Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte. (In motivazione, la Corte ha osservato che il grado di intensità cautelare preteso dalla disposizione citata deve ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere). (Conf. a Cass. Sez. III, 28958 del 2016, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Il “nuovo” art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame diGiulia Angiolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 28957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28957 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
28 9 5 7/ 1 6 57 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 84 207Sent. n. sez. Renato Grillo - Presidente - Gastone Andreazza CC 02/02/2016 Emanuela Gai R.G.N. 49680/2015 Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal NT NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa motivazione in ordine alle eccezionali esigenze che consentono la rinnovazione della misura;
udito il difensore, avv. Lelio Della Pietra, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/09/2015 il Gip del Tribunale di Napoli non convalidava il fermo di NT NI disposto dal P.M. della D.D.A. di Roma は il 25/09/2015, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, contestualmente dichiarando la propria incompetenza. Il 16/10/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emetteva, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NT NI. Il 10/11/2015 il Tribunale del riesame di Roma dichiarava la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., dell'ordinanza cautelare a far data dal 11/11/2015. Con ordinanza del 11 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rinnovava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NT NI. In particolare, il titolo cautelare veniva emesso in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo A), in relazione alla partecipazione di NT NI al sodalizio, promosso e diretto da CR VI e CR CO TA - entrambi ritenuti legati alla cosca di 'ndrangheta dei Commisso di Siderno -, nonché da AC VI e NC DO, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti;
il procedimento, che riguardava altresì sei ipotesi di importazione e trasporto di cocaina dall'Olanda (capi B, C, D, E, F, G), ed una ipotesi di ricettazione di 175 tonnellate di cioccolato marca IN (capo H), riguardava la stabile organizzazione di un traffico di ingenti quantità di cocaina dall'Olanda, che si articolava mediante raccolta del denaro contante necessario per l'acquisto, e trasporto del denaro occultato all'interno di camion adibiti al trasporto di fiori, adoperati poi per la successiva importazione dello stupefacente acquistato in Olanda. NT NI, dipendente della società Fresh con sede in Olanda, avente ad oggetto attività di import-export, veniva ritenuto, sulla base di una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali, appartenente al sodalizio, con il ruolo di collettore del denaro trasportato dall'Italia, ed organizzatore dei successivi trasporti di cocaina, occultata nei camion apparentemente utilizzati per il commercio di fiori. L'attività di commercio dei fiori, mera copertura del traffico di stupefacenti, veniva dissimulata, in particolare, tramite due società, la Krupy s.r.l., con sede in Latina, ove venivano convogliate le somme di denaro raccolte per il successivo trasporto in Olanda, e la Fresh, con sede in Olanda, che fungeva da schermo per la ricezione delle somme.
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'indagato, Avv. Lelio Della Pietra, ha proposto ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., deducendo il vizio di violazione di legge sostanziale. W 2 Il ricorrente ha articolato cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.: in particolare, sul presupposto che l'ordinanza impugnata è stata emessa in seguito alla perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale genetica del 16/10/2015, dichiarata dal Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 10/11/2015, censura che, pur prevedendo l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) il divieto di reiterazione della misura in caso di inefficacia dell'ordinanza genetica, "salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate", l'ordinanza rinnovata in data 11/11/2015 non contenga alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari. Al riguardo, il paragrafo 6 del titolo custodiale (p. 69) è la mera copia delle prime nove righe del par. 6 (p. 67) del decreto di fermo adottato il 25/09/2015, e, per il resto, dell'ordinanza cautelare del 10/10/2015. 2.2. Con un secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c bis), e 274, cod. proc. pen.: nella motivazione delle esigenze cautelari manca una "esposizione e autonoma valutazione" delle esigenze concrete, degli indizi, e della irrilevanza delle argomentazioni difensive;
il titolo cautelare è la copia pedissequa del fermo del P.M. e del titolo custodiale del 16/10/2015, e alla riproduzione materiale non segue alcuna autonoma valutazione. Inoltre, manca qualsiasi motivazione individualizzante in ordine all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, sulla base di elementi concreti: nonostante il divieto di desumere l'esigenza cautelare esclusivamente dalla gravità del reato, l'ordinanza omette qualsiasi valutazione in ordine alla personalità di NT NI, incensurato, non indagato per altri reati, ed in posizione gregaria rispetto a CR NI. La motivazione è assente anche con riferimento all'esposizione ed autonoma valutazione in ordine all'inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive (art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen.); al di là di frasi di stile, alcuna argomentazione prende in esame la circostanza che la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, in sede di convalida del fermo disposto dal P.M., si era rivelata idonea a salvaguardare le esigenze cautelari individuate, in assenza di segnalazioni di trasgressioni. Inoltre, alcuna motivazione viene spesa in ordine ai fatti esposti a propria difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 2 3 2.3. Con un terzo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990: la partecipazione di NI NT alla associazione finalizzata al narcotraffico è fondata sulle conversazioni con AL IC, intercettate dal 16 al 19 settembre 2013 (richiamate alle p. 21-22 del titolo custodiale); dall'interessamento a far consegnare la somma di € 1.500,00 al coindagato NI BE l'ordinanza impugnata desumerebbe il ruolo di raccolta e trasporto del denaro destinato all'acquisto della sostanza stupefacente. Tuttavia, non si considera che AL IC, non indagato, è un imprenditore del settore florovivaicolo, in rapporti commerciali con l'azienda della quale NT è dipendente, e la condotta non appare connotata da alcun requisito di illiceità. Inoltre, le conversazioni con AL IC sono state intercettate nel settembre 2013, allorquando il titolo di reato a fondamento delle intercettazioni erano reati tributari e di riciclaggio e reimpiego;
soltanto al 12/09/2014 risale l'iscrizione del reato associativo. Pertanto, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
2.4. Con un quarto motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria tra gli Stati in materia penale, e agli artt. 727 e 729 cod. proc. pen.: eccepisce la nullità dell'ordinanza cautelare per inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale in Olanda, in quanto nel fascicolo sono contenute solo le richieste di rogatoria internazionale e gli atti acquisiti, senza alcuna documentazione dei provvedimenti emessi dall'autorità straniera.
2.5. Con un quinto motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 111 Cost., e agli artt. 178, 116, 268 e 294 cod. proc. pen.: nonostante la richiesta di ascoltare la voce captata nel corso delle intercettazioni, che gli viene attribuita, l'indagato non ha avuto la possibilità di ascoltare i file audio delle conversazioni, per indisponibilità fisica degli atti.
2.6. Con memoria pervenuta il 20/01/2016 il ricorrente ha prodotto documentazione ritenuta rilevante per la decisione (decreto di fermo, ordinanza cautelare genetica, informativa conclusiva della p.g., iscrizione della notizia di reato, richiesta di autorizzazione alle intercettazioni, ecc.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. We 4 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza con la quale, in seguito alla declaratoria di estinzione della misura da parte del Tribunale del riesame, è stata rinnovata la custodia in carcere sia stata emessa in assenza delle "eccezionali esigenze cautelari" che consentono il ripristino della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. . Al riguardo, il requisito delle "eccezionali esigenze cautelari", quale presupposto per la rinnovazione della misura cautelare dichiarata estinta per inosservanza dei termini di trasmissione degli atti al riesame o di decisione dello stesso, è stato introdotto dall'art. 11, comma 5, I. 16 aprile 2015, n. 47. Della norma che pure solleva perplessità in ordine alla compatibilità - costituzionale (essenzialmente) con il principio di ragionevolezza, tant'è che risulta pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata dal Gip del Tribunale di Nola, ordinanza 28/05/2015, n. 206, pubblicata in G.U. n. 42 del 21/10/2015) - va nondimeno proposta, ove consentito dal tenore letterale della disposizione, una interpretazione sistematica costituzionalmente conforme, potendo altrimenti la questione di costituzionalità essere dichiarata inammissibile (per Corte Cost.,il consolidato principio, sentenze n. 17/2010, n. 276/2009, n. 165/2008, n. 379/2007, ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008 e n. 115/2005). Invero, il divieto di rinnovazione della misura coercitiva, salva la ricorrenza di "eccezionali esigenze cautelari", consegue alla declaratoria di inefficacia determinata dall'inosservanza dei termini per la celebrazione o per la decisione dell'udienza di riesame, situazione che, pur a salvaguardia dell'esigenza del destinatario della misura cautelare di ottenere un tempestivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della sua detenzione (art. 5, comma 4, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo), è già presidiata dalla caducazione dell'atto limitativo della libertà. Il profilo di irragionevolezza intrinseca, dunque, risiederebbe nella opzione normativa di ritenere invariabilmente prevalenti le esigenze di tempestività del controllo rispetto alle esigenze cautelari suscettibili di fondare la privazione della libertà personale nei casi determinati dalla legge;
in altri termini, i valori oggetto del bilanciamento legislativo non sarebbero omogenei, in quanto l'inosservanza dei termini per la celebrazione o la decisione del riesame, che determina l'inefficacia della misura, non ha alcun rilievo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, che, se sussistenti, restano inalterate e non incise dal vizio procedimentale. 4 L O5 Del resto, l'irragionevolezza intrinseca, per l'incidenza attribuita ad un fatto processuale sulla valutazione del fatto storico in quanto comprensivo, ai fini del giudizio di 'pericolosità cautelare', del fatto-reato e della personalità dell'accusato · sottoposto all'attenzione del giudice nel sub-procedimento cautelare, è altresì corroborata, nella sua significatività, dalla ricognizione, quali tertia comparationis, delle norme che prevedono la rinnovazione della misura in caso di dichiarazione di incompetenza (art. 27 cod. proc. pen.) o, in una situazione del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in caso di estinzione per omesso interrogatorio di garanzia nei termini (art. 302 cod. proc. pen.): in tali ipotesi, infatti, il potere di rinnovazione della misura è subordinato alla sussistenza degli ordinari' requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. L'irragionevolezza della previsione è altresì evidenziata dal rilievo che le "eccezionali esigenze cautelari" sono previste, nell'ordinamento processuale penale, per legittimare l'adozione della sola misura della custodia in carcere non, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 309, di tutte le misure coercitive - in situazioni particolari, ricollegabili a condizioni soggettive dell'indagato (legate all'età, alle esigenze di assistenza alla prole, e alle condizioni di salute, ex art. 275, commi 4, 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., ovvero alla condizione di tossicodipendenza, ex art. 89 d.P.R. 309 del 1990): in tali ipotesi, infatti, il bilanciamento normativo dei valori in gioco è stato operato sulla base di beni omogenei, non rilevando soltanto la tutela della condizione soggettiva in sé, bensì l'incidenza che le condizioni di età, salute, famiglia, possono avere sulla valutazione delle esigenze cautelari;
la scelta legislativa, infatti, risponde al giudizio, formulato in astratto ed ex ante, che le persone in età avanzata, o in condizioni personali o di salute precarie, o con esigenze di assistenza della prole, possano, per tali condizioni, essere suscettibili di una valutazione di minore 'pericolosità cautelare'; tale giudizio fonderebbe la necessità, per l'adozione della misura di maggior rigore, di esigenze di eccezionale rilevanza.
2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, che, sulla scorta dell'elaborazione formatasi a proposito delle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (art. 275, commi 4, 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., art. 89 d.P.R. 309 del 1990), fornisca un'esegesi della norma compatibile con il quadro di valori costituzionali coinvolti nella materia cautelare. Al riguardo, con particolare riferimento ai reati concernenti gli stupefacenti, è stato affermato che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, 6 GR non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione dei precedenti penali specifici, della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e del possesso di gr. 160 di cocaina) (Sez. 3, n. 27075 del 19/03/2014, Gueli, Rv. 259649; in senso analogo, Sez. 6, n. 18969 del 17/01/2013, Gullotta, Rv. 255123); si è altresì chiarito che la valutazione non è automaticamente legata alla gravità del reato, in quanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con il programma terapeutico di recupero, non possono essere ritenute sussistenti in ragione della mera contestazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, occorrendo comunque una valutazione comparativa del giudice tra l'obiettivo sociale della tutela della collettività e quello individuale del recupero della persona dipendente (Sez. 6, n. 1694 del 20/12/2013, dep. 2014, Tancona, Rv. 258350). Nel medesimo senso si è espressa Sez. 6, n. 10329 del 23/01/2008, Reale, Rv. 238928, secondo cui la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (Fattispecie in cui sono state ravvisate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei gravi precedenti penali dell'imputato, nel dato ponderale - kg 30 di hashish - della sostanza stupefacente detenuta ed importata, e nella sua qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione) (in senso analogo, Sez. 6, n. 33807 del 12/07/2007, Scrivano, Rv. 237420, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare in carcere, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei precedenti penali specifici degli imputati, nel dato ponderale - kg. 3,200 di cocaina e nell'entità - della pena inflitta;
cfr., altresì, Sez. 4, n. 13302 del 30/01/2004, Fadda, Rv. 228037, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare ravvisando le esigenze cautelari di st eccezionale rilevanza nel dato ponderale e nella eterogeneità della sostanza stupefacente sequestrata - gr. 250 di eroina e gr. 16,50 di cocaina -, nonché nei consolidati rapporti tra l'imputato e i committenti il trasporto della droga). A proposito del parametro di valutazione del concetto di eccezionale rilevanza, è stato evidenziato che nei confronti del tossicodipendente che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la prosecuzione della custodia in carcere è consentita soltanto qualora ricorrono, ex art. 89 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da valutare in base ai criteri stabiliti dall'art. 274 cod. proc. pen., giacché il concetto di rilevanza non riguarda la natura delle esigenze cautelari, nè le modalità di rilevazione e di valutazione, bensì la graduazione dell'intensità che deve essere tale da fare ritenere insostituibile il carcere (Sez. 6, n. 22122 del 20/02/2002, Quaranta, Rv. 222243). La giurisprudenza formatasi in ordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previste dall'art. 275 cod. proc. pen., analogamente, ha affermato che in tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma quarto-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma quarto-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto (Sez. 6, n. 14571 del 18/03/2011, Ngedere, Rv. 250036), aggiungendo che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono riguardare delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche se non di estrema gravità o di criminalità organizzata, poiché l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si limita a richiedere una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c). (Fattispecie nella quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consistevano nell'elevato pericolo che una nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, commettesse reiterati reati contro il patrimonio) (Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352). In termini sostanzialmente analoghi, si è affermato che è immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza atte a giustificare l'adozione della - SR 8 custodia cautelare in carcere nei confronti di una madre con prole di età inferiore a tre anni nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa - specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere;
infatti, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione - che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - e sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenza cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalanovic, Rv. 233026); che le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", di cui al quarto comma dell'art. 275 cod. proc. pen., possono riguardare i delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, non dovendo, la previsione dell'art. 275, quarto comma. cod. proc. pen., necessariamente riguardare delitti di estrema gravità e più precisamente reati di criminalità organizzata. Ed invero, la previsione suddetta si distingue dalle "normali" esigenze cautelari solo per il grado di pericolo che deve oltrepassare l'estremo della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen. per assumere, in pratica, quello di una sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a custodia cautelare in carcere per il delitto di furto pluriaggravato, punito con la pena edittale fino a dieci anni di reclusione, commesso da persona ritenuta di assoluta pericolosità sociale che compie sistematicamente delitti contro il patrimonio costituenti per lei statuto di vita e che si sottrae ad una corretta identificazione) (Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, Nikolic, Rv. 213344).
2.3. Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla nozione di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", è possibile ritenere, quanto alla dimensione 'quantitativa' delle esigenze, che il grado del pericolo debba superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
quanto ai criteri fattuali dai quali desumere la 9 GR sussistenza delle eccezionali esigenze, si è sottolineato che esse sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le 'ordinarie' esigenze cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
infatti, il concetto di rilevanza non riguarda la natura delle esigenze cautelari, nè le modalità di rilevazione e di valutazione, bensì la graduazione dell'intensità che deve essere tale da fare ritenere insostituibile il carcere (Sez. 6, n. 22122 del 20/02/2002, Quaranta, Rv. 222243). Pertanto, si è attribuita rilevanza ai precedenti penali e alle pendenze, soprattutto allorquando siano indice di una esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalanovic, Rv. 233026), alla recidiva, al dato ponderale della sostanza stupefacente oggetto di traffico illecito, ovvero, sempre in materia di stupefacenti, ai consolidati rapporti tra l'imputato e i committenti del trasporto della droga (Sez. 4, n. 13302 del 30/01/2004, Fadda, Rv. 228037). Sulla base di tali criteri interpretativi, dunque, è possibile enucleare una nozione di "eccezionali esigenze cautelari" rilevanti ai fini della rinnovazione della misura coercitiva ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. . Con una doverosa precisazione, che consiste nel rilievo che il parametro di valutazione è diverso nelle due ipotesi: infatti, mentre nel caso delle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. 309/1990), il parametro è rappresentato dalla insostituibilità della misura maggiormente severa della custodia in carcere, nel caso delle "eccezionali esigenze cautelari" di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., il parametro è costituito dalla imprescindibilità di una misura coercitiva;
in altri termini, se la privazione o la limitazione della libertà personale (nella sua più ampia dimensione attinta dalle diverse misure cautelari personali previste dagli artt. 281-286 cod. proc. pen.) costituisce, nella dimensione normativa e costituzionale, sempre extrema ratio, la previsione della necessità di "eccezionali esigenze cautelari", nei casi di rinnovazione della misura, sta ad indicare un grado di intensità delle stesse necessariamente superiore a quello 'ordinario'; nondimeno, essendo il parametro di valutazione più ampio, il grado di intensità può ritenersi inferiore a quello richiesto nei casi di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. 309/1990), che fondano l'esclusiva necessità della custodia in carcere. Trattandosi di concetti giuridici dotati di una fisiologica elasticità, nel senso che compete all'apprezzamento di merito il compito di riempire di contenuto 'fattuale' il perimetro astrattamente individuato dalla legge, con valutazione che, se immune dai vizi di contraddittorietà o illogicità, è insindacabile in sede di 10 4 legittimità, l'individuazione in concreto del grado di intensità delle esigenze cautelari necessario a fondare la rinnovazione della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve essere rimesso al giudice della cautela. Non appare, al riguardo, ridondante sottolineare le differenze tra le categorie logiche dell' "interpretazione", quale attività di ricostruzione ed individuazione dei confini astratti della norma applicabile nel rapporto di interazione tra fattispecie astratta e fatto concreto, della "discrezionalità", relativa alla fase di ricostruzione, individuazione e/o concretizzazione dei concetti c.d. elastici della norma applicabile al caso concreto, e della "valutazione" delle prove, relativa alla fase di accertamento del fatto concreto: ebbene, nel caso della rinnovazione della misura coercitiva, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., se la dimensione dell' "interpretazione" della nozione di "eccezionali esigenze cautelari" è rimessa alla funzione nomofilattica attribuita a questa Corte, ed è dunque suscettibile di sindacato di legittimità nella precipua dimensione della violazione di legge (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.), la dimensione della "valutazione" della sussistenza in concreto delle "eccezionali esigenze cautelari" è rimessa al giudice della cautela, nell'esercizio di un momento di "discrezionalità" giurisdizionale inserito nell'ambito del procedimento penale, finalizzato all'apprezzamento dei requisiti richiesti per la rinnovazione della misura;
tale dimensione è suscettibile di sindacato di legittimità nei limiti della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della valutazione espressa nella motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.). Ebbene, concludendo sul profilo del grado di intensità idoneo a raggiungere la soglia delle "eccezionali esigenze cautelari", va evidenziato che, anche alla luce della riforma operata con la l. 47 del 2015, le 'ordinarie' esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.), nella triplice declinazione del pericolo di inquinamento probatorio, del pericolo di fuga, e del pericolo di 'recidiva', sono integrate da un pericolo concreto e attuale;
le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. 309/1990), che fondano l'esclusiva necessità della custodia in carcere, sono integrate dalla "sostanziale certezza" che l'indagato, se sottoposto a meno afflittiva misura cautelare, reitererà la commissione di reati, ovvero si darà alla fuga, ovvero inquinerà le fonti di prova. Se, dunque, il grado delle "eccezionali esigenze cautelari", necessario ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve ritenersi 'intermedio' rispetto ai due estremi individuati, esso può essere individuato, a livello interpretativo, nella "elevata probabilità" del pericolo, in una prognosi che abbia ad oggetto non soltanto la commissione delle condotte che si intende prevenire St 11 (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio), ma altresì la sussistenza di concrete occasioni per la commissione di tali condotte. Va, al riguardo, osservato che, nell'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. (come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), sono emersi, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti: l'uno ritiene che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare (ex multis, Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 265350); il secondo orientamento, invece, ritiene che dalla previsione dell'attualità del pericolo derivi che non è più sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653); pertanto, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato è individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Tuttavia, è stato condivisibilmente sostenuto che proprio perché "il codice continua a distinguere tra «esigenze cautelari» ed «eccezionali esigenze cautelari», a dimostrazione che l'attualità non è «nell'immediatezza»" (Sez. 6, n. 50027 del 29/10/2015, Aurisicchio), il requisito della attualità non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato (o di fuga, o di inquinamento probatorio), ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, non massimata sul punto). - cheDunque, è proprio la considerazione sistematica delle norme prevedono i distinti concetti di "esigenze cautelari", "eccezionali esigenze cautelari", ed "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" ad imporre una interpretazione che fornisca 'linfa ermeneutica' alle diverse previsioni astratte, non essendo ipotizzabile una interpretatio abrogans delle stesse per l'eccessiva 12 sh estensione semantica attribuita all'ipotesi base;
i concetti giuridici, infatti, oltre alla 'vitalità' concreta che assumono nel necessario intreccio con il fatto, sono dotati, nella dimensione astratta, anche di una duttilità ed elasticità legata agli spazi ermeneutici delimitati dalla presenza di una pluralità di fattispecie astratte previste per regolare le aree di confine. In tal senso, pertanto, le "eccezionali esigenze cautelari" possono essere individuate, a livello interpretativo, nella "elevata probabilità", intesa come "imminenza", del pericolo, in una prognosi che abbia ad oggetto non soltanto la commissione delle condotte che si intende prevenire (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio), ma altresì la sussistenza di concrete occasioni per la commissione di tali condotte. Come già evidenziato, peraltro, l'astratta delimitazione di concetti quali "attuale probabilità", "elevata probabilità" e "sostanziale certezza", sconta l'inevitabile grado di incertezza applicativa, insito nella stessa funzione giurisdizionale (che solo ingenue o interessate opinioni possono ricorrentemente ritenere semplice bouche de la loi), deputata al processo di concreta integrazione della fattispecie astratta.
2.4. Giova, infine, evidenziare che tra i parametri di valutazione della sussistenza delle "eccezionali esigenze cautelari" va annoverata anche la 'doppia' presunzione relativa (ovvero, nei casi residui, assoluta), di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ribadisce la duplice dimensione della presunzione Corte Cost., n. 231 del 22/07/2011, proprio a proposito dell'associazione finalizzata al narcotraffico, laddove parla, con riferimento alla disciplina precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la stessa sentenza, di "una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa" (§ 3.1.)). Invero, nelle ipotesi di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", nelle quali il parametro di valutazione è la misura della custodia in carcere, e la presunzione rileva solo nella dimensione dell'adeguatezza, non anche in quella, inalterata, della sussistenza delle esigenze cautelari, si è affermato che "la presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo 13 prevista ove si proceda per determinati reati" (ex multis, Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, Ruoppolo, Rv. 252534). Nel caso della rinnovazione della misura ex art. 309, comma 10, c.p.p., invece, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di "eccezionalità"; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. Nell' antinomia' tra il comma 3 ed i commi 4, 4 bis e 4 ter dell'art. 275 cod. proc. pen., infatti, non viene in rilievo la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ma soltanto la presunzione di adeguatezza;
in tal senso, le disposizioni che escludono, salvo "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", la custodia in carcere dando rilievo a particolari condizioni soggettive dell'indagato, ■ sono speciali, e dunque derogatorie, rispetto alla disposizione (anch'essa speciale) che sancisce l'adeguatezza della sola custodia in carcere per taluni titoli di reato;
ciò anche alla luce della collocazione topografica delle disposizioni, inserite consecutivamente nel medesimo articolo. Viceversa, l' 'antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in particolare nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nel senso che l' "eccezionalità" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare le "eccezionali esigenze cautelari" richieste dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura estinta.
2.5. Tanto premesso, in ordine alla sussistenza ed allo spessore delle esigenze cautelari che hanno fondato la rinnovazione della misura cautelare di maggior afflittività, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti, desumibile dall'esistenza di una stabile organizzazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'Olanda, con contatti e 14 SR collegamenti con esponenti di vertice della criminalità organizzata campana e calabrese, il contesto criminale, la capacità dimostrata dai diversi membri dell'organizzazione dinanzi agli interventi delle forze dell'ordine di modificare le strategie operative e l'assoluta noncuranza manifestata nel proseguire le condotte illecite;
tutti elementi ritenuti dimostrativi dell'intensa capacità criminale dei sodali e della estrema pervicacia delle loro condotte, dai quali trarre il giudizio di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere, che, escludendo in maniera assoluta la libertà di movimento e di contatto del soggetto, è in grado di evitare il concreto e attuale pericolo del ripetersi di condotte della stessa specie e di recidere i forti e intensi legami con il contesto criminale di appartenenza. Alla luce degli elementi e delle valutazioni espresse, dunque, può ritenersi che l'ordinanza abbia legittimamente rinnovato la misura estinta, sussistendo quelle "eccezionali esigenze cautelari" richieste dalla norma. In tal senso, premesso che è immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisi la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sulla base di un complessivo argomentare, a nulla rilevando che non sia stato adoperato in motivazione l'aggettivo "eccezionale" (Sez. 4, n. 27252 del 14/06/2011, Sigigliano, Rv. 250722), va innanzitutto rilevato, richiamando quanto osservato nel precedente § 2.4., che, essendo il titolo cautelare costituito dalla partecipazione ad un'associazione armata finalizzata al narcotraffico, aggravata peraltro dal carattere transnazionale (artt. 74, commi 3 e 4, d.P.R. 309 del 1990 e 4 l. 146 del 2006), opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, che integra l' "eccezionalità" delle esigenze cautelari in ragione del giudizio, formulato in astratto ed ex ante, dal legislatore. Va nondimeno osservato che l'articolazione internazionale del sodalizio criminale, il dato ponderale dello stupefacente oggetto di illecito traffico, il contributo significativo, sebbene non apicale, fornito dal NT all'associazione, nella raccolta del denaro destinato all'acquisto della droga, il suo ruolo attivo anche nel coinvolgere ulteriori finanziatori del traffico (come emerge in maniera eloquente dall'intercettazione ambientale del 27/01/2015, richiamata a p. 9 dell'ordinanza), in tal senso evidenziandone i compiti non meramente esecutivi, i consolidati rapporti con i committenti dell'acquisto e del trasporto delle sostanze stupefacenti, e l'inserimento nel circuito criminale del traffico internazione di cocaina, connotano in termini di elevata probabilità il pericolo che l'indagato, ove non sottoposto alla misura di maggior afflittività, reiteri concretamente reati della stessa specie, integrando tale inserimento, stabile e continuativo, nel contesto criminale del traffico internazionale di stupefacenti 15 Sh quelle altamente probabili, e non meramente astratte, occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati da parte dell'imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che nella motivazione delle esigenze cautelari manchi una "esposizione e autonoma valutazione" delle esigenze concrete, degli indizi, e della irrilevanza delle argomentazioni difensive, nonché dell'inadeguatezza di misure meno afflittive, è infondato. In particolare, la doglianza concernente l'assenza di una autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso la seconda ordinanza cautelare, per essersi limitato a richiamare per relationem, l'ordinanza genetica, o il decreto di fermo, non è meritevole di accoglimento, non soltanto per quanto appena evidenziato infra § 2, a proposito della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ma anche per l'erronea lettura che si intende attribuire al requisito dell' "autonoma valutazione".
3.1. Al riguardo, la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., risponde alla finalità, espressa dal legislatore storico, di sottolineare la dimensione autonoma della decisione giudiziaria in materia cautelare personale rispetto alla richiesta del P.M.; l'esigenza di 'positivizzazione' di un obbligo intrinseco alla stessa funzione giurisdizionale, peraltro, è stata riferita, nel corso dei lavori preparatori, alle prassi diffusesi, con l'uso e l'implementazione degli strumenti informatici, soprattutto nell'adozione di provvedimenti cautelari di dimensioni significative, per la presenza di una pluralità di indagati e/o di imputazioni;
in tali ipotesi, le tecniche di redazione dei provvedimenti si sono progressivamente modificate, tanto che l'elaborazione, dottrinale e giurisprudenziale, formatasi sulla motivazione per relationem è stata mutuata per i nuovi 'modelli' di motivazione "per incorporazione" (o, nel gergo giudiziario, con il c.d. "copia e incolla"). In tal senso, soprattutto nel caso di ordinanze cautelari personali, il giudice richiama, sovente in maniera diretta (con l'utilizzo delle virgolette), altre in maniera indiretta (provvedendo ad una sostanziale parafrasi), l'esposizione delle fonti di prova proposta dal P.M., adoperando una tecnica di redazione che, seppur 'esteticamente' non 'bella' (secondo i canoni dell'estetica, appunto), può rivelarsi efficace, anche nell'ottica precipua del difensore, che ha la possibilità di esaminare direttamente, ad esempio, le intercettazioni poste a fondamento dell'affermazione di gravità indiziaria, senza dover necessariamente accedere ai 'brogliacci' delle singole conversazioni solo sinteticamente richiamate. 16 4 Il richiamo delle fonti di prova, e, talvolta, la condivisione della stessa valutazione proposta dal P.M. in maniera argomentata, non può dunque inficiare in alcun modo l'essenza dell'autonomia decisionale. Il problema si è posto, e si pone, allorquando la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante. Questa la ratio del legislatore storico. Tuttavia, secondo i canoni ermeneutici tradizionali, le norme di legge, una volta emanate, si distaccano dalla voluntas 'soggettiva' del legislatore storico, per assumere una propria dimensione oggettiva nell'ordinamento giuridico. In tal senso, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l'introduzione del requisito dell'autonoma valutazione deve essere inteso non già quale mero attributo "estetico", o "stilistico", trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensì in senso epistemologico: l'autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d'autorità, non già un atto di scienza (come, ad es., un'opera letteraria). Tuttavia, l'autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non può ritenersi compromessa semplicemente dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del P.M., in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. In altri termini, prescindendo dai profili estetici', o anche 'etici', della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimità dell'atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, più o meno fedelmente, o comunque richiami, la richiesta del P.M. (ma il discorso è analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non può ritenersi per ciò solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si è detto, una cessione di imparzialità. A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione "per incorporazione" riproduca refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della richiesta del P.M. (ad es., "ad avviso di questo P.M."), che indiziano un controllo superficiale da parte dell'organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente 'meditata', o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, la richiesta del P.M., condividendo altresì le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma 17 valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo. diritto)L'alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per pretesa di autonomia 'stilistica', che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal P.M.: in tale seconda ipotesi, supponendo che la richiesta contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale. È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme. L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica о un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste;
soprattutto nei casi di richiamo diretto (evidenziato dall'utilizzo delle virgolette), "per incorporazione", della richiesta del P.M., e allorquando questa contenga prevalentemente, come sovente si registra, una esposizione delle fonti di prova, la cui valutazione è rimessa all'efficacia c.d. 'autoevidente', il controllo giurisdizionale del giudice della cautela deve consistere in una argomentata, per quanto succinta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi probatori ed alla loro efficacia dimostrativa.
3.2. Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte che ha affrontato la questione, affermando che la previsione della necessità di una "autonoma valutazione" del giudice sui gravi indizi, sulle esigenze cautelari e sugli elementi forniti dalla difesa operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c e c bis, cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 18 4 265983, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale "per relationem", sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento). Nello stesso senso si sono pronunciate altre decisioni di questa Corte: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio - "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, quanto alla esposizione dei presupposti di fatto, ma non anche quanto alle prospettazioni e valutazioni delle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare;
Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337, che ha precisato che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca la richiesta del P.M. aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica. È stato, al riguardo, aggiunto che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645), ed è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del GIP che aveva richiamato la richiesta del PM ed aveva graduato, altresì, le misure cautelari applicate ai ricorrenti, così evidenziando una autonoma valutazione circa la rilevanza delle emergenze investigative e delle esigenze cautelari inerenti ciascun indagato). Dunque, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del P.M. (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, D R, Rv. 265611). 19 Ge 3.3. Tanto premesso, va osservato che l'ordinanza impugnata, nel richiamare per relationem l'ordinanza genetica (p. 4), quanto alla individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha comunque formulato una valutazione autonoma rispetto alla richiesta del P.M. ed alle precedenti ordinanze cautelari, come già evidenziato infra § 2.5.. Dunque, appare immune da vizi l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che ha richiamato per relationem l'originaria ordinanza cautelare, che operava una diffusa ed ampia esposizione e valutazione delle fonti di prova, del contenuto delle intercettazioni, e della rete di legami propria del sodalizio criminale oggetto di contestazione, dai quali la posizione dell'odierno ricorrente non poteva essere enucleata mediante operazione di parcellizzazione narrativa e valutativa, che avrebbe compromesso la stessa comprensibilità e tenuta logica della decisione cautelare. Peraltro, nel caso in esame, oltre ad aver formulato considerazioni anche stilisticamente autonome, il rinvio per relationem è operato non già (o non solo) alla richiesta di una parte processuale, bensì all'ordinanza genetica già emessa da un giudice, e contenente un autonomo vaglio critico e valutativo del compendio probatorio raccolto e sottoposto dal P.M. . Va inoltre aggiunto che l'obbligo di autonoma valutazione prescritto dall'art. 292 cod. proc. pen. risulta osservato anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che, lungi dall'integrare gli "elementi forniti dalla difesa" (comma 2, lett. c bis), costituiscono, a quanto consta, una mera negazione della portata accusatoria delle fonti di prova, ed una lettura alternativa (il carattere lecito dell'attività di commercio dei fiori) del compendio probatorio. Al riguardo, infatti, gli "elementi" richiamati dalla norma che devono essere oggetto di autonoma valutazione di irrilevanza devono consistere in elementi di fatto, o, comunque, su di essi fondati, non in mere deduzioni, o dichiarazioni che si limitino ad esporre ricostruzioni alternative, magari fantasiose o del tutto avulse dalle risultanze probatorie;
chè, al contrario, l'onere motivazionale si disperderebbe in inutili e defatiganti considerazioni prive di riferimenti fattuali, costrette a confrontarsi, nell'ambito di una sterile dialettica declinata sulle supposizioni, con rilievi totalmente avulsi dalla realtà fenomenica oggetto di prova, e con pregiudizio per la stessa comprensibilità della motivazione, requisito necessario per il controllo logico-giuridico del percorso seguito dal giudice. è stataInfine, oltre a sottolineare che la motivazione censurata adeguatamente espressa (p. 69), va ribadito che il titolo di reato fonda la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della 20 4 custodia in carcere, e non sono emersi elementi di segno contrario tali da far ritenere insussistenti o affievolite le esigenze cautelari.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, Viene infatti dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta erroneità dell'affermazione di gravità indiziaria posta a fondamento della misura cautelare, lamentando l'insufficienza probatoria degli elementi richiamati (soprattutto le intercettazioni telefoniche ed i rapporti con imprenditori del settore floro-vivaistico). Le doglianze, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio, e sollecitandone una rivalutazione, concernono, all'evidenza, esclusivamente profili di merito, oggetto di apprezzamento di fatto, di per sé insindacabile in sede di legittimità, al di fuori dei casi di contraddittorietà o manifesta illogicità (ex multis, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che la sola intercettazione ambientale del 27/01/2015 (richiamata alle p.
9-10 dell'ordinanza) evidenzia la piena e consapevole partecipazione del NT al sodalizio criminale, la censura è ancor più inammissibile, in quanto, pur sotto le spoglie della violazione di legge, deduce un vizio di motivazione: nel caso in esame, il ricorso, essendo stato proposto per saltum, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge. Anche la doglianza relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni precedenti all'iscrizione del reato associativo è manifestamente infondata, non considerando, a tacer d'altro, che, essendo l'associazione finalizzata al narcotraffico un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio, opera comunque l'art. 270 cod. proc. pen.. 5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza cautelare per inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale in Olanda, in quanto nel fascicolo sarebbero contenute solo le richieste di rogatoria internazionale e gli atti acquisiti, senza alcuna dei provvedimenti dall'autorità straniera,documentazione emessi inammissibile. Invero, la doglianza è innanzitutto generica, in quanto non indica in alcun modo gli atti che sarebbero viziati dalla pretesa inutilizzabilità (con riferimento al vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv. 246499). GR 212 1 Peraltro, nel rilevare che non risulta violata alcuna norma in materia, va osservato, trattandosi di procedimento fondato in maniera significativa sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, eseguite anche all'estero (in particolare in Olanda), che, al riguardo, è stato sovente ribadito che "in tema di utilizzabilità di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'Autorità di Polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con I. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con 1.30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di "condizioni all'utilizzabilità", alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera" (Sez. 1, n. 42478 del 31/10/2002, Moio D, Rv. 222984), e che "possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento" (Sez. 1, n. 4048 del 06/07/1998, Bonelli, Rv. 211301, in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca;
in senso analogo, Sez. 5, n. 5170 del 26/11/1996, dep. 1997, Lavorato, Rv. 207867, secondo cui "in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti, come previsto dall'art. 729 cod. proc. pen."). Nel caso in esame, a prescindere dal rilievo che il ricorrente non ha dedotto quali siano state le modalità delle rogatorie espletate, non risulta siano state poste condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, né tale profilo è stato dedotto. Del resto, l'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (firmata a Strasburgo il 20/04/1959, e ratificata in Italia con L. n. 215 del 23/02/1961), la cui violazione viene lamentata dal ricorrente, non prevede la trasmissione dei provvedimenti con i quali si dà corso alla richiesta di rogatoria;
al contrario, l'art. 7 della Convenzione invocata prevede che "La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti procedimentali e delle decisioni giudiziarie che 22 나 22 le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente. Questa consegna potrà effettuarsi con semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario".
6. Il quinto motivo di ricorso, concernente la violazione del diritto di difesa per l'indisponibilità dei files audio delle intercettazioni è manifestamente infondato.
6.1. Giova al riguardo rammentare che la Corte Costituzionale, con sentenza del 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Il Giudice delle leggi ha ricordato che, alla stregua del diritto vivente, in tal senso essendo orientata la costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità, "in caso di incidente cautelare, se il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta di misura restrittiva della libertà personale, può depositare, a supporto della richiesta stessa, solo i brogliacci e non le registrazioni delle comunicazioni intercettate"; e che "la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica". Ha, quindi, considerato come "l'ascolto diretto delle conversazioni O comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen,), anche sommarie", rilevando che "la possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i brogliacci a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale". Ha, altresì, considerato che, "in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelare personale le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo 23 나 della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria": e dunque, "la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge". Ha, quindi, sottolineato che "l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali"; ne consegue, conclusivamente, che "i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest'ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria"; ed "il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime". Il conseguimento di tale diritto, ha ulteriormente rilevato la Corte, non può essere assicurato con il ricorso all'art. 116 cod. proc. pen., giacché "la suddetta norma, vista congiuntamente all'art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non attribuisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità".
6.2. La questione sottoposta a questa Corte, dunque, deriva dal rilievo che è legittimo che, a supporto della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero possa presentare al giudice per le indagini preliminari solo i "brogliacci" relativi alle conversazioni captate e non anche le relative trascrizioni, in un contesto in cui si è pacificamente ritenuto che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione meramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova acquisita con la registrazione fonica, della quale il difensore può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 268, ottavo comma, cod. proc. pen. . Si è costantemente affermato, infatti, che il giudice per le indagini preliminari ben può porre a fondamento dell'ordinanza cautelare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche se contenute in "brogliacci" o riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, altrettanto costantemente rilevandosi che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. consegue solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate, riguardanti l'inosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, primo e terzo comma, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, 26 maggio 2004, n. 39469; Sez. 5, 9 luglio 2003, n. 34680; Sez. 6, 28 marzo 2002, n. 20715/2003; Sez. 1, 23 gennaio 2002, n. 7406; Sez. 6, 3 marzo 2000, n. 1106; Sez. 1, 26 novembre 1998, n. 4 24 5903/1999; il principio è stato da ultimo ribadito da Sez. 6, 23 ottobre 2009, n. 2930/2010). In tale contesto, si è altresì chiarito che "il deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen. rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione da effettuarsi in contraddittorio delle parti, ai fini dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale de libertate, ove non di deposito è a parlarsi, ma di allegazione agli atti posti a fondamento della misura. Trattasi, perciò, di incombenti a finalità diverse, con scansioni temporali non coincidenti (l'epoca del deposito, invero, prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare di regola anteriore) e con oggetti non necessariamente coincidenti (il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni, nel mentre la allegazione ai fini cautelari può riguardare solamente le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni)" (Sez. U, n. 3 del 27/03/1996, Monteleone, Rv. 204811; Sez. U, n. 21 del 20/11/1996, dep. 1997, Glicora, Rv. 206954; Sez. 6, 8 ottobre 1998, n. 2911; Sez. 6, 3 giugno 2003, n. 35090). È stato anche puntualizzato che non solo è da escludere la necessità del deposito, ex art. 268 cod. proc. pen., in vista della utilizzazione a fini cautelari, dei risultati delle registrazioni, ma anche la necessità che il pubblico ministero alleghi alla richiesta di emissione del provvedimento cautelare il verbale e la registrazione relativi alle operazioni di intercettazione, ravvisandosi, in sostanza, una sorta di "presunzione d'esistenza e di conformità", senza la necessità di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, dalla quale discende la validità della prova;
ciò sul rilievo che l'art. 271 cod. proc. pen. non menziona l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., essendo, perciò, consentito utilizzare a fini cautelari i dati conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che il pubblico ministero sia tenuto a produrre, né al giudice per le indagini preliminari, né, eventualmente, al tribunale del riesame, la relativa documentazione (id est, i verbali contenenti le trascrizioni sommarie e le bobine registrate) (Sez. 6, n. 2911/1998, cit.; Sez. 6, 21 gennaio 1999, n. 208; sulla esclusione della sanzione di inutilizzabilità per l'inosservanza del precitato art. 89 disp. att. cod. proc. pen., v., da ultimo, Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli). In definitiva, si è ritenuto che il pubblico ministero non sia tenuto a trasmettere al tribunale del riesame anche le registrazioni delle conversazioni intercettate, posto che, ai sensi dell'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen., egli è tenuto a trasmettere solo gli atti da lui prodotti con la richiesta di applicazione della misura cautelare;
la difesa poteva accedere a tale documentazione, ma non anche alle registrazioni delle comunicazioni intercettate, giacché il deposito di 25 25 나 ' queste è disciplinato dall'art. 268, quarto comma, cod. proc. pen., con la predeterminazione delle sequenze temporali ivi indicate e la possibilità di proroga. La Corte Costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen, nei termini sopra ricordati, ha stabilito il diritto della parte ad accedere alle registrazioni effettuate, utilizzate ai fini cautelari, anche prima del loro deposito ai sensi del quarto comma della stessa norma;
così : stabilendo, in sostanza, un obbligo per il pubblico ministero, a richiesta della parte, di completa discovery del mezzo di prova utilizzato ai fini della imposizione della misura cautelare.
6.3. Sulle modalità ed i tempi di esercizio del diritto riconosciuto con la sentenza costituzionale si sono peraltro espresse, risolvendo un contrasto interpretativo successivamente insorto, le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito che "in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, deve essere presentata al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento cautelare" (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246906). Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, chiarito che il diritto di accesso, così come configurato dalla Corte Costituzionale, è riconosciuto solo al difensore: soltanto a questo, difatti, l'art. 268, sesto comma, cod. proc. pen., riconosce "la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche"; e, quanto al procedimento di riesame, l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., ancora una volta riconosce solo al difensore la facoltà di esaminare gli atti e di estrarne copia;
solo al diritto di accesso del difensore ha fatto riferimento la sentenza della Corte Costituzionale (§ 7.1.). In ordine all'autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia, si è aggiunto, non può sorger dubbio che questa vada identificata nel pubblico ministero che procede. Nella sua disponibilità materiale e giuridica, difatti, si trovano i documenti in questione nella fase delle indagini, e solo il pubblico ministero è in grado di procedere alla selezione delle registrazioni all'uopo rilevanti, nell'intero contesto di tutte quelle effettuate, ad individuare solo quelle poste a fondamento della richiesta della misura cautelare ed a verificare, quindi, gli eventuali limiti al rilascio delle copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri soggetti estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state 26 St captate, o a contenuti delle registrazioni che non siano rilevanti ai fini che occupano (§ 7.2.). È stato infine precisato che, al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, e che l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907).
6.4. Tanto premesso, nel caso in esame alcuna violazione del diritto di difesa risulta integrata, in quanto, pur avendo i difensori dell'indagato avuto avviso del deposito degli atti allegati alla richiesta cautelare in data 12/11/2015, prima dell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 14/11/2015, non hanno ritenuto di esercitare la facoltà, riconosciuta dall'art. 268, commi 6 e 8, cod. proc. pen., nella formulazione seguita alla sentenza n. 336 del 2008 della Corte Costituzionale, di ascoltare le registrazioni, ed eventualmente di estrarre copia e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico. Soltanto in sede di udienza di convalida l'indagato, contestando l'attribuzione di una conversazione (del 27/01/2015), ne ha chiesto l'ascolto, reiterando analoga richiesta avanzata dinanzi al Gip del Tribunale di Napoli, in sede di udienza di convalida del fermo celebrata il 30/09/2015; tuttavia, l'avviso di deposito degli atti a sostegno della richiesta cautelare consentiva all'indagato, per il tramite dei propri difensori, di prendere cognizione diretta delle captazioni, eventualmente estraendone copia, mediante richiesta tempestivamente proposta al P.M. rispetto alle scansioni procedimentali previste in questa fase. Al contrario, nel rammentare che il diritto di accesso è riconosciuto al solo difensore, non risulta che sia stata presentata richiesta di ascolto o di trasposizione delle registrazioni al P.M., unico organo legittimato a ricevere 27 나 l'istanza, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, avendo la disponibilità, materiale e giuridica, delle registrazioni.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 02/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Renato Grillo Giuseppe Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA K. 12 LUG 7016 IL CANCELLIERT Luana Maria 28