Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di enunciazione del fatto nel decreto di rinvio a giudizio non sussiste nullità quando dal medesimo fatto contestato -che pure non abbia una specifica indicazione di luogo e di data- è possibile rilevare un riferimento, sia pure indiretto, a circostanze spazio-temporali che consentano la facile individuazione di quegli elementi. (Fattispecie di reati di falso, in cui dai funzionari individuati nel decreto si desumeva chiaramente l'ubicazione degli istituti di credito e il dato temporale della richiesta di apertura di un conto corrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 12894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12894 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 05.10.99
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1651
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " AN PI " n. 4383/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ID EN nato a [...] [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Firenze del 20.11.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per rigetto del ricorso.
il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Pontassieve che in data 23.11.1995 aveva condannato il MA per i reati p. e p. dagli artt. 2 L. n. 386/90, 494 - 81 cpv. - 61 n.2 c.p., 482 - 477 - 61 n. 2 c.p., tutti unificati da nesso della continuazione. Rigettava il motivo d'appello che aveva denunziato nullità del decreto di citazione a giudizio (art.429 c.p.p.) per mancata indicazione di luogo e data del fatto.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 429 c.p.p. con riferimento al decreto di citazione in primo grado.
2) Violazione art. 192 c.p.p., 482 e 477 c.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso.
Il primo motivo è infondato.
L'art. 555 comma 2 c.p.p.(norma cui occorre più precisamente riferirsi nel caso di specie, trattandosi di decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore) prevedendo la nullità del decreto per mancanza o insufficienza nell'enunciazione - tra l'altro - del fatto e delle sue circostanze, intende riferirsi all'attività criminosa contestata in tutte le sue componenti.
Data e luogo del commesso reato costituiscono elementi accessori che completano il fatto nella sua collocazione spazio-temporale e, pertanto, sono necessari per l'esercizio del diritto di difesa, ma non determinano la nullità del decreto in sè, tutte le volte in cui è possibile dedurne aliunde la conoscenza.
Quando, poi, dal medesimo fatto contestato - che pure non abbia una specifica indicazione di luogo e data - è possibile rilevare un riferimento - sia pure indiretto - a circostanze spazio-temporali che consentano la facile individuazione di quegli elementi non è violato il diritto di difesa ne' sussiste la nullità ex art. 555 co. 2 c.p.p. Nella specie l'imputazione risultante dal decreto rinvia - quanto al reato ex art. 2 L. 386/90 - "alle date a fianco di ciascun titolo indicate", mentre per i reati di falso- accenna chiaramente, nell'individuazione dei funzionari cui venivano comunicate le false qeneralità e mostrate le carte d'identità falsificate, all'ubicazione degli istituti di credito ed al dato temporale della richiesta di apertura di un conto corrente.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, pur nel riferimento al vizio di motivazione (implicito nell'indicazione della norma violata: art. 192 c.p.p.) sconfina nella censura di fatto non consentita in questa sede, lamentando erronea interpretazione e valutazione della prova.
Al globale rigetto dell'impugnazione deve conseguire la condanna alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999