Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 2
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all'art. 449 cod. pen. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 450 cod. pen.).
Commentari • 5
- 1. Art. 449 - Delitti colposi di dannohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 430 - Disastro ferroviariohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 4. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
Leggi di più… - 5. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2008, n. 40799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40799 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
7 ९९
40 7 99 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/09/2008
SENTENZA
N.1512, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARZANO FRANCESCO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. GALBIATI RUGGERO 11 N. 024853/2006 2. Dott. FOTI GIACOMO
"1 3. Dott. BIANCHI LUISA
" 4. Dott. AMENDOLA ADELAIDE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di GENOVA
nei confronti di:
N. IL 25/04/1945 1) ER FERDINANDO
avverso SENTENZA del 01/07/2005
CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BIANCHI LUISA
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ie rigetto di entrambi i ricorsi che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. ReauchoManimo Lesudio Boggio del Faro di fenove
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24953/2005
Svolgimento del processo
RL RD, macchinista, conducente del treno
Intercity n.529 sulla tratta Torino -Napoli, è stato ritenuto responsabile della collisione del predetto treno con quello merci collisione avvenuta n.56236,
1'11.11.1997 all'ingresso della stazione di La Spezia
Migliarina
Ritenevano i giudici di merito che alla partenza dalla stazione di La Spezia Centrale il RL non avesse rispettato il segnale di luce gialla ed avesse pertanto proceduto ad una velocità eccessiva, tale da non consentirgli di fermarsi al segnale rosso successivo, all'ingresso nella stazione di La Spezia Migliarina, determinando così la collisione con il treno merci che, nel rispetto dei segnali, stava attraversando il binario di corsa dell'intercity per poi immettersi nel proprio. All'impatto tra i due treni seguiva il deragliamento del locomotore e di un carrello della prima vettura dell'intercity ed il rovesciamento di 3 vagoni del treno merci carichi di materiale ferroso e il parziale deragliamento di un quarto nonchè l'interruzione della linea aerea di alimentazione, il danneggiamento del materiale rotabile e danni non rilevanti ad alcune persone. Il Tribunale di La Spezia condannava il RL alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 434-459 cp.
La Corte di appello di Genova escludeva che vi potesse essere stato al momento della partenza del treno dalla stazione di La Spezia Centrale il segnale di luce verde
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come sostenuto dalla difesa dell'imputato che si richiamava alle frequenti anomalie riscontrate nella segnaletica e alla possibilità che sulla percezione del segnale potessero influire fenomeni atmosferici, oltre che alla testimonianza del EN, collega di lavoro che si trovava accanto al RL. Infatti ciò era stato escluso dai controlli effettuati e non era risultato dai tracciati (l'unica anomalia riscontrata non era in coincidenza cronologica con l'incidente) e lo stesso teste EN aveva ammesso che si era trattato di sensazioni. Ferma pertanto la colpa del EN, la Corte riteneva il fatto verificatosi non fosseche
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giuridicamente qualificabile quale disastro ferroviario.
Osservava il giudice di appello che la negligenza del Merli nella conduzione del treno avrebbe potuto comportare la causazione di un disastro ferroviario, ma, di fatto, specie per le manovre emergenziali di frenata dallo stesso compiute (con sensibile decelerazione della velocità al momento del contatto e in connessione per i convogli coinvolti, uno merci, adibito al trasporto di materiale ferroso, l'altro con la prima vettura dopo il locomotore fuori servizio), ciò non si era verificato, come dimostrato dalle conseguenze contenute e senza coinvolgimento di persone ulteriori e di cose più che limitrofe successivamente accertate, conseguenze quasi nulle per quanto riguarda danni fisici a utenti e personale a bordo e quanto ai danni materiali con mero sviamento di alcune vetture (non ribaltate, non impennate, non accartocciate), essendosi l'incidente risolto in una sorta di "schiaffo" del locomotore dell'Intercity contro i vagoni di coda del treno merci.
Rilevava la Corte genovese che la previsione normativa delle distinte fattispecie di cui agli artt. 449 e 450 cp, con la notevole differenza delle sanzioni previste è elemento già di per sé indicativo della necessità di riservare la configurazione del reato di cui all'art. 449 ai casi concreti in cui l'effettività del disastro sia in equivoca;
che và tenuto conto che la nozione di disastro, in mancanza di qualificazione normativa, corrisponde al concetto comune e richiede straordinarietà di effetti, gravità, complessità ed estensione, per ed indeterminatezza del pregiudizio a persone e cose, nel senso dell'ampiezza diffusa e diffusiva degli stessi, caratteri non riscontrabili nel caso di specie e che non è lecito dilatare e vedere anche dove non vi sono.
Il fatto andava piuttosto qualificato quale pericolo di disastro ferroviario, reato previsto dall'art. 450 cp, punito assai meno gravemente e in relazione al quale era ormai decorso il termine prescrizionale massimo;
dichiarava dunque non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato così ritenuto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso davanti a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova e l'imputato. Il primo contesta la ritenuta qualificazione del reato e sostiene che nella specie si è verificato un vero e 7
proprio disastro ferroviario come disciplinato dagli artt. 449 e 430 cp;
fa presente che il disastro ferroviario è delitto colposo di pericolo e si perfeziona con il semplice insorgere del pericolo che, secondo il modo di pensare, sussiste ogni qualvolta la comune condotta dell'agente risulti adeguata a determinare il disastro. diRL, il difensore Nell'interesse dell'imputato fiducia avanza due motivi di ricorso: 1) violazione di legge e/o difetto di motivazione in relazione agli artt.
530 e 129 cpp. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 129 cpp, pervenire alla piena assoluzione dell'imputato in presenza di un quadro probatorio insufficiente e contradditorio ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cpp, seguendo un orientamento giurisprudenziale che riconosce che, in fase dibattimentale, il proscioglimento di merito deve avvenire anche in una situazione di dubbio della innocenza dell'imputato; 2) illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione di prove decisive e al travisamento delle prove. Il ricorrente sostiene che la Corte erroneamente non ha ritenuto attendibile il teste EN, per la sua titubanza;
nessuna titubanza vi è stata atteso che l'osservazione di un semaforo e della luce dallo stesso prodotta determina senz'altro una sensazione;
che immotivatamente ha disatteso la possibilità di una anomalia nella segnalazione del semaforo, ammessa dallo stesso perito e fondata su numerose anomalie simili a quella all'origine del sinistro, mentre ne avrebbe dovuto tenere conto almeno per affermare il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato; che vi è stata la mancata valutazione di una prova decisiva (la testimonianza del EN, macchinista che affiancava l'imputato, che dice di aver visto il semaforo disposto al verde); che del tutto irrilevante è l'addebito mosso all'imputato di non essersi consultato con il EN, atteso che tale consultazione sarebbe stata inutile dal momento che anche
EN vide che il semaforo segnava luce verde.
Con successiva memoria l'imputato si oppone al ricorso del pubblico ministero e sostiene che la Corte genovese ha correttamente ritenuto l'esistenza del reato di pericolo di disastro ferroviario, in linea con gli orientamenti della più attenta dottrina e giurisprudenza.
5 Motivi della decisione
Il ricorso del pubblico ministero è infondato. La Corte genovese, come risulta dalla motivazione sopra riportata, ha escluso che nell'incidente verificatosi fossero riscontrabili gli elementi caratterizzanti disastro, tanto desumendo l'ipotesi del dalle caratteristiche della collisione tra i due convogli, avvenuta а velocità non elevata tra la motrice dell'Intercity e i vagoni di coda del treno merci, a cui ha fatto seguito il deragliamento del locomotore dell'Intercity e del primo vagone, fuori servizio, e il rovesciamento di tre vagoni del treno merci, con danni non rilevantissimi alle cose e ancora più contenuti alle persone.
La motivazione è corretta. il reato di disastro, Infatti quale reato di pericolo comune rientrante nel novero dei delitti contro la pubblica incolumità, richiede la verificazione di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone;
nei casi di disastro ferroviario, una volta accertata la verificazione del disastro, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, ciò che impone di accertare con particolare prudenza la ricorrenza, in fatto, del disastro. Come si è espresso un noto autore
"se non si è prodotto questo effetto (disastro) così intenso o così vasto, non si può parlare propriamente di disastro, perché non si deve presumere che la legge penale usi quelle amplificazioni retoriche, che mal si tollerano anche nella cronaca dei giornali. Se si verificò un evento che non abbia avuto le proporzioni di ciò che comunemente denominasi disastro>, non si può fingere l'esistenza di questo per il solo motivo che tale evento avesse una potenzialità dannosa diffusiva indeterminata. Altrimenti si scambierebbe il pericolo di disastro con il disastro stesso". Elementi caratterizzanti il disastro, sono, dovendosi fare riferimento, in assenza di un definizione legale, alla nozione comune, la estensione e la vastità dell'infortunio. Come si è espressa la relazione al codice penale "il disastro ferroviario si realizza quando il dissolvimento della cosa sia tale da produrre effetti straordinari per gravità, complessità ed estensione. Il determinare le precise circostanze di fatto che autorizzano a ritenere consumato il delitto ed il dettare
6 nella varietà dei casi, la norme per distinguere, dall'evento di danno, non può situazione di pericolo legislatore, ma è funzione essere compito del natura di dell'interprete e del giudice. Del resto la questi reati è tale, da lasciare facilmente comprendere che essi devono ritenersi consumati solo nel momento in cui la condotta criminosa ha prodotto un danno di tale rilevanza, da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”. Nella specie risulta dunque non censurabile, in quanto fondata sull'apprezzamento delle risultanze processuali rispondente ai principi sopra richiamati, la valutazione della Corte di appello che, richiamandosi alle circostanze di fatto già evidenziate, ha escluso la verificazione del disastro ed ha ritenuto che nella con la specie vi sia stato solo il pericolo dello stesso, conseguente configurazione del reato ex art. 450 cp. Parimenti infondato è il ricorso dell'imputato.
Rileva il Collegio che di recente la seconda sezione della Corte (sentenza n. 18891 del 22/04/2004 ud.
05/03/2004, imp. Sabatini, Rv. 228635 ) ha affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui "Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato".
Tuttavia di tale principio non può essere fatta applicazione nel presente procedimento, atteso che la sua operatività, come risulta dalla sentenza citata, presuppone che già nella sentenza impugnata si dia atto,
○ comunque risulti chiaramente, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cpp. In tal caso il ricorso per cassazione, con il quale si evidenzi la predetta situazione, potrà essere accolto e la statuizione resa conseguentemente riformata.
Quando invece con il ricorso per cassazione si faccia valere come nella presente situazione il vizio di
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difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di }
travisamento della prova viene meno quell'evidenza cui l'art. 530, cpv. cpp subordina il proscioglimento di merito e trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. I sentenza n. 4177 del
04/02/2004, ud. 27/10/2003 n.00965, Rv. 227098) secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento incompatibile con è
l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso dell'imputato segue, come per legge, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
p.t.m.
La Corte:
rigetta i ricorsi e condanna RL RD al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18.9.2008.
✓ Consigliere est. Il Presidente francesco MShantesis martano flute sien
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
N
E
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P
P
U
Mara Angelilli S
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