Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9636
CASS
Sentenza 16 luglio 2001

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Nel contratto preliminare di compravendita, qualora la cosa pattuita risulti difforme o alterata o presenti comunque vizi, il promittente acquirente può, in sede di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, domandare, oltre alla sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., la riduzione del prezzo pattuito o in alternativa la condanna del promittente venditore all'eliminazione dei vizi; l'ammissibilità di tali rimedi di carattere generale, previsti per i contratti sinallagmatici, discende dalla violazione dell'impegno traslativo assunto dal promittente venditore col preliminare, costituente la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti, la quale esige che il bene oggetto del contratto sia trasferito in conformità alle previsioni e senza vizi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9636
Data del deposito : 16 luglio 2001

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