Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 28957
CASS
Sentenza 2 febbraio 2016

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte. (In motivazione, la Corte ha osservato che il grado di intensità cautelare preteso dalla disposizione citata deve ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere). (Conf. a Cass. Sez. III, 28958 del 2016, non massimata).

Commentario1

  • 1Il “nuovo” art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame di
    Giulia Angiolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 28957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28957
Data del deposito : 2 febbraio 2016

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