Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2010, n. 36695
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il fatto che tale notifica sia stata effettuata in unica copia al difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo egli anche il difensore di un altro imputato).

Il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata al procedimento di analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili non comporta l'inutilizzabilità delle relative analisi, ma costituisce nullità soggetta al regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., e come tale non è deducibile o rilevabile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2010, n. 36695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36695
    Data del deposito : 6 ottobre 2010

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