Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
La relazione di servizio della polizia giudiziaria non è atto irripetibile e, come tale, non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso, sia pure tacito, delle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2015, n. 23305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23305 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/05/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1079
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 6878/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN AL AE N. IL 07/08/1993;
avverso la sentenza n. 3395/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del 04/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Di TE TO AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 4.10.2013, con la quale è stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato, in ordine al reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, con condanna alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
Al prevenuto si contesta di aver condotto il veicolo tg. DN65634, in assenza della prescritta patente di guida, in quanto mai conseguita.
Con il primo motivo la parte deduce la violazione di norme processuali.
L'esponente osserva che la difesa, in sede di richieste probatorie, ebbe a richiedere l'esame dell'imputato, anche a seguito della produzione documentale effettuata dal pubblico ministero. Osserva che il giudicante ammetteva i mezzi di prova richiesti dal pubblico ministero, omettendo ogni statuizione, rispetto alle richieste della difesa. Rileva che il giudizio si celebrava in contumacia dell'imputato e che il Tribunale dichiarava quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale.
Con il secondo motivo la parte osserva che il giudice ha basato la propria decisione sulla visura dell'archivio della motorizzazione civile, documento privo di intestazione e di data. Osserva che all'udienza del 4.10.2013, nonostante l'opposizione della difesa alla acquisizione di atti che non fossero irripetibili, il giudice ha acquisito tale scrittura.
Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale. Al riguardo, rileva che la difesa, nell'ambito delle questioni preliminari, evidenziava che a carico del prevenuto risultava pendente altro procedimento penale, per violazione dello stesso reato contravvenzionale, chiedendo la riunione dei procedimenti. La parte osserva che il giudice rigettava l'istanza osservando che trattandosi di reati contravvenzionali non era configurabile la continuazione. Ciò posto, il deducente sottolinea che, in sentenza, il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto integrato l'elemento psicologico del dolo.
Sotto altro aspetto, viene denunciato il vizio motivazionale, rispetto al diniego delle attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente, sono fondati, nei sensi di seguito precisati. Non sfugge che la Corte regolatrice ha chiarito l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257311). Non di meno, deve osservarsi che il giudice procedente, oltre ad omettere ogni statuizione rispetto alle richieste istruttorie della difesa, ha disposto illegittimamente la acquisizione della comunicazione della notizia di reato, pure a fronte dell'espresso diniego opposto dal difensore, alla acquisizione di atti che non fossero qualificabili come irripetibili.
Invero, la lettura del resoconto stenotipico relativo all'udienza del 4.10.2013, al quale la Suprema Corte procede direttamente a fronte della natura processuale della eccezione in esame, evidenzia che la difesa ebbe ad opporsi alla acquisizione della comunicazione della notizia di reato;
e che il pubblico ministero ebbe a precisare di non avere richiesto l'acquisizione di tale atto, bensì unicamente del documento proveniente dalla Motorizzazione civile, in ordine al mancato conseguimento della patente di guida da parte del prevenuto. E bene, nella motivazione posta a fondamento della sentenza oggi impugnata il Tribunale, di converso, nel procedere alla ricostruzione del fatto per cui si procede, fa espresso riferimento alla annotazione redatta dalla polizia giudiziaria;
e chiarisce che si tratta di documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento. Orbene, le considerazioni sopra svolte evidenziano che la sentenza impugnata risulta insanabilmente vulnerata dalla dedotta violazione di legge processuale, nella acquisizione di atti al fascicolo dibattimentale.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234906).
Pertanto, nel caso di specie, la annotazione di servizio datata 25.04.2012, estranea dal novero degli atti irripetibili, per le spiegate ragioni, è stata illegittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento, a fronte dell'espresso dissenso formulato dalla difesa, al riguardo, in violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3; e poiché la motivazione espressa dal Tribunale si basa, unicamente, sulla predetta comunicazione, al fine di effettuare la ricostruzione del fatto di reato, ascritto all'imputato, si ha che la sentenza risulta inficiata dalla dedotta nullità, giacché il giudice ha utilizzato ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 30988 del 18/06/2009, dep. 27/07/2009, Rv. 244741). Il Tribunale di Catania, invero, ha considerato che Di TE venne sorpreso alla guida di un motociclo, pur non avendo mai conseguito la patene di guida, richiamando espressamente il contenuto della annotazione redatta dalla polizia giudiziaria che ebbe ad effettuare il controllo, oltre alla visura dell'archivio della motorizzazione civile, pure acquisita agli atti.
2. Si impone, per quanto detto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015