Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 4
In tema di appello, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc.pen., anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa considerarsi devoluta al giudice di appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno, non dedotti in uno specifico motivo di gravame).
In virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto).
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la fattispecie di cui all'art. 319 bis cod. pen. , introdotta dall'art. 8 legge 26 aprile 1990 n. 86, è meno favorevole di quella originariamente prevista dall'art. 319, cpv. cod. pen., in quanto l'aumento di pena è legato non più al verificarsi del risultato, bensì al fine per il quale l'atto corruttivo è compiuto.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un 'error in procedendo', ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di aver tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito, senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2002, n. 10373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10373 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAFFAELE LENASI Presidente del 16/01/2002
1. Dott. NICOLA MILO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 75
3. Dott. CARLO PICCININNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CO CARCANO Consigliere N. 30753/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 20 settembre 1999, da:
1. ON TI, nato a [...] il [...].
2. RT CO, nato a [...] il [...].
3. CA IO, nato a [...] il [...].
4. PA RO, nato a [...] il [...].
5. DI LE AR, nato a [...] il [...].
6. DE IS MI FR, nato a [...] il [...].
7. EL IO, nato a [...] il [...].
8. GI EL, nato a [...] il [...].
9. AL RT, nato a [...] il [...]. 10. AR UA, nato a [...] l'[...]. 11.AP VA, nato a [...] il [...]. 12. ER TO UI, nato a [...], il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere NI Carcano, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Albano, il quale ha concluso per l'inammissiblità dei ricorsi di PA, ON, SC, De HI, RR, UT e per l'annullamento senza rinvio nei confronti di ND, limitatamente all'aumento di pena di due mesi di reclusione;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di RT limitatamente al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 n.6 c.p. e della misura della pena e per il rigetto del ricorso nel resto;
rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori degli imputati: avv. Ettore Stravino per ND MB;
avv. Valerio de Martino, per RR TO UI, UT IO e SC LE;
avv. Bruno von Arx per RT NI, SO AL, e Di LE MI;
l'avv. NI Nicolas Balzano per ON TI, IN LE, EL IO e RT NI, i quali hanno tutti concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Uditi i difensori della parte civile costituita, avv. Costantino Striano e Felice Cacace, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale ha origine da complesse indagini relative svolte a seguito di irregolarità emerse nelle procedure di affidamento di diversi appalti per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio del comune di Torre Annunziata in un arco di tempo che va dal 9 ottobre 1986 al 6 giugno 1990.
In questo contesto si inseriscono gli episodi criminosi di corruzione e concussione ascritti ad alcuni amministratori pubblici, ad imprenditori ed a soggetti appartenenti al clan camorristico capitanato da tale TI ON.
Undici imputati, dei ventisei rinviati a giudizio, definivano la propria posizione col patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Mentre si procedeva a giudizio nei confronti di quindici imputati, due dei quali erano definitivamente assolti dal tribunale. Avverso la sentenza del tribunale fu proposto appello dagli imputati, nonché dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello. L'appello proposto dal pubblico ministero è in parte accolto dalla Corte che riforma, come appresso si specificherà in relazione a ciascun singolo episodio, la decisione di primo grado.
Dei rimanenti tredici imputati, RE DA era definitivamente assolto dalla Corte di appello per non avere commesso il fatto. Gli odierni imputati ricorrenti sono, dunque, dodici. La Corte territoriale rigetta la questione preliminare posta da alcuni imputati, e riproposta come motivo di ricorso, relativa alla nullità del giudizio di primo grado per essere stato disposto il rinvio a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli e non da quello territorialmente competente del tribunale di Torre Annunziata. In proposito, la Corte ha rilevato che il giudice dell'udienza preliminare di Napoli era stato ab origine legittimamente investito e pertanto, in virtù del principio del tempus regit actum, altrettanto legittimamente avrebbe disposto il rinvio a giudizio.
Inoltre, la Corte d'appello condivide in termini generali la decisione del primo giudice sulla riconducibilità anche degli episodi - originariamente contestati come concussione - nell'ambito del delitto di corruzione, escludendo la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Per le statuizioni civili, la Corte di appello conferma le determinazioni del primo giudice anche con riferimento all'ammontare della provvisionale, non essendo stato proposto appello sul punto. Solo per il IN, che aveva sul punto rilevato che la sua responsabilità avrebbe dovuto essere limitata ai reati per i quali era stato ritenuto colpevole ed al pari avrebbe dovuto essere entro tali limiti contenuta la provvisionale, la Corte in applicazione degli artt.185 cpv e 187 cpv. c.p. ha limitato la solidarietà passiva in relazione all'obbligazione derivante dal reato di cui al capo commesso successivamente all'agosto del 1990 e fino al luglio 1991.
Allo scopo di rendere agevole l'esame della vicenda processuale e l'individuazione degli episodi criminosi per i quali ciascuno imputato è stato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarato responsabile, è utile distinguere gli episodi criminosi - per i quali vi è stata condanna e sono stati proposti i ricorsi - in riferimento ai singoli "appalti" ed ai capi di imputazione ad essi relativi.
1. - Appalti edilizia scolastica e rete fognante.
Gli episodi criminosi che hanno ad oggetto l'affidamento degli appalti in questione sono rispettivamente descritti nei capi A e C. La Corte d'appello ritiene che il conferimento di entrambi gli appalti in questione avrebbe costituito oggetto di un unico accordo criminoso - pur se non riferibile "ab origine" a tutti i soggetti in esso asseritamente coinvolti di una medesima intesa corruttiva, "configurabile come fattispecie a formazione progressiva e articolata in varie proposizioni della quale furono da un lato protagonisti gli amministratori infedeli del Comune di Torre Annunziata", dall'altro imprenditori e soggetti appartenenti a clan camorristici operanti nel territorio del comune di Torre Annunziata.
Questione comune ai due episodi criminosi è la ritenuta aggravante dell'art. 319 bis c.p., sulla quale la Corte si è espressa essendo stati proposti specifici motivi d'appello sul punto. La Corte ha condiviso la soluzione del tribunale: il riconoscimento dell'aggravante è fondato sul fatto che il primo contratto di appalto (edilizia scolastica) si sarebbe perfezionato con la sottoscrizione il 31 luglio 1990, mentre il secondo la stessa aggiudicazione dell'appalto è avvenuta il 9 agosto 1990. Tali date sono entrambe successive alla data di entrata in vigore della legge n.86 del 1990. 1.1. - L'Appalto per la realizzazione 11 edifici scolastici (c.d. appalto FA) è affidato, con delibera della giunta del comune di Torre Annunziata del 6 giugno 1990 per un importo di circa L. 33.000.000.000, ad un gruppo di imprese facenti capo a AN ST e NI IO.
Per l'episodio di corruzione descitto al capo A, dato atto che gli imprenditori IO e ST hanno definito la loro posizione con il patteggiamento, la Corte di appello - modificando l'impostazione del tribunale - riconosce un patto trilaterale comune tra imprenditori, amministratori pubblici ed appartenenti a clan camorristici e dichiara responsabili RT NI e UT IO, da una parte, e, dall'altra, ON TI e PA CI. In realtà, la Corte individua un primo nucleo di fatti all'interno dello stesso capo A, che addebita, da un lato, a RT ed a Crotenuto, quali amministratori del comune di Torre Annunziata, e, agli imprenditori IO e ST, e, dall'altro, agli appartenenti al clan camorristico, ON e PA (oltre a IO nei cui confronti si procede separatamente): l'accordo criminoso avrebbe avuto ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto ai due imprenditori - mediante artificiose eliminazioni di altri concorrenti ottenuta con la predisposizione di un bando di gara con una serie di accorgimenti diretti ad escludere la partecipazione di altre imprese - dietro versamento di circa un miliardo e mezzo, a titolo di prezzo della corruzione, agli amministratori pubblici ed agli appartenenti al clan camorristico "ON" i quali avrebbero operato negli interessi degli uni e degli altri. In particolare, ON, PA e GL (la cui posizione risulta definita separatamente) avrebbero procurato voti e consenso politico ai candidati che facevano capo agli amministratori coinvolti nell'accordo corruttivo e, allo stesso tempo, avrebbero assicurato agli imprenditori l'aggiudicazione degli appalti e la probabile promessa - sostiene la Corte di appello - di eseguire i lavori in "tranquillità".
Un altro nucleo di fatti "minori" e distinti in consecutivi segmenti di corruzione all'interno della vicenda descritta nel capo A - relativi all'erogazione di un'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto in misura superiore a quello dovuto e con modalità irregolari - è addebitato ad altri quattro imputati. Le c.d. posizioni minori riguarderebbero Di LE MI, coordinatore della locale sede del partito socialista, De HI MI AN, capogruppo socialista e assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica, EL IO, assessore alle finanze, e, infine, IN LE, segretario generale del Comune. Di LE MI, coordinatore della locale sede del partito socialista, e De HI MI AN, ex consigliere comunale e capogruppo socialista, ai quali era contestato di avere ricevuto somme di denaro dagli imprenditori anzitutto per essersi adoperati - sollecitando il IN RL (che ha definito la propria posizione con il patteggiamento) ad indire una riunione di giunta e ad esprimersi favorevolmente ed altresì predisponendo lo schema della delibera che avrebbe dovuto adottare la giunta - affinché fosse adottata la delibera per la concessione dell'anticipo in misura superiore a quella dovuta, perché calcolata sull'importo dell'intero appalto, e nonostante l'assenza della fideiussione. Poi, ancora solo De HI per essersi interessato perché fosse completato, con la firma dello stesso sindaco RL, la successiva procedura di emissione di tale primo mandato di pagamento dell'anticipo sul corrispettivo dell'appalto in misura superiore a quella dovuta e senza che vi fosse la prescritta fideiussione. Inoltre, EL IO, all'epoca assessore alle finanze, al quale era contestato di avere anch'egli sottoscritto il mandato di pagamento e di averlo consegnato, contrariamente ad ogni prassi, il mandato di pagamento direttamente al IO perché lo facesse firmare dai funzionari competenti, furono assolti dal Tribunale per insussistenza del fatto loro contestato. Infine, IN LE, segretario generale del Comune, al quale era contestato il fatto di avere ricevuto somma di L. 5.000.000 - consegnatagli personalmente dal IO a casa sua dopo la definizione della delibera - per avere avallato la regolarità del mandato di pagamento, fu condannato dal tribunale per il delitto di corruzione per atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. La Corte di merito non ritiene che ricorrano sufficienti prove per considerare i quattro d'accordo ab origine con l'altro gruppo di imputati - pubblici amministratori, soggetti appartenenti a clan camorristico ed imprenditori - e, pertanto, sotto tale profilo li assolve ex art. 530 cpv cp. per non avere commesso il fatto. La Corte, invece, per i diversi episodi enucleanti nell'ambito del capo A dichiara con la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui allart. 319 bis c.p., non doversi procedere nei confronti di ciascuno dei quattro imputati perché i reati sono estinti per prescrizione.
Altro episodio criminoso maturato nell'ambito della vicenda relativa all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione degli undici edifici scolastici è quello descritto al capo T, ascritto a RR TO UI.
Il RR, al quale era stato originariamente contestato il delitto di concussione - per avere, abusando delle funzioni di consigliere comunale e di componente della commissione per la gara d'appalto indotto gli imprenditori ST e IO a versargli la somma di L. 20.000.000 quale prezzo per il suo interessamento per un esito favorevole della gara di appalto -, fu condannato dal tribunale per il delitto di corruzione aggravata dall'art. 319 ter c.p.. La Corte di appello conferma la decisione del primo giudice, però, concesse le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante dell'art. 319 ter c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di RR perché il reato è estinto per prescrizione.
1.2. - L'appalto per la realizzazione della rete fognaria comunale, aggiudicato con la delibera di giunta del 17 settembre 1990 (c.d. appalto Fio) per un importo di circa L. 11.800.000.000 ad imprese associate di AN ST, NI IO e NE NE IO.
Anche per l'episodio di corruzione descritto al capo C, riferito all'appalto per la realizzazione della rete fognaria comunale, oltre agli imprenditori IO e NE NE che hanno definito la loro posizione con il patteggiamento, sono dichiarati responsabili RT e UT, da una parte, e dall'altra ON e PA. Comune il quadro probatorio posto dalla Corte a fondamento dei due episodi criminosi. In base ad esso, è stata ricostruita l'intera vicenda e si è affermato che il patto corruttivo trilaterale (amministratori pubblici - imprenditori - delinquenti comuni appartenenti a clan camorristici) sarebbe sorto fin dall'entrata in vigore della c.d. legge "FA" sull'edilizia scolastica. Oggetto di tale unico accordo corruttivo era l'aggiudicazione dei due appalti: l'uno, la costruzione di undici edifici scolastici, assegnato all'impresa di IO e di ST, l'altro, la realizzazione della rete fognante, aggiudicato ad altra impresa del IO, costituita col NE NE.
Patto corruttivo nel quale si sarebbero inseriti soggetti appartenenti al clan camorristico capeggiato dal ON e del quale esponenti di spicco, oltre allo stesso ON, sarebbero stati il PA ed il GL.
In tal modo, la Corte modifica l'impostazione del tribunale secondo cui gli imprenditori sarebbero stati vittime di richieste estorsive della delinquenza comune ed in posizione subordinata ad essa. 1.3. - Il reato previsto dall'art.86 d.p.r.1960 n.570, c.d. "voto di scambio" contestato ai capi D e F.
ritenendo che vi sia un concorso apparente e che i fatti siano riconducibili al pactum unitario per l'affidamento dei lavori di appalto - assolve RT, UT, ON e PA dai reati di "voto di scambio".
Mentre, la Corte ritiene che i reati siano del tutto autonomi rispetto alla datio di danaro e riforma la sentenza del primo giudice, dichiarando, però, non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati perché i reati in questioni sarebbero estinti per intervenuta prescrizione.
2. Altri episodi relativi ai lavori di restauro della Chiesa di Santo Spirito di Torre Annunziata.
Gli episodi criminosi in questione sono descritti nei capi G, I, L, qualificati ciascuno originariamente come concussione e, poi, ritenuti corruzione propria dal tribunale.
La Corte, condivide e fa propria la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado e, allo specifico motivo di appello relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, esclude che tale violazione vi sia stata, tenuto conto della complessiva identità dei fatti consistenti nella dazione di una somma di danaro e dal fatto che gli imputati si sarebbero difesi anche prospettando la configurabilità dell'ipotesi meno grave di corruzione. La Corte, inoltre, evoca al riguardo la giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni unite, sulla esclusione della violazione lamentata dagli appellanti.
L'imputazione è articolata in tre singoli episodi:
- l'una riguardante l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di restauro della Chiesa di Santo Spirito e gli adempimenti per l'erogazione degli anticipi sulla somma complessiva dell'appalto ed enucleata nel capo G, ascritta al RT NI e ND MB, e riferita al periodo 27 maggio 1987 - 29 ottobre 1987;
- l'altra, in epoca successiva e nel settembre 1988, concernente la erogazione del saldo degli stati di avanzamento ed enucleata nel capo I ascritto al ND MB e UT IO;
- la terza, infine, sempre concernente l'erogazione di altra somma a saldo di un ulteriore stato di avanzamento, collocata temporalmente nel dicembre 1988, enucleata nel successivo capo L ascritto agli stessi ND MB e UT IO.
La Corte, inoltre, riconduce nell'ambito della vicenda relativa all'affidamento dei lavori della Chiesa di S. Spirito, anche l'episodio descritto nel capo H, nonostante nel capo di imputazione la condotta concussiva sia riferita alle opere di edilizia scolastica e di recupero del centro storico di Torre Annunziata. Tale ultimo episodio criminoso, descritto nel capo H, risale al 29 ottobre del 1987 ed è ascritto originariamente come concussione a RT NI, consigliere comunale, ed a ND MB, all'epoca assessore alle finanze, UT IO, consigliere comunale, e SC LE di assessore all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione.
RT NI, UT IO e ND MB sono ritenuti dal giudice di appello - che sul punto conferma la decisione del Tribunale - responsabili anche dei reati in parola, come loro rispettivamente ascritti ed unificati nel vincolo della continuazione.
Corte dichiara non doversi procedere nei confronti di SC LE per il reato di cui al capo H, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante dell'art. 319, comma 2 c.p., perché estinto per prescrizione.
3. - Altri episodi corruttivi autonomi.
3.1. - SC LE, condannato dal tribunale per concussione come articolata nel capo Q - è riconosciuto, poi, responsabile dalla Corte di appello, che riqualifica diversamente il fatto, del delitto di corruzione impropria ex art. 318 c.p.. La Corte ritiene che le dichiarazioni dell'imprenditore RP - che avrebbe promesso il versamento di somme di danaro, pari al 3% sugli importi da liquidare, per la tempestiva erogazione dei corrispettivi dovuti per la esecuzione dei lavori di costruzione dello stadio comunale - siano tali da far ritenere i fatti inquadrabili in corruzione per atto di ufficio. Il giudice di appello dichiara, pertanto, non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione. 3.2. - Di LE MI, oltre ad essere imputato di un episodio minore nell'ambito dell'affidamento dei lavori dell'appalto per la realizzazione degli edifici scolastici indicato nel capo A e per il quale la Corte ha dichiarato non doversi procedere per essere estinto per intervenuta prescrizione, è imputato di altro episodio originariamente qualificato concussione di cui al capo R e derubricato in corruzione dallo stesso giudice di primo grado. La Corte di appello condivide e fa propria la ricostruzione della vicenda effettuata dal tribunale, sulla base delle specifiche dichiarazione del IO relative al versamento in più soluzioni - in occasione dei vari stati di avanzamento dei lavori di appalto per la ristrutturazione della scuola "LEpardi" - della complessiva somma di circa L. 82.000.000. La Corte dichiara, in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, prevalenti le già concesse attenuanti generiche sulla circostanza aggravante e dichiara n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione.
3.3. - RT NI e SO AL sono entrambi dichiarati responsabili di un ulteriore episodio di corruzione, originariamente anch'esso qualificato concussione nel capo S, risalente ad un'epoca successiva e prossima al 9 ottobre 1986. L'episodio ha ad oggetto il versamento ai due imputati - entrambi consiglieri comunali - e ad altri due, RL giudicato separatamente e tale AR deceduto, di una somma pari al 5% degli importi da erogare per i relativi stati di avanzamento dei lavori per la costruzione di 69 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La Corte condivide e fa propria la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e, nel rigettare l'appello proposto dal SO, precisa che le prove della vicenda sarebbero, anche qui offerte dalle dichiarazioni degli stessi imprenditori IO e ST che hanno riferito di avere versato le somme richieste dai pubblici amministratori e secondo le modalità concordate, nonché dalle dichiarazioni confessorie del RT dal quale emergerebbe l'accordo criminoso con gli imprenditori. Rigetta, inoltre, l'ipotesi avanzata dal SO di ritenere il versamento un finanziamento al partito, tenuto conto che tale ipotesi di reato prescinde sempre e non è collegata a controprestazioni che i pubblici amministratori rendono per ricevere le somme pattuite. Le prove acquisite renderebbero chiaro il fatto corruttivo.
Affermata per tale episodio la responsabilità del RT, unificato anch'esso nel vincolo della continuazione nel più grave reato di cui al capo A, la Corte dichiara, invece, non doversi procedere nei confronti di SO - ritenute, le già concesse attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante prevista dal cpv. dell'art. 319 c.p.per essere il reato estinto per prescrizione.
4. - I Ricorsi, riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, delle disp. att. c.p.p.
4.1. - ON TI, deduce:
- con il primo motivo la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione al capo A. Non vi sarebbe alcun riferimento a condotte poste in essere da ON e la sua responsabilità sarebbe stata affermata per fatti commessi da IO;
- con il secondo motivo la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p.. Sul presupposto che il reato di corruzione si consuma nel momento in cui si perfeziona l'accordo corruttivo, anche per l'aggravante dovrebbe farsi riferimento a quando fu raggiunto l'accordo a nulla rilevando che il contratto fosse stato concluso il 31 luglio 1990. 4.2. RT NI, SO AL e Di LE MI, deducono:
- la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p.. La Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla definizione del contratto di appalto avvenuta il 31 luglio 1990, e cioè in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. Tale circostanza non rileverebbe, oltre che ai fini della consumazione del reato, anche per la sussistenza dell'aggravante, perché dovrebbe farsi riferimento al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, mentre la stipula del contratto non sarebbe altro che una derivazione dell'accordo criminoso. La Corte, ciononostante, applica erroneamente l'aggravante, senza fornire al riguardo alcuna giustificazione. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della diversa - e più favorevole, oltre che per gli aspetti sanzionatori (eliminazione della multa) anche per gli elementi costitutivi dell'aggravante - fattispecie introdotta con l'art.319 bis, che collega l'aggravante al fatto che l'accordo corruttivo abbia come "oggetto" la stipulazione di un contratto e non più al fatto che dall'accordo corruttivo "derivi" la stipulazione di un contratto in cui sia parte la p.a.. Ciò comporterebbe che, per la configurazione dell'aggravante, l'oggetto dell'accordo dovrebbe essere unicamente la stipula di un contratto e non già altro atto che si inserisca nell'iter procedimentale di stipulazione del contratto stesso. Nella specifica vicenda oggetto dell'accordo sarebbe stata l'aggiudicazione dell'appalto e non la stipula del contratto. La Corte avrebbe applicato l'aggravante, senza fornire su tale ultimo profilo alcuna motivazione.
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 539 e 574 c.p.p., in quanto la Corte di appello avrebbe confermato le statuizioni del giudice di primo grado in ordine al risarcimento del danno ed alla condanna in solido degli imputati al pagamento della provvisionale, erroneamente ritenendo le stesse oramai passate in giudicato per non essere stato al riguardo mosso alcun rilievo con i motivi di appello avverso la decisione del tribunale. Tale assunto sarebbe privo di fondamento, perché l'art. 574, comma 4, c.p.p. prevede che l'impugnazione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno ed alle spese, e la relativa questione deve essere devoluta integralmente al giudice di appello.
.... per il RT ed il SO, inoltre si deduce:
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.191 e 192, comma 3, c.p.p. e per quanto attiene al SO violazione dell'art.129, in relazione al reato contestato al capo S. Per affermare la responsabilità del RT e del SO, anche se nei confronti di quest'ultimo ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione con la concessione delle attenuanti generiche, la Corte avrebbe posto a base della propria decisione le dichiarazioni degli imprenditori IO e ST, che da vittime della concussione sono stati ritenuti corruttori, e le dichiarazioni confessorie del RT anche sull'episodio dell'appalto dei 69 alloggi di edilizia popolare. Tale riscontro non vi sarebbe perché il RT, sebbene abbia ammesso gli episodi di corruzione contestati, avrebbe sempre negato di avere ricevuto danaro da IO e ST per la realizzazione degli alloggi in parola e ciò risulterebbe senza equivoco alcuno dall'interrogatorio reso all'udienza del 23 febbraio 1996 innanzi al tribunale di Torre Annunziata. Le dichiarazioni del IO e dello ST non avrebbero mai potuto costituire riscontro a quelle del RT, come la Corte di appello ritiene. Su tale vicenda anche le dichiarazione del IO e dello ST, rese al pubblico ministero il 20 luglio 1993, sarebbero del tutto equivoche, non avendo ammesso entrambi la sicura partecipazione del RT ad una riunione in casa Quartuccio dove stato sarebbe "imposto" il versamento del 5% dell'importo dell'appalto e, l'uno avrebbe fatto rinvio ai ricordi dell'altro circa la presenza del RT e peraltro avrebbero manifestato incertezze anche sul fatto che all'epoca dell'incontro in questione avessero o meno sottoscritto l'appalto per la costruzione degli alloggi. Tali circostanze renderebbero illogica la decisione del giudice di appello che avrebbe riprodotto l'erronea ricostruzione di tale specifico episodio operata dal tribunale. Inoltre, le dichiarazioni del IO e dello ST, rese solo nel corso delle indagini - in quanto anche innanzi alla Corte di appello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, sono acquisite in dibattimento ex art. 513 c.p.p. - non potrebbero essere utilizzate alla luce del nuovo art. 111 Cost.. Tutto ciò dovrebbe escludere l'affermazione di responsabilità del RT e l'assoluzione del SO ex art. 129 c.p.p.;
... ancora per il solo RT, la difesa deduce:
- violazione di legge processuale e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità del RT in ordine al capo H, per avere la Corte fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal correo ND, che invece si sarebbe in via esclusiva assunto la responsabilità per tale reato. Il RT non avrebbe partecipato alla riunione in cui fu definito l'accordo corruttivo tra il ND e l'imprenditore TA per l'appalto relativo alla ricostruzione del centro storico ed alla edilizia scolastica, e l'elemento sul quale il giudice di appello avrebbe fondato la propria decisione sarebbe quello che il ND sarebbe stato il collettore delle tangenti anche nell'interesse del RT;
- difetto di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62 n. 6 c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte avrebbe riformato la decisione del primo giudice, che viceversa aveva ritenuto la sussistenza dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, senza motivazione alcuna e, peraltro, avrebbe confuso l'istituto delle attenuanti generiche con quello dell'avvenuto risarcimento del danno, riportando a sostegno del rifiuto di concessione delle prime il riferimento all'irrisorietà del risarcimento, consistente nella somma complessiva di L. 72.000.000 rispetto al danno patrimoniale cagionato. Nonostante il giudice di primo grado avesse - secondo il ricorrente - ampiamente giustificato l'applicazione dell'attenuante in parola, attraverso una compiuta ricostruzione del danno patrimoniale complessivo cagionato, la Corte di appello ha riformato la decisione sul punto senza, però, fare il benché minimo riferimento ai parametri esposti nella sentenza del primo giudice e del fatto che gli elementi per il riconoscimento dell'attenuante sarebbero stati tratti da documentazione prodotta dal pubblico ministero. Altrettanto immotivata sarebbe la mancata concessione delle attenuanti generiche, il cui unico elemento per il rifiuto sarebbe stato quello della gravità delle condotte criminose, senza tenere conto dell'irreprensibile comportamento processuale del RT.
... sempre per il solo RT, altro difensore, oltre riprodurre le censure dianzi esposte, deduce i motivi nuovi di seguito indicati:
- nullità della sentenza sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A secondo le originarie imputazione.
La nullità sarebbe dovuta, anzitutto, alla violazione dell'art. 547 c.p.p., per avere il giudice di appello accolto una tesi diversa da quella proposta dal pubblico ministero ed in ogni caso per manifesta contraddittorietà ed evidente illogicità della motivazione nella parte in cui riproduce per relationem gli argomenti del pubblico ministero che sarebbero in contrasto con la conclusione della sussistenza di un accordo corruttivo trilaterale. Il giudice di appello non avrebbe espresso un'autonoma motivazione e, pur riportandosi ai motivi articolati dal pubblico ministero sarebbe giunto ad una diversa conclusione rispetto a quella prospettata dallo steso pubblico ministero che non avrebbe affatto voluto riproporre la tesi del concorso del RT con ON e PA, esclusa dal giudice di primo grado. Tale ricostruzione non avrebbe potuto essere ripristinata dal giudice di appello per non essere su tale punto devolutagli alcun giudizio.
In secondo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica e vi sarebbe un evidente travisamento del fatto con riferimento alla valutazione ed al significato delle dichiarazioni di IO AL, nonché di quelle rese da IA NI, peraltro, non più utilizzabili ex art. 111 cost.. Il travisamento delle risultanze processuali sarebbe ravvisabile nel fatto che IO e IA non avrebbero riferito di un patto di collaborazione corruttiva tra il RT ed il clan ON e non avrebbero parlato di incontri del RT con appartenenti a detta organizzazione.
Infine, sarebbe stato violato l'art. 110 c.p. in tema di fattispecie a formazione progressiva, che richiederebbe accordi di tutti i partecipanti su le singole fasi, precedenti e successive, della progressione criminosa concorsuale. Il giudice di appello avrebbe ritenuto la sussistenza di un unitario accordo criminoso sull'intera vicenda, senza tenere conto che ciascun singolo episodio sarebbe dovuto ad altrettanti singoli accordi esecutivi tra i diversi partecipanti non collegati tra loro e per tale ragione non potrebbero essere ritenuti responsabili anche di altri fatti da loro non conosciuti e non frutto della loro volontà.
L'accordo RT, ST e IO, risalente a tre anni prima rispetto a quello tra gli imprenditori e gli appartenenti al clan camorristico, non potrebbe a quest'ultimo essere collegato anche perché intervenuto quando sarebbe stata già commessa la corruzione del RT e, per tale ragione, non avrebbe potuto avere ad oggetto che la fase finale dell'aggiudicazione dell'appalto agli imprenditori e non avrebbe che potuto riguardare il UT, quale presidente della commissione della gara di appalto;
- la nullità della sentenza per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta responabilità del RT per i delitti di cui ai capi D ed F, per i quali la Corte ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni del GL avrebbero dovuto comportare l'assoluzione nel merito;
- la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 319 bis, avendo la Corte di appello ritenuto per tutti gli episodi per i quali sarebbe stato condannato il RT la sussistenza dell'aggravante in parola, nonostante che tutti sarebbero stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990 e non avrebbe alcun rilievo l'unificazione dei reati, per i quali sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'aggravante, nel vincolo della continuazione;
- la nullità della sentenza sul punto della ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., nonostante la mancanza di contestazione che avrebbe impedito al giudice di appello di considerarla contestata in fatto;
- la nullità della sentenza sul punto relativo alla determinazione della pena del tutto sproporzionata rispetto alla pena inflitta ad altri imputati concorrenti, in tal modo violando i parametri imposti dall'art. 133 c.p.;
- la nullità della sentenza sul punto della condanna al risarcimento del danno in solido con gli altri imputati, mentre la condanna, a norma dell'art. 187 c.p., è legittima soltanto qualora sia riferita ad imputati ritenuti concorrenti nello stesso reato ed il RT è stato condannato soltanto in concorso con UT, ON e PA e, pertanto, la condanna in solido avrebbe potuto essere limitata a tale ambito e non avrebbe potuto fare riferimento alla decisione del primo giudice che ha riconosciuto al RT l'attenuante del risarcimento del danno.
.... per il solo Di LE MI si lamenta:
- la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. per quanto attiene al capo A. La Corte ha riformato sul punto la decisione del tribunale, che aveva assolto il Di LE per l'inconsistenza degli elementi probatori a suo carico, senza esprimere compiutamente le ragioni di tale diversa valutazione, dichiarando, poi, il reato estinto per prescrizione. Il Di LE MI, accusato di avere istigato il sindaco RL ad attivare la procedura per l'erogazione dell'importo di appalto dei lavori di edilizia scolastica all'impresa IO e ST nella misura superiore a quella legittimamente dovuta, fu assolto dal tribunale sulla base di argomenti precisi riferiti proprio al punto della legittimità di tale erogazione. La Corte invece, non avrebbe minimamente tenuto conto degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della propria decisione - tra i quali anche le imprecisione delle dichiarazioni di IO e di ST sul coinvolgimento di Di LE - ed avrebbe utilizzato acriticamente l'ipotesi formulata dal pubblico ministero nei motivi di appello sull'illegittimità dell'erogazione nella misura stabilita, essendoci stata una parziale consegna delle opere. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe trasferito l'illiceità genetica dell'appalto su tutte le altre procedure successive e solo per tale ragione avrebbe ritenuto gli atti in parola contrari ai doveri del proprio ufficio senza fornire al riguardo una specifica giustificazione;
- la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al capo R, per il quale la Corte avrebbe dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, senza tenere conto degli elementi che avrebbero, invece, dovuto comportare l'assoluzione nel merito del De LE. Nonostante l'istruttoria dibattimentale avesse escluso ogni sinallagma tra la presunta dazione di danaro e i provvedimenti di liquidazione dei mandati di pagamento ed avesse messo in evidenza che la somma di L.
9.000.000 sarebbe stata versata come contributo diretto al partito, il giudice di appello senza dare adeguatamente conto di tale elementi, avrebbe confermato la ricostruzione del primo giudice e dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4.3. Per UT IO, si deduce:
- la violazione di legge in relazione all'art. 548, comma 2, e 178 comma 1, lett. c), c.p.p per l'omesso deposito della sentenza di primo grado e di tutti gli atti nella cancelleria del tribunale di Torre Annunziata, ciò avrebbe determinato la nullità assoluta del giudizio di secondo grado. La questione è stata proposta nella fase preliminare del giudizio di appello e, ciononostante il giudice di appello avrebbe adottato un ordinanza con la quale ha ritenuto che il deposito degli atti non necessariamente avrebbe dovuto essere effettuato nei locali dell'ufficio, ma anche in altra sede;
- la violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 1, e 21 c.p.p. per avere confermato la competenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, in assenza di una precisa disposizione in tal senso e nonostante la tempestività della deduzione relativa alla violazione della disposizione processuale. Erroneamente si sarebbe fatto riferimento alla regola del tempus regit actum che avrebbe dovuto comportare l'immediata operatività della disciplina processuale vigente al momento in cui si celebrava il giudizio;
- difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere omesso di rendere un adeguata giustificazione puntualmente riferita alle imputazioni per le quali il giudice di appello ha affermato la responsabilità del UT. Il richiamo per relationem della motivazione della decisione di primo grado, riformata sul punto dal giudice di appello, renderebbe contraddittoria la giustificazione resa;
- difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche la cui giustificazione del rifiuto sarebbe stata solo l'affermazione della responsabilità per i reati contestati. Non si sarebbe tenuto conto dell'assenza di precedenti penali, di altri carichi pendenti e della disponibilità manifestata alla definizione del procedimento con l'applicazione della pena patteggiata. 4.4. - Per RR TO UI, si deduce:
- la violazione di legge in relazione all'art. 548, comma 2, e 178 comma 1, lett. c), c.p.p per l'omesso deposito della sentenza di primo grado e di tutti gli atti nella cancelleria del tribunale di Torre Annunziata, ciò avrebbe determinato la nullità assoluta del giudizio di secondo grado. La questione è stata proposta nella fase preliminare del giudizio di appello e, ciononostante il giudice di appello avrebbe adottato un ordinanza con la quale ha ritenuto che il deposito degli atti non necessariamente avrebbe dovuto essere effettuato nei locali dell'ufficio, ma anche in altra sede;
- violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 1, e 21 c.p.p. per avere confermato la competenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, in assenza di una precisa disposizione in tal senso e nonostante la tempestività nel dedurre la violazione della disposizione processuale. Erroneamente si sarebbe fatto riferimento alla regola del tempus regit actum che avrebbe dovuto comportare l'immediata operatività della disciplina processuale vigente al momento in cui si celebra il giudizio;
- difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere omesso di rendere un adeguata giustificazione puntualmente riferita alle imputazioni per le quali il giudice di appello ha affermato la responsabilità del RR. Il riferimento alle dichiarazioni di IO e di ST sarebbe del tutto approssimativo e la ricostruzione contraddirebbe, senza rendere alcuna giustificazione, la contestazione originaria e l'ipotesi ritenuta dal tribunale. 4.5. - Per PA CI, si deduce:
- l'annullamento della sentenza poiché dovrebbe tenersi conto delle disposizioni introdotte per attuare i principi stabiliti dall'art. 111 Cost., considerando che l'unica fonte di prova sarebbe la dichiarazione resa da IO NI nel corso delle indagini preliminari ed acquisite, ex art. 513 c.p.p., al dibattimento per essersi il IO rifiutato di rispondere nel giudizio di primo grado ed in quello di appello;
- violazione di legge e difetto di motivazione, per avere affermato la responsabilità del PA in assenza di riscontri alle dichiarazione del IO e per non avere reso una sufficiente giustificazione della decisione;
- difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante una precisa richiesta formulato con i motivi di appello.
4.6. - Per De HI MI AN, si lamenta:
- l'annullamento della sentenza poiché dovrebbe tenersi conto delle disposizioni introdotte per attuare i principi stabiliti dall'art. 111 Cost., considerando che l'unica fonte di prova sarebbe la dichiarazione resa da IO NI e ST AN nel corso delle indagini preliminari ed acquisite, ex art. 513 c.p.p., al dibattimento per essersi il IO rifiutato di rispondere nel giudizio di primo grado ed in quello di appello;
- inosservanza o erronea applicazione dei parametri stabiliti per la formazione della prova e difetto di motivazione della sentenza. Il giudice di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado, senza però puntualizzare le diverse ragioni per le quali vi sarebbe stata l'affermazione di responsabilità dell'imputato, se non richiamando le dichiarazioni del IO e dello ST. L'istruttoria dibattimentale avrebbe messo in evidenza che l'iniziativa del De HI non realizzerebbe, per le concrete modalità esecutive, un fatto corruttivo.
4.7. - Per IN LE ed EL IO, la difesa lamenta:
- nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione di legge, oltre che per difetto, di motivazione nella parte in cui dichiara gli imputati responsabili dei fatti di corruzione loro ascritti nel capo A, per avere concorso nella illegittima erogazione degli anticipi sui lavori di appalto. La Corte avrebbe aderito alla ipotesi articolata dal pubblico ministero nei motivi di appello, senza tenere conto che le disposizioni in materia di appalto non vieterebbero la deliberazione e la materiale erogazione di anticipi, senza la previa stipulazione di polizze fideiussorie. Non vi sarebbe, pertanto, la predisposizione di atti illegittimi;
...... e relativamente al solo EL
- nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 319 c.p., oltre che inesistenza e, comunque manifesta illogicita della motivazione, perché il giudice di appello avrebbe affermato la responsabilità dell'EL per il delitto di corruzione solo sulla base dell'illegittimità dell'atto di anticipazione di somme sui lavori ed argomentando che, in tal modo, egli avrebbe voluto raggiungere la realizzazione. Non vi sarebbe stata la prova della sussistenza del reato ed il giudice di appello avrebbe fondato la propria valutazione su di un teorema. L'EL non avrebbe ricevuto danaro ne promessa di qualche utilità, mancando ogni elemento che avrebbe potuto fare ritenere sussistente tale circostanza che sarebbe stata esclusa anche l'imprenditore IO NI. La ulteriore giustificazione resa dal giudice di appello sul fatto che la corruzione sarebbe stata consumata anche perché l'EL avrebbe agito su sollecitazione del RT sarebbe del tutto illogica in quanto avrebbe dovuto avere come necessario presupposto la consapevolezza del precedente accordo corruttivo e ciò sarebbe stato escluso dalla stessa Corte territoriale, là dove ha ritenuto l'episodio corruttivo ascritto all'EL del tutto autonomo rispetto a quelli ascritti al Bertoni, il quale sarebbe stato condannato per vicende la cui consumazione si sarebbe protratta sino al 31 luglio 1990.
.......... relativamente al solo imputato IN:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 e per difetto di motivazione, per avere utilizzato le dichiarazioni del IO e dello ST, senza verificare l'attendibilità estrinseca ed intrinseca delle stesse. Entrambi esaminati ex art. 210 c.P.p., sarebbero stati ritenuti attendibili senza, però, rendere in proposito alcuna specifica giustificazione e solo perché le dichiarazioni dei due coimputati sarebbero state ritenute più volte tali. La Corte, inoltre, non avrebbe precisato i riscontri in base ai quali avrebbe anche sotto il profilo intrinseco ritenuto verificate le dichiarazioni in questione. Le dichiarazioni di IO e di ST, i quali si sarebbero rifiutati di rispondere in giudizio, non sarebbero utilizzabili perché rese solo nel corso delle indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 513 e, pertanto, in violazione della regola imposta dall'art. 111 della Costituzione;
4.8. - Per ND MB si deduce:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 e 178 c.p.p., in quanto nonostante l'accusa originaria fosse stata di concussione è stata ritenuta la corruzione, in tal modo violando il diritto di difesa dell'imputato. La modificazione del fatto sarebbe legittima solo qualora l'imputato fosse stato messo nelle condizioni di difendersi dai fatti contestati e, poi, ritenuti in sentenza e ciò avrebbe dovuto comportare che in concreto il fatto contestato contenesse gli elementi di quello per il quale è stata affermata la responsabilità. Nella specie, tale identità di fatti non vi sarebbe stata, facendosi riferimento nella contestazione soltanto ad atti legittimi e non ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio per i quali sarebbero state versate somme di danaro;
- nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed al trattamento sanzionatorio oltre che al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Nonostante nei fatti contestati al ND non si faccia riferimento ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio, la Corte ne ha affermato la responsabilità per il delitto di corruzione propria e non come sarebbe stato aderente alle risultanze processuali di corruzione per atto d'ufficio ex art. 318 c.p.;
- nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte, nonostante si fosse espressa in termini favorevoli ad un più attenuato trattamento sanzionatorio ed avesse fatto riferimento a fatti giudicati in altro processo per i quali sarebbero state concesse le attenuanti generiche e la pena sarebbe stata contenuta nei minimi editali, nella sentenza impugnata rifiuta la concessione delle attenuanti generiche e determina la pena in misura lontana rispetto al minimo edittale, e, ancora, nel computo della pena conteggia due mesi in più per un aggravante inesistente. La Corte, inoltre, avrebbe dimenticato di applicare l'indulto ai fatti per i quali il ND è stato condannato, risalenti tutti ad epoca anteriore al dicembre del 1988.
4.9. - Per SC LE si deduce:
- la nullità dei giudizi di primo e secondo grado con riferimento al rinvio a giudizio disposto dal giudice dell'udienza preliminare di Napoli e non, invece, dal competente giudice dell'udienza preliminare di Torre Annunziata;
- violazione di legge, con riferimento al capo H, per avere utilizzato le dichiarazione del coimputato ND, all'epoca imputato in un procedimento penale connesso, e riunito a quello a carico di altri con una precisa ordinanza che avrebbe fatto divieto di utilizzare tali dichiarazioni. Le sole dichiarazioni della parte offesa TA, non trovando riscontro in altri elementi sarebbero di per sè sole non utilizzabili per l'affermazione di responsabilità;
- difetto di motivazione sull'affermata responsabilità in ordine al capo Q, poiché la Corte di appello avrebbe utilizzato le dichiarazioni del RP e del AV senza rendere un giustificazione adeguata sulle ragioni per le quali tali soggetti sono stati ritenuti credibili, peraltro le dichiarante del AV, che ha rifiutato di rispondere in giudizio, non avrebbe potuto essere utilizzate, come previsto dalla recente riforma costituzionale;
- difetto di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili, non avendo la Corte reso alcuna giustificazione sulla condanna in solido anche del AV al risarcimento del danno anche dallo stesso non commessi, essendo stato condannato solo per limitate ipotesi di reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di questioni generali che investano in generale tutti gli imputati, è opportuno esaminare le singole posizioni di ciascuno di essi e procedere solo ad un esame unitario di quelle doglianze o posizioni che accomunano due o più imputati.
1. - I ricorsi proposti da ON TI e PA RO sono inammissibili, l'uno, per assoluta genericità dei motivi, l'altro, per manifesta infondatezza.
Le posizioni di ON e PA sono trattate congiuntamente, in considerazione della omogeneità dei ruoli che il giudice di appello ha riconosciuto ad entrambi nella vicenda.
La Corte territoriale ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado - che aveva assolto ON TI e PA CI da tali delitti, come loro ascritti ai capi A e C - e ha ritenuto che il conferimento di entrambi gli appalti in questione avrebbe costituito oggetto di un unico ed articolato accordo corruttivo, che definisce "fattispecie a formazione progressiva", del quale furono protagonisti, da un lato, gli amministratori infedeli del Comune di Torre Annunziata" - tra i quali UT, consigliere comunale e presidente della commissione aggiudicatrice dell'appalto e RT, ex sindaco del comune di Torre Annunziata e "dominus", anche quale extraneus, dell'attività amministrativa del comune - dall'altro gli imprenditori IO NI, ST AN e NE NE ed ancora i predetti ON e PA, appartenenti al "clan camorristico" capitanato dallo stesso ON. L'"unitario" patto criminoso aveva ad oggetto l'illecito scambio di "tangenti", "consensi elettorali", garanzie dei pubblici amministratori per le aspettative del gruppo di imprenditori circa l'affidamento dei lavori, oltre che il "tranquillo" esecuzione dei lavori assicurato dall'intervento del "clan camorristico". Nei confronti di entrambi, al pari di RT e UT ai quali i reati erano addebitati, la Corte dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati previsti dall'art.86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (c.d. voto di scambio), perché estinti per prescrizione, riformando anche per tali capi la sentenza del Tribunale.
1.2. - ON TI - in concorso con i due amministratori pubblici RT NI e UT IO e con altro estraneus PA CI - oltre che con gli imprenditori IO NI, ST AN e NE NE IO i quali hanno definito i rispettivi procedimenti con richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. - è stato dichiarato responsabile di due episodi di corruzione relativi all'affidamento di due appalti di edilizia scolastica e rete fognante.
L'uno, l'appalto per la realizzazione di undici edifici scolastici (c.d. appalto FA) affidati con delibera di giunta del 6 giugno 1990 per un importo di circa L. 33.000.000.000 ad un gruppo di imprese facenti capo a AN ST e NI IO e, l'altro, l'appalto per la realizzazione della rete fognaria comunale, aggiudicato con la delibera di giunta del 17 settembre 1990 (c.d. appalto Fio) per un importo di circa L. 11.800.000.000 ad imprese associate di AN ST, NI IO e NE NE IO.
La Corte ha adeguatamente e logicamente espresso le giustificazioni della propria decisione e posto l'accento sulla circostanza - emersa dall'istruttoria dibattimentale in primo grado e che ha trovato ulteriore conferma nell'istruttoria svolta anche in appello a seguito della disposta rinnovazione e mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza dagli imprenditori IO NI e ST AN sugli incontri avuti con PA CI, GL AL e lo stesso ON TI sui versamenti di danaro per le pattuite "tangenti" che ON aveva avuto un ruolo determinante nell'intera vicenda, adoperandosi attivamente per l'aggiudicazione dei lavori ed intervenendo per assicurare l'elezione di determinati candidati alle elezioni comunali del 1990, in modo che l'apparato amministrativo potesse assicurare l'attuazione del programma di realizzazione delle opere pubbliche e l'aggiudicazione degli appalti per i lavori ad imprenditori che avevano versato, e si sarebbero impegnati a versare sino alla definizione delle procedure, somme di danaro agli appartenenti al clan camorristico e agli amministratori pubblici. Insomma, secondo la Corte territoriale ON e PA, come confermato da altro collaboratore di giustizia GL AL e dall'intermediario IA NI, hanno procurato voti e consenso politico ai candidati che facevano capo agli amministratori coinvolti nell'accordo corruttivo. Nonostante la Corte di merito abbia reso una esauriente e coerente ricostruzione degli episodi, puntualmente articolata con specifico riferimento a prove dichiarative acquisite, ON TI deduce il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per il solo capo A, relativo all'appalto per l'edilizia scolastica, senza specificare le ragioni del difetto di motivazione e limitandosi a rilevare che "tutte le iniziative furono assunte dal GL AL" e che egli sarebbe stato condannato per fatti commessi da altri.
È manifesta la genericità di tale primo motivo di ricorso. Altrettanto privo di specificità è il secondo motivo con il quale si ripropongono le stesse censure già decise e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza tenere conto delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In particolare, si ripropone negli stessi termini la questione relativa alla mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p.. Al riguardo, la Corte territoriale si era correttamente espressa nel senso che i fatti addebitati a ON facevano esplicito riferimento alla data di stipulazione del contratto di appalto avvenuta il 31 luglio 1990 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 7 l. 26 aprile del 1990, n. 86, che aveva introdotto la nuova fattispecie aggravante dell'art. 319 bis c.p., tenuto conto tra l'altro che l'accordo corruttivo, come risulta dalle puntuali precisazioni contenute nell'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza impugnata e nelle ampia parte introduttiva della parte in diritto, si è poi attuato in diverse soluzioni e sino all'ultimo versamento dell'agosto del 1991.
In tema di corruzione propria antecedente, ogni singolo versamento effettuato prima e dopo l'accordo corruttivo che rientri nell'ambito di un pactum sceleris e preveda un prezzo frazionato nel tempo, il momento consumativo del reato si sposta di conseguenza venendo di volta in volta a coincidere con i singoli versamenti (ex plurimis, Sez. 6^, 25 gennaio 1982 Albertini, rv. 154242; Sez. 6^, 10 luglio 1995, Caliciuri, n. 1392, rv. 202876, e più specificamente in motivazione p. 44; Sez. 6^, 19 marzo 1997, Garabba rv. 208886). È di tutta evidenza, dunque, la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione della nuova circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p.p.. Infatti, "oggetto" dei "fatti" di corruzione coincidenti con i singoli versamenti era - oltre che per quelli effettuati prima il perfezionamento dell'atto negoziale anche per quelli effettuati successivamente - "la stipulazione di contratti" nei quali era interessata l'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene. L'espressione "oggetto", contenuta nella nuova fattispecie dell'art. 319 bis c.p., è da intendere nel senso che ogni singolo "fatto" di corruzione sia finalizzato a raggiungere l'obiettivo della conclusione del contratto e comunque sia ad esso, sotto il profilo psicologico del fine "specifico", collegato.
Questa è la ragione per la quale la dottrina e la giurisprudenza, che sinora si sono espresse sulla questione, ritengono che tra l'originaria aggravante prevista dall'art. 319 cpv.c.p. è quella introdotta dall'art. 319 bis c.p. vi sia un fenomeno di successioni di leggi e che la prima sia più favorevole rispetto alla seconda (Sez. 6^, 10 luglio 1995, Caliciuri, n. 1392, rv. 202876 e, più specificamente in motivazione p. 46). Infatti, la nuova fattispecie ha legato l'aumento di pena non più alla verificazione del risultato, bensì al fine per il quale l'atto corruttivo è compiuto. Entrambi i motivi, dunque, sono privi della prescritta specificità, in quanto riproducono le doglianze mosse alla sentenza di primo grado e non tengono conto delle ragioni del rigetto correttamente espresse dal giudice di appello. Il ricorso proposto da ON TI è, pertanto, inammissibile.
1.2. Inammissibile è altrettanto il ricorso proposto da PA RO.
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 111 della Costituzione e delle disposizioni del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2., adottate in attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
L'unica fonte di prova, che il ricorrente ritiene essere le dichiarazioni di IO NI, sarebbe stata acquisita al dibattimento di primo grado in virtù delle disposizioni dell'art. 513 c.p.p., in quanto il IO si era avvalso della facoltà di non rispondere. La prova dichiarativa, in tal modo acquisita, sarebbe inutilizzabile.
Senonché, il decreto legge al quale il ricorrente si richiama è stato convertito in legge dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35 che ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, poi, confermata dall'art. 26, comma 5, l. n. 63 del 2001. La disposizione in parola stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado ".... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
Tale uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie, succedutasi nel tempo senza soluzione di continuità, rende non più percorribile la diversa radicale soluzione interpretativa, riconducibile alle decisioni delle Sezioni Unite (Sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina e Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi) secondo cui l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione avrebbe dovuto essere delibata in virtù delle regole probatorie vigenti al momento della decisione.
La disposizione, dunque, tesa a tracciare il "ponte" normativo che non vanificasse totalmente l'attività probatoria già espletata per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione era stata introdotta proprio con il decreto legge che il ricorrente ha solo in parte invocato per articolare il motivo di ricorso.
Quanto all'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di IO NI va obiettato che nel provvedimento impugnato, con dovizia di particolare, si precisa che il ruolo svolto da PA CI trova conferma nelle dichiarazioni del GL AL, di IA NI e ST AN.
In particolare, si riporta quanto riferito dall'intermediario IA NI circa il continuo interessamento del UT presso gli appartenenti al clan camorristico - GL, PA e ON perché si adoperassero per ottenere il sostegno da altri politici per portare a buon fine l'affidamento degli appalti degli edifici scolastici e della rete fognante alle imprese di IO e ST. Altrettanto privo di fondamento è il rilievo del difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il giudice di appello esprime in sintesi la giustificazione del mancato riconoscimento delle attenuanti richieste con i motivi del gravame, ponendo in risalto la capacità a delinquere in relazione alla provata appartenenza ad un clan camorristico.
2. - I ricorsi di RT CO e di CA IO, sebbene pongano questioni non del tutto simili, rendono utile, però, un esame consecutivo ed in parte comune, perché, oltre che essere riferiti ad alcuni delitti a loro ascritti in concorso, hanno ad oggetto posizioni e ruoli di entrambi pressoché analoghi. 2.1. - Il ricorso di RT CO, tranne che per il motivo relativo al capo H, è in ogni altra articolazione infondato tanto da lambire l'inammissibilità per alcuni profili.
Occorre, anzitutto, affrontare una questione rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p., nel cui ambito è riconducibile la condanna per ipotesi di reato in ordine alle quali non vi è stato esercizio dell'azione penale RT NI è stato dichiarato responsabile, oltre che dei reati come originariamente formulati ai capi A e C, anche di altre ipotesi di reato contestate ai capi G, H ed S che riguardano episodi distinti ed autonomi rispetto ai primi, pur se ad essi unificati nel vincolo della continuazione. L'unicità del disegno criminoso è stata, però, estesa anche ai reati rubricati ai capi I, L ed O che non risultano contestati al RT e per i quali non è stata esercitata l'azione penale. Ciononostante, la Corte territoriale ha tenuto conto di tali reati nella determinazione complessiva della pena di quattro anni di reclusione. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio ex art. 609 c.p.p. e, dunque, occorre escludere tali reati di cui ai capi I, L ed O ed eliminare la pena per essi inflitta al RT. La pena da sottrarre è di complessivi mesi otto di reclusione, tenuto conto che - come risulta dal provvedimento impugnato - sulla pena base di anni tre e mesi sei di reclusione sono stati aggiunti, oltre a mesi tre per ciascuna delle due aggravanti ritenute, anche quatto mesi per ciascuno dei sei reati satelliti e così raggiunta una pena complessiva di anni sei di reclusione, ridotta a quattro per l'applicazione della riconosciuta la diminuente ex art. 442 c.p.p.. I dodici mesi conteggiati per i tre reati, si riducono ad otto per effetto dell'applicazione della citata diminuente ex art. 442 c.p.p.. Pertanto, la pena complessiva inflitta va ridotta ad anni tre a mesi quattro di reclusione.
Molteplici i motivi di ricorso dedotti per il RT, dell'infondatezza di alcuni di essi si è già parlato nel precedente p.
1.1. relativo a ON TI.
Si tratta della sussistenza dell'aggravante dell'art. 319 bis c.p., correttamente contestata ai capi A e C., come altrettanto correttamente è stata ritenuta l'ulteriore aggravante dell'art. 112 n. 1 c.p. relativa al numero delle persone.
Quanto al primo punto, valgono le ragioni già esposte circa l'individuazione del momento consumativo di ciascun "fatto" di corruzione in coincidenza con i singoli versamenti - nella specie effettuati sino all'agosto 1991 - qualora essi siano riconducibili ad un pactum sceleris che preveda un prezzo frazionato. In tal caso, ciascun versamento - id est fatto di corruzione -, sia anteriore che successivo alla perfezionamento del negozio ha avuto come "oggetto", id est finalità, "la stipulazione di contratti" nei quali è interessata l'amministrazione alla quale i pubblici ufficiali infedeli appartengono. Ne discende, la corretta applicazione della norma di cui all'art. 319 bis c.p. Per i reati satelliti - benché il giudice di merito non risulta avere anche per essi considerato l'aggravante nel limite ammesso della determinazione dell'aumento per la continuazione - va precisato che l'aggravante da considerare è quella dell'art. 319 cpv. c.p., tenuto conto di quanto si è innanzi precisato circa il rapporto tra le due fattispecie succedutesi nel tempo e dell'art. 2, comma 3, c.p., e non quella dell'art. 319 bis c.p. In tali termini, va corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata. Per completare il tema delle aggravanti va qui, poi, esaminata la censura sulla affermata sussistenza della circostanza del numero delle persone. Affinché il giudice possa applicare una circostanza aggravante è indispensabile che essa risulti compitamente indicata e descritta in fatto nel capo di imputazione, mentre non è richiesta l'indicazione dello specifico articolo di legge che la preveda. Ne consegue che l'aggravante del numero delle persone, prevista dall'art. 112, comma 1, c.p. è stata correttamente ritenuta, tenuto conto che nel capo di imputazione il numero dei concorrenti è stato compiutamente indicato con l'espressa menzione anche di coloro che hanno definito la propria posizione con il patteggiamento e che, in realtà, il numero delle persone dichiarate, a titolo di, concorso, responsabili del reato di cui ai capi A e C, sono al di là delle cinque stabilito come limite minimo dal citato articolo 112 c.p.. Della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di coloro che in dibattimento si sono rifiutati di rispondere si è, invece, parlato al p.
1.2. relativo a PA CI. li quinto comma dell'art. 26 della legge n. 63 del 2001 stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado ".... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". La prospettata questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 111 cost. è manifestamente infondata, oltre che per essere stata formulata in via meramente ipotetica, anche per essere stata ritenuta già tale dal Giudice delle leggi. In particolare, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni il decreto legge al quale il ricorrente si richiama è stato convertito in legge dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n.35 ha introdotto una specifica disciplina transitoria, ha escluso profili di illegittimità di disposizione tesi a tracciare un "ponte" normativo che - modulato su ciascun singolo momento processuale - non vanificasse totalmente l'attività probatoria già espletata in applicazione delle regole originarie (Corte cost., 6 dicembre 2001, n. 381). L'infondatezza della censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 513 c.p.p. assorbe l'ulteriore motivo di ricorso della violazione dell'art. 192 c.p.p. subordinato appunto al venir meno delle dichiarazioni degli imprenditori ST AN e IO NI - riferito specificamente ad un episodio di corruzione propria, contestato al capo S e originariamente qualificato concussione.
La prova di tale patto corruttivo per il giudice di appello - che riproduce al riguardo le argomentazioni espresse dal Tribunale - è nelle dichiarazioni dei due imprenditori IO NI e ST AN i quali hanno riferito di avere versato al SO ed al RT, entrambi all'epoca consiglieri comunali, una "tangente" per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione di sessantanove alloggi popolari in Torre Annunziata in misura pari al 5% delle somme da versare in relazione ai vari stati di avanzamento. Solo la loro inutilizzabilità avrebbe privato di riscontro le "dichiarazioni confessorie" rese dal RT nel corso dell'esame dibattimentale del 23 febbraio 1996 anche per tale episodio, sulle quali pongono l'accento la Corte ed il giudice di primo grado. La legittima utilizzabilità di ciascuna prova dichiarativa, dunque, e l'adeguato, oltre che coerente, supporto giustificativo della ricostruzione dell'episodio, rendono del tutto infondata la censura riferita alla ritenuta responsabilità del RT per il reato di cui al capo S. Inoltre, come articolato, il motivo introduce una censura di travisamento del fatto, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
Una singolare, articolata doglianza è quella che investe il punto relativo alla diversa ricostruzione, rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado, dell'episodio corruttivo descritto nel capo A.
In proposito, manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 597 c.p.p., asseritamente dovuta al fatto che il giudice del gravame merito avrebbe accolto una tesi diversa rispetto a quella proposta dal pubblico ministero, pur richiamandola in parte nel provvedimento impugnato.
Il pubblico ministero, come risulta inequivocamente nell'epigrafe dello stesso provvedimento impugnato, ha proposto gravame avverso l'assoluzione di tutti gli imputati dalle imputazioni di cui ai capi A C e D pronunciata dal tribunale - appunto nella parte in cui aveva escluso che ON e PA "non avessero assunto accordi corruttivi con gli imprenditori IO e ST al fine di aiutarli ad aggiudicarsi l'appalto c.d. 'FA', ma avessero, addirittura, posto in essere, nei loro confronti, atti di natura estorsiva, donde l'erronea assoluzione 'in parte qua' di essi ON e PA, nonché del RT con riferimento al capo D", in tal modo, riproponendo, in termini altrettanto inequivoci, l'originaria impostazione accusatoria. Tale impostazione è stata riproposta anche per l'assoluzione dei medesimi PA e ON "dall'imputazione di concorso con i coimputati RT, Di LE, De HI, EL, IN e RE nei presunti accordi corruttivi descritti nell'ultima parte del capo A dell'imputazione".
La Corte territoriale, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso le assoluzioni pronunciate per fatti di corruzione in origine contestati agli amministratori infedeli in concorso con gli imprenditori e con persone appartenenti a clan camorristici, ha effettuato una puntuale, esauriente e logica ricostruzione di tutta la vicenda che, anche a voler ammettere sia diversa rispetto all'impostazione dell'accusa, sarebbe in ogni caso resa entro i limiti attribuiti al giudice del gravame dall'evocato art. 597 c.p.p.. Come noto, l'effetto devolutivo dell'appello proposto ai sensi dell'art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado che assolve l'imputato è pieno. Ciò comporta, da un lato, che l'iniziativa dell'organo di accusa non pone limiti al contenuto della pronuncia del giudice di appello e, dall'altro, che il giudice è libero di considerare sotto diverso aspetto anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica censura, tenuto conto che nell'un caso e nell'altro il giudice è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali (Sez. 3^, 17 gennaio 1996, Casadei, rv. 203786 e Sez. 3^, 4 novembre 1997, Merenda, rv. 209050). In tal modo inquadrata, la questione posta si rivela infondata oltre che inammissibile nella parte in cui si pretende, in questa sede, un sindacato di merito sulla ricostruzione complessiva effettuata dal giudice di secondo grado, in base ad una rivalutazione delle risultanze processuali, specificamente indicate ed esaurientemente esaminate.
Il giudice di appello, una volta posta in discussione l'assoluzione del ON e PA dal delitto di concorso in corruzione, non aveva alcun limite imposto dai passaggi argomentativi sviluppati dal pubblico ministero per sostenere la propria ipotesi accusatoria, sempre che l'apparato giustificativo posto a fondamento della complessiva rivalutazione delle risultanze processuali sia stato correttamente svolto.
Una sintesi dei punti nodali del discorso giustificativo ne conferma ampiamente la coerenza, l'assenza di aporie ne conferma il rispetto dei fondamentali canoni probatori richiesti per la corretta ricostruzione dei fatti.
La prova della unitario "pactum criminis" - rileva la Corte - sarebbe fornita anzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GL AL, il quale ha fatto espliciti e puntuali riferimenti ai contatti avuti, tramite IA NI (un commerciante della zona che avrebbe svolto il ruolo di intermediario), col RT al quale ebbe ad offrire, anche a nome degli altri esponenti del "clan ON" appoggio elettorale per la "quaterna" di candidati da esso RT sostenuta, nonché ai rapporti avuti successivamente, col UT (Consigliere comunale e presidente della commissione), per promuovere la materiale aggiudicazione degli appalti "FA" (Scuola) e "Fio" (rete fognante) allo ST ed al IO e, implicitamente, anche al NE NE, che si era associato al IO nella titolarità della S.r.l. "IO NE" per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica e fognaria, non senza sottolineare l'efficacia determinante dei propri interventi, nei termini promessi ai primi due imprenditori nel corso di incontri anche conviviali avuti tempo prima in ristoranti alberghi ed altri luoghi di villeggiatura.
Inoltre, la Corte di merito pone l'accento sulle dichiarazioni dell'intermediario IA NI che, anzitutto, ha confermato di avere preso parte agli incontri tra il GL AL, il RT ed il UT e, in secondo luogo, ha reso ampi chiarimenti circa le richieste rivolte dallo ST a rappresentanti del clan camorristico perché sollecitassero i "politici" a far pagare dal competente ufficio l'anticipazione sul prezzo dell'appalto per la realizzazione degli edifici scolastici "FA". Al di là del richiamo agli agli argomenti del pubblico ministero - che il ricorrente riproduce in termini frammentari - ineccepibile è l'apparato argomentativo in punto di individuazione degli elementi importanti ed altrettanto ineccepibile il logico sviluppo degli argomenti per dimostrare il "patto unitario" e gli interessi comuni ad esso sotteso.
Altrettanto, inammissibile è la censura che, al di là del nomen attribuitole di difetto di motivazione sotto il profilo del "travisamento del fatto", pretende di ottenere in sede di legittimità un diverso significato delle dichiarazioni rese da collaboratori e dichiaranti. In particolare, si vuole che siano riconosciuti diversi contenuti alle dichiarazioni di GL AL e IA NI, che si assume non avrebbero parlato di incontri del RT con appartenenti al clan ON. Se così fosse la Corte di cassazione diverrebbe anch'essa giudice del fatto travalicando i limiti imposti dalla lettera e) dell'art.606 c.p.p., in virtù dei quali in sede di legittimità il vizio della motivazione, anche sotto un eventuale travisamento del fatto, non può che risultare dal testo del provvedimento.
Il travisamento del fatto, come appare dalla oramai pressoché uniforme giurisprudenza di legittimità, è un vizio che in tanto potrebbe essere oggetto di valutazione e di sindacato, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassative previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p. e, dunque, l'accertamento di esso richiede la dimostrazione da parte del ricorrente dell'avvenuta rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati rilevati (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone rv. 207946). Ne discende che il vizio logico del travisamento del fatto deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali.
La verifica, nel caso concreto, deve essere, dunque, rivolta al discorso giustificativo svolto dalla Corte di merito ed esso non può che essere apprezzato attraverso una lettura d'insieme e non parcellizzata, in tal modo si pone quale logica ricostruzione dell'intera vicenda alla quale il ricorrente oppone una diversa ed alternativa versione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, in mancanza di un vizio interno del provvedimento impugnato.
Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha limiti circoscritti, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo su ciascun punto della decisione impugnata. Una regola generale i cui specifici contenuti, in tema di valutazione delle chiamate di correo operata da giudice di merito, sono stati ancor più definiti nel senso che al giudice di legittimità non compete un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare adeguatezza e coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello affidatogli dall'ordinamento (Sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv. 213444). Il fondamento della tesi del patto unitario è anche nella sussistenza dei reati di voto di scambio, come articolati nei capi D ed F, per i quali la Corte, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere perché estinti per prescrizione. Il quadro complessivo posto coerentemente e compiutamente in risalto dalla Corte di merito esclude che possa trovare spazio quella mera constatazione che potrebbe unicamente rendere applicabile l'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. in sede di legittimità. Il ricorso sul punto è, dunque, infondato. Fondata è, invece, la doglianza circa il difetto di motivazione in ordine al capo H e, pertanto, limitatamente a tale capo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
A differenza che per il capo G per il quali la Corte di merito delinea un discorso giustificativo correttamente riferito ai fatti descritti nell'imputazione, per il capo H al primo accomunato in unico contesto non vi è corrispondenza con quanto esposto nella contestazione originaria.
Mentre per il capo G - originariamente contestato come concussione e, poi, correttamente qualificato corruzione, essendo inequivocamente emersa l'esistenza di un pactum sceleris, adeguatamente e logicamente motivata - vi è un discorso giustificativo in virtù del quale si comprende che l'episodio criminoso si riferisce all'affidamento dei lavori di restauro della chiesa di Santo Spirito in Torre Annunziata affidati all'impresa di TA AR e AN, altrettanto non risulta per il capo H.
Come descritto nella contestazione, il capo H sembra fare riferimento all'appalto per la realizzazione degli edifici scolastici relativi, poi affidato all'impresa di IO NI e ST AN. Tanto risulta anche dall'articolata e complessa motivazione resa dal Tribunale sul punto. Se così fosse non si comprende che ruolo abbiano avuto in tale vicenda non soltanto il RT, ma anche il UT, entrambi ritenuti correttamente responsabili del reato di cui al capo A. Il giudice di primo grado esprime in proposito una diversa ricostruzione che vede i due imputati, coinvolti anch'essi in tale pactum sceleris avente ad oggetto la promessa di affidamento degli anzidetti lavori del c.d. appalto FA al gruppo TA, poi affidati all'impresa di IO e ST, attraverso una complesso accordo corruttivo delineato nel capo A e riscontrato nelle specifiche risultanze processuali.
Se la diversa posizione degli altri due coimputati ND e SC nella vicenda descritta al capo H trova una adeguata spiegazione e riconduce tutto ad unico accordo criminoso con gli TA, le posizioni del RT e del UT non sono state definite dalla Corte di merito negli aspetti specifici riconducibili all'appalto c.d. FA e contraddicono, sebbene in premessa la Corte le richiami e le faccia proprie, le stesse conclusioni raggiunte dal Tribunale.
Si impone, dunque, un nuovo giudizio sul capo H, nei confronti di RT NI e UT IO allo scopo di accertare se e quale sia stata la loro condotta e quale debba essere la corretta qualificazione della stessa, tenuto conto della loro accertata responsabilità per il Capo A.
Infondati sono tutti gli altri motivi.
Priva di pregio è la questione relativa al difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche.
Si asserisce che la Corte avrebbe riformato la decisione del primo giudice, che viceversa aveva ritenuto la sussistenza dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, senza motivazione alcuna e, peraltro, avrebbe confuso l'istituto delle attenuanti generiche con quella diversa dell'avvenuto risarcimento del danno, riportando a sostegno del rifiuto di concessione delle prime il riferimento all'irrisorietà del risarcimento, consistente rispetto al danno patrimoniale cagionato.
Nonostante il giudice di primo grado avesse - secondo il ricorrente - ampiamente giustificato l'applicazione dell'attenuante in parola, attraverso una compiuta ricostruzione del danno patrimoniale complessivo nella somma complessiva di L. 72.000.000, la Corte di appello ha riformato la decisione sul punto senza, pero, fare il benché minimo riferimento ai parametri esposti nella sentenza del primo giudice e del fatto che gli elementi per il riconoscimento dell'attenuante sarebbero stati tratti da documentazione prodotta dal pubblico ministero.
Il giudice del gravame, come già innanzi si è precisato, è libero, una volta investito della decisione sul punto da parte dell'appellante, di compiere un complessivo riesame delle risultanze processuali e giungere ad una diversa ed autonoma conclusione, purché sorretta da un adeguato supporto giustificativo. La Corte di merito ha posto l'accento sul parametro al quale correttamente deve farsi riferimento per riconoscere, anche nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, l'"integralità" del risarcimento del danno complessivamente cagionato dal reato. La circostanza attenuante del risarcimento del danno, quantunque fondata anche su una valutazione positiva della resipiscenza del colpevole e, quindi, su una sua minore pericolosità sociale, ha altresì una obbiettiva componente che si rileva nel tenore letterale della disposizione, laddove il termine "interamente", riferito alla riparazione del danno costituito dal reato, dimostra la linalità di assicurare l'eliminazione degli effetti lesivi della condotta (Sez. 1^, 2 febbraio 1998, Bonazzi, rv. 210758) unitariamente considerata. Rifiutando ogni criterio arbitrario che si fosse posto in contrasto con il canone della "integralità" individuato dalla oramai uniforme giurisprudenza di legittimità, la Corte ha correttamente ritenuto che l'atto risarcitorio del RT non fosse sufficiente ad integrare l'attenuante invocata.
Altrettanto privo di fondamento è il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il comportamento processuale ha un indubbio significato ai fini della concessione dell'attenuante in parola, ma potrebbe essere contraddetto dalla gravità dei reati commessi e dalla spiccata capacità a delinquere dimostrata dalla molteplicità dei reati commessi.
Entrambe le valutazioni espresse, dunque, sono sorrette da un'adeguata motivazione del tutto aderente ai canoni posti dal "diritto vivente" oramai formatosi sul punto.
Anche i criteri, in virtù dei quali il giudice di merito ritiene adeguata la pena complessiva di sei anni sulla quale applicare la riduzione della riconosciuta diminuente del rito ex art. 442 c.p.p., sono del tutto corretti sotto il profilo logico e, come tali sottratti ad ogni sindacato di legittimità.
Infondato è il dedotto errore di calcolo nella quantificazione della pena.
Alla questione è stata data un indiretta risposta, là dove preliminarmente si è provveduto a quantificare in dodici mesi di reclusione - ridotti ad otto mesi per la diminuente del rito ex art. 442 - la pena inflitta per i capi I, L ed O, esclusi per mancato esercizio dell'azione penale. La descrizione delle operazioni di computo della pena complessiva effettuata dalla Corte di merito rende incontrovertibile che la pena inflitta per ciascuno dei sei reati satelliti è di "quattro mesi" di reclusione, come innanzi si è detto, e non di tre mesi. L'espressione "pari quota" è riferita, insomma, agli ulteriori due anni di reclusione da aggiungere ai quattro anni - ottenuti sommando alla pena di tre anni e sei messi quella di altri sei mesi per le due aggravanti - così da giungere alla pena complessiva di sei anni. Dividendo, poi, ventiquattro mesi per sei si ottiene quattro mesi per ciascun reato satellite ex art. 81 C.P.. Effettuati gli scorpori, dovuti all'erroneo computo della pena per i capi I, L ed O, la pena complessiva, salvo l'esito del nuovo giudizio sul capo H, è di tre anni e quattro mesi di reclusione (tre anni e sei mesi + sei mesi per le due aggravanti + dodici mesi per i residui tre reati satelliti G, H ed S = cinque anni - un terzo di per la diminuente = tre anni e quattro mesi).
L'ultima questione posta è quella relativa alle statuizioni civili, per le quali il ricorrente pretende che il giudice di appello le avrebbe dovuto ex lege modificare, in virtù del disposto dell'art. 574 c.p.p. secondo cui l'impugnazione contro la pronuncia di condanna penale "estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni". Il rilievo è del tutto privo di pregio, in quanto la disposizione evocata ha tutt'altro significato rispetto a quello che le si vuole dare dal ricorrente. L'effetto estensivo opera, infatti, là dove le statuizioni civili abbiano diretta dipendenza col capo o punto penale impugnato e non quando, come nel caso concreto, si denuncia che la condanna al risarcimento del danno sia stata fondata dal giudice di prima istanza sulla base di un erronea applicazione degli artt. 185 ss. c.p. che governano i criteri di imputazione e le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno. In tal caso, si è in presenza di un vizio della decisione interno alle sole statuizioni civili e, come tale, avrebbe dovuto essere specificamente impugnato con i motivi di appello. Corretta, dunque, la pronuncia della Corte territoriale che si è limitata a modificare le statuizioni riferite al solo imputato IN LE che sul punto aveva proposto uno specifico motivo di appello.
Quanto, infine, alle questioni riferite alla provvisionale va rilevato che il provvedimento col quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. un., 19 dicembre 1990, Capelli, rv. 186722). Il ricorso di RT NI - ad eccezione che per il capo H - per tutto il resto è infondato e, come tale, va rigettato. 2.2. - Il ricorso di CA IO, è anch'esso, tranne che per il capo H per il quale si impone l'annullamento con rinvio, infondato.
Un primo punto è quello del rigetto dell'eccezione di nullità assoluta ex art. 178 n. 1, lett. c) c.p.p. dovuta all'omesso deposito della sentenza di primo grado per la durata di quarantacinque giorni nella cancelleria del Tribunale, in violazione dell'obbligo imposto dall'art. 548, n.2 c.p.p.. La questione del tutto singolare è posta perché gli atti del processo, come risulta da una certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, sarebbe stata anticipatamente trasmessa alla Corte di appello di Napoli.
È ben vero che la norma invocata impone l'obbligo di avvisi di deposito in cancelleria della sentenza al difensore ed all'imputato, però, ogni eventuale irregolarità ovvero anche la sua omissione non inficiano la validità del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti, pertanto, dimostrata la piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento, comunque, della finalità cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art. 183 lett b) c.p.p.(ex plurimis, Sez. 5 novembre 1998, Scaingella 213076).
Del resto, se l'irregolarità denunciata avesse configurato, in concreto, un mancato o anche difettoso esercizio del diritto di impugnazione, avrebbe potuto farsi ricorso all'istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.. Altrettanto manifestamente infondata è la denunciata violazione degli art. 8, n. 1, e 21 c.p.p. per avere confermato la competenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, nonostante che, nelle more del deposito della richiesta di citazione a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare, fosse stato istituito il Tribunale di Torre Annunziata e, per tal motivo la competenza avrebbe dovuto essere del giudice dell'udienza preliminare presso quest'ultimo Tribunale.
La questione sarebbe stata posta nel corso dell'udienza preliminare e riproposta in ogni fase di merito e, per la sua fondatezza avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti all'ufficio territorialmente competente5 mentre la Corte di appello l'avrebbe ritenuta non tempestivamente proposta e, comunque, infondata in diritto in virtù del principio del tempus regit actum. Non è da revocare in dubbio che, allorché sia dedotto col ricorso per cassazione un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione sia giudice del fatto e,
per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. un., 28 novembre 2001, Policastro, rv. 220092). Affinché, però, la Corte possa accedere agli atti del processo è indispensabile indicare lo specifico atto da esaminare e compiere la verifica richiesta, non è a ciò sufficiente asserire di avere eccepito la questione nell'udienza preliminare, di averla riproposta nel successivo giudizio di primo grado. Il ricorrente, invece, avrebbe dovuto indicare la data del verbale di udienza preliminare nel quale la questione è stata eccepita e registrata per la prima volta e, in ogni caso, data e momenti processuali della sua riproposizione nel successivo giudizio di merito.
Accanto a questa prima decisiva ragione di rito, vi è anche l'ulteriore infondatezza in diritto dell'eccepita incompetenza territoriale sopravvenuta del giudice per l'udienza preliminare. Infatti, la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in applicazione della legge vigente al momento in cui l'atto era adottato. Ne consegue, in virtù del principio tempus regit actum il quale governa la successione nel tempo delle norme processuali, che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli era stato legittimamente investito ed aveva il dovere di concludere tale fase processuale, altrimenti sarebbe stata violato, oltre che la regola stabilita dall'art. 11 delle preleggi, che racchiude l'evocato brocardo tempus regit actum, anche il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 Cost.. Un atto compiuto nel rispetto della legge del tempo, conserva efficacia, anche se la legge successiva introduca una diversa regola. Nel caso concreto, l'azione penale era stata correttamente esercitata e legittimamente era stato investito della pronuncia processuale sul rinvio a giudizio il giudice all'epoca territorialmente competente. Arbitrario ed abnorme sarebbe stato un regresso del processo che avrebbe rimesso le parti processuali in termini per formulare richieste e sollevare eccezioni in rito non tempestivamente proposte al momento della trattazione per la prima volta della fase processuale incorso all'epoca dell'entrata in vigore della nuova legge.
Mentre, legittimamente, poi, il rinvio a giudizio è stato disposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in applicazione dell'art. 3 legge 11 febbraio 1992, n. 126 secondo cui gli affari penali e civili pendenti innanzi agli originari uffici giudiziari napoletani alla data di inizio del funzionamento del neoistituito Tribunale giudiziario, qualora appartenenti alla competenza per territorio di quest'ultimo ufficio, "sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti per i quali è stato dichiarato aperto il dibattimento".
Con tale ultima disposizione si è voluto derogare all'altro e diverso principio della perpetuatio jurisdictionis;
regola che, qualora non fosse stata introdotta, avrebbe comunque imposto al giudice dell'udienza preliminare di disporre il rinvio a giudizio - nonostante che nelle more fosse stato istituito e reso funzionante il nuovo Tribunale - innanzi al Tribunale di Napoli.
La perpetuatio si realizza al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, in una delle qualsiasi forme previste dal codice, salvo che la legge non introduca una specifica deroga a tale regola di ordine generale (ex plurimis Sez. 1^, 13 marzo 1992, Fanti rv. 189838; Sez. 1^, 2 febbraio 1993, Orlandi, rv. 193104). Con gli ultimi due motivi di ricorso, UT lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione tanto sulla affermata responsabilità degli episodi contestati, quanto in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
UT IO, è dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A, come originariamente formulato, G, H, I, ed L, a complessivi anni quattro di reclusione: tre anni e due mesi per il più grave reato di cui ai capi A ed un aumento di due mesi per ciascuna delle due aggravanti, l'una dell'art. 112 e l'altra dell'art. 319 bis c.p., più un aumento "in pari quote" per ciascuno dei quattro reati satelliti e così per raggiungere complessivamente una pena di quattro anni.
In realtà, il vizio dedotto dal UT è diretto a contestare il significato che il giudice di merito ha riconosciuto alle diverse chiamate in "reità" e "correità" rese nel corso delle indagini e legittimamente acquisite, in virtù delle disposizioni all'epoca vigenti, al dibattimento.
Si assume che la Corte di merito avrebbe disatteso la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, dovute fondamentalmente a ragioni di astio, ed avrebbe utilizzato gli elementi in ottica colpevolista. Appare, dunque, evidente che la doglianza non è rivolta a censurare vizi logici della motivazione, ma più che altro la ricostruzione che della vicenda ha effettuato il giudice di merito e, sotto tale profilo, non ammissibile in sede di legittimità.
Si rileva, poi, la sommarietà e la contraddittorietà della motivazione, in particolare sottolineando che la descrizione delle condotte sarebbe diversa rispetto a quelle delineate in ciascun imputazione ascritta al UT.
La censura, sotto tale ultimo profilo, è priva di fondamento per quanto attiene ai capi A e C relativi rispettivamente agli appalti dell'edilizia scolastica e della rete fognaria di Torre Annunziata, oltre che per i capi I ed L concernenti l'appalto per le opere di restauro della Chiesa di Santo Spirito.
Il discorso giustificativo svolto dalla Corte di merito non può che essere apprezzato attraverso una lettura d'insieme e non parcellizzata del quadro probatorio che si estende al ruolo svolto da ciascuno degli altri correi, ON TI, PA CI, e RT NI.
La Corte di merito ha delineato un quadro probatorio congruo e corretto e, in tale contesto di completezza e coerenza, si inserisce l'accento posto sul fatto che il fondamento della tesi del "patto unitario" è anche nella sussistenza dei reati di "voto di scambio", come articolati nei capi D ed F.
Nella sentenza impugnata si pongono in risalto le dichiarazioni dell'intermediario IA NI che aveva confermato di avere preso parte agli incontri tra il GL AL, il RT ed il UT, e reso ampi chiarimenti circa le richieste rivolte dallo ST a rappresentanti del clan camorristico perché sollecitassero i "politici" a far pagare dal competente ufficio l'anticipazione sul prezzo dell'appalto per la realizzazione degli edifici scolastici "FA".
L'unitario "pactum criminis" - rileva la Corte - è dimostrato, anzitutto, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GL AL, il quale ha fatto espliciti e puntuali riferimenti ai contatti avuti, tramite IA NI (un commerciante della zona che avrebbe svolto il ruolo di intermediario), col RT al quale ebbe ad offrire, anche a nome degli altri esponenti del "clan ON" appoggio elettorale per la "quaterna" di candidati da esso RT sostenuta, nonché ai rapporti avuti successivamente, col UT (Consigliere comunale e presidente della commissione), per promuovere la materiale aggiudicazione degli appalti "Facucci" (Scuola) e "Fio" (rete fognante) allo ST ed al IO ed a NE NE, associato al IO nella titolarità della S.r.l. "IO NE". Il ruolo del UT, presidente della Commissione aggiudicatrice della gara, è riferito da IO NI, OS LE, ST AN e AV LE che hanno reiteratamente descritto l'episodio verificatosi nell'albergo "Villa Serena" di Castellamare di Stabia relativo alla consegna della somma, pari al 4% dell'importo dell'appalto della rete fognante, versata quale prezzo dell'accordo corrutivo.
Altrettanto completo il quadro probatorio e compiutamente descritte le condotte del UT per ulteriori capi I ed L relativi ai lavori di restauro della chiesa di Santo Spirito.
Al riguardo, la Corte territoriale sottolinea il valore probatorio delle dichiarazioni dell'imprenditore TA AR, aggiudicatario dell'appalto, che ebbe a versare in distinte soluzioni somme di danaro al RT, al ND ed al UT, all'epoca rispettivamente consigliere comunale, il primo, assessore ai lavori pubblici, il secondo e sindaco del comune di Torre Annunziata, il terzo.
Una sintesi del discorso giustificativo, dunque, che ne rende evidente la coerenza e l'assenza di aporie nonché il rispetto dei fondamentali canoni probatori richiesti per la corretta ricostruzione dei fatti.
Il ricorso sul punto è infondato.
Fondata è, invece, la doglianza del difetto di motivazione in ordine al capo H e, pertanto, limitatamente a tale capo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Mentre per i capi I ed L dei quali si è già parlato -
originariamente contestati come concussione e, poi, correttamente qualificati fatti di corruzione, essendo inequivocamente emersa l'esistenza di un pactum sceleris, adeguatamente e logicamente motivata - il discorso giustificativo ha come costante riferimento i fatti descritti nell'imputazione in virtù del quale si comprende che l'episodio criminoso si riferisce ai lavori di restauro della chiesa di Santo Spirito in Torre Annunziata affidati all'impresa di TA AR e AN, altrettanto non risulta per il capo H. Manca un completo riferimento ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Il capo H sembra fare riferimento all'appalto per la realizzazione degli edifici scolastici relativi, poi affidato all'impresa di IO NI e ST AN. Tanto risulta anche dall'articolata e complessa motivazione resa dal Tribunale sul punto. Se così fosse, non si comprende che ruolo abbiano avuto in tale vicenda non soltanto il RT, ma anche il UT, entrambi ritenuti correttamente responsabili del reato di cui al capo A. Il giudice di primo grado esprime in proposito una diversa ricostruzione che vede i due imputati, coinvolti anch'essi in tale pactum sceleris avente ad oggetto la promessa di affidamento degli anzidetti lavori dell'appalto c.d. "FA" al gruppo TA, poi affidati all'impresa di IO e ST, attraverso una complesso accordo corruttivo delineato nel capo A e riscontrato nelle specifiche risultanze processuali.
Se la diversa posizione degli altri due coimputati ND e SC nella vicenda descritta al capo H trova una adeguata spiegazione e riconduce tutto ad unico accordo criminoso con gli TA, le posizioni del RT e del UT non sono state definite dalla Corte di merito negli aspetti specifici riconducibili all'appalto c.d. "FA" e contraddicono sul punto, sebbene in premessa la Corte la richiami, le stesse conclusioni raggiunte dal Tribunale. Si impone, dunque, un nuovo giudizio sul capo H, nei confronti, oltre che di RT NI, anche di UT IO. Infondata è l'ultima censura del difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche per UT IO, tenuto conto della complessiva gravità dei fatti e delle reiterate condotte criminose. Si tratta di elementi decisivi e rilevanti che di per sè soli rendono insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti in parola.
3. - Il ricorso proposto da AL RT è inammissibile per manifesta infondatezza.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la diversa qualificazione di corruzione, rispetto a quella originaria di concussione, avrebbe in realtà comportato la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato. La questione è stata compiutamente esaminata, oltre che dal Tribunale, anche dalla Corte di appello che ha condiviso e fatto proprie le conclusioni della decisione di primo grado. La violazione in parola è stata esclusa dalla Corte territoriale, in quanto la completa e puntuale contestazione del fatto storico avrebbe consentito all'imputato di difendersi e, comunque, perché i fatti sarebbero stati contestati con la precisa indicazione dell'elemento comune alle due fattispecie della dazione o promessa di danaro od altra utilità. A tal fine, sarebbe irrilevante, sotto il profilo della struttura del reato, la circostanza che la "datio" o la promessa siano frutto di una libera scelta del privato o meno, in quanto la più ampia e grave ipotesi di costrizione o di induzione comprenderebbe e assorbirebbe anche la prima.
La scelta effettuata è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, tra l'altro, pone l'accento sul fatto che "l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura ne' ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un quid pluris, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera del privato" (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207942). Con un secondo motivo, il ricorrente rileva che la Corte non avrebbe tenuto conto, nel riconoscere la diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, che nel corso delle indagini e del dibattimento non sarebbe mai stato contestato che la dazione di somme di danaro sarebbe stata frutto di atti contrari ai doveri del proprio ufficio. La questione posta investe valutazioni di merito, in quanto sulla base delle risultanze processuali, la Corte ha affermato che i fatti contestati ai capi G, H I ed L per i quali è stata affermata la responsabilità del ND - sarebbero stati oggetto di un unico accordo criminoso, definito in un incontro organizzato dallo stesso ND nel ristorante la "Cantinella" di Napoli. Fu stabilito nel corso di tale incontro l'"irregolare" conferimento dell'appalto dei lavori di restauro della chiesa di Santo Spirito all'impresa di TA AR e AN, i quali, a loro volta si impegnarono a versare in tre rate gran parte delle somme convenute per ottenere l'affidamento dei lavori "nelle mani dello stesso ND", che fungeva da collettore delle "tangenti" anche nell'interesse di RT, quale "longa manus" dello stesso. La ricostruzione della vicenda relativa ai fatti contestati nei capi G, H, I ed L è ripresa, poi, nella stessa sentenza là dove si precisa che la prova del pactum corruttivo è, oltre che nelle dichiarazioni di TA AR, anche nelle risultanze di intercettazioni ambientali effettuante nel ristorante.
Gli adempimenti esecutivi e l'erogazione degli anticipi non rappresentavano altro che - nella corretta ricostruzione effettuata dalla Corte - adempimento dell'accordo in cui si decise di favorire, rispetto ad altri, l'impresa TA.
La derubricazione dei fatti in corruzione propria è stata dalla Corte operata in base alle risultanze processuali, delle quali si è dato ampiamente conto nella sentenza, anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado. li ricorrente adduce come tertium comparationis un altro fatto analogo commesso da una persona diversa e dalla stessa Corte qualificato corruzione per atto del proprio ufficio. Si tratta di un operazione del tutto impropria, in quanto ogni singolo caso concreto ha sue specifiche connotazioni soggettive ed oggettive che lo rendono diverso da altro pur se ad esso analogo. Lo stesso motivo si articola in una seconda parte con la quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte non ha ritenuto meritevole il ND delle attenuanti generiche, tenuto conto della capacità criminale desunta dalla pluralità dei reati commessi, che denotano l'elezione della corruzione a stile di vita, nonché della recentissima condanna, divenuta irrevocabile il 6 giugno 1998, per altri fatti analoghi alla pena di anni uno e dieci mesi di reclusione e L.
1.500.000. Il ricorrente pone tali valutazioni a raffronto con quelle espresse in quest'ultima sentenza del giugno 1998, pronunciata dalla Corte di appello nella stessa composizione. La Corte ebbe a porre in risalto il fatto che la condotta collaborativa del ND denotava una chiara volontà di emendarsi e di reinserirsi nella società. L'attuale discorso giustificativo sul diniego delle attenuanti è congruo e logico e non perde tali caratteristiche per le diverse valutazioni fatto pochi anni prima, allorché la Corte non era processualmente a conoscenza degli ulteriori fatti oggetto dell'odierno processo.
Un ulteriore rilievo riguarda un errore nella determinazione della pena: la Corte avrebbe aumentato la pena del reato base di quattro mesi, attribuendo erroneamente tale aumento in pari quota a due circostanze aggravanti. Si assume, invece, che l'aumento avrebbe dovuto essere di soli due mesi, in quanto l'unica aggravante contestata e ritenuta sarebbe stata quella prevista dall'art. 319 bis c.p.. In realtà non è così, perché la Corte fa riferimento ad una
"aggravante contestata di fatto, comunque, ritenuta in sentenza":
quella contesta di fatto, a differenza di quella ritenuta in sentenza, è l'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., perché la diversa qualificazione di cui al capo H in corruzione ha comportato che il fatto - oltre che da RT NI, ND MB, UT IO e SC LE - è stato commesso anche dal corruttore TA AR. Anche se l'aggravante non riguarda il reato base, indicato in quello del capo G, essa comunque influisce sull'aumento per la continuazione che la Corte ha ritenuto, con operazione insindacabile in questa sede, aumentare di altri due mesi per l'aggravante riferita ad uno dei reati satelliti.
La richiesta di applicazione dell'indulto è inammissibile in tale sede e dovrà, invece, essere proposta nella fase di esecuzione. li ricorso di ND MB, in ogni sua articolazione, è inammissibile.
I ricorsi di ND MB, in ogni sua articolazione, è inammissibile.
4. - I ricorso di DE IS MI FR, EL IO, GI EL, DI LE AR, AP VA, e AR UA sono inammissibili per manifesta infondatezza. Nei confronti dei predetti la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione.
Occorre, pertanto, preliminarmente precisare che le questioni proposte dai predetti ricorrenti non possono che essere oggetto di esame in sede di legittimità se non nei limiti imposti dalla già pronunciata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In presenza, infatti, della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di apprezzamento (Sez. 6^, 25 novembre 1998, P.g. in proc. Maccan, rv. 212320). Ne consegue che nel giudizio di legittimità il controllo del vizio di motivazione su tale decisione deve tenere conto dei limiti entro cui il giudice di merito deve giustificare la propria "constatazione" delle risultanze processuali, tanto che la Corte di cassazione, qualora riscontri il vizio di motivazione della sentenza e risulti "evidente" - senza la mediazione di un apprezzamento delle prove - una ragione di proscioglimento nel merito, pronuncia l'annullamento senza rinvio.
4.1. - Le posizioni di DE IS MI FR, EL IO, GI EL, Di LE AR, possono essere trattate congiuntamente poiché si riferiscono ad un distinto nucleo di fatti rispetto alla complessa vicenda descritta nel capo A ed hanno indubbi profili simili.
Le molteplici questioni poste con gli motivi di ricorso - ad eccezione di quelle riguardanti le statuizioni civili - sono assorbite dall'infondatezza del dedotto vizio di motivazione, che impedisce di svolgere ulteriori valutazioni e, tenuto conto di quanto si è innanzi si è precisato, rende corretta la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Di LE MI, coordinatore della locale sede del partito socialista, e De HI MI AN, ex consigliere comunale e capogruppo socialista, ai quali era contestato di avere ricevuto somme di denaro dagli imprenditori anzitutto per essersi adoperati - sollecitando il IN RL (che ha definito la propria posizione con il patteggiamento) ad indire una riunione di giunta e ad esprimersi favorevolmente ed altresì predisponendo lo schema della delibera che avrebbe dovuto adottare la giunta - affinché fosse adottata la delibera per la concessione dell'anticipo in misura superiore a quella dovuta, perché calcolata sull'importo dell'intero appalto, e nonostante l'assenza della fideiussione. Poi, ancora solo De HI per essersi interessato perché fosse completato, con la firma dello stesso sindaco. RL, la successiva procedura di emissione di tale primo mandato di pagamento dell'anticipo sul corrispettivo dell'appalto in misura superiore a quella dovuta e senza che vi fosse la prescritta fideiussione. Inoltre, EL IO, all'epoca assessore alle finanze, al quale era contestato di avere anch'egli sottoscritto il mandato di pagamento e di averlo consegnato, contrariamente ad ogni prassi, il mandato di pagamento direttamente al IO perché lo facesse firmare dai funzionari competenti, furono assolti dal tribunale per insussistenza del fatto loro contestato. Infine, IN LE, segretario generale del Comune, al quale era contestato il fatto di avere ricevuto somma di L. 3.000.000 - consegnatagli personalmente dal IO a casa sua dopo la definizione della delibera - per avere avallato la regolarità del mandato di pagamento, fu condannato dal tribunale per il delitto di corruzione per atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. La Corte di appello ritiene che tutta la procedura relativa all'erogazione era illegittima, oltre perché emesso per un importo superiore a quello dovuto, anche perché privo dei presupposti richiesti, tra i quali la fideiussione che, in virtù di una consolidata prassi amministrativa, era necessaria per ottenere le anticipazioni disposte.
Altro elemento non trascurabile determinante - sul quale ha posto l'accento anche il Tribunale - che l'erogazione tempestivamente adottata era, come previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto facoltativa e non doverosa da parte dell'ente appaltante. In sintesi, la Corte ritiene che gli imputati sarebbero stati ben consapevoli di tale circostanza per aver ricevuto somme di danaro - Di LE una somma di L. 10.000.000, il De HI la remissione di un debito in precedenza contratto- o, comunque, sollecitazioni ed interferenze interessate - è il caso quest'ultimo di EL assessore alle finanze che ebbe a sottoscrivere il mandato unitamente al sindaco RL - al fine di adoperarsi per superare ogni difficoltà ed ottenere dal IN, anch'egli connivente, il suo favorevole interessamento all'adozione di una delibera previamente predisposta ed alla firma del mandato di pagamento.
Le dichiarazioni di IO e ST - che la Corte pone a base della dettagliata ricostruzione dei fatti - per quanto si è già osservato per il ricorso proposto da RT NI, sono state legittimamente utilizzate in virtù delle disposizioni vigenti al momento della loro acquisizione in dibattimento. Il quinto comma dell'art. 26 della legge n. 63 del 2001 stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado ".... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
La Corte di merito ha reso una congrua e logica giustificazione circa l'inadeguatezza delle risultanze degli atti acquisiti al processo affinché si potesse pronunciare una assoluzione nel merito, anziché applicare la causa estintiva, mettendo in evidenza che esse non fossero tali da manifestare una verità processuale chiara ed obiettiva che potesse condurre ad una diversa conclusione. Nei limiti, dunque, di una valutazione che, in questa sede non può che fermarsi ad una mera "constatazione", le questioni poste dai ricorrenti non possono che essere ritenute manifestamente infondate. Stessa conclusione in ordine all'ulteriore reato di cui al capo R ascritto al Di LE e per il quale la Corte, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. I fatti riguardano "tangenti" per complessivi ottantadue milioni ricevute dagli stessi imprenditori IO NI e NE NE e corrisposte al momento dell'erogazione degli anticipi sul prezzo dell'appalto per i lavori di ristrutturazione della scuola "LEpardi". La prova, rappresentata dalle dichiarazioni dei due imprenditori-corruttori, esclude secondo la Corte ogni diversa conclusione rispetto a quella della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Anche in tal caso, la giustificazione corretta e coerente, esclude che possa "constatarsi" la sussistenza delle condizioni richieste per pronunciare un'assoluzione nel merito. Le questioni relative alle statuizioni civili - unico motivo non assorbito dal precedente - sono anch'esse prive di fondamento per non essere stata oggetto di specifico ed autonomo motivo di appello, e per la non operatività della disposizione di cui all'art. 574 c.p.p. per le ragioni già esposte nel p. 2.1.
Anche, infine, per le doglianze del IN riferite alla provvisionale - come si è già posto in evidenza nel precedente p. 2.1. - va ribadito che il provvedimento col quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione. Si tratta, infatti, di provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
4.2. - AP VA, nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere per essere il reato di cui al capo S estinto per prescrizione.
La Corte ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha escluso l'assoluzione nel merito ed un eventuale derubricazione nel delitto di corruzione impropria ovvero in quello di illecito finanziamento dei partiti. L'episodio riguarda il patto corruttivo - originariamente qualificato concussione - concluso tra RT NI, il SO ed i due imprenditori IO e ST nell'abitazione di tale Quartuccio - anch'egli cointeressato alla vicenda - per il pagamento di una tangente nella misura del 5% sull'importo complessivo dell'appalto dell'edilizia scolastica allo scopo di ottenere illecite e sollecite erogazioni di anticipi. La condanna del SO, oltre del RT in primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello che, però, ha dichiarato, concesse le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, il reato estinto per prescrizione.
La motivazione, completa e logicamente corretta, esclude che da una mera constatazione" possano risultare le condizioni richieste per l'assoluzione nel merito.
4.3. AR UA è condannato in primo grado per i fatti di corruzione di cui al capo H, in origine qualificati concussione, relativi all'affidamento di appalti per l'edilizia, scolastica e il recupero del centro storico alle impresa IO - ST, oltre che per la concussione di cui al capo Q relativa all'appalto per la ristrutturazione della stadio comunale di Torre Annunziata. La Corte conferma la dichiarazione di responsabilità di SC in ordine ad entrambi i reati, concesse, però, le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, per il capo H e diversamente qualificato il capo Q in corruzione impropria, dichiara non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione.
SC, pone anch'egli al pari di UT e di RR, la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, perché asserisce che illegittimamente il decreto di rinvio a giudizio è stato adottato dal g.u.p. del Tribunale di Napoli, anziché da quello del Tribunale di Torre Annunziata, nelle more dell'inizio dell'udienza preliminare, divenuto competente.
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che le questioni di nullità non possono essere rilevate nel giudizio si legittimità, allorché il reato sia stato già o sia da dichiarare estinto per prescrizione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 6^, 22 gennaio 1991, Bonzagni, rv. 187431). Tale principio è stato di recente confermato da Sez.Un.28 novembre 2001 (dep. l'11 gennaio 2002), n. 26, Cremonese. Peraltro, la questione dell'incompetenza territoriale del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio è stata posta da UT IO e ritenuta infondata da questo Collegio. Non può che richiamarsi, pertanto, quanto rilevato nel precedente p. 2.2.
SC LE, condannato dal Tribunale per concussione - come articolata nel capo Q - è riconosciuto, poi, responsabile dalla Corte di appello, che riqualifica diversamente il fatto, del delitto di corruzione impropria ex art. 318 c.p.. La Corte ritiene che le dichiarazioni dell'imprenditore RP - che ha corrisposto "tangenti" pari al 3% sugli importi da liquidare, per la tempestiva erogazione dei corrispettivi "dovuti" per la esecuzione dei lavori di costruzione dello stadio comunale - siano tali da far ritenere i fatti inquadrabili in corruzione per atto di ufficio. Altrettanto, chiaro ed unico il quadro probatorio sul coinvolgimento di SC nel delitto di corruzione, compiuto in concorso con RT, UT e ND, rappresentato dalle dichiarazioni di ND MB e di TA AR.
Non ricorrono elementi che ad una mera "constatazione" possano comportare l'assoluzione nel merito. Il ricorso di SC LE è, pertanto, inammissibile.
5. Il ricorso di ER TO UI non ha fondamento. Il RR ha proposto, in via preliminare, le identiche questioni poste da UT IO. L'una è quella del rigetto dell'eccezione di nullità assoluta ex art. 178 n. 1, lett. c) c.p.p. dovuta all'omesso deposito della sentenza di primo grado per la durata di quarantacinque giorni nella cancelleria del Tribunale, in violazione dell'obbligo imposto dall'art. 548, n. 2 c.p.p.. L'altra la violazione degli art. 8, n. 1, e 21 c.p.p. per avere confermato la competenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, nonostante che, nelle more del deposito della richiesta di citazione a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare, fosse stato istituito il Tribunale di Torre Annunziata e, per tal motivo la competenza avrebbe dovuto essere del giudice dell'udienza preliminare presso quest'ultimo Tribunale.
Le questioni, oltre che ad essere state oggetto di esame nel p.
2.2. relativo a UT IO, non sono rilevabili nel giudizio di legittimità per quanto si è detto poc'anzi, con riferimento al ricorso proposto da SC LE.
Entrambi i motivi, pertanto, sono infondati.
La Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR TO UI, in ordine al capo T, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contesta aggravante dell'art. 319 bis c.p, per essere il reato estinto per prescrizione.
Nell'esprimere le ragioni del rigetto dell'appello proposto dall'imputato, la Corte di merito precisa che la condotta criminosa non può essere inquadrata in quella di corruzione per atto del proprio ufficio per l'evidente illegittimità della procedura di aggiudicazione dell'appalto in questioni agli imprenditori IO e ST. Sarebbero le dichiarazioni di quest'ultimi ad offrire la prova della sussistenza del fatto di corruzione: entrambi hanno dichiarato di avere corrisposto al OT la somma di L. 20.000.000 - rinunciando ad un precedente credito che il IO aveva nei suoi confronti di pari importo - per ottenere il suo interessamento nel portare a buon fine l'affidamento dell'appalto. Il RR, precisa la Corte, si è attivamente adoperato per favorire i suoi "raccomandati".
La Corte di merito ha ricostruito l'episodio ascritto al RR al di là dei limiti imposti allorché ricorra una causa di estinzione del reato, non fermandosi alla semplice "constatazione", bensì svolgendo un congruo apprezzamento delle risultanze processuali. Ne consegue che non ricorrono, in questa sede, le condizioni per l'assoluzione nel merito.
Il ricorso di RR TO UI va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità, costituzionale.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di RT NI relativamente ai capi I, L ed O, dell'imputazione per difetto di esercizio dell'azione penale;
elimina le relative pene di complessivi otto mesi di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RT NI e di UT IO relativamente al capo H e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Rigetta, altresì, il ricorso di RR TO UI. Dichiara inammissibili i ricorsi di ON TI, PA CI, Di LE MI, De HI MI AN, EL IO, IN LE, ND MB, SC LE e SO AL e condanna ciascuno al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende e tutti, in solido tra loro e con il RR, al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 77,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002