Versione
24 ottobre 1989
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18 ottobre 2016
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Art. 364. Nomina e assistenza del difensore 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione ((, a individuazione di persone)) o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione ((, a individuazione di persone)) o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puo' presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione ((, a individuazione di persone)) o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puo' presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.
Commentari • 66
- 1. Individuazione fotografica costituzionale perchè vale solo nelle indagini (Corte Cost., 265/91)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2022 · 226.17474
[…] Giuliano VASSALLI “ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Antimi Marco, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1991, […]
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Giurisprudenza • 199
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2019, n. 9663Provvedimento: […] 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la nuova formulazione dell'art. 364 cod. proc. pen. novellato dalla D.lgs n. 184 del 2016 che ha attuto la Direttiva 2013\48\UE nell'inserire tra gli atti di indagini che richiedono la presenza obbligatoria del difensore quello di "individuazione di persona" richiederebbe che anche la individuazione fotografica, per assurgere al rango di indizio rilevante ai fini del giudizio cautelare, dovrebbe essere svolta con la presenza del legale, […]Leggi di più...
- individuazione fotografica di persone·
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