Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 2
In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il fatto che tale notifica sia stata effettuata in unica copia al difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo egli anche il difensore di un altro imputato).
Il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata al procedimento di analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili non comporta l'inutilizzabilità delle relative analisi, ma costituisce nullità soggetta al regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., e come tale non è deducibile o rilevabile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2010, n. 36695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36695 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/10/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1657
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 29279/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR CL PI, N. IL *14/05/1956*;
avverso la sentenza n. 675/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Asta Pietro, difensore d'ufficio, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 27-3-2007, con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato \D LA O\ colpevole dei reati di cui all'art. 356 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 355 c.p., comma 2, n. 1 (capo 1 della rubrica) e artt. 110 e 444 c.p. (capo 2) e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, con la concessione dei doppi benefici di legge. Il fatto ascritto all'imputato al capo 1) era di avere, nella qualità di legale rappresentate della "Drago Service s.a.s.", dopo aver concluso un contratto di appalto con il Comune di Malito per la fornitura del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obbligo, commesso frode nella esecuzione del contratto e nell'adempimento degli obblighi contrattuali, somministrando, in particolare, carni di seconda scelta non fresche ma congelate, con grasso e tendini, contrariamente a quanto previsto dal capitolato di appalto, con l'aggravante di aver commesso il fatto nella fornitura di sostanze alimentari.
Al capo 2) veniva invece contestato di avere, nell'ambito del contratto di appalto di cui sopra, distribuito per il consumo agli alunni delle scuole dell'obbligo di *Malito* sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, somministrando, in particolare, carni detenute in frigo congelatore privo di indicatore di temperatura, con evidenti scollature da freddo - indice di ripetuti processi di congelamento e scongelamento- ed invase da brina;
inoltre, la carne si presentava di colore grigiastro, con una patina untuosa emanante odore di stantio ed in stato di incipiente putrefazione.
Ricorre per Cassazione il \D\, riproponendo in primo luogo l'eccezione di inosservanza delle norme afferenti la notificazione degli atti, in quanto sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in violazione del disposto dell'art. 54 disp. att. c.p.p., sono stati notificati in una sola unica copia all'avv. Mario Stella, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, pur difendendo il predetto legale anche un altro imputato.
Il ricorrente ripropone altresì l'eccezione di violazione dell'art.223 disp. att. c.p.p., non essendo stato il \D\ posto nelle condizioni di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione delle verifiche effettuate dal dott. \Scalercio\, veterinario reperito dai Carabinieri quale tecnico deputato al controllo immediato delle carni poste successivamente sotto sequestro. Il \D\, infine, lamenta carenze motivazionali in ordine alla conferma della responsabilità dell'imputato.
DIRITTO
Le eccezioni di natura processuale sollevate dal ricorrente sono prive di fondamento.
Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. c.p.p. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p." (Cass. Sez. 3, 11-10-2000 n. 11590; Sez. 5, 26-9-2005 n. 39244; Sez. 3, 24-11-2005 n. 45627). Nel caso in esame, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore il fatto che la stessa sia stata effettuata in unica copia all'avv. Maro Stella, pur difendendo il predetto legale anche un altro imputato. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla dedotta nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in unico esemplare al comune difensore.
Quanto all'asserita inosservanza delle garanzie previste dall'art.223 disp. att. c.p.p., appare assorbente il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni non da luogo alla inutilizzabilità delle analisi dei campioni, ma costituisce una nullità a regime intermedio, soggetta al regime di cui all'art. 180 c.p.p. e come tale non deducibile o rilevabile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, 25.11.1997 n. 10209; Sez. 3, 9.7.2002 n. 38857; Sez. 3, 28.6.2006 n. 37400). Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto tardiva l'eccezione di lesione del diritto di difesa per omesso avviso, sollevata per la prima volta dall'imputato nell'atto di appello;
il che rende superflua la disamina delle doglianze mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta infondatezza nel merito dell'eccezione in esame, di cui è stato parimenti dato atto nella sentenza impugnata.
Le ulteriori deduzioni svolte nel ricorso sono inammissibili, in quanto, attraverso l'apparente prospettazione di vizi di motivazione, si risolvono in sostanziali censure di merito in ordine all'apprezzamento espresso dalla Corte di Appello circa la non conformità della carne rinvenuta nel corso dell'ispezione alle previsioni contenute nel capitolato di appalto e la pericolosità della stessa per la salute pubblica;
apprezzamento che si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, con la quale è stata fornita adeguata risposta alle doglianze mosse dall'appellante con i motivi di gravame.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010