Articolo 260 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 253 bisArticolo 256
Versione
6 maggio 1952
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Versione
8 giugno 1963
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Versione
13 agosto 1971
Art. 260.
(( (Capo barca per il traffico locale)





Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di eta';
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale puo' altresi' condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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