Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il presupposto dell'emersione di indizi di reato, a cui segue l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia non nell'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., ma nella mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.
Commentari • 8
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più… - 2. Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
Leggi di più… - 3. illeciti ambientali: garanzie negli accertamentiMarina Zalin · https://www.filodiritto.com/ · 20 gennaio 2023
Introduzione L'accertamento degli illeciti ambientali si basa sull'applicazione di norme tecniche settoriali ed è presidiato da alcune garanzie volte ad assicurare che quelle norme tecniche siano rispettate: dalla loro osservanza o inosservanza, infatti, può dipendere l'esclusione o la contestazione di un illecito, amministrativo o penale. Tali garanzie mutano principalmente in base a due fattori: la natura amministrativa o penale del procedimento nell'ambito del quale l'accertamento viene effettuato e la sua suscettibilità di revisione. Il tema delle garanzie è di particolare interesse, perché nella prassi accade frequentemente chi in occasione di controlli amministrativi ordinari, …
Leggi di più… - 4. illeciti ambientali: garanzie negli accertamentiMarina Zalin · https://www.filodiritto.com/ · 7 gennaio 2023
- 5. Cosa distingue l'attività ispettiva da quella di indagine preliminareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Siena dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con cui erano dedotti i seguenti motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli artt. 63, 191, 194, 195, comma 4, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1368
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 025905/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CA NN N. IL 23/09/1967;
avverso SENTENZA del 28/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 aprile 2003, la Corte d'Appello di Napoli, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale CA AN era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 361,00 di multa, perché dichiarato colpevole di ricettazione di autovettura VW Polo, con numero di telaio alterato e targhe false, compendio di furto, in Napoli il 25 novembre 1992.
La Corte territoriale riteneva che le dichiarazioni rese dai verbalizzanti su quanto dal ricorrente riferito al momento del controllo del veicolo non fossero inutilizzabili, in quanto l'accertamento dell'illecita provenienza del veicolo avvenne in un momento successivo. La prova della consapevolezza della provenienza furtiva del bene scaturiva dalla constatazione della falsificazione delle targhe e dei documenti di circolazione. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 62 c.p.p. in quanto il divieto di testimonianza ha ad oggetto anche le dichiarazioni di chi non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato o imputato;
- inosservanza dell'art. 63 c.p.p. in quanto le dichiarazioni rese dall'indagato-imputato senza i prescritti avvisi sono inutilizzabili.
MOTIVI PELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale, con ordinanza interpretativa di rigetto del 13 maggio 1993 n. 237, ha chiarito che "ai fini dell'applicazione della norma impugnata (art. 62 c.p.p. n.d.e.), non assume di per sè alcun rilievo il discrimine temporale della iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma occorre accertare che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza siano state rese (anche spontaneamente) in occasione di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato Che quanto testimoniato dai verbalizzanti atteneva ad attività compiuta quando a carico di CA non sussisteva alcun indizio di reità. Gli agenti stavano infatti svolgendo normale attività amministrativa di controllo della circolazione automobilistica e in questo ambito chiesero al ricorrente di chi fosse il veicolo in sosta. Il significato dell'espressione "quando... emergano indizi di reato" (contenuta nell'art. 220 disp. att. c.p.p. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale) deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 c.p.p., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. (Cass. S.U. sent. n 45477 del 28/11 - 20/12/2001). In conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006