Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 2601
CASS
Sentenza 13 dicembre 2005

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In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il presupposto dell'emersione di indizi di reato, a cui segue l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia non nell'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., ma nella mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.

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    Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Siena dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con cui erano dedotti i seguenti motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli artt. 63, 191, 194, 195, comma 4, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 2601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2601
Data del deposito : 13 dicembre 2005

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