., delle autorizzazioni vigenti nonché dell'organizzazione interna in termini di risorse umane ed attrezzature, i giudici territoriali avrebbe analizzato il materiale probatorio travisandone i con- tenuti, senza preoccuparsi di valutare quello che in ordine a tale materiale era stato di volta in volta messo in evidenza nell'atto di appello;
con particolare rife- rimento a detto materiale probatorio il ricorrente passa poi in rassegna gli ele- menti il cui esame sarebbe stato omesso o travisato dalla Corte d'appello, in par- ticolare: a) sopralluoghi compiuti dal NOE e dall'PA (evidenzia come fossero stati svolti 3 sopralluoghi tra il 2005 ed il 2007 e, fino al gennaio 2009, non vi sarebbe stato alcuna accesso presso la sede della Punto Ecologia s.r.l.; con riferimento ai so- pralluoghi della PG nell'atto di appello erano state svolte alcune considerazioni in ordine a quelle risultanze apprezzate dai giudici territoriali come evidenze proba- torie senza però motivare in ordine alle ragioni per le quali dette deduzioni dove- vano considerarsi infondate o irrilevanti;
a tal proposito, in ricorso, si richiamano le doglianze di cui all'atto di appello relativi alla strumentazione esistente presso 15 la Punto Ecologia s.r.l., all'osservazione degli operanti secondo cui lo scarico av- veniva su cumuli preesistenti senza alcuna separazione, alla presenza del tritura- tore, alla presenza di rifiuti nel capannone, al riguardo in generale dello stato dei luoghi, alla pericolosità dei rifiuti, elementi rispetto ai quali le deduzioni difensive non avrebbero ottenuto alcuna risposta); b) analisi (premesso che le analisi cui si fa riferimento sono quelle eseguite in re- lazione a campioni prelevati in tre distinte occasioni nel 2005, nel 2006 e nel 2007 presso la Punto Ecologia s.r.l., osserva il ricorrente come al di là dell'eccepita inutilizzabilità già dianzi illustrata le risultanze delle analisi non - consentivano di dimostrare con certezza la natura pericolosa dei rifiuti;
il riferi- mento, in particolare, in ricorso è alle analisi sui campioni 2456, 2457 e 2458 prelevati nell'agosto 2005, rispetto alle quali la stessa PA aveva espresso un giudizio di pericolosità quanto ai primi due campioni escludendo per il restante trattarsi di rifiuto pericoloso;
ancora, il riferimento è alle analisi relative ai cam- pionamenti di cui ai verbali 317, 321 e 322 del settembre 2006 che non attesta- vano la pericolosità dei rifiuti campionati;
ancora, il riferimento è alle analisi rela- tive ai campioni n. 12/97, 13/07 e 14/07 prelevati nel gennaio 2007, le cui risul- tanze avevano dimostrato la non pericolosità dei rifiuti analizzati;
quanto, poi, alle modalità di prelievo dei campioni da analizzare, si censurava - limitatamente ai soli verbali di campionamento del settembre 2006, gli unici conosciuti nel cor- so del processo da parte della difesa come le modalità di campionamento, non - essendo state eseguite le operazioni di c.d. quadratura, non potessero essere considerate rappresentative del rifiuto;
sul punto, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le osservazioni e le considerazioni del c.t. della difesa ing. Senatore e nel contempo travisato le risultanze dell'esame del c.d. dott. Agati;
contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, le contestazioni di quest'ultimo non sarebbero generiche ed i rilievi da questi formulati all rappre- sentatività dei campioni sarebbero riferiti specificamente alle singole misurazioni;
ne conseguirebbe, dunque, che i risultati raggiunti con le analisi eseguite su quei campioni non rappresentativi non avrebbero valore ai fini della classificazione del rifiuto in termini di pericolosità o meno;
non vi sarebbero, infine, altri elementi, diversi dalle analisi, da cui possa desumersi la pericolosità dei rifiuti, atteso che la presenza di contenitori sporchi di vernice tra i rifiuti rinvenuti presso lo stabi- limento della Punto Ecologia s.r.l. nulla consente di dire in ordine alla loro perico- losità, ben potendo trattarsi, ad avviso del ricorrente, di vernici non pericolose o comunque presente in modeste concentrazioni rispetto al peso dell'imballaggio e che, comunque, in ogni caos, la pericolosità di un rifiuto non potrebbe essere af- fermata in via presuntiva sulla base dell'aspetto esteriore del rifiuto, o di quanto 16 riscontrato visivamente dagli operanti, come invece sembrerebbe essere soste- nuto dalla Corte territoriale); c) attività di videosorveglianza (premesse e ricordate le ragioni di inutilizzabilità già esposte in precedenza, il ricorrente sostiene come da tali attività non sarebbe possibile ricavare alcuna di quelle "evidenze" cui la Corte d'appello farebbe rife- rimento in sentenza e che quanto emerge dalla predetta attività non fornirebbe alcuna contributo, in termini di valenza probatoria, in ordine alla sussistenza dei quattro profili di illiceità attinenti alla gestione dei rifiuti contestati come traffico illecito nell'imputazione sub a) né tantomeno elementi comprovanti il reato di truffa sub b); d) intercettazioni telefoniche (analogamente rinviando, come già avvenuto per gli elementi di cui sopra, ai profili di inutilizzabilità già dianzi enunciati quanto agli esiti captativi, sostiene il ricorrente come dagli stessi emergerebbero a tutto voler concedere alcuni episodi di irregolarità nella tenuta della documentazione amministrativa e nella gestione dei rifiuti da parte della Punto Ecologia s.r.l., non rilevanti né ai fini del delitto sub a) che del delitto sub b); dette intercettazioni, tutt'al più, potrebbero dimostrare che presso la Punto Ecologia s.r.l. venisse ese- guita attività di triturazione dei rifiuti, almeno nell'arco temporale marzo-maggio 2006 e che, quanto al IN, avesse un ruolo decisionale;
osserva, peraltro, il ricorrente come detta attività di triturazione non sarebbe mai stata oggetto di accertamento diretto da parte degli inquirenti, né la circostanza che presso la sede della società fosse stato trovato un trituratore non rileverebbe, non essen- do lo stesso mai stato trovato in funzione né sarebbero mai stati rinvenuti rifiuti triturati in deposito;
dalle intercettazioni, dunque, non emergerebbe la prova certa dell'utilizzo del trituratore a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale né la prova che la triturazione costituisse un'attività continuativa e - organizzata della Punto Ecologia s.r.l.; se un utilizzo vi è stato, si sostiene, si sa- rebbe comunque trattato di un utilizzo sporadico provato solo con riferimento ad un arco temporale assai ristretto e, dunque, irrilevante ai fini della sussistenza del reato sub a); e) accertamenti posti in essere presso la discarica REA (ricorda sul punto il ricor- rente come il giudice di primo grado, a riprova dell'inconsistenza probatoria delle videoriprese, aveva sollecitato il NOE-CC a trasmettere il file contenente la c.d. tabella riepilogativa della videosorveglianza sulla quale sarebbero stati riportati i casi ritenuti illeciti;
detta tabella, ricevuta dall'A.G., era stata oggetto di censura in appello, in quanto la stessa si rivelava non intelligibile difettando qualsiasi spiegazione in ordine alle annotazioni nella stessa riportate, all'utilizzo di colori diversi, alle modalità con cui era stata elaborata, non essendo peraltro noto 17 l'estensore; il registro cartaceo della videosorveglianza, parimenti, veniva conte- stato in quanto solo parzialmente compilato e presentante cancellature e dati in- seriti a matita privi di indicazione di paternità; in ordine ai verbali della videosor- veglianza, il ricorrente evidenzia come dagli stessi emerga una cronaca dell'attività di movimentazione dei rifiuti che non apporterebbe alcun contributo alla ricostruzione operata dal giudice in sentenza e alle conclusioni cui era perve- nuto in ordine alla sussistenza dei fatti - reato;
a ciò aggiunge come il contesto in cui i fatti sarebbero maturati avrebbe imposto maggiore attenzione ed appro- fondimento, atteso che i verbalizzanti, autori dei servizi di videosorveglianza, ri- sultavano indagati per truffa, falso e corruzione proprio in relazione ad attività di indagine riferite come effettuate ed in realtà mai compiute;
su tutti i predetti profili, la Corte territoriale non avrebbe motivato, non essendovi peraltro alcun elemento ricavabile dalla attività di videosorveglianza attinenti alla ricezione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento abusivo di plurimi quantitativi di pneumatici fuori uso, alla triturazione dei rifiuti, allo smaltimento in discarica di rifiuti falsamente classificati con il CER 19.12.12 per- ché non oggetto di priva selezione;
orbene, con riferimento agli accertamenti eseguiti presso la discarica REA sarebbe evidente il travisamento probatorio da parte dei giudici territoriali, i quali avrebbero nel contempo omesso di motivare in ordine alle deduzioni svolte sul punto nell'atto di appello;
presso detta discari- ca, si ricorda, era stato eseguito un unico accertamento nel gennaio 2007 nel corso del quale era stato osservato il conferimento in discarica di due carichi provenienti, uno dalla Punto Ecologia s.r.l. e, l'altro, da un diverso produttore;
l'attribuzione del codice CER 19.02.03 al carico in questione (e non il CER 19.12.12) costituiva un dato di rilievo per la difesa, atteso che detto codice è in- dicativo di un miscuglio di rifiuti a differenza invece del CER 19.12.12 relativo a rifiuti che derivano da un processo di selezione, non essendo infatti prevista per questa tipologia di rifiuti il pagamento di un'ecotassa in misura ridotta;
diversa- mente, i giudici di appello, senza tener conto di quanto sopra avrebbero desunto da tale accertamento elementi di prova, laddove in realtà dallo stesso non fosse ricavabile nulla quanto all'asserita mancata selezione, all'attribuzione fittizia del CER 19.12.12 e al pagamento ingiustificato dell'ecotassa in misura ridotta;
detto accertamento fornirebbe solo la prova, secondo il ricorrente, come presso tale discarica venissero conferiti dalla Punto Ecologia s.r.l. carichi di rifiuti non sele- zionati, con un codice CER diverso dal 19.12.12 e con il pagamento dell'ecotassa in misura ordinaria, circostanza, quest'ultima, che sarebbe stata confermata an- che dal teste IN LO;
in base a tale rilievo, dunque, il fatto che i rifiuti scaricati presso la REA fossero costituito da materiale eterogeneo ed indistinto, 18 non proverebbe in alcun modo la mancanza di una selezione dal momento che non tutto poteva essere selezionato, dovendosi valutare al momento della sele- zione se il materiale fosse idoneo, se non eccessivamente sporco, se vi fosse la convenienza a selezionarlo né potendosi selezionare tutto); f) documentazione acquisita presso le discariche (richiamate le questioni di inuti- lizzabili di tali documenti dianzi sviluppate, il ricorrente osserva come la Corte d'appello non abbia argomentato sulle eccezioni difensive di cui all'atto di appello in cui si rilevava come non poteva automaticamente sostenersi, senza alcun ulte- riore e diverso accertamento, che l'intero quantitativo di rifiuti conferito in disca- rica con il CER 19.12.12 e conio pagamento dell'ecotassa in misura ridotta non sia stato sottoposto a selezione e che, dunque, sia fittizia l'attribuzione del CER 19.12.12 e fraudolenta la condotta della Punto Ecologia s.r.l.); g) deposizioni testimoniali (i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che le risultanze processuali sarebbero state corroborate da alcune deposizioni, quali quelle dei testi RI, IA, CU, IA e AM;
in realtà, sostiene il ricorrente, le predette deposizioni non confermerebbero alcuna emergenza pro- batoria ma, diversamente, renderebbero evidente la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, valutando ed utilizzando le predette deposizioni attribuendo loro un significato ed una valenza probatoria che non avrebbero e che nemmeno il primo giudice aveva loro attri- buito;
dopo aver analizzato singolarmente gli esiti delle deposizioni richiamate alle pagg. 27/29, il ricorrente evidenzia come dalle stesse non emergesse alcun elemento a sostegno dell'assunto accusatorio); h) deduzioni difensive (sul punto la Corte d'appello avrebbe immotivatamente af- fermato che dette deduzioni in merito al trattamento di rifiuti pericolosi ed alla selezione meccanica non sarebbero condivisibili;
il ricorrente, nel censurare la motivazione della Corte territoriale sul tema della selezione meccanica ed alla deduzioni volte sul punto, ricorda come fosse emerso pacificamente dall'istruttoria che la Punto Ecologia s.r.l. non avesse presso il proprio stabili- mento un impianto organizzato con nastri trasportatori, vagli, tramogge e aspi- ratore;
allo stesso modo, era emerso pacificamente che presso il predetto stabi- limento vi fosse solo un ragno, una ruspa, un sollevatore e una pala meccanica, attrezzature che venivano utilizzate per la selezione dei rifiuti ivi conferiti;
la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che ivi fosse presente solo un ragno, come invece si sarebbe contraddetta quando, dopo aver affermato l'evidenza della mancanza di qualsiasi attrezzatura idonea alla selezione, avrebbe invece dato atto della presenza del predetto ragno, il cui utilizzo e le cui potenzialità erano state evidenziate dal teste CU all'ud. 7/11/2012, riferendo sul grado 19 di operatività del ragno spiegando che il predetto mezzo consentiva di andare nel dettaglio di ciò che si stava selezionando, riuscendo addirittura a frantumar e a spacchettare i rifiuti;
ciò sarebbe stato confermato anche dalle affermazioni del c.t. dott. Agati all'ud. 15/01/2013; diversamente in maniera illogica, la Corte d'appello avrebbe affermato che il predetto ragno non potesse essere utilizzato per operazioni di selezione, come, altrettanto illogica, sarebbe l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui la selezione meccanica non potesse svolgersi pres- so la Punto Ecologia s.r.l., nonostante fosse emerso che presso la predetta socie- tà venisse svolta un'attività di selezione con l'ausilio di mezzi meccanici, e che venisse svolta una selezione, per le modalità con cui era praticata, di tipo "mec- canico", come del resto riconosciuto dall'ing. AM all'ud. 7/11/2012 (oltre che dall'Ing. Senatore e dal dott. Agati) che, riferendo delle modalità con cui presso la società veniva svolta la selezione, aveva affermato che la stessa potesse esse- re ritenuta come selezione meccanica e che, dunque, correttamente la Punto Ecologia s.r.l. avesse smaltito in discarica i rifiuti residuati dall'attività di selezio- ne con il CER 19.12.12 e il pagamento dell'ecotassa in misura ridotta;
a soste- gno di quanto sopra in ricorso di richiama anche quanto emergente dalla docu- mentazione prodotta dalla difesa all'ud. 7/11/2012, ossia le tre relazioni datate 15/01/07, 14/01/08 e 12/01/09 con cui la punto Ecologia s.r.l. inviava alla Pro- vincia di Pisa il resoconto dei quantitativi movimentati negli anni dal 2006 al 2008 precisando il quantitativo di rifiuti avviati al rifiuto, quantitativo espresso in termini percentuali che per la sua rilevanza non era certamente giustificabile con operazioni di sola cernita esclusivamente manuale;
diversamente, la Corte d'appello avrebbe affermato apoditticamente ed illogicamente che in ragione del- la mancanza di attrezzature idonee la selezione meccanica non era assicurata e non poteva esserlo;
sempre con riferimento alla selezione, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni IA, funzionaria della Provincia di Pisa, rese all'ud. 12/04/2012, secondo cui il CER 19.12.12 poteva essere corret- tamente attribuito ai rifiuti da conferire in discarica sebbene non sottoposti a se- lezione meccanica, difettando uno specifico codice per la classificazione dei rifiuti derivanti da selezione manuale;
sul punto, erroneamente e illogicamente la Cor- te territoriale avrebbe affermato che anche ritenendo corretta l'attribuzione del CER 19.12.12 ai rifiuti provenienti dalla selezione svolta presso la Punto Ecologia s.r.l., il reato sub a) poteva dirsi ugualmente sussistente in quanto vi sarebbe stata in atto la prova dell'illecita gestione dell'attività svolta sotto il profilo del trattamento di rifiuti non autorizzati e della loro miscelazione (questione questa, che potrebbe rilevare unicamente ai rifiuti pericolosi, laddove si consideri che la miscelazione dei rifiuti non costituirebbe oggetto di contestazione e, comunque, 2 20 0 la Punto Ecologia s.r.l. era dotata di autorizzazione alla effettuazione delle opera- zioni di miscelazione); infine, quanto all'omesso esame delle deduzioni difensive relative all'imputazione sub b), il ricorrente rinvia alle richiamate a tal proposito svolte nell'apposito motivo di ricorso in precedenza illustrato). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte, ciò com- portando la declaratoria di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per ambedue i ricorrenti essendo, nelle more, decorso il termine di prescrizione per entrambi i reati oggetto di contestazione.
4. La articolata struttura dei motivi di impugnazione, in parte comuni ai ricorren- ti, dianzi oggetto di analitica illustrazione, esime questa Corte dalla necessità di procedere, in sede di esame dei singoli motivi di doglianza, dall'illustrarli separa- tamente, donde si procedere per esigenze di economia motivazionale ad esami- narli, ove possibile, congiuntamente. Operata tale premessa, può anzitutto procedersi, per esigenze sia di ordine si- stematico che logico - giuridico, dall'esame dei motivi con cui si deducono viola- zioni della legge processuale, ciò in considerazione dell'obbligo, gravante sul Col- legio, di accedere agli atti del processo. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, allorché sia dedot- to, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto de- gli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del prov- vedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
5. Tanto premesso, sono anzitutto infondate le censure al rigetto della eccezione di incompetenza funzionale (motivo 2 IN, motivo 1.2 TI), in quanto in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", occorre fare riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva abbia modificato la competenza. E' stato, infatti, affermato da questa Corte che in virtù del principio "tempus re- git actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è le- дец gittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario terri- 21 torialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la compe- tenza (nella specie, si trattava della istituzione del nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", salvo che la legge non in- troduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisa- to che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto: Sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002 - dep. 12/03/2002, Gionta ed altri, Rv. 221351). La prospettazione sostenuta in ciascun ricorso è suggestiva ma non condivisibile. Proprio in forza del principio generale tempus regit actum la competenza sussi- stente al momento della richiesta di emissione del decreto che ha disposto il giu- dizio non può venire meno per jus superveniens. Condivisibilmente quindi i giu- dici che si sono susseguiti hanno escluso la competenza del GUP distrettuale, es- sendosi già radicata la competenza davanti al Tribunale di Pisa. Il caso dello jus superveniens, prescinde infatti dalla progressione procedimenta- le, non trovando origine nel procedimento stesso: vige, pertanto, in tale fattispe- cie il principio generale della segmentazione normativa tradizionalmente espres- so con il brocardo tempus regit actum, principio che nel campo processuale è species del generale principio di irretroattività dello jus novum (articolo 11 prel.c.c.), a sua volta correlato da un lato con il perseguimento della certezza del diritto, e dall'altro con il principio di conservazione (sul principio generale della conservazione degli atti giuridici da ultimo Cass. sez. I, ord. 29 marzo 2012 n.11770; cfr. altresì Cass. sez. IV., 6 marzo 2004 n. 14863). La certezza del di- ritto e la conservazione degli effetti di un atto legittimo al momento della sua origine anche dopo la cessazione della vigenza della norma da cui trae la sua le- gittimità sono elementi generali fondanti la razionalità dell'ordinamento giuridico e quindi la tutela di chi ne fruisce (sul principio di conservazione anche nei prov- vedimenti cautelari ab origine illegittimi per incompetenza, quale presupposto della scissione, pur in tal caso logicamente provvisoria, della validità del provve- dimento dalla sua efficacia, Cass. sez. I, 28 aprile 1995 n. 1655 e Cass. sez. I, 10 maggio 1995 n.1925). Irragionevole, infatti, e, sul piano processuale, al limi- te contrastante altresì con il principio della ragionevole durata del processo (in quanto incisa dalla necessità di un adeguamento costante allo jus novum poiché questo comporterebbe un aggravamento del processo derivante dall'aumento dei provvedimenti) è ritenere che sussista una scissione tra il momento dell'esercizio del potere e il momento della produzione degli effetti, tale da svincolare questi ultimi, in forza della loro permanenza temporale, dalla legittimità che ha conno- 22 tato il primo nel caso in cui uno jus superveniens modifichi i presupposti dell'e- sercizio del suddetto potere. L'interpretazione del combinato disposto degli artt. 51, co.
3-bis e 328, co.
1-bis, c.p.p. non può, allora, non contestualizzarsi entro queste connotazioni sistemiche, dovendosi pertanto pervenire a concludere nel senso della competenza del GUP del tribunale di Pisa presso cui si era radicata la competenza a seguito della richiesta del P.M. presso medesimo tribunale di emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto la incompetenza funzio- nale seguente alle modifiche introdotte dall'art. 11 della legge n. 136 del 2010 dalle predette norme processuali disciplinata non include la fattispecie in esame, nella quale non si è verificata alcuna incompetenza sopravvenuta, rimanendo il decreto che ha disposto il giudizio regolato dalla norma vigente al momento del radicamento della competenza del giudice che lo ha emesso radicamento av- - venuto in data antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e quindi mai viziato da incompetenza.
6. Sono poi infondate le censure al rigetto della eccezione di incompetenza terri- toriale (motivo 1 IN, motivo I.1 TI). Dalla natura abituale del reato deriva infatti che la competenza deve essere indi- viduata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009 - dep. 03/12/2009, Caserta, Rv. 245605; conformi: Sez. 3, n. 29619 del 27/07/2010, Leorati e altri, Rv. 248145; Sez. 3, n. 44629 del 6/11/2015, Bet- telli e altro, Rv. 265573). Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali so- pravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il con- fronto con gli esiti istruttori del dibattimento (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 - dep. 20/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254100). Nella specie, non risulta né viene dedotto che le emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare smentissero l'assunto accusatorio secondo cui il reato consisteva (struttura "bifasica" della contestazione): a) attività endo- aziendali, consistenti, da un lato, nella abusiva ricezione e stoccaggio di rifiuti ред speciali pericolosi nell'impianto aziendale in violazione dell'autorizzazione e, 23 dall'altro, nella non autorizzata attività di triturazione dei rifiuti;
b) attività extra- aziendali, consistenti nel successivo smaltimento dei rifiuti in discarica con l'attribuzione fittizia del codice 19.12.12. Pertanto, trattandosi di due profili distinti di illecita gestione- presso l'impianto e nella discarica - considerato che l'attribuzione del codice fittizio deve presu- mersi avvenuta, secondo la prassi e le regole, al momento di inizio del trasporto e, quindi, presso lo stabilimento in uscita, e che il trasporto è stato eseguito da terzi, deve ritenersi corretta la soluzione del giudice a quo di ritenere che già presso la sede della società il fatto-reato aveva determinato il comportamento punibile, consistente nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiu- ti. Negli altri casi giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti (Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009 - dep. 03/12/2009, Caserta, Rv. 245605; Sez. 3, n. 29619 del 27/07/2010, Leorati e altri, Rv. 248145), il rifiuto veniva abusivamente conferi- to in ingenti quantità presso impianti che non potevano riceverli: mancava, quindi, la fase di illecita gestione e classificazione dei rifiuti stessi propedeutica al successivo smaltimento.
7. Così individuato il tenore della contestazione, deve ritenersi coerente e corret- to rigetto della eccezione di nullità del decreto di citazione per mancata indica- zione del luogo del commesso reato (motivo 3 IN, motivo 1.3 TI), es- sendo evidente che i ricorrenti erano nelle condizioni di conoscere l'accusa e di predisporre le adeguate difese, nè peraltro gli stessi ricorrenti specificano il vul- nus alla difesa che ciò avrebbe determinato. Del resto, sul punto, trova applica- zione il principio secondo cui in tema di enunciazione del fatto nel decreto di rin- vio a giudizio non sussiste nullità quando dal medesimo fatto contestato che pu- re non abbia una specifica indicazione di luogo e di data- è possibile rilevare un riferimento, sia pure indiretto, a circostanze spazio-temporali che consentano la facile individuazione di quegli elementi (Sez. 5, n. 12894 del 05/10/1999 - dep. 11/11/1999, Morbidelli, Rv. 215534).
8. Sono poi inammissibili le censure, afferenti, da un lato, al mancato proscio- glimento ex art. 129 c.p.p. (motivo 4 IN, motivo 1.6 TI), e, dall'altro, alla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (motivo 6 IN, motivo 5 e 7 TI). Ed invero, quanto alla prima, oltre al rilievo per cui le stesse possono essere proposte in questa sede solo sub specie di vizio di motivazione, osserva il Colle- gio come l'art. 129 c.p.p. è espressione del tipico esercizio del potere discrezio- 24 дец nale del giudice, tant'è che la pronuncia della sentenza di proscioglimento è con- dizionata dalla valutazione del giudice in via esclusiva (la norma recita infatti che il giudice lo dichiara d'ufficio e non "anche" d'ufficio, senza quindi che sia previ- sta alcuna sanzione processuale, non essendo prevista alcuna formalità nella ri- chiesta né un termine entro il quale il giudice è tenuto a decidere. Potrebbe, in- vero, tutt'al più applicarsi analogicamente il termine di cui al disposto dell'art. 121, comma 2, c.p.p., che è peraltro pacificamente sfornito di sanzione proces- suale, avendo ad esempio affermato questa Corte che nel vigente codice di pro- cedura difetta l'espressa previsione di un termine entro il quale il giudice è tenu- to a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 121, secondo comma cod. proc. pen., secondo cui il giudi- ce deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullità, in quanto meramente ordinato- rio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere proces- suale (Sez. 5, n. 1599 del 03/05/1993 - dep. 02/07/1993, Caldariera, Rv. 195402).
9. Quanto poi alla dedotta eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (motivo 6 IN, motivo 5 e 7 TI), l'inammissibilità del motivo discende dalla considerazione per cui, se- condo l'orientamento costante (Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013 dep. - 06/09/2013, Attanasio e altro, Rv. 256699; Sez. 6, n. 21265 del 1/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252853; Sez. 5, n. 1586 del 14/01/2010, Belli, Rv. 245818), l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen., comma 3, degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato sta- bilito per la conclusione della indagini preliminari differisce dall'inutilizzabilità comminata dall'art. 191 cod. proc. pen. per le prove vietate, di cui non può esse- re fatto alcun utilizzo processuale e la relativa questione non è rilevabile d'uffi- cio, ma soltanto su eccezione di parte secondo un regime di deducibilità assimi- labile a quello previsto per le nullità a regime intermedio previsto dall'art. 182 cod. proc. pen., quindi: a) se la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo;
b) negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4 e, quindi (art. 181, com- ma 2, c.p.p.) trattandosi di nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari ed essendo prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, le stesse devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424 c.p.p. (sentenza di n.l.p. o, come nel caso in esame, decreto che dispone il giudizio). 2 25 5 Nella specie la questione è stata posta solo avanti al giudice del dibattimento di primo grado (udienza 12 giugno 2012). Né l'eccezione poteva essere posta solo dopo gli adempimenti di cui all'art. 511 c.p.p., in quanto tale attività del giudice ha natura meramente ricognitiva (salvo che sia adottata l'ordinanza di cui al comma 5 che nella specie non risulta pronunciata). 10. Per quanto riguarda le questioni relative alla inosservanza delle regole per la formazione del fascicolo per il dibattimento (motivo 7 IN, motivo 1.4 Sas- setti), va premesso che, a seguito dell'accoglimento della eccezione relativa all'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei n. 41 allegati all'informativa del NOE del 18 aprile 2007, le censure dei ricorrenti riguardano due profili. 11. Anzitutto, quella della presenza nel fascicolo per il dibattimento delle trascri- zioni delle intercettazioni telefoniche, risolta dal giudice a quo richiamando il principio, cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui la tra- scrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa;
pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad as- sicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettua- te (Sez. 1, n. 7342 del 06/02/2007 - dep. 22/02/2007, Mangone e altro, Rv. 236361; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015 - dep. 22/01/2016, Ferminio e altri, Rv. 266497 ed Rv. 266496). Orbene, i ricorrenti non deducono di aver chiesto la trascrizione tramite perizia né di aver eccepito specificamente la mancanza dei supporti contenenti le regi- strazioni o la mancata corrispondenza tra le stesse e le trascrizioni (motivo 7 IN, lett. A) e la censura è genericamente svolta per la prima volta in que- sta sede, appalesandosi pertanto inammissibile. 12. Il secondo profilo riguarda la presenza nel fascicolo per il dibattimento dei verbali di O.C.P., ritenuta corretta dalla sentenza impugnata sulla base del prin- cipio, già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 44413 del 09/11/2011 - dep. 30/11/2011, A., Rv. 251613), secondo cui sono atti irripetibili, come tali 26 acquisibili al fascicolo per il dibattimento, i verbali di pedinamento e apposta- mento della Polizia Giudiziaria, principio cui questa Corte ritiene di dover dare continuità. Trattasi, in ogni caso di eccezione che condivide con le altre eccezioni di inutiliz- zabilità il medesimo vizio genetico. Ed invero, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impu- gnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventa- no irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultan- ze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Non essendo stato as- solto, nell'illustrazione dei motivi con cui si deduce l'inutilizzabilità di atti del pro- cesso, tale onere difensivo, gli stessi sono tutti da considerarsi inammissibili. 13. Per quanto riguarda l'esercizio del potere ufficioso di cui all'art. 507 c.p.p. e la inutilizzabilità degli atti acquisiti in tale sede, si osserva quanto segue. 14. Le censure all'ordinanza del 5 marzo 2013, con cui il Tribunale aveva deciso di sentire i testi IN, OT ed OD, nonché all'impropria supplenza rispetto alle carenze investigative del P.M., (motivi 5 e 7 lett. B, parte prima, IN, motivo 1.7, prima parte, TI) sono manifestamente infondate, stante l'ampiezza di tale potere che può riguardare anche quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Ed infatti, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle pro- ve che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Il Supremo Collegio ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle pro- spettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p. (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907; conforme, la giurisprudenza successiva: Sez. 1, n. 3979 del 29/01/2014, P.G. in proc. Milano, Rv. 259137). 27 15. Altre e diverse questioni sono quelle: a) delle modalità di esercizio del potere ufficioso di cui all'art. 507 c.p.p. con la successiva l'ordinanza fuori udienza del 20 maggio 2013; b) della utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti (motivo 7 lett. B, parte prima, IN, motivo 1.7, seconda parte, TI), anche per inutilizzabilità "ex se" di alcuni di essi. 16. Quanto alla questione della legittimità dell'ordinanza ex art. 507 c.p.p. fuori udienza, ad avviso della Corte fiorentina l'adozione di ordinanza emessa fuori udienza, per quanto irrituale, non può ritenersi avere integrato alcuna nullità per violazione del principio del contraddittorio posto che l'ordinanza è stata notificata alle parti ed ha formato oggetto di contraddittorio alla successiva udienza cui il procedimento fu rinviato, così come si evince dalla lettura dei verbali di udienza. La conferma fatta alla successiva udienza del 4 luglio 2013, con ordinanza in pari data, vale comunque come pronuncia ex art. 507 c.p.p. nelle forme di legge, donde nessuna censura è fruttuosamente sostenibile con riferimento alla prece- dente ordinanza ordinanza. 17. Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli atti non depositati dal PM con l'avviso di conclusione indagini, si sostiene, da un lato, che l'allegato 10 all'informativa riassuntiva del NOE (contenente diversi CD) è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con provvedimento fuori udienza non notificato alle parti, in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e non era stato rinve- nuto con il deposito degli atti nel fascicolo del PM al momento della conclusione delle indagini, in quanto i CD risultavano solo indicati come presenti nell'allegato 10 dal frontespizio, ma erano stati trasmessi successivamente (motivo 7 lett. B, parte seconda, IN). Dall'altro lato, si sostiene ancora, gli atti seguenti sa- rebbero invece inutilizzabili perché non depositati dal PM con l'avviso di conclu- sione indagini ex art. 415-bis c.p.p.: a) i verbali PA prelevamento di cam- pioni e i rapporti di prova relativi all'intervento dei CC/NOE di Firenze del 4-10 agosto 2008 e del 24 e 25 gennaio 2007; b) il file formato excel o copia cartacea del riepilogo dei dati relativi all'attività di video-sorveglianza (pacificamente as- sente dal fascicolo del P.M); c) il verbale di sopralluogo del 31 gennaio 2007 dei CC/NOE di Firenze con allegati presso la discarica REA di Scapigliato. Orbene, rileva il Collegio che è ben vero che l'omissione del deposito di alcuni at- ti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti e che non è consentito l'esercizio del potere istruttorio del giudice, di cui all'art. 507 cod. proc. pen., al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento un atto ontolo- 28 gicamente irripetibile del medesimo procedimento (nella specie, una conversa- zione telefonica intercettata), inutilizzabile a causa del suo omesso deposito nei termini di cui agli artt. 415-bis e 416 cod. del codice di rito (Sez. 1, n. 27879 del 12/03/2014 - dep. 26/06/2014, P.G. in proc. TA e altro, Rv. 260249). Tuttavia, il giudice del merito di primo grado aveva diffusamente argomentato alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza del 4 luglio 2013 definendo indimostrata la censu- ra e concludendo sulla presenza di tali atti tra quelli atti resi conoscibili con l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.: le censure dei ricorrenti sul punto non fanno al- cuno riferimento a tale ordinanza e sono generiche, donde vanno dichiarate inammissibili, perdipiù dovendosi richiamare quanto già evidenziato circa il man- cato assolvimento dell'onere difensivo collegato alla c.d. prova di resistenza (v. ante, § 12). 18. Sempre in relazione alla predetta censura, poi, deve esaminarsi quella rela- tiva all'acquisizione ex art. 507 c.p.p. di informazioni circa gli accertamenti svolti dal NOE successivamente al 31 gennaio 2007. Con l'ordinanza ex art. 507 cpp del 20 maggio 2013 il Tribunale aveva fatto ese- guire una serie di accertamenti al NOE circa le attività svolte dagli imputati suc- cessivamente al 31 gennaio 2007, mentre i documenti potevano essere acquisiti solo dopo l'escussione degli autori degli accertamenti. Tale acquisizione, per i ri- correnti sarebbe illegittima. La censura dev'essere rigettata, in quanto l'acquisizione documentale è possibile. Deve, a tal proposito, essere richiamato quanto già affermato da questa Corte secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti. (Sez. 2, n. 13938 del 25/03/2014, Zerbini e altro, Rv. 259710: nella fattispecie, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., quali atti irripetibili, di fotografie formate da un teste di P.G. nell'imminenza dell'udienza in cui doveva essere esaminato, e, quindi non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, attraverso la stampa di immagini estrapolate dal filmato che aveva documentato un servizio di osservazione, pedinamento e controllo ef- fettuato durante le indagini). 19. In ogni caso, a giudizio dei ricorrenti, non erano acquisibili i seguenti docu- menti che erano stati trasmessi in quanto atti di indagine: a) delega del 19 mag- gio 2008 di cui all'allegato 2.1; b) CNR del 24 gennaio 2009 con relativi allegati 29 di cui all'allegato 2.3; c) nota inviata dal NOE alla Provincia di Pisa di cui all'allegato 2.4. in quanto di fatto costituente annotazione di PG;
d) risposta alla delega del P.M. di cui all'allegato 2.12. Al fine di qualificarla come priva di pregio, è sufficiente in questa sede rilevare come la sentenza impugnata non fa espresso riferimento a tali atti e la censura è generica. Tra gli allegati alla CNR del 24 gennaio 2009 sembra esservi materiale relativo agli accertamenti del 21 gennaio 2009 (infra, quanto al merito), ma la genericità della cesura ed il fatto che la sentenza valorizza espressamente solo le fotografie relative a tali accertamenti, non consentono di affermare con certezza che fu acquisito un atto di PG e non un documento fotografico. 20. Altro tema affrontato nel predetto motivo di censura, attiene alla presunta lesione del c.d. diritto alla controprova. Osservano i ricorrenti che, comunque, laddove il Tribunale avesse ritenuto di po- ter acquisire in tutto o in parte la documentazione trasmessa dal NOE con nota del 31 maggio 2013, ferma la necessità di sentire il personale del NOE che aveva svolto tali indagini, era stata respinta ogni eccezione e rigettata la richiesta di sentire come testi, sulle circostanze cui si riferiva la documentazione trasmessa: a) il teste AM, direttore della discarica sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
b) il consulente ing. Senatore sul metodo di campionamento ed analisi di cui agli allegati 1.1.2 e 1.2.1. Osserva a tal proposito il Collegio come sul punto debba essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le pro- ve richieste sono vietate dalla legge o sono manifestamente superflue o irrile- vanti;
con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successi- vo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravve- nute al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 48645 del 24/11/2014, G e altro, Rv. 261256). Orbene, sul punto si osserva quanto segue: a) il AM era stato già sentito ed i ricorrenti non deducono quali circostanze decisive avrebbe dovuto riferire a se- guito dell'integrazione probatoria;
b) quanto al c.t.p. della difesa, ing. Senatore, 30 l'esame prospettato dai ricorrenti aveva natura sostanzialmente esplorativa. Ne consegue, dunque, l'assoluta irrilevanza della questione dedotta. 21. Un altro gruppo di questioni è invece relativo alla inutilizzabilità "ex se" di al- cuni degli atti acquisiti. Anzitutto, si sostiene che il file formato excel o copia cartacea del riepilogo dei dati relativi all'attività di video-sorveglianza non era un documento, ma una ela- borazione di dati e quindi poteva fare ingresso solo previo esame della P.G. a conferma del suo contenuto. In merito a questo specifico motivo di censura la Corte territoriale omette qualsiasi motivazione (v. nota 7 a pag. 14 del motivo 7 IN). Al fine di escluderne qualsiasi fondatezza, è sufficiente in questa sede rilevare che la sentenza di primo grado e di appello non specificano se di tale atto fu fat- to uso, né i ricorrenti lo deducono in modo specifico, per cui la censura è generi- ca non risultando la decisività dell'atto stesso. In secondo luogo, si sostiene che i campionamenti del 10 agosto 2005, del set- tembre 2006 e del gennaio 2007 e le successive analisi erano inutilizzabili in quanto attività successive alla iscrizione nel registro degli indagati e quindi anda- vano svolte nelle forme dell'ispezione e non dell'art. 223 disp. Att. c.p.p. La que- stione era stata formalizzata verbalmente dalle difese all'udienza del 12 aprile 2012 e reiterata anche con deposito di specifica memoria all'udienza del 5 marzo 2013, come precisato fin dall'appello IN a pag 25. La sentenza, dato atto della questione, risponde che la dedotta nullità dei verbali afferenti i prelievi di campioni successive analisi per violazione degli articoli 220 e 223 cpp è destituita di qualsiasi fondamento. Anche in relazione a tale eccezione, osserva il Collegio quanto segue. Come precisa la sentenza citata dai ricorrenti (Sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010 - dep. 27/04/2010, Vidori e altro, Rv. 246768) l'attività di prelievo e di analisi ha "natura amministrativa... sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p., mentre, vertendosi in attività amministrativa, è applicabile l'art. 223 disp. att. c.p.p." (Sez. 3, n. 12390 del 16/10/1998 - dep. 26/11/1998, Fecchio, Rv. 212374). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e dunque per il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale -, è costituito dalla "sussistenza della mera 31 possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'in- chiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circo- stanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata" (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 - dep. 20/12/2001, Raineri, Rv. 220291; Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 - dep. 20/01/2006, Cacace, Rv. 233330). E', ancora, pacifico: a) che l'attività di prelievo di campioni presso lo stabilimento nel corso delle indagini costituisce attività di ispezione dei luoghi ex art. 244 c.p.p., regolata dall'art. 364 c.p.p.; b) che la nullità conseguente al mancato av- viso ex art. 364 c.p.p. può essere tempestivamente dedotta, a norma del combi- nato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen.,fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010 - dep. 13/10/2010, Drago, Rv. 248527). Tuttavia, a fronte dell'affermazione della sentenza di appello che riconosce che i verbali in questione danno atto del compimento degli avvisi e delle garanzie pre- viste dalle norme che si assumono violate, i ricorsi non sono specifici in quanto non riproducono, né allegano gli atti in questione per smentire l'assunto della Corte territoriale, in ogni caso dovendosi richiamare quanto già evidenziato circa il mancato assolvimento dell'onere difensivo collegato alla c.d. prova di resisten- za (v. ante, § 12). 22. Possono quindi essere affrontati i motivi attinenti al merito, con particolare riferimento alle seguenti censure afferenti tutte il tema della responsabilità pena- le dei ricorrenti: a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (mo- tivo 8 IN); b) violazione art. 260 TUA e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti (motivo 9 IN, motivo II.1 TI); c) violazione artt. 640/43 c.p. in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa (motivo 10 IN, motivo II.2 TI); d) violazione artt. 42 c.p. e vizio del- la motivazione in relazione in relazione all'affermazione di responsabilità di Gian- nini per il ruolo operativo da lui svolto (motivo 11 IN); e) iolazione artt. 157 c.p. e vizio della motivazione in relazione in relazione alla esclusione della prescrizione dei reati (motivo 12 IN, motivi II.3/4 TI). 23. Ritiene il Collegio di dover muovere anzitutto dall'esame delle censure affe- renti il reato di truffa aggravata. In estrema sintesi, dalle esame delle sentenze di primo grado e d'appello risulta provato e non contestato: a) che la selezione dei rifiuti avveniva manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, cioè dipendeva dall'intervento umano e non 32 esclusivamente da quello meccanico;
b) che all'atto del conferimento in discarica i rifiuti erano accompagnati da una dichiarazione sulla provenienza dei rifiuti dal- la selezione meccanica. Orbene, osserva anzitutto, il Collegio come il codice 19.12.12 fa riferimento al trattamento meccanico di rifiuti non pericolosi ed il tributo di cui all'art. 3, com- ma 40, legge n. 549 del 1995 1995 viene pagato in forma ridotta per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica. L'Allegato D al T.U.A., così pre- cisa: "19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di tratta- mento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzio- ne in pellet) non specificati altrimenti;
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze perico- lose;
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11". Da notarsi, pe- raltro, che nel 19 12 la selezione è considerata unitamente ad attività quali la tri- turazione, compattazione, riduzione in pellet che invece sono pacificamente svol- te in via esclusiva con macchine. A sua volta, l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così recita: "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29". La corrispondente Legge Regionale Toscana, così stabilisce all'art. 23-bis, comma 4 (L.R. 29 luglio 1996, n. 60): "4. Gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in disca- rica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, per i rifiuti speciali di cui comma 1, lettera c)". Dall'esame delle predette normative e alla luce della ricostruzione dei fatti pro- cessualmente emersa, ne discende che il codice non poteva essere attribuito ed il tributo non poteva essere pagato in misura ridotta, dovendosi dunque ritenere sussistente il reato di truffa sotto il profilo oggettivo. 33 24. A diverso approdo deve pervenirsi per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato di truffa e l'induzione in errore. Sul punto, la sentenza impugnata valo- rizza come dato decisivo l'attestazione non veritiera, senza confrontarsi con il quadro normativo che disciplina il conferimento dei rifiuti in discarica D.M. 3 agosto 2005 (applicabile ratione temporis) e il pagamento del tributo (che viene incassato quale sostituto di imposta dal gestore dell'impianto che poi provvede al pagamento alla regione: v. art. 3, commi 26 e 30, legge n. 549 del 1995). Quanto all'elemento soggettivo, invero, la sentenza nulla dice sulla intenzionalità della indicazione del codice e sul perché debba escludersi una mera negligenza;
inoltre, quanto alla induzione in errore, andava verificato il duplice rapporto tra conferente i rifiuti/gestore impianto e tra questi e la Regione, per verificare come si fossero incontrate le volontà. 25. Detta carenza imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza al giudice di appello per colmare il predetto deficit motivazionale;
tuttavia, deve rilevarsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ciò che osta all'annullamento con rinvio della sentenza. Ed invero, come più volte affermato da questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pro- nuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di asso- luzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contrad- dittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008 - dep. 31/10/2008, P.G. in proc. Merli, Rv. 241474). Orbene, con riferimento al reato di truffa, la sentenza fa riferimento a conferi- menti avvenuti negli anni 2006, 2007 e 2008. Secondo l'art. 3, comma 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549 il tributo è versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le ope- razioni di deposito. L'ingiusto profitto deve però ritenersi acquisito da chi conferi- sce nel momento in cui i rifiuti vengono accettati dal gestore della discarica con il codice indicato, poiché è in questo momento che si realizza il presupposto impo- sitivo. 34 Nel caso di specie, peraltro, non si è in presenza di una ipotesi di truffa cosiddet- ta "a consumazione prolungata", configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, in quanto tale figura necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'origina- rio ed unico comportamento fraudolento, mentre nella specie, per il consegui- mento delle erogazioni successive alla prima, è stato necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, per cui devono ritenersi integrati altrettanti ed au- tonomi fatti di reato (cfr. Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014 - dep. 21/07/2014, P.C. in proc. Corba e altro, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015 - dep. 17/02/2015, Alongi e altri, Rv. 262601). Diversamente, la consumazione decorre dunque per ciascun episodio di truffa a decorrere dal singolo conferimento (cfr. Sez. F, n. 34505 del 26/08/2008 - dep. 01/09/2008, P.G. in proc. Giorgi, Rv. 240671: in caso di reato continuato, qualo- ra debba farsi applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescri- zione del reato, dall'art. 158 cod. pen., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell'inizio della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va fissato, per ciascuna, nella relativa data di consumazione). Orbene, la sentenza non specifica le date dei singoli conferimenti, per cui gli stessi devono ritenersi ultimati al 1° gennaio 2008. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno, senza alcuna indicazione del mese o del giorno, per il principio del "favor rei" il termine di prescrizione comin- cia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno indicato (Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012 - dep. 18/12/2012, Acanfora e altri, Rv. 253958). Alla stregua di quanto sopra, tenuto conto del dies a quo c.s. indicato (1/01/2008), il termine di prescrizione massima sarebbe maturato alla data del 1/07/2015; a tale termine, devono essere aggiunti complessivi mesi 9 e gg. 26 di sospensione valutabili ex actis (rinvio dal 7/06/2011 al 28/09/2011; rinvio dal 28/09/2011 al 6/12/2011; rinvio dal 20/09/2013 al 17/01/2014) che spostano il termine finale al 27/04/2016, già decorso alla data della presente decisione. Ciò giustifica, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione al delitto sub b) per essere lo stesso estinto per prescrizione. 26. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al residuo reato di cui sub a). 35 Ed infatti, con riferimento al delitto di traffico illecito di rifiuti ex art. 260 T.U.A., il reato oggetto di contestazione si articola in due profili: a) l'illecito conferimento in discarica con il codice 19.12.12; b) le attività di illecita gestione svolte in sede, per violazione dell'autorizzazione sia per quantità dei rifiuti trattati, sia per la lo- ro pericolosità (l'impianto era autorizzato solo per gestire rifiuti non pericolosi), sia per la natura dell'attività svolta (triturazione non consentita). I! Procuratore Generale di udienza, nella Sua requisitoria, ha proposto a questa Corte di distinguere i due periodi, ossia distingue i fatti commessi sino al 31 gennaio 2007 da quelli oggetto di contestazione in relazione al periodo fino al 21 gennaio 2009. Mentre per i primi la sentenza meriterebbe conferma, per i secon- di dovrebbe esserne disposto l'annullamento con rinvio. Ritiene, diversamente, il Collegio che, nel complesso, le argomentazioni svolte dall'impugnata sentenza e da quella di primo grado prestino il fianco alle censure motivazionali dedotte dai ricorrenti, ciò comportando anche per il delitto sub a) l'adozione della formula terminativa già assunta in relazione al delitto sub b). Orbene, al di là dei motivi personali al IN-che essendo cessato dalla cari- ca di Presidente del CdA sin dal 18 giugno 2008, sarebbe comunque estraneo ai fatti contestati come avvenuti successivamente a tale ultima data -, osserva il Collegio come per entrambi i ricorrenti s'impongano le medesime considerazioni. 27. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il dleitto di cui all'art. 260 T.U.E. è reato abituale e non permanente (Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009 - dep. 03/12/2009, Caserta, Rv. 245605; Sez. 3, n. 29619 del 27/07/2010, Leorati e altri, Rv. 248145; Sez. 3, n. 44629 del 6/11/2015, Bettelli e altro, Rv. 265573), donde il dies a quo del decorso del termine di prescrizione del reato è da individuarsi nel giorno della cessazione dell'abitualità. Orbene, è pacifico ed incontestato - e di ciò ne da atto anche lo stesso Procura- tore Generale con la consueta onestà intellettuale nella Sua requisitoria che gli - ultimi accertamenti eseguiti presso la Punto Ecologia s.r.l. risalgono al gennaio 2007, in particolare risalendo l'unico ed ultimo accesso alla discarica REA (sito di destinazione dei rifiuti) al 31/01/2007. E' quindi evidente che, individuando tale ultima data come dies a quo del delitto di cui all'art. 260 T.U.A., il reato (secon- do il calcolo di cui si dirà oltre) si è estinto per prescrizione alla data della deci- sione di questa Corte. Censurabile, peraltro, è, poi, come riconosciuto dallo stesso P.G. di udienza, la motivazione della sentenza d'appello che ha individuato detto termine iniziale di decorrenza nel 21/01/2009, data del verbale di sopralluogo corredato da imma- 36 gini fotografiche da cui emerge la presenza di rifiuti speciali depositati presso l'ingresso dell'impianto non autorizzati, tra i quali medicinali e pneumatici. Non può essere posto in dubbio il fatto che la Corte valorizzi fatti eccentrici ri- spetto a quelli che hanno caratterizzato il traffico illecito nel periodo precedente (si fa infatti riferimento al mero rinvenimento di rifiuti quali medicinali e pneu- matici presso la sede della società, senza specificarne la natura, la quantità e senza confronto con l'autorizzazione in possesso della società). Inoltre, nulla vie- ne detto circa la necessaria continuità, ai fini della abitualità del reato, rispetto al primo periodo. Detta motivazione è palesemente illogica perché gli ultimi accertamenti dei NOE- CC si arrestano al gennaio 2007 mentre la Corte territoriale, individuando una data posteriore, basa esclusivamente il proprio convincimento sul dato probato- rio fornito dal verbale di sopralluogo eseguito in tale data presso la sede della Punto Ecologia s.r.l. Detto verbale, come correttamente sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non può essere assunto a dimostrazione che il fatto-reato conte- stato nei sopralluoghi del 2006 e del 2007 siasi protratto sino al gennaio 2009, non soltanto perché il verbale si pone a distanza di due anni rispetto agli ultimi atti di indagine (donde non potrebbero essere ritenuti sussistenti gli stringenti requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di sistematicità delle condotte e di continuità dell'attività illecita), ma anche perchè dal verbale 21/01/2009 non potrebbe desumersi la prova della permanenza sino a tal data di un traffico illecito di rifiuti, emergendo da tale verbale al più condotte di minor disvalore penale e scollegate temporalmente dalla vicenda per cui è processo. Conclusivamente il dies a quo deve ritenersi individuato alla data del 31/01/2007, donde il termine di prescrizione è interamente da considerarsi come maturato alla data odierna. Ed infatti, tenuto conto del dies a quo c.s. indicato (31/01/2007), il termine di prescrizione massima sarebbe maturato alla data del 31/07/2014; a tale termine, devono essere aggiunti complessivi mesi 9 e gg. 26 di sospensione valutabili ex actis (rinvio dal 7/06/2011 al 28/09/2011; rinvio dal 28/09/2011 al 6/12/2011; rinvio dal 20/09/2013 al 17/01/2014) che spostano il termine finale al 26/05/2015, già decorso alla data della presente decisione. Ciò giustifica, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza an- che in relazione al delitto sub a) per essere lo stesso estinto per prescrizione. 28. L'annullamento senza rinvio disposto per ambedue i reati oggetto di conte- stazione, rende superfluo l'esame delle residue censure afferenti al trattamento sanzionatorio, da ritenersi quindi assorbite: a) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. con riferimento alla commisurazione dell'aumento per la continuazione 37 (motivo 13.1 IN, motivo II.
5.1 TI); b) violazione degli artt. 133, 62- bis c.p. con riferimento alla commisurazione della pena ed al diniego delle circo- stante attenuanti generiche (motivo 13.2 IN, motivo II.2 TI). 29. L'impugnata sentenza dev'essere, dunque, annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20/10/2016 Il Consigliere extensore Il Presidente Alessio Scarcena Vito Di Nicola hio Cercrea DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 FEB 2017 CANCELLIERE Luanahartant 38 8 3