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17 luglio 2024
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Art. 406. (Proroga dei termini) 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), ((numeri 4), 7-bis) e 7-ter) )) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
------------ AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale:
- dell'art. 406 primo nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
- Visto l' art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell' art. 406, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato".
2. La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), ((numeri 4), 7-bis) e 7-ter) )) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
------------ AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale:
- dell'art. 406 primo nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
- Visto l' art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell' art. 406, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato".
Commentari • 136
- 1. L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026 · 265.54077
Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, […] il quale ha dedotto i seguenti motivi, enunziati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 la violazione dell'art. 406 cod. proc. pen. e connessa violazione del diritto di difesa. […]
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Giurisprudenza • 369
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 04/09/2025, n. 818Provvedimento: […] l'Agenzia illustra che Resistente_1, alla data di presentazione dell'istanza, aveva ricevuto notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari ex art. 406 cpp in quanto persona sottoposta a indagini preliminari per il reato p. e p. dall'art. 4 D. l.vo 74/2000, in relazione alle annualità 2012-2013-2014; […] L'art. 406 c.p.p. contiene invece solo l'indicazione della notizia di reato; […] deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, […]Leggi di più...
- collaborazione volontaria·
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- art. 5-quater d.l. 167/1990·
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