Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2002, n. 10373
CASS
Sentenza 16 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di appello, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc.pen., anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa considerarsi devoluta al giudice di appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno, non dedotti in uno specifico motivo di gravame).

In virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto).

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la fattispecie di cui all'art. 319 bis cod. pen. , introdotta dall'art. 8 legge 26 aprile 1990 n. 86, è meno favorevole di quella originariamente prevista dall'art. 319, cpv. cod. pen., in quanto l'aumento di pena è legato non più al verificarsi del risultato, bensì al fine per il quale l'atto corruttivo è compiuto.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un 'error in procedendo', ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di aver tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito, senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2002, n. 10373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10373
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

    Testo completo