Sentenza 26 agosto 2008
Massime • 1
In caso di reato continuato, qualora debba farsi applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescrizione del reato, dall'art. 158 cod. pen., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell'inizio della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va fissato, per ciascuna, nella relativa data di consumazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2008, n. 34505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34505 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2008 |
Testo completo
S AUR
345 05 / 08 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/08/2008
SENTENZA N.24' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. ESPOSITO ANTONIO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
012533/2008 " N.
2. Dott. KOVERECH OSCAR
3. Dott. MACCHIA ALBERTO IT
" 4. Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di BOLOGNA CORTE D'APPELLO
nei confronti di:
N. IL 24/03/1960 1) OR FRANCESCO
avverso SENTENZA del 25/06/2007
TRIBUNALE di RIMINI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
MACCHIA ALBERTO
Can akach che ha concluso per lu lla h
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. OSSERVA
Con sentenza del 25 giugno 2007, il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR CO in ordine al reato di truffa aggravata al medesimo ascritto per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Considerato, infatti, che il reato è contestato in forma continuata dal 1998 al 2001, e dovendosi fare applicazione della disciplina dettata dal novellato art. 158 cod. pen., per la quale il dies a quo in caso di continuazione va individuato non più nella data di cessazione della continuazione, ma in quella di commissione del reato, i termini di prescrizione sarebbero decorsi, in quanto la condotta criminosa risulta essere iniziata nel 1998.
Propone ricorso per cassazione il procuratore generale, il quale deduce violazione di legge. Nella specie, infatti, il Giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto che, dovendosi la prescrizione ragguagliare alla data di commissione di ciascun reato in continuazione, e poichè la condotta, secondo la contestazione, risulta essersi protratta sino al 2001, il termine di prescrizione non sarebbe decorso, visto che la citazione atto interruttivo è intervenuto prima dei sei ani, termine ora previsto per
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la prescrizione del reato contestato. Il ricorso del procuratore generale è fondato. Il giudice del merito ha infatti errato nel determinare, per tutti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, una sola data dalla quale far decorrere i termini di prescrizione dei reati, individuando quella data nell'inizio della condotta criminosa. Poichè, invece, occorre far riferimento alla data di consumazione di ciascun reato che compone la sequenza criminosa, considerato che i fatti risultano essere stati commessi sino al 2001, occorrerà procedere ad una individuazione frazionata della data di commissione dei singoli reati, i più recenti dei quali non risultano essersi prescritti, tenuto anche conto del periodo di sospensione della prescrizione, determinato dal rinvio della udienza - con correlativo provvedimento di sospensione – di cui è cenno nella stessa sentenza impugnata. La decisione oggetto di ricorso deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello, a norma dell'at. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 26 agosto 2008
11 denteIl Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Consigliere estensore IV Sezione Penale
Follas ffliesen DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli T
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