Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di prelievo dei campioni ha natura amministrativa e sussiste una discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, vertendosi in attività amministrativa, è applicabile l'art. 223 disp. att. Cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/1998, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 16/10/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " OS ED " N.3127
3. " TO LU " REGISTRO GENERALE
4. " AR NC " N.14441/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FE RA n. a Chieri il 23 settembre 1958
avverso la sentenza della Pretura di Torino sezione distaccata di Chieri del 22 gennaio 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del EL che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
CH NF ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Pretore di Torino sezione distaccata di Chieri, emessa in data 22 gennaio 1998, con la quale veniva condannato per il reato di scarico di reflui di una tintoria con superamento dei limiti tabellari (art.21 terzo comma l. n. 319 del 1976) deducendo quali motivi la violazione dell'art.220 disp. att. c.p.p., poiché l'attività di campionamento ed analisi conseguiva ad una segnalazione del Comune effettuata ai Carabinieri, sicché occorreva seguire la normativa contemplata dal codice di rito, la violazione degli artt.356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., in quanto la polizia giudiziaria non ha avvertito la persona sottoposta ad indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia senza che quest'ultimo abbia diritto al preavviso, la violazione dell'art.360 c.p.p. per omesso rispetto delle procedure e garanzie difensive stabilite per gli accertamenti tecnici irripetibili con conseguenti nullità a regime intermedio dei campionamenti e quindi delle analisi, la violazione dell'art.9 l. n. 319 del 1976 per errata individuazione del punto di prelievo, costituito dal fossetto ubicato a valle della confluenza fra gli scarichi propriamente produttivi e quelli di natura civile dell'insediamento, mentre, a monte, esisteva idoneo pozzetto riguardante solo i reflui provenienti dall'insediamento produttivo.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In ordine alla pretesa nullità del campionamento secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez.III 23 febbraio 1996 n. 2033, Bellani rv.203834, 203835) l'attività di prelievo dei campioni ha natura amministrativa e sussiste una discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, richiedendosi, al massimo, qualora venga adottata una metodica diversa da quella prescritta dalla legge una più attenta valutazione del giudice di merito sulla base degli elementi di fatto circa l'attendibilità del prelievo.
Peraltro tali principi sono validi solo qualora il prelievo e le analisi non siano eseguiti su disposizione del magistrato, giacché in tal caso occorrerà applicare tutte le garanzie difensive (cfr. sotto il vigore del precedente codice di rito Cass. sez.III 2 giugno 1992 n. 9387, Guazzi rv.155631 e Cass. sez.III 20 marzo 1984 n. 5875, Orsimando rv.164947), oppure ove non esista già un soggetto determinato indiziabile di reati, in quanto, in tal caso, occorre procedere a norma dell'art.220 disp. att. c.p.p. 1988. Questi esatti principi, affermati anche in parte dal ricorrente, trovano conforto in due note sentenze della Corte Costituzionale (n.248 del 1983 e n.330 del 1990), giacché per assicurare la genuinità della prova è necessaria la sorpresa nel c.d. accesso e l'immediata esecuzione del prelievo senza, però, tralasciare, ove non si tratti di mera attività amministrativa, le garanzie difensive contemplate dal codice di rito per i c.d. atti a sorpresa. Tuttavia, nella fattispecie, non sembra versarsi in nessuna delle due ipotesi su evidenziate, poiché, secondo quanto esattamente notato dal giudice di merito, la segnalazione di un generale fenomeno di colorazione dei reflui immessi in un depuratore comunale costituisce soltanto una circostanza idonea ad intensificare i controlli, ma non l'individuazione di indizi soggettivati in una determinata persona, mentre l'affidamento di detta attività ai Carabinieri, organi di polizia giudiziaria, non fa venir meno la natura amministrativa dell'attività espletata e, comunque, esclude l'attivazione delle garanzie difensive, poiché non esiste un soggetto indiziabile, tanto è vero che il ricorrente è costretto ad utilizzare la parola "sospetti" e non "indizi".
Peraltro l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia , previsto in virtù della coordinata lettura degli artt.114 disp. att. c.p.p. e 356 e 352 e 354 c.p.p quando la P.G. procede d'iniziativa, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta, che deve essere eccepita, in base al combinato disposto degli artt.180 e 182 secondo comma c.p.p., a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Cass. sez.VI 21 gennaio 1993, Godina cui adde Cass. sez.I 24 giugno 1997 n. 4017, Pata rv.207858). Inoltre le pretese nullità ex art. 360 c.p.p. dovevano essere dedotte nella fase degli atti preliminari al dibattimento(non è stata avanzata, invece, alcuna eccezione all'udienza del 18 dicembre 1997 ed in quella successiva di rinvio del 22 gennaio 1998), attesa la natura di nullità a regime intermedio verificatasi nella fase delle indagini preliminari ed in considerazione dell'autonomia delle due fasi (atti preliminari al dibattimento e dibattimento), rinvenibile, pure, in precisi riscontri normativi (artt.469 e 181 commi terzo e quarto c.p.p.) (cfr. sull'ultima parte relativa all'autonomia delle due fasi Cass. sez.III 12 aprile 1995 n. 3986, Raciti rv. 201972).
Tuttavia dette argomentazioni, nel la fattispecie, sono svolte in maniera ultronea solo per escludere anche la tardiva deduzione di dette pretese nullità, giacché non trova applicazione l'art.220 disp. att. c.p.p., bensi l'art.223 stesse disposizioni, vertendosi in attività amministrativa.
Per quanto attiene alla violazione dell'art.9 l. n. 319 del 1976 dalla stessa descrizione effettuata dal ricorrente si evince che gli scarichi provenienti dal l'insediamento produttivo in contrasto con il divieto contemplato dalla legge Merli erano diluiti da quelli civili e, nonostante detta diluizione, hanno presentato il superamento dei limiti tabellari, sicché sarebbe sufficiente detta circostanza fattuale, ammessa dall'impugnante e confermata in sentenza, per rilevare come la censura sia destituita di fondamento. Peraltro il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici giustifica l'effettuazione del prelievo in quel punto, poiché l'ultimo punto accessibile prima dell'immissione dei reflui nel corpo ricettore e, quindi, tale da rappresentare l'impatto dello scarico sullo stesso.
Del resto alla violazione del divieto di diluizione si riferisce la pronuncia rettamente citata in ricorso (Cass. sez.III 26 aprile 1988 n. 5032,Gremmo rv.178227), mentre la specificazione del punto di prelievo ha consentito alle parti ed al giudice di svolgere gli opportuni apprezzamenti di merito come tali incensurabili in sede di legittimità, poiché appaiono logici e non viziati sotto il profilo giuridico.
Pertanto, nonostante sia più corretto prelevare il campione nel pozzetto in cui confluiscono solo le acque di lavorazione, invece che in quello dove le stesse si mischiano con quelle di tipo civile, detta irregolarità non ha influito sull'esito delle analisi dello scarico eccedente i limiti di cui alla tabella C per la presenza di cloruri e ferro oltre che per c.o.d. e tensioattivi, pur se i reflui industriali erano stati "diluiti" con acque provenienti da "servizi igienici, caldaie e da raffreddamento", alle quali non possono certamente riferirsi i parametri dei cloruri e del ferro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1998